Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21639
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Accolto
    Omessa traduzione dell'ordinanza cautelare in lingua conosciuta dall'indagato

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione preliminare in rito. Citando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, ha affermato che l'ordinanza cautelare emessa nei confronti di un indagato alloglotto, se non tradotta, è nulla qualora sia emerso che questi non conosca la lingua italiana. Nel caso specifico, l'indagato aveva lamentato la mancata traduzione dell'ordinanza in lingua Urdu prima della proposizione dell'impugnazione, e l'interprete aveva richiesto 15 giorni per la traduzione, termine spirato prima dell'udienza di riesame. La Corte ha ritenuto che l'indagato avesse un interesse concreto a sollevare l'eccezione, non avendo potuto comprendere l'ordinanza e le fonti di prova a suo carico prima di proporre impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21639
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21639
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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