Sentenza 18 settembre 2013
Massime • 1
Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perchè determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e alla capacità del giudice sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice; sicché la mera connessione probatoria tra due procedimenti che non comporti una valutazione di merito svolta da uno stesso giudice sul medesimo fatto e nei confronti di identico soggetto non determina la sussistenza di una ipotesi di ricusazione, non potendosi ritenere "pregiudicante" l'attività dei giudici ricusati che abbiano partecipato al collegio che ha valutato, in altro e diverso procedimento a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti.
Commentario • 1
- 1. Non è incompatibile il GUP che ha rinviato a giudizio il concorrente giudicato separatamente.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2022
Sentenze Cassazione penale sez. V, 03/12/2020, n.1215 La Suprema Corte, con la sentenza in argomento, ha affermato che non costituisce causa di incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per il giudice dell'udienza preliminare che deve vagliare la richiesta di rinvio a giudizio di un concorrente nel reato l'aver emesso il decreto che dispone il giudizio nei confronti di un altro concorrente nel medesimo reato, separatamente giudicato. La sentenza Fatto 1. Con ordinanza del 6 febbraio 2020, la Corte di appello di Venezia ha sancito l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vicenza Dott. V.R., formulata nell'ambito del procedimento a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/09/2013, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/09/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1306
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 19629/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NC NE N. IL 30/03/1947;
avverso l'ordinanza n. 213/2013 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 13/03/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
lette le conclusioni del PG intese all'inammissibilità. RITENUTO IN FATTO
1. US EO ricorre per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Catanzaro, in data 13-3-13, con la quale è stata dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del GIP, dott.ssa Monaco, che aveva provveduto alla convalida del fermo del US, nell'ambito del procedimento penale n. 1100/13 R.G.N.R., denominato "Black Money", per aver svolto funzioni di componente del collegio nell'ambito del processo n. 3204/12 R.G.N.R., denominato "Dinasty".
2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione poiché, a conclusione del processo "Dinasty", veniva riconosciuta, con sentenza definitiva, l'esistenza dell'organizzazione criminale 'ndranghetistica denominata "famiglia US" e la predetta sentenza veniva allegata agli atti. Per di piu', a fondamento della nuova accusa nei confronti del US vi erano le numerose conversazioni captate, con intercettazione ambientale, nell'ambito del predetto procedimento. A ciò si aggiunga che il presidente del Collegio che aveva trattato il processo Dinasty era indagato a Salerno. Erroneamente dunque prima la stessa dott.ssa Monaco e poi la Corte d'appello non hanno ravvisato un'ipotesi di incompatibilità, nonostante l'evidente connessione probatoria fra i fatti oggetto dei due processi, che, almeno per gli anni 2000-2007, ineriscono ad un arco temporale pressoché identico. È stata poi ingiustificatamente disattesa dalla Corte d'appello la richiesta di acquisizione dell'intero incarto procedimentale nonché degli atti del procedimento nel quale è indagato il Presidente del collegio giudicante.
La difesa ha anche inviato la copia dell'ordinanza emessa dalla dott.ssa Monaco, relativamente alla posizione procedimentale del US, segnalando, in particolare, il passo in cui si segnala la potenza e l'aggressività dell'organizzazione criminale denominata "famiglia US", la cui esistenza e operatività era già stata accertata giudizialmente.
Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il P.G. presso questa Corte ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso, non essendo sufficiente la connessione probatoria fra procedimenti e non trattandosi di valutazione di merito sullo stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Le doglianze formulate sono manifestamente infondate. I motivi di ricusazione del giudice sono infatti da ritenere tassativi e non estensibili, in via analogica, a situazioni di mera opportunità, effettiva o presunta (Sez. 6, 10-3-1994, Ferlin, rv. n. 198490). Le norme che prevedono le cause di ricusazione sono infatti norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale e, più in particolare, alla capacità del giudice;
sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice ed è quindi sottratta, d'ordinario, alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice (Sez. 6, 26-11-1999 n. 3920/00, Santalco, rv. n. 215315; Sez. 2, 5-6-92, Falbo rv. n. 190793). In quest'ottica, la Corte costituzionale, con sentenza 14-7-2000 n 283, ha affermato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37 c.p.p., comma 1 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sulla stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Dunque non è sufficiente che il giudice stesso abbia, in precedenza, avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio. Spetta quindi al giudice, in considerazione dell'impossibilità di una tipizzazione preventiva delle situazioni che determinano l'effetto pregiudicante, accertare in concreto, caso per caso, se esso possa essere ravvisato. È comunque sempre necessario che le funzioni esercitate dal giudice nei due procedimenti - quello pregiudicante e quello pregiudicato - comportino una valutazione di merito collegata alla decisione finale della causa e non abbiano carattere meramente delibatorio, incidentale o si sostanzino in una semplice raccolta di prova. In quest'ordine di idee, si è, ad esempio, negato, in giurisprudenza, che possa essere dedotta, quale causa di ricusazione dei giudici di un collegio, la già intervenuta valutazione, da parte dei detti magistrati, dell'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, in occasione di altri procedimenti (Sez. 6, 9-3-1999, Craxi, rv. n. 213666).
4.1. Sulla base di tali principi, non può che ritenersi irrilevante, ai fini in disamina, la mera connessione probatoria fra due procedimenti, dedotta dal ricorrente, non comportando essa, come correttamente rilevato dal P.G., una valutazione di merito sulla stesso fatto e nei confronti del medesimo soggetto. Nè a diversa conclusione può condurre il rilievo inerente all'avvenuta allegazione agli atti della sentenza conclusiva del processo "Dinasty" o alì indicazione, tra le fonti di prova, delle numerose conversazioni intercettate, in ambientale, nell'ambito del predetto procedimento. Questa suprema Corte ha già infatti avuto modo di pronunciarsi, conformemente ai principi delineati dalla Corte costituzionale, ai quali poc'anzi si accennava, nel senso che deve essere esclusa la configurabilità di funzione "pregiudicante" nell'attività dei giudici ricusati, che abbiano partecipato al collegio che aveva valutato, in altro e diverso procedimento, sia pure a carico dello stesso imputato, le stesse fonti di prova in relazione ad un diverso reato o comunque a diversi fatti (Sez. 1, 25.10.2005, n. 45470, rv. n. 233378).
5. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, a norma dell'art.606 c.p.p., comma 3, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 18 settembre 2013. Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014