Sentenza 7 dicembre 2017
Massime • 1
Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; ne consegue che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione. (In applicazione del suddetto principio, la Corte ha escluso il carattere "pregiudicante" dell'attività del giudice ricusato, il quale, in sede di convalida di intercettazioni disposte in via di urgenza nell'ambito di un diverso procedimento a carico di altri soggetti, aveva valutato le stesse fonti di prova in relazione a fatti di reato differenti, ancorché riferiti ad uno stesso contesto criminale, senza esprimere alcun apprezzamento di merito in ordine alla posizione dell'imputato ricusante).
Commentario • 1
- 1. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2017, n. 11980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11980 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2017 |
Testo completo
11980 -18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/12/2017 MARIA VESSICHELLI - Presidente - Sent. n. sez. 1539/2017 ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI REGISTRO GENERALE N.14636/2017 IRENE SCORDAMAGLIA PAOLA BORRELLI Rel. Consigliere - MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI MA FR nato il [...] a [...] avverso il provvedimento del 13/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusion deeSPG De Maselis du be certo aгдето die vers luz RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 13 marzo 2017, dep. il 14 marzo 2017, la Corte d'Appello di Palermo ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta da Di CO RA nei confronti della dott.ssa IA TI Sala, in relazione al procedimento penale n. 9931 del 2016 a suo carico per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa, pendente dinanzi alla stessa quale giudice dell'udienza preliminare. L'istanza era stata avanzata dal Di CO in ragione del fatto che il predetto magistrato aveva convalidato due decreti di intercettazione d'urgenza nell'ambito di altro procedimento penale (n. 22469 del 2015) a carico di diversi soggetti (EC PP e IL DO), indagati per la partecipazione all'associazione mafiosa legata alla famiglia di Santa IA di Gesù, e cioè allo stesso sodalizio criminale di riferimento del Di CO RA, che risulta citato come affiliato in una delle informative alle quali si fa riferimento nelle intercettazioni.
2. La Corte d'Appello ha escluso la sussistenza di ragioni di ricusazione ai sensi dell'art. 37, lett. a (in relazione agli artt. 36, lett. g e 34, comma 2-bis) e 37, lett. b, cod. proc. pen., motivando sul fatto che i soggetti indagati, a carico dei quali venivano disposte le intercettazioni convalidate nel procedimento n. 22469 del 2015, erano diversi dall'istante, così come diverso era il procedimento in cui esse erano state disposte, che non vedeva tra gli indagati il Di CO RA, rispetto a quello in cui invece il Di CO si trovava dinanzi al GUP dott. ssa Sala;
tra i due distinti procedimenti, in sintesi, non vi era coincidenza di contestazioni e di soggetti indagati/imputati. Non è stata operata dal magistrato ricusato, pertanto, alcuna valutazione di merito della fondatezza dell'accusa mossa al Di CO nel procedimento penale a suo carico.
3. Avverso la decisione della Corte d'Appello di Palermo propone ricorso per cassazione Di CO RA, mediante i suoi difensori, argomentando diverse ragioni di doglianza.
