Sentenza 15 giugno 2005
Massime • 2
Qualora la parte civile sia assistita da due difensori, nominati contestualmente e in via disgiuntiva, e il giudice non provveda ad interpellare la parte affinché indichi da quale difensore intenda farsi assistere, non ricorre alcuna ipotesi di nullità per violazione dell'art. 100 cod. proc. pen., che consente la nomina di un solo difensore, non essendo la nullità espressamente comminata dalla legge. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato: a) che l'imputato non ha interesse a dedurre l'irregolare nomina dei difensori della parte civile, in quanto l'inosservanza delle disposizioni relative al numero dei difensori consentiti non lede i suoi diritti; b) che la nomina di due difensori della parte civile si risolve in una anomala previsione di sostituzione processuale reciproca, per cui una volta che il primo abbia assunto le conclusioni, all'altro saranno precluse).
La mancata sottoscrizione, da parte del presidente del collegio, del dispositivo della sentenza non dà luogo alla nullità prevista dall'art. 546 commi primo lett. g) e terzo cod. proc. pen., in quanto tale disposizione si riferisce alla sentenza nel suo complesso e non al solo dispositivo, la cui lettura in udienza non può dar luogo ad incertezze sul giudice che l'ha pronunciata. (In motivazione la Corte ha precisato che l'omessa sottoscrizione del dispositivo costituisce una mera irregolarità, dal momento che ad esso viene comunque attribuita autenticità attraverso la sottoscrizione, da parte del cancelliere e del presidente del collegio, del verbale d'udienza, del quale il dispositivo fa parte integrante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/06/2005, n. 39541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39541 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2005 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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