Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 43965
CASS
Sentenza 30 settembre 2015

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Massime1

In tema di ricusazione, è indebita la manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione solo quando l'esternazione viene espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata esclusa la sussistenza della causa di ricusazione in questione in relazione alla condotta del Presidente del Collegio che aveva rivolto ad un teste ripetute ed incalzanti domande su una circostanza di rilievo relativa ad una complessa vicenda processuale).

Commentari2

  • 1Art. 37 c.p.p. Ricusazione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Commenti anticipatori del giudizio nel corso dell'esame: giudice ricusabile (Cass. 26974/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020

    Gli apprezzamenti del giudice, resi a margine di un esame testimoniale e, quindi, in assenza di qualsivoglia specifica esigenza valutativa endoprocedimentale, comportando la ricusabilità quando al di là dei toni esuberanti, palesano un'impropria manifestazione di giudizio sulla consistenza dell'addebito. Costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudicel'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza od innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2015, n. 43965
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43965
Data del deposito : 30 settembre 2015

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