3.1. Con un primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, che ha negato la sostanziale identità tra i due procedimenti nei quali la dott.ssa Sala ha svolto funzioni di giudice (gip nel procedimento n. 22469 del 2015; gup nel procedimento n. 9931 del 2016), concludendo per l'inapplicabilità dell'invocata incompatibilità di cui all'art. 34, comma 2-bis cod. proc. pen., dell'art. 36, lett. g), e dell'art. 37, lett. a), cod. proc. pen. Si ribadiscono, in proposito, alcune argomentazioni già svolte nella richiesta di ricusazione: a) il richiamo, nei decreti di convalida emessi nel diverso procedimento, ad una annotazione di polizia giudiziaria che coinvolgeva anche Di CO RA, relativa alle indagini nello stesso contesto di associazione mafiosa, svolte nei suoi confronti nel procedimento nell'ambito del quale si è proposta istanza di ricusazione;
b) 1 la presenza in atti, in tale secondo procedimento, di alcune conversazioni tratte dal primo. Si richiamano le opzioni della giurisprudenza costituzionale e di legittimità nel senso di una lettura non formalistica della nozione di "stesso procedimento", insistendo sul fatto che entrambi i procedimenti coinvolti nell'istanza di ricusazione si incentrano sulla sussistenza del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., in relazione allo stesso sodalizio criminale, sebbene, nel procedimento n. 9931 del 2016, la contestazione sia mossa solo a carico di Di CO RA e non anche di EC PP, il quale, solo inizialmente, nel procedimento da cui è scaturito quello citato, era indagato per tale delitto. In particolare, nel ricorso si evidenzia che il magistrato di cui si chiede la ricusazione, nei due citati decreti di intercettazione, avrebbe espresso una valutazione di gravità indiziaria per il reato di associazione mafiosa in relazione alla "famiglia" di S. IA del Gesù, nell'ambito della quale gravitano le condotte delittuose dei diversi soggetti coinvolti nei due procedimenti penali.
3.2. Con un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge, in relazione al mancato riconoscimento della causa di ricusazione di cui all'art. 37, lett. b), cod. proc. pen., avendo la dott.ssa Sala manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto di imputazione nel procedimento in cui si avanza la relativa istanza già nell'ambito dei due decreti di intercettazione richiamati. Si contesta l'affermazione del provvedimento impugnato con cui si riferisce tale ipotesi di ricusazione solo alle opinioni espresse al di fuori dell'esercizio dell'attività giurisdizionale.
3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso, sulla base della considerazione che l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari a tenere l'udienza preliminare si manifesta (nello stesso procedimento) soltanto in relazione alla precedente emissione di provvedimenti che abbiano contenuto decisorio, mentre è esclusa in relazione a provvedimenti che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio, nonchè, quanto al secondo motivo, ritenendo che la ricusazione di cui all'art. 37, lett. b), cod. proc. pen. possa riferirsi soltanto all'ipotesi di indebita anticipazione della valutazione sul merito della res iudicanda da parte del giudice, ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, ovvero senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato nel suo complesso. 2 Wuz 2. Deve premettersi che attraverso l'istituto della ricusazione l'ordinamento processuale intende assicurare alle parti uno strumento per estromettere dal processo il giudice che versa in una situazione che possa pregiudicare la sua terzietà e imparzialità, così da assicurare l'osservanza del principio costituzionale del giusto processo ex art. 111, secondo comma, Cost. L'art. 37 cod. proc. pen. prevede tassativamente le cause che possono determinare una situazione di compromissione della terzietà e dell'imparzialità del giudice, dando luogo ad una disciplina in cui i casi di ricusazione sono predefiniti, sicché non possono né essere ampliati né essere applicati in via analogica (cfr. Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in motivazione).
