Sentenza 2 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2002, n. 6240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6240 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2002 |
Testo completo
ee 67428 E се 06 240/02 6 N 8 9 O 1 A I 5 / I Z . 4 R / A N 6 R A - 2 T T . S ⠀ R I U . . P G B L . I E L D R A R EPUBBLICA ITALIANA L . T E B A Oggetto: Imposta sui redditi - Ac- D A D I T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E N 1 I E T 3 certamento S R 1 N I E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E . A S T N E A SEZIONE QUINTA CIVILE R.G.N. 1161/2000 M composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 18074 Dott. Francesco Cristarella Orestano Presidente Rep. Dott. Stefano Monaci Consigliere C.C. 23.01.2002 Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Bruno Spagnamusso Consigliere Dott. Achille Meloncelli Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto: dal MINISTERO DELLE FINANZE e dall'UFFICIO IMPOSTE DIRETTE DI MILANO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12, sono domiciliati ope legis;
- ricorrenti -
contro il signor VA RC, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Saponara e Enrico Allegro, presso lo studio dei quali è elettivamente domi- ciliato in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 17; - intimato- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE 3 3 N. 67428 2 avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano 23 ot- tobre 1998, n. 272/34/98, depositata il 16 novembre 1998; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002 dal Cons. Achille Meloncelli;
vista la nota del 19 ottobre 2001 del P.M. in persona del Sostituto Procurato- re Generale, dott. Dario Cafiero, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza;
Svolgimento del processo e motivi della decisione Considerato che: - il 5 febbraio del 1990 è stato notificato al signor VA CI un avvi- so di accertamento relativo alle imposte sui redditi del 1994; - il ricorso del contribuente contro l'avviso di accertamento è stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza n. 226/43/91; - la sentenza di primo grado è stata notificata all'Ufficio il 19 dicembre 1991; - l'appello dell'Ufficio è stato formulato il 30 settembre 1992; -- l'appello dell'Ufficio è stato dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale di Milano con la sentenza 23 ottobre 1998, n. 272/34/98, ora impugnata per cassazione, per la consumazione del termine perentorio di 60 giorni stabilito dall'art. 22 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, al tempo vigen- te, per la sua proposizione;
- il Ministro delle finanze ha denunciato, con il SUO ricorso per cassazione, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 34.5 e dell'art. 36.3 legge 30 di- cembre 1991, n. 413, nonché dell'art.
3.2 DL 23 gennaio 1993, n. 16, con- vertito la legge 24 marzo 1993, n. 75, in relazione all'art. 360.1, n. 3, cpc;
- la censura denunciata è palesemente fondata;
infatti, l'art. 36.3 L. 30 dicembre 1991, n. 413, stabilisce che I giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa pendenti alla data di entrata in vigore della pre- sente legge o che iniziano a decorrere dopo tale data sono sospesi fino al 30 aprile 1992>>; successivamente l'art.
1.3. DL 28 febbraio 1992, n. 174, ha disposto che Il termine del 30 aprile 1992 previsto dagli articoli 36, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la sospensione dei giu- dizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa, è prorogato al 1° giugno 1992...>>: tale proroga è stata confermata dall'art.
1.3. DL 27 aprile 1992, n. 269; è, poi, intervenuto l'art.
1.2. DL 25 giugno 1992, n. 319, a stabilire che il termine del 30 giugno 1992 si applica relativamente alla sospensio- ne dei giudizi e dei termini per ricorrere o di impugnativa di cui agli articoli ... 36, comma 3, della predetta legge [L. 30 dicembre 1991, n. 413]>>; infi- ne, l'art.
3.2. DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha disposto che l'art. 36.3 L. 30 dicembre 1991, n. 413, continua applicarsi fino al 31 marzo 1993, e l'Allegato alla L. 24 marzo 1993, n. 75, di conversione del DL 23 gennaio 1993, n. 16, ha previsto che all'art.
3.2. del decreto legge convertito il ter- mine del 31 marzo 1993 sia sostituito con quello del 20 giugno 1993; - in base alla normativa menzionata, ricostruita secondo il consolida- ((visent. 11048/98, 1777/99, 15078/2000), to orientamento di questa Corte, e visto che nel caso di specie la decisione della Commissione tributaria di primo grado era stata notificata il 19 dicem- bre 1991, mentre l'impugnazione è stata proposta il 30 settembre 1992; ли 3 - ricorrono, dunque, i presupposti della manifesta fondatezza del ri- corso per cassazione perché, ai sensi dell'art. 375.2 cpc, nel testo introdotto con l'art. 1 L. 24 marzo 2001, n. 89, ci si pronunci con sentenza in camera di consiglio;
- in conclusione, il ricorso del Ministro delle finanze deve essere ac- colto, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, (sulle che provvederà anche a liquidarele spese relative al giudizio di cassazione.
PQM
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia, anche per le spese relative al giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2002. foll Presidente Il relatore ed estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Oggi •2 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio