CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21639 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXX, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 12/09/2025 del TRibunale della Libertà di Bologna udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 1° agosto 2025, nei confronti di XXXXXXXXXXXX, in relazione al reato di tentato omicidio, aggravato dal numero delle persone superiore a cinque, ai danni di UN XXXXXXX. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica che avevano originariamente coinvolto l ' i n d a g a t o e i c o r r e i ( X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe IXXXXXXXXXXX. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21639 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto d'incolpazione riguardava gli accadimenti del 4 maggio 2025, quando la persona offesa si era recata presso il parco cittadino per acquistare sostanza stupefacente e, al suo arrivo, il pusher era impegnato con altri due clienti di origine pakistana. I due si allontanavano, per fare tuttavia ritorno poco dopo e, scambiato XXXXXXX per un complice dello spacciatore, dopo avergli contestato di avere ricevuto la metà della sostanza pattuita, pretendevano di essere risarciti. Mentre la persona offesa cercava di spiegare di essere estraneo ai fatti, i due erano raggiunti da alcuni connazionali, due dei quali armati di coltello e uno dei quali mimava il gesto di estrarre la pistola. Dopo una prima colluttazione, la vittima era fatta oggetto di diversi fendenti e, caduta a terra, veniva sottoposta a un vero e proprio pestaggio, riportando le gravi lesioni di cui all’incolpazione provvisoria. 2.1. La provvista indiziaria a carico del ricorrente era costituita: i) dalle dichiarazioni della vittima, che aveva ricostruito nel dettaglio lo snodarsi degli eventi, descrivendo alcuni degli aggressori nell’abbigliamento, nelle fattezze fisiche e, per uno di questi, indicando anche il segno particolare di un tatuaggio, con la precisazione che non aveva potuto vedere chi l’aveva con il coltello, perché era stato colpito mentre si trovava di spalle;
ii) dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, che avevano concordemente riferito di un’aggressione subita da un giovane tunisino a opera di dieci persone di nazionalità pakistana, indicando l’abbigliamento di colui che aveva sferrato i fendenti (in seguito identificato in XXXXXXXXXXXXXXXXX); iii) le immagini delle telecamere allocate nella zona in cui era avvenuta l'aggressione, che avevano ripreso la fase della fuga di dieci soggetti dal parco fino alla stazione e che, tutti insieme, prendevano il treno per Milano. Il sistema di videocamere allocate sul treno consentiva di acquisire immagini nitide degli aggressori, nove dei quali, incluso l’odierno ricorrente, erano identificati attraverso la comparazione con immagini inserite nel sistema A.F.I.S.; vi) nella documentazione sanitaria, attestante le gravi lesioni cui si è fatto riferimento.
2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato omicidio aggravato dal numero superiore a cinque dei correi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, fornendo altresì motivazione della necessità della misura massima della custodia cautelare in carcere. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito in dicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 143 e 292 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di omessa traduzione dell’ordinanza cautelare nella lingua conosciuta dall’indagato. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità e deduce il travisamento del 2 verbale di perquisizione personale e domiciliare nei suoi riguardi, in data 8 agosto 2025, nel quale si dà espressamente atto della circostanza che questi non si esprime e non comprende sufficientemente alla lingua italiana, tant’è che l’atto viene tradotto da un interprete. Sarebbe, pertanto, errata l’affermazione del Tribunale secondo la quale la mancata comprensione da parte dell’indagato della lingua italiana non emergerebbe dagli atti. Denuncia come insufficiente l’ulteriore argomento riguardante l’assenza di prova che l’ordinanza, di cui è stata certamente disposta la traduzione, non fosse stata notificata, poiché tale argomentazione determinerebbe un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio a carico dell’indagato.
