Sentenza 10 febbraio 2016
Massime • 2
Non è passibile di ricusazione il giudice che abbia in precedenza pronunciato sentenza di condanna nei confronti di un medesimo soggetto per fatti diversi, commessi in tempi diversi, aggravati dalla finalità di agevolazione della stessa associazione mafiosa. (Fattispecie in cui l'imputato, già condannato per il reato di omicidio aggravato dall'art. 7 della l. n. 203 del 1991, aveva formulato istanza di ricusazione in relazione al processo che lo vedeva imputato dinanzi allo stesso giudice, componente della Corte d'Assise d'appello, per alcuni reati fine aggravati dalla finalità di agevolare il medesimo sodalizio).
Non dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 cod. proc. pen. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro. (Fattispecie nella quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione proposta nei confronti di un componente della Corte d'Assise d'Appello, chiamato a giudicare l'imputato per reati aggravati dalla finalità di agevolare un'associazione mafiosa, che aveva già condannato in precedenza il medesimo soggetto per il reato di omicidio aggravato dall'art. 7 del D.L. n. 152 del 1991, conv. in l n. 203 del 1991, ritenendo la sua intraneità al predetto sodalizio una prova dell'aggravante).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/02/2016, n. 15201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15201 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2016 |
Testo completo
1 520 1/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Dott. Grazia LAPALORCIA - Presidente- Sent. n. sez. 252 Dott. Maria VESSICHELLI - Consigliere - CC 10/2/2016 Dott. Enrico Vittorio Stanislao SCARLINI - Consigliere - R.G.N. 42292/2015 Dott. Alfredo GUARDIANO - Consigliere - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto dal difensore di: CR CO, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 23/6/2015 della Corte d'appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Paola Filippi, che ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro, quale giudice del rinvio a seguito dell'annullamento della precedente pronunzia di inammissibilità, ha rigettato la dichiarazione di ricusazione proposta da CR CO nei confronti del dott. Frabrizio NT quale componente della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro che lo stava giudicando per la sua partecipazione ad associazione mafiosa e reati fine della medesima (c.d. proc. ON SO) e che lo aveva già giudicato in precedenza per il reato di omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 l. n. 203/1991 (c.d. proc. Arberia).
2. Avverso l'ordinanza ricorre l'CR a mezzo del proprio difensore articolando tre motivi.
2.1 Con il primo deduce violazione di legge e difetto motivazione, anche in relazione ai contenuti della memoria depositata all'udienza del 23 giugno 2015, rilevando come la Corte territoriale, nel ritenere infondata l'istanza di ricusazione per la presunta diversità dell'oggetto dei due procedimenti e in violazione del vincolo di rinvio, non solo non avrebbe tenuto conto dell'omogeneità di contesto dei diversi reati per cui l'CR è stato infine condannato in entrambi i procedimenti, nonché del fatto che nel proc. Arberia il giudice ricusato si è comunque pronunziato sull'esistenza dell'associazione mafiosa essendo il reato ex art. 416-bis c.p. contestato in quella sede ad un coimputato, ma altresì non avrebbe considerato che nella sentenza di quel procedimento lo stesso giudice ha affermato l'appartenenza dell'imputato al clan Abruzzese ritenendo la sua intraneità come asseverata dalle dichiarazioni di - numerosi collaboratori utilizzate in entrambe i procedimenti elemento di prova - dell'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 contestata in relazione al reato di omicidio per cui l'CR venne condannato. Errata sarebbe poi l'affermazione della Corte secondo cui i fatti oggetto dei due procedimenti sarebbero stati commessi in periodi diversi, quando dagli stessi capi d'imputazione emerge come in realtà si tratta di omicidi consumati tutti nel primo semestre del 1999 e in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
2.2 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta invece la mancata assunzione di una prova decisiva e correlati vizi della motivazione in merito all'omessa valutazione da parte della Corte territoriale dei motivi posti dallo stesso dott. NT a fondamento della richiesta (poi respinta) di astenersi dal partecipare al proc. ON SO proprio in ragione dei giudizi già espressi nei confronti dell'CR nel proc. Arberia. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. E' innanzi tutto necessario ricordare che la Prima Sezione, con sentenza del 28 gennaio 2015, aveva annullato la precedente ordinanza con cui la Corte d'appello di Catanzaro aveva dichiarato inammissibile la dichiarazione di ricusazione rilevando come non fosse in discussione la non identità dei fatti storici oggetto del giudizio pregiudicante e di quello pregiudicato, quanto l'eventualità - eccepita dal ricorrente e non considerata nel provvedimento annullato con rinvio che nella sentenza- pronunziata nel primo, il giudice ricusato, per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991, avesse strumentalmente affermato l'intraneità dell'CR alla 'ndrina di Rossano. In definitiva la ragione dell'annullamento è stata individuata nel sostanziale difetto di motivazione sullo specifico rilievo difensivo.
