Sentenza 16 gennaio 2015
Massime • 1
Non sussiste alcuna valida causa di ricusazione del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni coimputati e che successivamente concorra a pronunciare in separato processo altra sentenza nei confronti di altro concorrente nel medesimo reato, qualora la posizione di quest'ultimo, e, dunque, la sua responsabilità penale, non sia stata oggetto di valutazione di merito nel precedente processo.
Commentario • 1
- 1. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/01/2015, n. 6797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6797 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PALLA Stefano - Presidente - del 16/01/2015
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 53
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - N. 24069/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RL CO, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 15/4/2014 della Corte d'appello di Potenza;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Riello Luigi, il quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o comunque rigettato. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Potenza ha rigettato l'istanza di ricusazione proposta da RL CO nei confronti dei Dott. Autera Vincenzo e Verdoliva Francesco, componenti del collegio della medesima Corte dinanzi al quale era in corso il procedimento nel quale egli era imputato di associazione di tipo mafioso e di reati concernenti gli stupefacenti. In particolare il RL lamentava che i due magistrati già avevano fatto parte del collegio che, in separato procedimento, aveva in precedenza confermato la condanna a seguito di giudizio abbreviato di due coimputati nel primo reato. La Corte territoriale, nell'escludere ricorresse un'ipotesi di incompatibilità tra quelle previste dall'art. 34 c.p.p. come integrato dalla sentenza n. 371/1996 della Corte Costituzionale, ha replicato che nella suddetta occasione non era stata in nessun modo valutata la posizione del ricorrente o comunque espresso qualsivoglia giudizio sulla sua responsabilità.
2. Avverso il provvedimento ricorre il RL a mezzo del proprio difensore di fiducia deducendo violazione di legge. In particolare il ricorso eccepisce che il provvedimento supposto pregiudicante avesse ad oggetto il medesimo reato imputato al RL, il cui accertamento, sostanziandosi lo stesso in una fattispecie a concorso necessario, avrebbe inevitabilmente comportato, anche solo in maniera indiretta, l'espressione di giudizi refluenti sulla posizione dell'odierno ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e per certi versi anche generico.
2. Per il costante insegnamento di questa Corte - ispirato a quello della Corte costituzionale - deve ritenersi che non sussista alcuna valida causa di ricusazione nei confronti del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in precedente procedimento nei confronti di alcuni correi e che successivamente pronunci o concorra a pronunciare altra sentenza nei confronti di altri concorrenti nel medesimo reato associativo, anche qualora nel secondo processo occorra valutare le medesime fonti di prova già valutate nel primo processo. Infatti, l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consente, pur nella naturalistica unitarietà della fattispecie, una scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno possa influenzare quella dell'altro (Sez. 6, n. 3840 del 24 novembre 1999, Musitano A, Rv. 216328).
3. Va ricordato che il giudice delle leggi ha costantemente affermato che per i reati plurisoggettivi, nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi, prima, per alcuni dei concorrenti e, successivamente, per effetto della separazione dei processi, per altri coimputati, non ricorre alcuna causa di incompatibilità, trattandosi di ipotesi in cui non si verifica il requisito dello "stesso processo", sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
3.1 Secondo la Corte costituzionale, infatti, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, le quali, ai fini del giudizio di responsabilità, devono formare oggetto di autonome valutazioni e possono, quindi, sfociare in un accertamento positivo per l'uno e negativo per l'altro; tanto più quando le posizioni processuali sono confliggenti e concernenti reati autonomi, pur se commessi nel medesimo contesto e in danno reciproco (in tal senso: sentenza n. 186 del 1992; sentenza n. 439 del 1993; ordinanza n. 42 del 1994).
3.2 I descritti approdi risultano in qualche modo superati - rectius:
integrati - dalla sentenza n. 371 del 1996 - citata nel provvedimento impugnato -, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata.
3.3 Per comprendere le argomentazioni della Corte, giova prendere le mosse dalle ordinanze di rimessione, che portavano al vaglio del giudice delle leggi fattispecie del tutto peculiari. I giudici rimettenti, che avevano pronunciato condanna per reati associativi o necessariamente plurisoggettivi, si erano trovati a dover giudicare per tali addebiti altri concorrenti, la cui posizione era stata già valutata incidenter tantum nell'ambito del primo processo. In un caso, in particolare, si trattava di un'associazione per delinquere composta da tre sole persone: disposta la separazione dei processi, lo stesso giudice era chiamato a decidere su uno dei partecipanti, allorché nel precedente giudizio ne aveva già valutato la responsabilità in ordine al medesimo reato, in quanto, trattandosi di tre soggetti, non avrebbe potuto giudicarne un numero inferiore senza valutare la posizione degli altri, necessaria ai fini dell'esistenza stessa del reato. E si trattava senza dubbio di una valutazione non formale ma contenutistica, di un vero proprio "giudizio", poiché per conoscere la partecipazione di soli due soggetti al sodalizio criminoso non si poteva prescindere dalla posizione del terzo, sia sotto il profilo del dolo che dell'elemento materiale del reato, pur essendo costui rimasto estraneo al primo processo.
