Sentenza 13 maggio 2009
Massime • 1
Non versa in situazione di incompatibilità, e non è dunque ricusabile, il giudice che nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesso per agevolare un'associazione mafiosa abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa.
Commentario • 1
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/05/2009, n. 22794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22794 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 13/05/2009
Dott. SIOTTO IA Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 1653
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4457/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di BO VO CE, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza pronunciata in data 15 dicembre 2008 dalla Corte di appello di Messina;
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Messina rigettava la dichiarazione di ricusazione di OL IA SE, presidente del collegio del Tribunale di Patti, proposta da BO VO CE.
Rilevava:
- che il proponente aveva indicato, a motivo della dichiarazione di ricusazione, la circostanza che la Dott. OL, presidente del collegio chiamato a giudicarlo per i delitti di omicidio tentato e di detenzione e porto illegali di armi comuni da sparo, aggravati dalla circostanza di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, comma 1, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, commessi in Tortorici il 24 giugno 1994, avesse già espresso in altro procedimento penale una valutazione di merito sullo stesso fatto;
- che, in realtà, l'anzidetto magistrato aveva fatto parte del collegio giudicante del medesimo Tribunale che, in epoca precedente, aveva condannato il BO VO per il delitto di minaccia (così derubricata l'originaria imputazione di tentata estorsione), aggravato dalla medesima circostanza di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, commesso in Capo d'Orlando in epoca successiva all'anno
2000;
- che non poteva, pertanto, affermarsi che la Dott. OL avesse già giudicato (e condannato) il dichiarante per il medesimo fatto.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento. Deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata.
Afferma, in sostanza, che l'identità del fatto deriva dall'identità della circostanza aggravante contestata in entrambi i procedimenti. Avendone riconosciuto la sussistenza nell'ambito di altro procedimento, la Dott. OL aveva già affermato, così minando la propria imparzialità, che il BO VO faceva parte di un sodalizio mafioso che aveva "agevolato" con il delitto commesso. Nè la diversità di locus e tempus commissi delicti faceva venire meno - come sostenuto dalla Corte di appello - l'identità del fatto, attesa la "competenza mafiosa" e la "continuità temporale" del sodalizio. In via subordinata, il difensore chiede sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., "in combinato disposto con gli artt. 34, 35 e 36 c.p.p.", per contrasto con gli artt. 111, 24 e 3 Cost., "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato per una frazione di reato permanente, ed in particolare per un reato associativo, anche sub specie di reato aggravato D.L. n. 151 del 1991, ex art. 7, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito su altra frazione dello stesso reato permanente nei confronti del medesimo soggetto".
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Va premesso che effettivamente il giudizio sulla sussistenza della circostanza aggravante anzidetta (nella specie, commettere un delitto al fine di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa) può in concreto comportare una valutazione sul merito sia dell'esistenza di un'associazione criminosa, sia della partecipazione a tale associazione.
Sennonché detto rilievo potrebbe assumere valore soltanto nel caso in cui il giudice, che in altro procedimento abbia ritenuto sussistere la circostanza aggravante in questione, si trovi, poi, a giudicare l'imputato per la partecipazione all'associazione. Ma non è questo che si è verificato nel caso in esame.
Nei procedimenti in questione, invero, non viene in considerazione la partecipazione del BO VO al sodalizio (e ciò è di per sè sufficiente per far ritenere manifestamente irrilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata). I due processi hanno, invero, ad oggetto fatti diversi, commessi in danno di soggetti diversi, in tempi ed in luoghi diversi (un tentato omicidio del 1994 e minacce commesse successivamente all'anno 2000).
E detta diversità si irradia, naturalmente, anche sulla situazione di fatto ritenuta integrare la circostanza aggravante. È, pertanto, del tutto fuori luogo invocare la pronuncia con cui la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare l'illegittimità dell'art. 37 c.p.p. "nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto" (C. cost. 14 luglio 2000, n. 283). Va aggiunto che, nella situazione di fatto prospettata dal ricorrente, non è, in ogni caso, riscontrabile alcun profilo di pregiudizio per l'imparzialità e la neutralità della funzione giudicante.
Il fatto, invero, che la Dott. OL, quale componente di altro collegio, abbia ritenuto sussistere l'anzidetta aggravante in relazione ad episodi di minaccia successivi all'anno 2000, non pregiudica la valutazione in ordine all'eventuale sussistenza di identica (in astratto) circostanza anche in relazione al tentato omicidio ed ai reati al medesimo strumentali commessi nel 1994. Va, in conclusione, escluso che possa essere ricusato il presidente di un collegio, dinanzi al quale sia incardinato un procedimento penale per un tentativo di omicidio ipotizzato come aggravato dalla circostanza dell'agevolazione mafiosa, che abbia già condannato lo stesso imputato per plurimi fatti di minaccia commessi in tempi significativamente diversi, riconoscendo la sussistenza, all'epoca dei medesimi, della circostanza (in proposito giova ricordare che Cass. 2^ 23 settembre 2005, Barreca, RV 233165, ha escluso che configuri ipotesi di ricusazione la circostanza che il presidente di un collegio, dinanzi al quale sia incardinato un procedimento penale per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., abbia già condannato lo stesso imputato per concorso in omicidio aggravato "per essere stato il fatto commesso per abietti motivi di supremazia mafiosa" qualora la contestazione del reato associativo faccia riferimento ad un periodo successivo rispetto a quello in cui si era verificato l'omicidio).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2009