Sentenza 28 aprile 2006
Massime • 1
Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, ai fini dell'applicabilità della causa di improcedibilità di cui all'articolo 34 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274 (esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto), dovendosi considerare congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto, la valutazione del giudice non può limitarsi alla fattispecie astratta di reato, ma deve riguardare quella concreta. (La Corte ha ritenuta erronea la decisione del giudice che aveva negata la particolare tenuità del fatto, in una fattispecie relativa al reato di guida sotto l'influenza dell'alcool, attraverso una considerazione solo astratta dei criteri dettati dall'articolo 34, mentre avrebbe dovuto avere riguardo alle conseguenze dannose o pericolose del fatto "concretamente" verificatesi, considerando, in particolare, che dalla guida in stato di ebbrezza del prevenuto non era derivato alcun incidente, ed apprezzare adeguatamente l'occasionalità della condotta addebitata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2006, n. 24387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24387 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 28/04/2006
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE NC - Consigliere - N. 724
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 008548/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM SC, N. IL 21/11/1978;
avverso SENTENZA del 09/12/2004 GIUDICE DI PACE di SUBIACO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA GIOVANNA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Geraci V., che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 9/10/2004 il giudice di pace di Subiaco dichiarava IA NC colpevole del reato di cui al D.Lgs.285 del 1992, art. 186, comma 2, e lo condannava alla pena di Euro
1500,00 di ammenda.
In particolare, il giudicante rigettava l'eccezione di incompetenza per materia sollevata dal difensore del prevenuto e non accoglieva la richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. Proponeva ricorso per cassazione il difensore di IA NC, insistendo nell'eccezione di incompetenza per materia del giudice di pace e dolendosi del rigetto della richiesta di applicazione del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34. MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza è infondata, dovendosi escludere l'incompetenza del giudice di pace a conoscere del reato ascritto. Il giudicante si è dichiarato competente per materia perché il fatto oggetto di reato era stato rilevato in data precedente l'entrata in vigore della L. 1^ agosto 2003, n. 214. Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, art. 5, entrato in vigore il successivo giorno trenta, ha apportato modificazioni al D.Lgs. n.285 del 1992, art. 186, comma 2, ribadendo per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza, la pena dell'arresto e dell'ammenda.
La L. 1^ agosto 2003, n. 214 entrata in vigore il 13 agosto 2003, nel convertire il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, ha, a sua volta, modificato l'art. 5 di quest'ultimo testo normativo nel senso che ha inserito al comma 2, dopo il primo periodo, le parole "per l'irrogazione della pena è competente il Tribunale". È così venuta meno la competenza del giudice di pace cui era stata attribuita dal D.Lgs. del 28 agosto 2000, n. 274, art. 4, comma 2, lett. q).
Nel caso di specie, il reato ascritto al ricorrente è stato commesso il 23/2/2003, quando non erano ancora state emanate le nuove disposizioni, ed è stato giudicato con sentenza emessa il 9/12/2004, nella vigenza della L. 1^ agosto 2003, n. 214. Non avendo il legislatore previsto alcuna norma transitoria volta a stabilire se la competenza a giudicare in ordine alle violazioni del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commesse in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della nuova normativa spetti al giudice di pace ovvero al Tribunale, si è creato sul punto un contrasto giurisprudenziale che ha determinato l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Queste con la sentenza n. 3821/06 del 17-31/1/2006 hanno affermato il principio che in tali ipotesi la competenza per materia per il reato di guida in stato di ebbrezza va determinata con riferimento al momento in cui è emesso il decreto di citazione a giudizio.
Nel caso in esame risulta che l'atto di citazione a giudizio del Campa innanzi al giudice di pace per l'udienza del 11/12/2003 è stato emesso il 27/6/2003, quando non erano ancora entrate in vigore le nuove disposizioni relative alla diversa competenza dell'organo giudicante.
Fondato, invece, è l'ulteriore motivo di ricorso.
Il giudicante ha ritenuto di non potere escludere la procedibilità per particolare tenuità del fatto in quanto non era da reputare tale la guida in stato di ebbrezza per l'intrinseca pericolosità per lo stesso conducente, per gli altri automobilisti, per i pedoni e per le cose nonché per i risultati che tale tipo di guida poteva dare e che solo per puro caso nella specie non si erano verificati.
D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 stabilisce che il fatto è di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.
Dovendosi considerare congiuntamente l'esiguità del danno o del pericolo derivato, il grado di colpevolezza e l'occasionalità del fatto, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione della condizione di procedibilità, non deve riguardare la fattispecie astratta di reato ma quella concreta. Nel caso di specie, invece, la guida in stato di ebbrezza è stata ritenuta dal Giudice di Pace non caratterizzata da particolare tenuità di disvalore all'esito di un apprezzamento avente ad oggetto i criteri dettati dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34, astrattamente considerati, mentre il legislatore ha posto, al contrario, l'accento sul danno o pericolo che è derivato, così chiaramente facendo intendere che deve aversi riguardo alle conseguenze dannose o pericolose del fatto concretamente ("ne è derivato") verificatesi. Il giudicante avrebbe dovuto compiere la sua valutazione tenendo presente che, in concreto, non risultava che dalla guida in stato di ebbrezza del prevenuto fosse derivato alcun incidente coinvolgente quest'ultimo ovvero altre persone o cose, che lo stesso IA, come si evince dalla sentenza impugnata, su invito degli operanti, aveva compiuto ( quindi era stato in grado di farlo) manovra di retromarcia per entrare con l'auto nel parcheggio, che la prova del reato era stata desunta unicamente da dati sintomatici descritti dal teste De Cicco. Il giudice di pace, altresì, avrebbe dovuto apprezzare l'occasionalità o meno della condotta posta in essere dal ricorrente, specie dopo avere ritenuto, sia pure erroneamente trattandosi di sanzione amministrativa accessoria che consegue di diritto all'accertamento del reato de quo, (ma sul punto non vi è stata impugnazione alcuna), di non applicare al IA la sospensione della patente di guida perché non risultavano a suo carico altre violazioni nel corso dell'anno.
L'impugnata sentenza, pertanto, va annullata sul punto con conseguente rinvio al giudice di pace di Subiaco.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio, per nuovo esame, al giudice di pace di Subiaco.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2006