Sentenza 30 settembre 2015
Massime • 1
In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della causa di ricusazione in questione in relazione alla condotta del Presidente del Collegio che aveva rivolto ad un teste ripetute ed incalzanti domande su una circostanza di rilievo relativa ad una complessa vicenda processuale).
Commentari • 2
- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Commenti anticipatori del giudizio nel corso dell'esame: giudice ricusabile (Cass. 26974/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020
Gli apprezzamenti del giudice, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, comportando la ricusabilità quando al di là dei toni esuberanti, palesano un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito. Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudicel'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 43965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43965 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2015 |
Testo completo
439 65 / 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 30/09/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA NICOLA MILODott. - Consigliere - 1651 N. Dott. VINCENZO ROTUNDO REGISTRO GENERALE Consigliere - Dott. GIORGIO FIDELBO N. 28687/2015 - Rel. Consigliere - ALESSANDRA BASSI Dott. · Consigliere - BENEDETTO PATERNO' RADDUSA Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SI ER N. IL 30/12/1953 NC ER N. IL 25/07/1956 avverso l'ordinanza n. 24/2015 CORTE APPELLO di POTENZA, del 21/04/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Mossums Galei wel seus olhe instionssbrité dol Mcorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. Con separati provvedimenti del 21 aprile 2015, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato l'inammissibilità per manifesta infondatezza delle richieste di ricusazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., presentate da AS OB e IN OB nei confronti del Presidente del Collegio del Tribunale di Potenza, sul presupposto che questi avesse indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti di concussione consumata e tentata oggetto dell'imputazione sub capo D), nel corso dell'esame dei testi De LO NT e MB ON MA. dett provvedimenti 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'Avv. Maurizio Bellacosa, difensore di fiducia di AS OB e IN OB, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. :
2.1. Violazione di legge processuale, per avere la Corte d'appello dichiarato inammissibile la richiesta di ricusazione del Presidente del Collegio in relazione alla impropria conduzione delle deposizioni testimoniali di De LO NT e MB ON MA, argomentando in relazione al solo esame della teste MB - nel corso del quale erano in effetti emerse palesi discordanze rispetto a quanto già dichiarato in indagini -, e non anche con riguardo all'esame del teste De LO, al quale non veniva fatta alcuna contestazione.
2.2. Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 37, comma 1 lett. a) cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto insussistenti i presupposti per la ricusazione, sebbene il Presidente, nella conduzione dell'esame, avesse rivolto al teste De LO ben quindici volte la stessa domanda, con ciò condizionandone le dichiarazioni e anticipando le proprie valutazioni.
2.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 127 e 41, comma 1, cod. proc. pen., per omessa celebrazione dell'udienza in camera di consiglio in assenza dei presupposti per ritenere le dichiarazioni prima facie infondate.
3. Nella requisitoria scritta, il Procuratore generale Dott. Massimo Galli ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
4. Nella memoria depositata in Cancelleria in data 24 settembre 2015, l'Avv. Maurizio Bellacosa ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse di AS OB e IN OB. CONSIDERATO IN DIRITTO for 1. I ricorst infondati in relazione a tutte le deduzioni e devor pertanto essere rigettati. 2 2. In linea generale, occorre porre in evidenza che, come questa Corte ha avuto modo di chiarire, l'indebita manifestazione del convincimento da parte del giudice espressa con la delibazione incidentale di una questione procedurale, anche nell'ambito di un diverso procedimento, rileva come causa di ricusazione solo se il giudice abbia anticipato la valutazione sul merito della "res iudicanda", ovvero sulla colpevolezza dell'imputato, senza che tale valutazione sia imposta o giustificata dalle sequenze procedimentali, nonchè quando essa anticipi in tutto o in parte gli esiti della decisione di merito, senza che vi sia necessità e nesso funzionale con il provvedimento incidentale adottato (Sez. U, n. 41263 del 27/09/2005 dep. 15/11/2005, Falzone ed altro, Rv. 232067). In particolare, si è precisato che l'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. richiede, per la ricusazione, che il giudice abbia "manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione: l'avverbio "indebitamente" non può stare semplicemente a definire un comportamento "non dovuto" perché, se così fosse, sarebbe superfluo (è ovvio che solo i comportamenti non dovuti possono essere sanzionati), sicché deve ritenersi che tale avverbio sia stato inserito dal legislatore per caratterizzare un comportamento non solo non dovuto, ma anche ingiusto o illecito o comunque contrario alla legge (Sez. 1, n. 3009 del 24/06/1993 - dep. 29/07/1993, Mellini, Rv. 195821). L'avverbio "indebitamente", che compare nella formulazione della norma di cui all'art. 37 cod. proc. pen., richiede che l'opinione sulla colpevolezza o sull'innocenza dell'imputato sia espressa senza che ne esista necessità ai fini della decisione adottata e fuori da ogni collegamento o legame con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali inerenti al fatto esaminato (Sez. 5, n. 7792 del 16/12/2005 - dep. 06/03/2006, Assinnata, Rv. 233394). In altri termini, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009 - dep. 29/04/2009, Nicolasi e altro, Rv. 243713).