3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in punto di ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente evidenzia che sia la persona offesa sia i due testimoni oculari non hanno riconosciuto l’indagato tra i soggetti costituenti il gruppo degli aggressori, né vi sono altri elementi per sostenere che egli fosse presente sul luogo dell’accoltellamento. A tal fine avversa il rilievo attribuito ai risultati delle video riprese che lo hanno immortalato in fuga con i suoi connazionali, evidenziando come tale circostanza che non lo colloca automaticamente sul luogo dell’aggressione e, comunque, non gli attribuisce alcuna condotta di concorso nelle condotte aggressive degli altri connazionali. L’unico indizio costituito dalla ripresa delle videocamere sarebbe, pertanto, non univoco e non darebbe contezza del tipo di concorso, materiale o morale, asseritamente posto in essere dall’indagato.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge o il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta l’eccessiva afflittività della misura cautelare applicata, ove si consideri che si tratta di un soggetto regolarmente presente sul territorio nazionale, incensurato, privo di pendenza o precedenti di polizia e che, prima dell’arresto, svolgeva attività lavorativa. Denuncia come assertiva l’affermazione contenuta nei provvedimenti dei giudici della cautela secondo cui l’indagato sarebbe privo di autocontrollo tale da non potersi fronteggiare il pericolo di recidiva con una misura più gradata. Sotto altro profilo, denuncia l’illegittimità della ordinanza impugnata, avendo il Tribunale inserito una nuova e diversa esigenza cautelare, quella del pericolo di inquinamento probatorio, mai ritenuta sussistente dal giudice dell’ordinanza genetica 4. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 7 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato memorie in replica alla requisitoria scritta del 3 Sostituto Procuratore generale con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondata e assorbente l’eccezione in rito. 1. Secondo i principi espressi da questa Corte nella sua composizione più autorevole «In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286356 – 01). Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto interpretativo sorto sulla portata dell'art. 143 cod. proc. pen., come risultante dalla riforma del 2014, con riferimento all'ordinanza applicativa di una misura cautelare, individuando nella nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la sanzione conseguente all’omessa traduzione, con la precisazione che laddove la circostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell'adozione del provvedimento, il vizio derivante dalla mancata traduzione è la nullità a regime intermedio e che, invece, nel caso che tale mancata conoscenza emerga in momento successivo, l’ordinanza resta valida fino a che non sia assolto l’obbligo di traduzione entro un congruo termine che, ove superato, determina la nullità dell’ordinanza cautelare. Tale natura della nullità è stata recentemente ribadita da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 – 01, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie concernente l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto. Nell’affermare detti principi Sez. U, EC ha valorizzato la matrice costituzionale e convenzionale del diritto alla traduzione e il richiamo alla sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale, secondo cui l'obbligo di traduzione trova il suo fondamento sistematico nell'art. 24, secondo comma, Cost., che assicura la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», prefigurando un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile dall'imputato o dall'indagato alloglotto. Quanto alla sanzione della nullità, si è posto l’accento sul diritto dell’imputato alloglotto di poter esercitare, consapevolmente, 4 l'impugnazione del provvedimento, rimarcando la nozione di «intervento» dell'imputato, tutelato dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che «[...] implica una partecipazione attiva e cosciente che presuppone la garanzia effettiva delle prerogative difensive del soggetto processuale» da intendersi, quindi, non come la mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come «la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare». 2. Tanto premesso in diritto, il Tribunale del riesame ha affermato (p. 5) che la mancata conoscenza della lingua italiana non risultava dagli atti posti a base della richiesta del Pubblico ministero e – pur prendendo in considerazione il contenuto del verbale di perquisizione personale e locale in data 8 agosto 2025 (allegato anche al ricorso), in cui si dava atto che l’indagato non si esprimeva e non conosceva sufficientemente la lingua italiana – ha precisato che tale elemento doveva essere letto unitamente alla circostanza, avallata dalla stessa difesa, che egli era regolarmente soggiornante in territorio italiano e svolgeva attività lavorativa. Ha dunque ritenuto che il caso in esame rientrasse nella seconda ipotesi indicata in Sez. U EC, ossia quella in cui la mancata conoscenza della lingua italiana sarebbe emersa successivamente all’adozione della misura cautelare e lo stesso provvedimento da atto, sulla base delle seguenti circostanze: i) durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato è stato assistito da un interprete;
