Sentenza 8 maggio 2014
Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, nel caso in cui il beneficio venga subordinato all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, il giudice della cognizione non è tenuto a svolgere alcun accertamento sulle condizioni economiche dell'imputato. (La Suprema Corte ha precisato che il soggetto interessato può allegare, in sede esecutiva, la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto). Conf. sent. 33024/2014, n.m.
Commentari • 4
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La sospensione condizionale della pena non può essere subordinata al risarcimento del danno senza una valutazione delle reali condizioni economiche dell'imputato, quando queste emergano dagli atti processuali. La premessa si evince dall'esame di due recenti sentenze della Suprema Corte che ci permettono di approfondire un'aspetto peculiare del “potere” del giudice di obbligare l'imputato al risarcimento del danno per poter avere il beneficio della pena sospesa. Nel primo caso la cassazione sezione V con la sentenza n. 3187/2021 depositata il 26 gennaio 2021 ha deliberato che in tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo …
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(Annullamento con rinvio) Il fatto Il Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava, su richiesta della locale Procura della Repubblica, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, confermata dalla Corte di appello di Lecce – sezione distaccata di Taranto, passata in giudicato, e subordinato all'adempimento degli obblighi derivanti dalle statuizioni civili entro il termine di novanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, l'interessato che, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/05/2014, n. 33020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33020 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/05/2014
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - N. 693
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 2838/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 18 giugno 2012 emessa dalla Corte d'appello di Catania;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del 22 novembre 2011 con cui il Tribunale di Modica aveva condannato S.M. alla pena di due mesi di reclusione ed Euro 300 di multa in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, per avere omesso la prestazione dei mezzi di sussistenza nei confronti del figlio minore G.E. , oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, con la sospensione condizionale della pena, subordinata al pagamento della somma liquidata a titolo risarcitorio.
2. Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente.
Con il primo motivo ha dedotto l'erronea applicazione dell'art. 165 c.p., in quanto i giudici di merito hanno subordinato l'efficacia della sospensione condizionale della pena all'avvenuto risarcimento del danno in favore della parte civile, omettendo ogni considerazione sulle condizioni economiche dell'imputato, che si trova in una situazione di vera e propria indigenza.
Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 570 c.p. e il vizio di motivazione, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe tenuto in alcuna considerazione l'insussistenza della sua capacità patrimoniale, situazione che gli ha impedito di contribuire al mantenimento del minore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
3.1. Quanto al primo motivo il Collegio, consapevole che sulla questione permane un contrasto giurisprudenziale, ritiene di aderire a quell'orientamento interpretativo secondo cui l'istituto della sospensione condizionale della pena è ispirato a criteri che trascendono la limitata sfera dell'interesse particolare dell'imputato e, quindi, il giudice, nel subordinare il beneficio al pagamento della somma accordata a titolo di risarcimento danni, non è tenuto a compiere alcuna indagine sulle condizioni economiche dell'imputato (cfr., Sez. 3, 25 giugno 2013, n. 38345 , Corsano;
Sez. 6, 5 febbraio 1998, n. 3450 , Cusumano). Peraltro, dall'applicazione di tale principio, non può derivare al predetto alcun grave e irreparabile danno in ipotesi d'incolpevole inadempimento del detto obbligo, non comportando l'inosservanza dello stesso la revoca automatica del beneficio e potendo il soggetto interessato, in sede di esecuzione, allegare la comprovata assoluta impossibilità dell'adempimento e potendo il giudice valutare l'attendibilità e la rilevanza dell'impedimento dedotto (Sez. 3, 13 novembre 2008, n. 3197 , Calandra;
Sez. 6, 31 ottobre 2000, n. 290 , Alberti).
Il diverso indirizzo che, invece, considera illegittima la decisione con cui il giudice subordina l'applicazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno, senza procedere alla valutazione delle condizioni economiche dell'imputato e della sua concreta possibilità di sopportare l'onere del risarcimento pecuniario (in questi termini, Sez. 2, 15 febbraio 2013, n. 22342 , Cafagna;
Sez. 5, 3 novembre 2010, n. 4527 , Rizk), non considera che in sede di cognizione il giudice non sempre può avere a disposizione elementi per verificare la reale capacità economica dell'imputato - ad esempio nei casi in cui questi sia assente - e che imporre un simile accertamento comporterebbe la necessità di una istruttoria che, per quanto sommaria, andrebbe comunque effettuata nel contraddittorio delle parti avente ad oggetto il tema della capacità economica dell'imputato, accertamento che peraltro potrebbe rivelarsi inutile, in quanto destinato ad essere ripetuto davanti al giudice dell'esecuzione, sede in cui l'imputato potrebbe dimostrare l'avvenuta modifica peggiorativa della sua situazione economica.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone, negli stessi termini, una questione su cui la Corte d'appello ha già offerto risposte coerenti. Infatti, i giudici di secondo grado hanno escluso che l'imputato non disponesse di risorse in grado di assicurare i mezzi di sussistenza al figlio minore, in quanto la semplice indicazione della condizione di disoccupazione dell'obbligato non è condizione sufficiente a far venire meno l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza alla famiglia, se non viene provato che le difficoltà economiche si siano tradotte in uno stato di vera e propria indigenza economica e, quindi, nella impossibilità di adempiere, seppure in parte, alla prestazione. Un tale onere di allegazione grava sull'obbligato e nel caso in esame l'imputato, stando a quanto sostenuto in sentenza, non ha offerto alcun elemento idoneo a dimostrare una sua condizione di indigenza.
Nel ricorso si sostiene che la Corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze istruttorie emerse nel corso del dibattimento a sostegno di una insussistenza della capacità economica dell'imputato, in questo modo deducendo una sorta di travisamento della prova senza però evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle prove indicate rispetto a quanto il giudice abbia tratto da esse. Invero, deve escludersi che nella specie sussista il suddetto vizio di motivazione, in quanto non si tratta di un travisamento della prova, ma di una divergente valutazione sul significato delle prove in questione, prove che la Corte d'appello ha ritenuto comunque inidonee a dimostrare lo stato di indigenza sulla base di una motivazione che, in quanto non illogica, non può essere censurata in questa sede. Lo stesso discorso deve farsi con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che i giudici hanno ritenuto sussistente, dovendo sottolinearsi che il dolo richiesto per il delitto in oggetto è quello generico, consistente nella coscienza di sottrarsi agli obblighi di assistenza e nella consapevolezza del bisogno in cui versano i minori.
4. In conclusione, l'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2014