3.4 Secondo la Corte, in questi casi - e solo in questi casi - vi è un concreto rischio che "la valutazione conclusiva di responsabilità sia, o possa apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare una precedente decisione". Ed infatti nell'occasione il giudice delle leggi ha confermato i precedenti dieta di cui alle citate sentenze n. 186/1992 e 439/1993, ribadendo come l'autonomia delle posizioni di ciascun concorrente consenta - pur nella naturalistica unitarietà delle fattispecie di concorso - una segmentazione di processi e la scomposizione del fatto in una pluralità di condotte autonomamente valutabili in processi distinti, senza che la decisione dell'uno debba influenzare quella dell'altro. La Corte, tuttavia, sottolineando che la fattispecie in esame riguardava la peculiare ipotesi di reati a concorso necessario, ha però operato precisato che "nel caso in cui non solo vi sia concorso nel medesimo reato ma la posizione di uno dei concorrenti costituisca elemento essenziale per la stessa configurabilità del reato contestato agli altri concorrenti, ai quali soltanto sia formalmente riferita l'imputazione per la quale si procede, la valutazione della posizione del terzo, dalla quale non si sia potuto prescindere ai fini dell'accertamento della responsabilità degli imputati, costituisce sicuro ed evidente motivo di incompatibilità nel successivo processo a carico di tale terzo".
3.5 Nella sentenza in esame è pure esplicitamente affermato che l'incompatibilità in oggetto sussiste, non solo, quando nel primo giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico ma, anche, quando abbia formato "oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi".
3.6 Afferma, conclusivamente, la Corte che la capacità di qualificazione che il principio di terzietà del giudice possiede "trascende la particolare struttura dei reati a concorso necessario e abbraccia in un medesimo giudizio di disvalore tutte le ipotesi in cui, qualunque ne sia stato il motivo, il giudice, nella sentenza che definisce il processo, abbia incidentalmente espresso valutazioni di merito in ordine alla responsabilità penale di un terzo non imputato in quel processo (a prescindere dalla legittimità di tali valutazioni). La non configurabilità del reato ascritto agli imputati a causa della mancanza di un ulteriore reo non è, infatti, che l'antecedente logico-giuridico, o, se si preferisce, la giustificazione della concreta valutazione compiuta in quel processo della condotta di un non imputato. Ma, ai fini delle garanzie costituzionali alle quali la disciplina legale delle incompatibilità deve essere improntata, viene in considerazione solo l'effettivo compimento di tale valutazione, poiché è solo questo a determinare il pregiudizio".
3.7 In base proprio a tali ultime affermazioni, può ritenersi - e di fatto è stato ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte - che la portata della sentenza n. 371/1996 sia assai ampia, riguardando anche i casi di concorso eventuale nel reato, sempre che una valutazione di merito in ordine alla responsabilità del terzo si sia svolta in sentenza. Con la sentenza di cui si tratta, insomma,
l'incompatibilità ha "superato" il limite formale dell'identità del procedimento dettato dall'art. 34 c.p.p. e viene riferita all'identità dell'oggetto tra il giudizio già compiuto, anche solo incidenter tantum, e il giudizio da compiere.
4. La Corte territoriale ha dimostrato di aver fatto buon governo nel caso di specie degli illustrati principi, accertando come nel giudizio a carico dei correi del RL non siano state espressi - nemmeno incidentalmente - giudizi in merito alla responsabilità di quest'ultimo e come la valutazione - anche solo sommaria - della sua posizione non si fosse resa necessaria ai fini della configurabilità del reato associativo contestato. Per converso le doglianze del ricorrente si riducono, per un verso, all'affermazione di un principio (quello per cui il solo aver conosciuto dello stesso reato sarebbe pregiudicante) che, come si è visto, non trova riscontro in quanto più volte ribadito tanto dal giudice delle leggi che da questa Corte e, per l'altro, all'assertiva e generica evocazione di un pregiudizio che affliggerebbe i giudici inutilmente ricusati, senza che venga specificato in che modo nella precedente occasione gli stessi, contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, avrebbero espresso valutazioni sulla responsabilità del RL. Inconferente si rivela poi il richiamo operato dal ricorso alla sentenza n. 283/2000 della Corte costituzionale, atteso che la stessa ribadisce come la valutazione pregiudicante è quella espressa non solo sul medesimo fatto sul quale il giudice è chiamato a pronunziarsi, ma altresì nei confronti del medesimo soggetto protagonista del secondo processo.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015