ii) in esito a tale adempimento, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la traduzione dell’ordinanza in lingua nota all’indagato con conferimento dell’incarico all’interprete presente;
iii) il dato della mancata traduzione dell’ordinanza, rectius della mancata notifica dell’ordinanza tradotta, non emergeva dagli atti trasmessi al Tribunale stesso. La motivazione in parola è insoddisfacente e non è in linea con l’indicata ratio della prevista sanzione di nullità. Infatti, per una effettivo e consapevole esercizio da parte dell’imputato alloglotto del diritto d'impugnazione del provvedimento, a fronte di una specifica censura da questi svolta – ossia quella secondo cui, sebbene tratto in arresto l’8 agosto 2025, alla data dell’udienza fissata per il riesame del 12 settembre 2025, non gli era stata ancora notificata la traduzione in lingua urdu dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare – il Tribunale avrebbe dovuto svolgere l’accertamento richiesto da Sez. U, Nieko in merito all’avvenuta notifica e alla relativa congruità del termine. Ciò tanto più per la circostanza che – come risulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare in ragione della natura processuale della questione prospettata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220093 – 01) – l’interprete, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, in data 12 agosto 2025, aveva chiesto per adempiere all'incarico della traduzione dell’ordinanza un termine di quindici giorni, spirato alla data del 26 agosto, mentre l’udienza per la trattazione del riesame era avvenuta, come detto, il 12 settembre 2025. Né l’eccezione può essere superata muovendo da un passaggio di Sez. U, EC, in cui si valorizza la necessità che l'eccezione di nullità sia supportata da un «concreto interesse processuale», sulla cui base diverse pronunce di legittimità hanno affermato che il soggetto alloglotto, che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e della sequenza procedimentale che da tale atto trae origine, non si può semplicemente limitare «a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, testualmente, Sez. U, EC, ma si vedano – sulla necessità di deduzione di un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa – anche Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287455 – 01; Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, [...], Rv. 287282 - 01). Ciò in quanto nel caso in esame l’indagato aveva espressamente indicato di non essere stato messo nelle condizioni d’intervenire nel procedimento, eventualmente attraverso la produzione di memorie e documenti, non avendo ancora potuto comprendere il contenuto dell’ordinanza e delle fonti di prova a suo carico. Tanto è sufficiente – ad avviso del Collegio – a far ritenere la sussistenza di un interesse a sollevare l’eccezione, poiché l’interessato non risultava avere ricevuto la traduzione dell’ordinanza genetica prima della proposizione dell’impugnazione. Come, invero, condivisibilmente chiarito da questa Corte (si veda Sez. 5, n. 40417 del 29/10/2025, [...], Rv. 289002 – 01, sia pure in materia di obbligo di traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare non detentiva), dal citato passaggio motivazionale di Sez. U, EC «non pare possa postularsi — in via generale e incondizionatamente — un onere di allegazione di un concreto ed attuale pregiudizio, che va, invece, correlato alle circostanze del caso concreto, sia in relazione al contenuto prescrittivo dell'atto, sia in riferimento a quelle situazioni in cui può essere inesigibile, per il difensore, illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'indagato personalmente tutte le volte che quest'ultimo sia impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile e in relazione alle questioni che solo il diretto interessato sia in condizione di rappresentare». Invero, il passaggio argomentativo di Sez. U, EC riguardante l’allegazione di un interesse concreto e attuale all’impugnazione deve essere esaminato in funzione degli interessi tutelati. Sez. U, EC – si è chiarito – ha affrontato il tema dell'interesse a dedurre la predetta violazione di legge in termini generali, quale corollario dell'inquadramento della violazione dell'obbligo di traduzione nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio e dei principi che presiedono le impugnazioni. A tal fine, ha richiamato il consolidato insegnamento di legittimità, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251693 - 01, secondo cui la nozione di interesse a impugnare deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal 6 soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Sez. U, EC ha, poi, significativamente fatto riferimento a fattispecie in cui l'imputato non era stato pregiudicato «in concreto» dalla dedotta nullità processuale (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, [...], Rv. 285186 - 01, relativa ad omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, consistenti in una mera ed immotivata richiesta di rigetto dell'appello; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, [...], Rv. 211870 - 01, relativa alla mancata o irregolare citazione della parte offesa), per poi declinare questi principi nel caso sottoposto all'esame, in cui l'interessato aveva comunque ricevuto la traduzione dell'ordinanza cautelare genetica, prima della proposizione dell'impugnazione. In tal caso – hanno affermato le Sezioni Unite – il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in che modo, rispetto al già noto contenuto motivazionale dell'ordinanza, la mancata tempestiva conoscenza dello stesso avrebbe influito sulle proprie strategie difensive. Com'è evidente si tratta di una situazione diversa da quella in scrutinio per le ragioni già evidenziate. 3. L’ordinanza dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo esame. Poiché la presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 7 196/03 E SS.MM. 8