3. Nel dichiarare questa volta infondata la dichiarazione ex art. 38 c.p.p. la Corte territoriale hanno ribadito come l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 I. n. 203/1991 per cui l'CR è stato condannato nel proc. Arberia e l'analogo delitto oggetto del proc. ON SO sono fatti storici autonomi e distinti, con la conseguenza che il primo non può avere effetto pregiudicante sul secondo, osservando invece, quanto all'imputazione ex art. 416-bis c.p. mossa in quest'ultimo all'CR, come la stessa fosse già stata dichiarata improcedibile nel primo grado di giudizio per il difetto del decreto ex art. 414 c.p.p. avendo la stessa ad oggetto a fatti per cui era già intervenuta in precedenza archiviazione. In altri termini il provvedimento ha rilevato come lo stesso presupposto dell'annullamento disposto da questa Corte fosse insussistente, giacchè il dr. NT mai era stato chiamato a conoscere nel giudizio d'appello al quale ha partecipato dell'accusa rivolta all'CR di aver partecipato al menzionato sodalizio mafioso.
4. Tale affermazione - non contestata dal ricorrente - trova riscontro negli atti posti a disposizione di questa Corte, non risultando che la sentenza di primo grado del proc. ON SO sia stata appellata dal pubblico ministero in merito alla pronunzia di non doversi procedere nei confronti dell'odierno ricorrente per il reato di associazione mafiosa.
4.1 Conseguentemente deve ritenersi che gli eventuali giudizi sull'appartenenza dell'CR al sodalizio eventualmente espressi nel proc. Arberia dal giudice di ricusato non lo abbiano pregiudicato in relazione a materia processuale che deve ritenersi effettivamente "altra", una volta accertato che egli, nel proc. ON SO, non è stato chiamato a valutare la posizione del medesimo in relazione a tale accusa.
4.2 Inammissibili sono invece gli altri difetti di motivazione denunziati con il ricorso, giacchè attengono a profili di diritto correttamente risolti e in relazione ai quali tali vizi non rilevano (Sez. 2, n. 19696 del 20 maggio 2010, Maugeri e altri, Rv. 247123; Sez. Un., n. 155/12 del 29 settembre 2011, Rossi e altri, in motivazione;
Sez. Un. n. 52117 del 17 luglio 2014, Prevete, in motivazione). Ed infatti va ribadito che non è passibile di ricusazione nè il giudice davanti al quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso e che abbia già concorso alla pronuncia di condanna (ovvero si sia espresso sul punto) dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento (Sez. 1, n. 21064 del 12 maggio 2010, Abbruzzese, Rv. 247578), né quello che, nei confronti del soggetto imputato di un fatto aggravato dall'essere stato commesSO per agevolare un'associazione mafiosa, abbia in precedenza pronunciato condanna per altri fatti, commessi in tempi diversi, ma pure aggravati dell'essere stati posti in essere per agevolare la medesima associazione mafiosa (Sez. 1, n. 22794 del 13 maggio 2009, Bontempo Scavo, Rv. 244381). Ed in tal senso è irrilevante che eventualmente i singoli reati siano riconducibili ad un identico disegno criminoso - circostanza questa che nel caso di specie è stata peraltro solo asserita dal ricorrente o in un arco temporale ristretto, giacchè l'essersi pronunziato su uno di essi non comporta automaticamente l'inquinamento dell'imparzialità e della terzietà del giudice chiamato a conoscere in altro giudizio degli altri trattandosi di fatti storici autonomi, a meno che nella prima occasione egli non abbia incidentalmente espresso il proprio convincimento su quelli oggetto del successivo procedimento, il che non viene eccepito dal ricorrente.
4.3 Men che meno, infine, dà luogo ad una ipotesi di ricusazione, ai sensi dell'art. 37 c.p.p. come risultante a seguito della parziale dichiarazione di illegittimità di cui alla sentenza n. 283 del 2000 della Corte costituzionale, la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell' imputato per fatti diversi sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (ex multis Sez. 3, n. 11546 del 19 febbraio 2013, Frezza, Rv. 254760).
4.4 Irrilevanti infine, una volta evidenziata l'insussistenza oggettiva di una causa pregiudicante, erano le ragioni per cui il dr. NT aveva richiesto di astenersi, richiesta peraltro non accolta. Ne consegue che parimenti non rileva l'omessa considerazione delle medesime da parte della Corte territoriale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10/2/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Grazia LapalDEFOBITATA IN CANCELLERIA Luca Pistorelli addt 12 APR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmel Lenzuise ouj usse