Sentenza 2 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/04/2001, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0483770 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOL CASSAZIONENE LA CO Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GRIECO Presidente R.G.N. 8865/98 Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Rel. Consigliere Cron. 10318 Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere - Ud.17/01/01 - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC LD, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 24, presso lo studio dell'avvocato GARDIN MANTEGAZZA rappresentato e difeso dagli avvocati NATRELLA LUIGI, ANTONIO e LAUDISA LEONARDO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE LECCE1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DUE MACELLI 75, presso lo studio dell'avvocato FOSCARINI AMILCARE, rappresentata e difesa dall'avvocato LEZZI LUIGI, giusta delega in *2001 atti;
190 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 503/98 del Tribunale di LECCE, depositata il 25/02/98 R.G.N.778/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/01 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Pretore di Lecce, con decreto del 14.11.95, ha ingiunto alla AUSL -LE 1 di pagare al sign.OS AL lire 141.700 quale rimborso della spesa- sostenuta il 3.11.94- per l'acquisto di un farmaco antiallergico, in accoglimento di un ricorso proposto dal ricorrente nei confronti della USL –LE 1. La Asl intimata ha proposto opposizione eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, attenendo la spesa, di cui le si chiedeva il rimborso, alla gestione della USL soppressa. Il Pretore ha accolto l'opposizione senza pronunziarsi sulla predetta questione di legittimazione. La decisione, impugnata dal sign.AL, è stata confermata dal Tribunale di Lecce con sentenza del 9.12.96. Il sign. AL chiede la cassazione della sentenza. La ASL resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Sussiste la carenza di di legittimazione passiva della Asl --Le 1, nei cui confronti è stato emesso il decreto ingiuntivo. plas La stessa, come è noto, può esser rilevata anche in sede di legittimità purchè non si sia formato il giudicato sulla sua sussistenza;
da escludersi nel caso di specie per effetto dell'impugnazione da parte del ricorrente delle sentenze di primo e secondo grado. Sulla questione della legittimazione passiva per debiti delle USL soppresse, questa Corte con la recente sentenza delle S.U. n. 1237/2000 ha ritenuto che a norma dell'art.6 1.n.724 del 1994 (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle neo-costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse USL), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL attraverso la creazione di apposite gestionei stralcio fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria. In particolare, la sentenza stessa, per la regione Puglia, rileva che la normativa di riferimento è data dalla legge regionale 14 giugno 1994 n.18 che ha soppresso le USL esistenti ed ha istituito, in luogo di esse dodici nuove AUSL, e dalla legge regionale 12 aprile 1995 il cui articolo unico, che ha sostituito il quinto comma dell'art.46 1.r. 30 dicembre 1994 n.38,dispone che il fondo di cassa e i rapporti di credito e debito facenti capo alle USL poste in liquidazione confluiscono dal primo gennaio in apposite gestioni a stralcio. Sicchè risulta evidente che legittimata rispetto alla pretesa di rimborso del ricorrente, sostenuta il 3.11.94, attinente alla gestione della soppressa USL, posto a 2 На 8865/SP carico della AUSL con il decreto ingiuntivo emesso a seguito di ricorso del 3.11.95, era non questultima, bensì la predetta gestione. La sentenza va quindi cassata,senza rinvio, non essendo proponibile la causa nei confronti della AUSL. Il ricorrente non è tenuto a rivalere la controparte, per l'intero giudizio, delle spese di lite ai sensi dell'art.152 disp.att.cpc.
P.Q.M.
La Corte,pronunciando sul ricorso, dichiara la carenza di legittimazione passiva della AULSL-LE 1 -nell'intero giudizio- e per l'effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Roma 17 gennaio 2001 Il Consigliere es. Cossado Gughelim Il Presidente дево I A D S , S O A 0 L 3 T 1 L 3 , . O J 5 A T B R . I E Jallie P A D N ' S L I A L 3 T N E 7 S G - D O 8 O I IL CANCELLIERE - P S 1 A M N 1 I D Depositato in Cancelleria E E S A E , I D G O oggi, 2 APR 2001. A E R G T T E O S N I L T E N IL CANCELLIERE T G S I T E E A R R R I O O L C L D E O D 3 7