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Bologna, investito di richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., confermava la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, in data 1° agosto 2025, nei confronti di XXXXXXXXXXXX, in relazione al reato di tentato omicidio, aggravato dal numero delle persone superiore a cinque, ai danni di UN XXXXXXX. 2. Il Tribunale del riesame richiamava in premessa gli esiti delle attività investigative così come sunteggiate nell'ordinanza genetica che avevano originariamente coinvolto l ' i n d a g a t o e i c o r r e i ( X X X X X X X X X X X X , X X X X X X X X X X X X X X X , XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXe IXXXXXXXXXXX. Penale Sent. Sez. 1 Num. 21639 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 24/02/2026 In sintesi, per quanto qui d'interesse, il fatto oggetto d'incolpazione riguardava gli accadimenti del 4 maggio 2025, quando la persona offesa si era recata presso il parco cittadino per acquistare sostanza stupefacente e, al suo arrivo, il pusher era impegnato con altri due clienti di origine pakistana. I due si allontanavano, per fare tuttavia ritorno poco dopo e, scambiato XXXXXXX per un complice dello spacciatore, dopo avergli contestato di avere ricevuto la metà della sostanza pattuita, pretendevano di essere risarciti. Mentre la persona offesa cercava di spiegare di essere estraneo ai fatti, i due erano raggiunti da alcuni connazionali, due dei quali armati di coltello e uno dei quali mimava il gesto di estrarre la pistola. Dopo una prima colluttazione, la vittima era fatta oggetto di diversi fendenti e, caduta a terra, veniva sottoposta a un vero e proprio pestaggio, riportando le gravi lesioni di cui all’incolpazione provvisoria. 2.1. La provvista indiziaria a carico del ricorrente era costituita: i) dalle dichiarazioni della vittima, che aveva ricostruito nel dettaglio lo snodarsi degli eventi, descrivendo alcuni degli aggressori nell’abbigliamento, nelle fattezze fisiche e, per uno di questi, indicando anche il segno particolare di un tatuaggio, con la precisazione che non aveva potuto vedere chi l’aveva con il coltello, perché era stato colpito mentre si trovava di spalle;
ii) dalle dichiarazioni dei testimoni oculari, XXXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX, che avevano concordemente riferito di un’aggressione subita da un giovane tunisino a opera di dieci persone di nazionalità pakistana, indicando l’abbigliamento di colui che aveva sferrato i fendenti (in seguito identificato in XXXXXXXXXXXXXXXXX); iii) le immagini delle telecamere allocate nella zona in cui era avvenuta l'aggressione, che avevano ripreso la fase della fuga di dieci soggetti dal parco fino alla stazione e che, tutti insieme, prendevano il treno per Milano. Il sistema di videocamere allocate sul treno consentiva di acquisire immagini nitide degli aggressori, nove dei quali, incluso l’odierno ricorrente, erano identificati attraverso la comparazione con immagini inserite nel sistema A.F.I.S.; vi) nella documentazione sanitaria, attestante le gravi lesioni cui si è fatto riferimento.
2.2. Presenti, dunque, i gravi indizi di colpevolezza del reato di tentato omicidio aggravato dal numero superiore a cinque dei correi, riguardo alle esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di reiterazione di condotte analoghe, fornendo altresì motivazione della necessità della misura massima della custodia cautelare in carcere. 3. Ricorre per cassazione l’indagato, tramite il difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito in dicati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo denuncia la violazione degli articoli 143 e 292 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione in punto di omessa traduzione dell’ordinanza cautelare nella lingua conosciuta dall’indagato. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità e deduce il travisamento del 2 verbale di perquisizione personale e domiciliare nei suoi riguardi, in data 8 agosto 2025, nel quale si dà espressamente atto della circostanza che questi non si esprime e non comprende sufficientemente alla lingua italiana, tant’è che l’atto viene tradotto da un interprete. Sarebbe, pertanto, errata l’affermazione del Tribunale secondo la quale la mancata comprensione da parte dell’indagato della lingua italiana non emergerebbe dagli atti. Denuncia come insufficiente l’ulteriore argomento riguardante l’assenza di prova che l’ordinanza, di cui è stata certamente disposta la traduzione, non fosse stata notificata, poiché tale argomentazione determinerebbe un’ingiustificata inversione dell’onere probatorio a carico dell’indagato.