3. Nella specie, con il primo motivo di ricorso, è stata dedotta la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), cod. proc. pen., che a sua volta richiama le ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 34 cod. proc. pen., adducendo l'identità sostanziale del procedimento oggetto di ricusazione e di quello in cui il giudice ricusato aveva già espresso, in precedenza, una propria valutazione sulla vicenda da giudicare, nell'ambito di due decreti di intercettazione. Le ipotesi di incompatibilità considerate dall'art. 34 cod. proc. pen. sono tutte funzionali ad evitare che il giudice si possa trovare in una situazione di "prevenzione" causata dall'avere in precedenza esercitato funzioni giurisdizionali ovvero dall'avere svolto altre funzioni nell'ambito dello stesso procedimento, ipotesi che sono funzionali a garantire un'organizzazione dell'attività giurisdizionale che sia adeguata ad assicurare l'imparzialità del giudice. Ebbene, nel caso di specie, non ci si trova dinanzi ad uno "stesso procedimento". Dal punto di vista formale i due procedimenti sono senza dubbio diversi, hanno differenti numeri di iscrizione, sono sorti in tempi diversi, hanno indagati e contestazioni non sovrapponibili;
dunque, non vi è identità soggettiva né oggettiva tra loro. Dal punto di vista sostanziale, i decreti di intercettazione cui fanno riferimento il ricorso e l'istanza di ricusazione contengono un riferimento brevissimo alla sussistenza di "gravi indizi" quanto al contesto mafioso di riferimento, cui si ricollega anche il ruolo del ricorrente, ma non prendono specifica posizione sulla sua posizione di indagato né di soggetto coinvolto nell'associazione mafiosa legata alla famiglia di S.IA del Gesù, vedendo quel procedimento indagati soggetti diversi dal ricorrente. D'altra parte, il mero richiamo, nel procedimento oggetto dell'istanza di ricusazione, alle informative di polizia giudiziaria nelle quali si evidenzia anche il ruolo possibile del Di CO nell'identico contesto mafioso, non rappresenta certo un elemento sufficiente 3 liis a far ritenere l'identità sostanziale dei due procedimenti, a carico di indagati differenti e per reati diversi.
3.1. Posto, dunque, che non ricorrono le condizioni, nel caso di specie, neppure per ipotizzare una identità sostanziale dei due procedimenti, in linea generale va ribadito, come già anticipato, il principio che il Collegio condivide - secondo cui le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (Sez. 6, n. 14 del 18/9/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; successivamente, cfr. Sez. 6, ord. n. 20865 del 13/5/2016, Pigionanti, Rv. 266943, in motivazione;
in precedenza, Sez. 1, n. 45470 del 20/10/2005, D'Ausilio, Rv. 233378). La pronuncia n. 14 del 2014 svolge tale affermazione per escludere che la mera connessione probatoria tra due procedimenti, che non comporti una valutazione di merito di uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto, determini la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti. Ma il principio ben può riguardare anche il caso in cui, come nella specie, si chiede, ai fini della ricusazione, di considerare come un unico procedimento due differenti procedimenti, collegati tra loro da una solo parzialmente coincidente piattaforma probatoria e riferiti a soggetti diversi, per imputazioni diverse, sebbene sorte in uno stesso contesto mafioso. Tale estensione del concetto di identità procedimentale non è consentita in virtù del canone di stretta interpretazione di norme dal contenuto eccezionale quali devono considerarsi quelle sulla ricusazione. Più specificamente, va ricordato, altresì, come la stessa Corte costituzionale, in relazione ad un tema connesso a quello in esame quale è quello dei reati plurisoggettivi, abbia costantemente affermato che, nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi, prima, per alcuni dei concorrenti e, successivamente, per effetto della separazione dei processi, per altri coimputati, non ricorre alcuna causa di incompatibilità, trattandosi di ipotesi in cui non si verifica il requisito dello "stesso processo", sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Secondo la Corte costituzionale, infatti, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni e possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro (in tal senso: sentenza n. 186 del 1992; sentenza n. 439 del 1993; ordinanza n. 42 del 1994). 4 Tale orientamento è stato integrato dalla sentenza n. 371 del 1996, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata. E difatti, sebbene con tale pronuncia l'incompatibilità abbia "superato" il limite formale dell'identità del procedimento dettato dall'art. 34 cod. proc. pen. e venga riferita all'identità dell'oggetto tra il giudizio già compiuto, anche solo incidenter tantum, e il giudizio da compiere, riguardando i casi di reati a concorso necessario ed anche i casi di concorso eventuale nel reato, rimane fermo il presupposto, ai fini della ricusazione, che una valutazione di merito in ordine alla responsabilità del terzo si sia svolta in sentenza, ciò che non è avvenuto nel caso di specie, dove, non vertendosi peraltro in ipotesi di concorso nel reato, neppure vi è stata una valutazione contenuta in una decisione, ma semplicemente una generica indicazione indiziaria riferita alla medesima associazione mafiosa di riferimento del ricorrente nell'ambito di decreti di intercettazione.