3. Tanto premesso in linea generale, del tutto correttamente i giudici d'appello hanno escluso la configurabilità di un'ipotesi di ricusazione. In relazione al primo ed al secondo motivo di ricorso, mette conto precisare che, pur essendo formulata la richiesta di ricusazione in relazione alle modalità di conduzione dell'esame dei testi De LO NT e MB ON MA da parte del Presidente del Collegio d'appello, in effetti le doglianze concernono l'esame del solo De LO, rispetto al quale ad avviso dei ricorrenti le - - reiterate domande del magistrato non troverebbero giustificazione alcuna, in 3 assenza di una qualunque contestazione delle precedenti dichiarazioni rese in indagini.
4. Così circoscritte le censure, ritiene il Collegio che non siano fondate le dedotte violazione di legge processuale e vizio di motivazione. Come congruamente rilevato dalla Corte (nelle pagine 2 e 3 del provvedimento in verifica), in aderenza a quanto si legge negli estratti dei verbali di udienza riportati negli atti di ricorso, il potere presidenziale è stato esercitato correttamente, seppure con domande ripetute ed incalzanti, al fine di far emergere la verità dei fatti, relativi ad una complessa e delicata vicenda processuale, avente ad oggetto imputazioni di notevole gravità. I decidenti d'appello hanno invero evidenziato, con considerazioni puntuali ed adeguate, come il Presidente del Collegio si sia in effetti limitato ad indagare, con un puntiglio non eccessivo ma necessario trattandosi di aspetto assolutamente - fondamentale ai fini del corretto inquadramento della fattispecie -, sul reale significato e portata della frase con la quale il pubblico ufficiale si era rivolto al teste ("guarda che se non accetti questa offerta con l'esproprio ti daranno di meno"), così da verificare la fondatezza della contestata concussione, che vede quale elemento costitutivo la minaccia (nella formulazione ante riforma con L. n. 190/2012).
5. Sulla scorta delle corrette considerazioni sviluppate dalla Corte distrettuale, risulta evidente l'infondatezza della doglianza, laddove nella condotta processuale serbata dal giudicante non è ravvisabile un'indebita manifestazione del convincimento, e ciò sotto un duplice profilo: per un verso, non può ritenersi che il Presidente del Collegio, nel formulare le pur reiterate domande, abbia manifestato la propria opinione sulla colpevolezza 0 sull'innocenza dell'imputato o comunque operato un'esternazione sui fatti di causa anticipando in tutto o in parte gli esiti della decisione;
per altro verso, non può dirsi che la modalità di conduzione dell'esame da parte del magistrato fosse priva di necessità funzionale ed estranea all'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale, trovando di contro una specifica - - giustificazione nella necessità di acclarare un aspetto assolutamente determinante ai fini della decisione della causa.
6. Infine, quanto all'ultima doglianza, occorre richiamare i principi già affermati da questo Supremo Collegio secondo cui, in tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti "prima facie" infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura "de plano" e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un "fumus boni juris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista 4 dall'art. 127 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 9678 del 03/02/2003 - dep. 03/03/2003, Cortina ed altri, Rv. 223974). Le argomentazioni sviluppate dalla Corte a sostegno della ritenuta manifesta infondatezza delle richiesta di ricusazione del Presidente del Collegio d'appello, come sopra disaminate, rendono pertanto del tutto legittimo il rigetto de plano.
7. Dal rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 30 settembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Nicola Milo Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA] 30 OTT 2015 DIC M IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Piera Esposito O N E . . 5 л с