3.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in punto di ribadita sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente evidenzia che sia la persona offesa sia i due testimoni oculari non hanno riconosciuto l’indagato tra i soggetti costituenti il gruppo degli aggressori, né vi sono altri elementi per sostenere che egli fosse presente sul luogo dell’accoltellamento. A tal fine avversa il rilievo attribuito ai risultati delle video riprese che lo hanno immortalato in fuga con i suoi connazionali, evidenziando come tale circostanza che non lo colloca automaticamente sul luogo dell’aggressione e, comunque, non gli attribuisce alcuna condotta di concorso nelle condotte aggressive degli altri connazionali. L’unico indizio costituito dalla ripresa delle videocamere sarebbe, pertanto, non univoco e non darebbe contezza del tipo di concorso, materiale o morale, asseritamente posto in essere dall’indagato.
3.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge o il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta l’eccessiva afflittività della misura cautelare applicata, ove si consideri che si tratta di un soggetto regolarmente presente sul territorio nazionale, incensurato, privo di pendenza o precedenti di polizia e che, prima dell’arresto, svolgeva attività lavorativa. Denuncia come assertiva l’affermazione contenuta nei provvedimenti dei giudici della cautela secondo cui l’indagato sarebbe privo di autocontrollo tale da non potersi fronteggiare il pericolo di recidiva con una misura più gradata. Sotto altro profilo, denuncia l’illegittimità della ordinanza impugnata, avendo il Tribunale inserito una nuova e diversa esigenza cautelare, quella del pericolo di inquinamento probatorio, mai ritenuta sussistente dal giudice dell’ordinanza genetica 4. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 7 febbraio 2026, ha chiesto il rigetto del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato memorie in replica alla requisitoria scritta del 3 Sostituto Procuratore generale con le quali ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO È fondata e assorbente l’eccezione in rito. 1. Secondo i principi espressi da questa Corte nella sua composizione più autorevole «In materia di misure cautelari personali, l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di un imputato o indagato alloglotta, ove sia già emerso che questi non conosca la lingua italiana, è affetta, in caso di mancata traduzione, da nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 143 e 292 cod. proc. pen. Ove, invece, non sia già emerso che l'indagato o imputato alloglotta non conosca la lingua italiana, l'ordinanza di custodia cautelare non tradotta emessa nei suoi confronti è valida fino al momento in cui risulti la mancata conoscenza di detta lingua, che comporta l'obbligo di traduzione del provvedimento in un congruo termine, la cui violazione determina la nullità dell'intera sequenza di atti processuali compiuti sino a quel momento, in essa compresa l'ordinanza di custodia cautelare» (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, [...], Rv. 286356 – 01). Con tale pronuncia, le Sezioni Unite hanno composto il contrasto interpretativo sorto sulla portata dell'art. 143 cod. proc. pen., come risultante dalla riforma del 2014, con riferimento all'ordinanza applicativa di una misura cautelare, individuando nella nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., la sanzione conseguente all’omessa traduzione, con la precisazione che laddove la circostanza che l'arrestato non conosce la lingua italiana emerga prima dell'adozione del provvedimento, il vizio derivante dalla mancata traduzione è la nullità a regime intermedio e che, invece, nel caso che tale mancata conoscenza emerga in momento successivo, l’ordinanza resta valida fino a che non sia assolto l’obbligo di traduzione entro un congruo termine che, ove superato, determina la nullità dell’ordinanza cautelare. Tale natura della nullità è stata recentemente ribadita da Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, [...], Rv. 288798 – 01, sia pure con riferimento alla diversa fattispecie concernente l'omessa traduzione della sentenza di primo grado all’imputato alloglotto. Nell’affermare detti principi Sez. U, EC ha valorizzato la matrice costituzionale e convenzionale del diritto alla traduzione e il richiamo alla sentenza n. 10 del 1993 della Corte