3.2. Nessun rilievo possono avere, pertanto, le due pronunce di legittimità citate nel ricorso per cassazione che sono riferite a decisioni nell'ambito di uno "stesso procedimento" dal punto di vista formale, sicchè trova piena applicazione la disciplina di cui all'art. 34, comma 2-bis, cod. proc. pen. Può, invece, affermarsi il principio secondo cui non sussistono i presupposti per la ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a), in relazione ai casi previsti dall'art. 36, comma 1, lett. g), nel caso in cui il giudice dell'udienza preliminare abbia già trattato in precedenza altro procedimento nei confronti di diversi soggetti, per fatti basati, tra l'altro, anche su identici elementi di prova rispetto a quelli per i quali si proceda contro l'imputato ricusante, nonchè riferiti ad uno stesso contesto criminale mafioso, emettendo decreti di intercettazione nei quali non si è svolta alcuna valutazione di merito in ordine alla responsabilità dell'imputato ricusante stesso (in precedenza, cfr. Sez. 2, n. 2819 del 20/11/2008, dep. 2009, Marabiti, Rv. 242652, in cui il g.u.p. aveva svolto le medesime funzioni anche nel precedente procedimento a carico di coimputati).
4. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rammentarsi, che, in relazione all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., la sentenza della Corte costituzionale n. 283 del 2000, citata dal ricorrente, appare inconferente. Essa ha sì ampliato la sfera di operatività dell'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., in tema di ricusazione, a tutte le ipotesi- diverse e ulteriori rispetto a quelle già incluse dal 5 лив legislatore nella norma in questione nelle quali il giudice, che sia stato chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia già espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito, sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Tale pronuncia di illegittimità costituzionale è stata poi adottata nel suo dictum, dalla successiva giurisprudenza della Cassazione, con la puntualizzazione che, ai fini della individuazione di quelle eventuali valutazioni sul merito della responsabilità penale, idonee a determinare un effetto pregiudicante, il giudice della ricusazione deve procedere ad una valutazione caso per caso, che tenga conto dello specifico contenuto dell'atto compiuto dal giudice ricusato, ai fini di verificarne la possibile incidenza sull'imparzialità del medesimo, rimuovendo il pregiudizio mediante il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (vedi Cass. 6, Sentenza n. 3853 del 11/04/2002, dep. 2003, Arnone, Rv. 224055). Tuttavia, tale sentenza della Corte costituzionale ribadisce come la valutazione pregiudicante è quella espressa non solo sul medesimo fatto sul quale il giudice è chiamato a pronunziarsi, ma altresì nei confronti del medesimo soggetto protagonista del secondo processo. Proprio in diversi procedimenti caratterizzati, come pure nel caso di specie, dal medesimo contesto mafioso di accadimento dei reati, è stato ribadito che non è passibile di ricusazione nè il giudice davanti al quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso e che abbia già concorso alla pronuncia di condanna (ovvero si sia espresso sul punto) dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento (Sez. 1, n. 21064 del 12 maggio 2010, Abbruzzese, Rv. 247578), né quello che, nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare un'associazione mafiosa, abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi, ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13 maggio 2009, Bontempo Scavo, Rv. 244381). Ed in tal senso è irrilevante che eventualmente i singoli reati siano riconducibili ad un identico disegno criminoso o in un arco temporale ristretto, giacchè l'essersi pronunziato su uno di essi non comporta automaticamente l'inquinamento dell'imparzialità e della terzietà del giudice chiamato a conoscere in altro giudizio degli altri trattandosi di fatti storici autonomi, a meno che nella prima occasione egli non abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento su quelli oggetto del successivo procedimento (Sez, 5, n. 15201 del 10/2/2016, Acri, Rv. 266865, in motivazione), il che non è accaduto affatto, come già detto, nel caso di specie. 