Sentenza 25 ottobre 2005
Massime • 1
Le norme sulla ricusazione, derogando, in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 cod. proc. pen. che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto, non espressamente considerati dall'ordinamento, a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Di conseguenza non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte di detti magistrati dell'attendibilità dei chiamanti in correità in occasione di altri procedimenti. (Fattispecie in cui è stata esclusa la configurabilità della funzione "pregiudicante" nell'attività dei giudici ricusati, che avevano partecipato al Collegio che aveva valutato, in altro e diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato).
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- 1. Art. 37 c.p.p. Ricusazionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Art. 36 c.p.p. Astensionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 3. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2005, n. 45470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45470 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 25/10/2005
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 3571
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 020057/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D'US CO N. IL 17/02/1951;
avverso ORDINANZA del 14/02/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MOCALI PIERO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Napoli dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione rivolta dal D'IL nei confronti dei magistrati Ambrogi e Mastursi - rispettivamente presidente e componente di un collegio penale della Corte d'Assise d'Appello della stessa sede - osservando, anzitutto, che non aveva alcun rilievo, ai fini perseguiti dal ricusante, che il primo avesse, nel corso del primo grado di giudizio a carico del D'IL, sostituito in due circostanze il presidente del collegio, trattandosi di udienze di mero rinvio che non avevano comportato l'esame degli atti processuali ne' la sua partecipazione alla pronuncia della sentenza finale. In secondo luogo, che era altrettanto irrilevante la circostanza che i due magistrati, in separato processo, avessero partecipato alla pronuncia della sentenza di primo grado a carico del D'IL, giacché, se si erano espressi sulla attendibilità intrinseca dei collaboratori MO ed TO, che accusavano in quella come in questa procedura il ricusante, nulla avevano detto su quella estrinseca, poggiante su riscontri processuali ulteriori, rispetto a quelli incrociati fra i due. Non si versava, quindi, in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 36 c.p.p. e s.s.. Avverso tale pronuncia ricorreva per Cassazione, a mezzo dei suoi difensori, il D'IL, che denunciava:
col primo motivo di ricorso, vizio della motivazione. Il giudice Ambrogi aveva comunque conosciuto gli atti del processo a carico del ricorrente e ciò fondava la sua incompatibilità a giudicarlo in un diverso grado di giudizio;
col secondo motivo, vizio della motivazione.
L'ordinanza impugnata aveva riconosciuto la fondatezza della doglianza, relativamente al giudizio già espresso dai due magistrati ricusati, sul materiale probatorio concernente la posizione del D'IL anche nel processo in corso;
ma aveva incoerentemente distinto la valutazione dell'attendibilità intrinseca da quella dell'attendibilità estrinseca, richiamando ulteriori elementi probatori estranei allo stesso e negando, infine, l'evidente incompatibilità determinatasi.
Nell'interesse del D'IL sono state presentate memorie difensive, ad ulteriore illustrazione dei motivi principali di ricorso. Il ricorso è infondato.
Al di là delle superfetazioni argomentative esposte dal ricorrente, ritiene il Collegio che colga perfettamente nel segno la requisitoria scritta del P.G. presso questa Corte, il quale rileva che "è sufficiente osservare come le norme sulla ricusazione, derogando in nome dell'imparzialità al principio del giudice naturale, non ammettono interpretazione estensiva o analogica, e, quindi, non autorizzano una lettura degli artt. 36 e 37 c.p.p., che pretenda di assimilare interessi emergenti dal caso concreto - non espressamente considerati dall'ordinamento - a quelli oggetto di specifica regolamentazione. Ne consegue che non può essere dedotta quale causa di ricusazione dei giudici di un Collegio, sotto il profilo del difetto di imparzialità, la già intervenuta valutazione da parte dei detti magistrati dell'attendibilità delle dichiarazioni di chiamanti in correità, in occasione di altri procedimenti (Sez. 1^, 05/12/2002, De Falco e le numerosissime altre ivi citate, cui si rinvia). Perciò va ribadito come, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale (ord. n. 368/2000 e sent. n. 283/2000), nonché della Corte di Cassazione (Sez. 6^, 24/11/1999, Musitano;
Sez. 6^, 17/11/1999, Rosmini), la funzione pregiudicantè può essere ravvisata non già in qualsiasi attività processuale precedentemente svolta dallo stesso giudice nel medesimo o in altro procedimento penale, a carico dello stesso imputato (come quella di disporre semplici rinvii della trattazione del processo, n.d.r.), bensì soltanto in una valutazione di merito espressa dal giudice, sia sulla sussistenza del medesimo fatto-reato, sia sulla colpevolezza dello stesso imputato (a prescindere, allora, dalla conformazione del quadro probatorio, n.d.r.). Dunque, la pretesa causa di incompatibilità, nella specie, esula da quelle tassativamente previste dall'ordinamento, non avendo i giudici ricusati espresso il proprio giudizio contenutistico di merito in una precedente decisione sullo stesso fatto-reato, relativamente al medesimo imputato, essendosi gli stessi magistrati limitati a partecipare al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento penale, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato".
La corte condivide pienamente tali considerazioni, che fa proprie, decidendo in conformità.
Il ricorso va dunque rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2005