costituzionale, secondo cui l'obbligo di traduzione trova il suo fondamento sistematico nell'art. 24, secondo comma, Cost., che assicura la difesa come «diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento», prefigurando un diritto soggettivo perfetto direttamente azionabile dall'imputato o dall'indagato alloglotto. Quanto alla sanzione della nullità, si è posto l’accento sul diritto dell’imputato alloglotto di poter esercitare, consapevolmente, 4 l'impugnazione del provvedimento, rimarcando la nozione di «intervento» dell'imputato, tutelato dall'art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., che «[...] implica una partecipazione attiva e cosciente che presuppone la garanzia effettiva delle prerogative difensive del soggetto processuale» da intendersi, quindi, non come la mera presenza fisica dell'imputato nel procedimento, ma come «la partecipazione attiva e cosciente del reale protagonista della vicenda processuale, al quale deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e delle facoltà di cui lo stesso è titolare». 2. Tanto premesso in diritto, il Tribunale del riesame ha affermato (p. 5) che la mancata conoscenza della lingua italiana non risultava dagli atti posti a base della richiesta del Pubblico ministero e – pur prendendo in considerazione il contenuto del verbale di perquisizione personale e locale in data 8 agosto 2025 (allegato anche al ricorso), in cui si dava atto che l’indagato non si esprimeva e non conosceva sufficientemente la lingua italiana – ha precisato che tale elemento doveva essere letto unitamente alla circostanza, avallata dalla stessa difesa, che egli era regolarmente soggiornante in territorio italiano e svolgeva attività lavorativa. Ha dunque ritenuto che il caso in esame rientrasse nella seconda ipotesi indicata in Sez. U EC, ossia quella in cui la mancata conoscenza della lingua italiana sarebbe emersa successivamente all’adozione della misura cautelare e lo stesso provvedimento da atto, sulla base delle seguenti circostanze: i) durante l’interrogatorio di garanzia l’indagato è stato assistito da un interprete;
ii) in esito a tale adempimento, il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la traduzione dell’ordinanza in lingua nota all’indagato con conferimento dell’incarico all’interprete presente;
iii) il dato della mancata traduzione dell’ordinanza, rectius della mancata notifica dell’ordinanza tradotta, non emergeva dagli atti trasmessi al Tribunale stesso. La motivazione in parola è insoddisfacente e non è in linea con l’indicata ratio della prevista sanzione di nullità. Infatti, per una effettivo e consapevole esercizio da parte dell’imputato alloglotto del diritto d'impugnazione del provvedimento, a fronte di una specifica censura da questi svolta – ossia quella secondo cui, sebbene tratto in arresto l’8 agosto 2025, alla data dell’udienza fissata per il riesame del 12 settembre 2025, non gli era stata ancora notificata la traduzione in lingua urdu dell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare – il Tribunale avrebbe dovuto svolgere l’accertamento richiesto da Sez. U, Nieko in merito all’avvenuta notifica e alla relativa congruità del termine. Ciò tanto più per la circostanza che – come risulta dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare in ragione della natura processuale della questione prospettata (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, [...], Rv. 220093 – 01) – l’interprete, in occasione dell’interrogatorio di garanzia, in data 12 agosto 2025, aveva chiesto per adempiere all'incarico della traduzione dell’ordinanza un termine di quindici giorni, spirato alla data del 26 agosto, mentre l’udienza per la trattazione del riesame era avvenuta, come detto, il 12 settembre 2025. Né l’eccezione può essere superata muovendo da un passaggio di Sez. U, EC, in cui si valorizza la necessità che l'eccezione di nullità sia supportata da un «concreto interesse processuale», sulla cui base diverse pronunce di legittimità hanno affermato che il soggetto alloglotto, che lamenta la violazione delle sue prerogative difensive per effetto della mancata traduzione del provvedimento adottato nei suoi confronti e della sequenza procedimentale che da tale atto trae origine, non si può semplicemente limitare «a dolersi dell'omissione, ma, in coerenza con la natura generale a regime intermedio delle nullità, che, nella specie, vengono