6 5. Sulla base di tali condivisibili orientamenti, appare evidente che neppure può dar luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen., come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia preso parte ad un'attività di indagine preliminare quale è l'emissione di decreti di intercettazione a carico dell'imputato, per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla asserita, parziale identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (sull'irrilevanza, ai fini della ricusazione del giudice, che questi si sia pronunciato in giudizio basandosi su medesime fonti probatorie, cfr. ex multis Sez. 3, n. 11546 del 19 febbraio 2013, Frezza, Rv. 254760; Sez, 5, n. 15201 del 10/2/2016, Acri, Rv. 266865-266866, secondo cui non è passibile di ricusazione il giudice che abbia in precedenza pronunciato sentenza di condanna nei confronti di un medesimo soggetto per fatti diversi, commessi in tempi diversi, aggravati dalla finalità di agevolazione della stessa associazione mafiosa). Del resto, costituisce costante insegnamento di legittimità, coerente con le affermazioni della Corte costituzionale, ritenere che non sussista alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato associativo, anche qualora nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro (Sez. 6, n. 3840 del 24 novembre 1999, Musitano A, Rv. 216328). Anche Sez. 5, n. 6797 del 16/1/2015, Sarli, Rv. 262730 ha condivisibilmente statuito che non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo. Quando si sono ritenuti sussistenti i presupposti per la ricusazione, ciò si è fatto perché nel precedente provvedimento emesso dallo stesso giudice si erano espresse valutazioni sul merito della responsabilità del medesimo soggetto e non perché vi è stato un medesimo contesto di accertamento dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 47586 del 1/10/2014, Formenti, Rv. 261219). 7 leb Peraltro, nel caso di specie manca del tutto qualsiasi possibilità di ritenere avvenuto un "accertamento", essendo il "precedente provvedimento" emesso rappresentato da alcuni, sinteticamente motivati, decreti di intercettazione che nulla dicono sulla posizione soggettiva dell'attuale ricorrente, peraltro non coimputato della medesima contestazione dei soggetti del primo procedimento.
5.1. Quanto alle valutazioni di ordine generale sull'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., va riaffermato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (così, Sez. 6, n. 43965 del 30/9/2015, Pasi, R. 264985; Sez. 6, n. 16453 del 10/2/2015, Celotto, Rv. 263576; Sez. 2, n. 19648 del 29/3/2007, Bidognetti, Rv. 236588; vedi anche Sez. U, n. 41263 del 27/9/2005, Falzone, Rv. 232067). Coerentemente con tale impostazione, è stato recentemente affermato, in tema di ricusazione, che non può integrare una manifestazione indebita del convincimento del giudice ai sensi dell'art. 37, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., la motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni di cui all'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., qualora essa sia riferita ai presupposti richiesti dalla legge per l'autorizzazione delle intercettazioni, ovvero all'esistenza di gravi indizi di reato ed all'assoluta indispensabilità delle stesse ai fini della prosecuzione delle indagini;
il caso riguardava il giudice per le indagini preliminari che, in quello stesso procedimento, aveva poi emesso decreto di archiviazione (Sez. 3, n. 15849 del 25/10/2016, D.M., Rv. 269870). Anche sotto tale profilo, ribadito il principio di diritto, deve evidenziarsi come, nel caso di specie, non risultano essere state espresse dal giudice valutazioni che trasmodino l'ambito limitato della funzionalizzazione del decreto di intercettazione, né che costituiscano manifestazione di un convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione a carico del ricorrente.
6. All'inammissibilità del ricorso si collega, per legge, la condanna al pagamento non solo delle spese processuali, ma anche al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo determinare in 2000 euro, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà del ricorrente e, quindi, rilevandosi profili di colpa (cfr. Corte costituzionale n. 186 del 2000), ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 8
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 dicembre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Matilde Brancaccio IA Vessichelli A ldegrave n Depositato in Cancelleria Roma, li 15 MAR 2010 Il Diretore Amministrativo ass Odina Offi GALLIANO 9