in rilievo, ha l'onere di indicare l'esistenza di un interesse a ricorrere, concreto, attuale e verificabile, non rilevando, in tal senso, la mera allegazione di un pregiudizio astratto o potenziale» (così, testualmente, Sez. U, EC, ma si vedano – sulla necessità di deduzione di un effettivo illegittimo pregiudizio per i diritti di difesa – anche Sez. 6, n. 2714 del 04/12/2024, dep. 2025, [...], Rv. 287455 – 01; Sez. 1, n. 44251 del 16/10/2024, [...], Rv. 287282 - 01). Ciò in quanto nel caso in esame l’indagato aveva espressamente indicato di non essere stato messo nelle condizioni d’intervenire nel procedimento, eventualmente attraverso la produzione di memorie e documenti, non avendo ancora potuto comprendere il contenuto dell’ordinanza e delle fonti di prova a suo carico. Tanto è sufficiente – ad avviso del Collegio – a far ritenere la sussistenza di un interesse a sollevare l’eccezione, poiché l’interessato non risultava avere ricevuto la traduzione dell’ordinanza genetica prima della proposizione dell’impugnazione. Come, invero, condivisibilmente chiarito da questa Corte (si veda Sez. 5, n. 40417 del 29/10/2025, [...], Rv. 289002 – 01, sia pure in materia di obbligo di traduzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare non detentiva), dal citato passaggio motivazionale di Sez. U, EC «non pare possa postularsi — in via generale e incondizionatamente — un onere di allegazione di un concreto ed attuale pregiudizio, che va, invece, correlato alle circostanze del caso concreto, sia in relazione al contenuto prescrittivo dell'atto, sia in riferimento a quelle situazioni in cui può essere inesigibile, per il difensore, illustrare i profili di doglianza prospettabili dall'indagato personalmente tutte le volte che quest'ultimo sia impossibilitato all'esame diretto dell'atto perché non tradotto in una lingua allo stesso comprensibile e in relazione alle questioni che solo il diretto interessato sia in condizione di rappresentare». Invero, il passaggio argomentativo di Sez. U, EC riguardante l’allegazione di un interesse concreto e attuale all’impugnazione deve essere esaminato in funzione degli interessi tutelati. Sez. U, EC – si è chiarito – ha affrontato il tema dell'interesse a dedurre la predetta violazione di legge in termini generali, quale corollario dell'inquadramento della violazione dell'obbligo di traduzione nella categoria delle nullità di ordine generale a regime intermedio e dei principi che presiedono le impugnazioni. A tal fine, ha richiamato il consolidato insegnamento di legittimità, risalente a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, [...], Rv. 251693 - 01, secondo cui la nozione di interesse a impugnare deve essere ricostruita «in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal 6 soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». Sez. U, EC ha, poi, significativamente fatto riferimento a fattispecie in cui l'imputato non era stato pregiudicato «in concreto» dalla dedotta nullità processuale (Sez. 2, n. 33455 del 20/04/2023, [...], Rv. 285186 - 01, relativa ad omessa comunicazione in via telematica delle conclusioni scritte del procuratore generale, consistenti in una mera ed immotivata richiesta di rigetto dell'appello; Sez. 1, n. 13291 del 19/11/1998, [...], Rv. 211870 - 01, relativa alla mancata o irregolare citazione della parte offesa), per poi declinare questi principi nel caso sottoposto all'esame, in cui l'interessato aveva comunque ricevuto la traduzione dell'ordinanza cautelare genetica, prima della proposizione dell'impugnazione. In tal caso – hanno affermato le Sezioni Unite – il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare in che modo, rispetto al già noto contenuto motivazionale dell'ordinanza, la mancata tempestiva conoscenza dello stesso avrebbe influito sulle proprie strategie difensive. Com'è evidente si tratta di una situazione diversa da quella in scrutinio per le ragioni già evidenziate. 3. L’ordinanza dev’essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. per nuovo esame. Poiché la presente decisione non comporta la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. In caso di diffusione del presente provvedimento, vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03, poiché imposto dalla legge.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 24/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 7 196/03 E SS.MM. 8