Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
Non è passibile di ricusazione il magistrato componente della Corte di Assise davanti alla quale è incardinato un procedimento penale per reati di omicidio commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso, e quindi aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, convertito in legge n. 203 del 1991, che abbia già concorso alla pronuncia di condanna dello stesso imputato per il reato associativo sulla base delle dichiarazioni dei medesimi collaboratori di giustizia da escutere nel nuovo dibattimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 21064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21064 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1439
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - N. 45492/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RU RA, N. IL 08/06/1970;
avverso l'ordinanza n. 501/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 19/11/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette le conclusioni del PG Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
l. Con ordinanza del 19.11.09, la Corte d'Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione, proposta da RU CO nei confronti di un componente togato Corte d'Assise di Cosenza, che avrebbe in precedenza fatto parte del collegio che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'art.416 bis c.p., siccome partecipe di un'associazione di stampo mafioso operante in Cassano Jonio dal 1998 al 2002, e ciò in quanto i tre omicidi, per i quali il ricorrente doveva venire giudicato dalla Corte d'Assise anzidetta, erano aggravati ex L. n. 291 del 1991, art.7 ed erano riconducibili alla medesima associazione di stampo mafioso.
2. La Corte territoriale ha rilevato che le norme in materia di astensione e ricusazione, di cui agli artt. 36 e 37 c.p.p., erano di stretta applicazione e non consentivano interpretazioni estensive od analogiche, si che non poteva ritenersi quale causa di ricusazione il fatto che il magistrato avesse già giudicato dell'attendibilità di chiamanti in correità in occasione di altri processi;
ne' poteva dar luogo a ricusazione il fatto che il giudice aveva già condannato lo stesso imputato per associazione di stampo mafioso, quando, come nella specie, gli omicidi da giudicare erano riferibili ad un periodo solo limitatamente coincidente con la contestazione associativa.
3. Avverso detta ordinanza della Corte d'Appello di Catanzaro propone ricorso per Cassazione RU CO sia personalmente che per il tramite del suo difensore, entrambi deducendo violazione di legge, in quanto il magistrato ricusato aveva fatto parte del collegio, che lo aveva in precedenza giudicato;
e la Corte d'Assise di Cosenza, della quale il medesimo magistrato faceva parte, doveva giudicarlo per reati di omicidio commessi nel corso del 1999 al fine di agevolare proprio la cosca mafiosa, di cui era stato ritenuto il capo;
trattavasi inoltre di omicidi aggravati ai sensi della L. n.203 del 1912, art. 7, in quanto commessi con modalità mafiose e per avvantaggiare la cosca di appartenenza, per di più commessi nel 1999 e quindi nel periodo di vigenza dell'associazione mafiosa, contestata dal 1998 al 2002; ed il magistrato anzidetto lo aveva ritenuto colpevole del delitto associativo anche sulla base dei medesimi collaboratori di giustizia, che sarebbero stati escussi anche nel processo per gli omicidi anzidetti.
Era pertanto necessario preservare l'autonomia e la distinzione della funzione giudicante, trattandosi di incompatibilità che, sebbene manifestatasi in un procedimento penale formalmente diverso, riguardava una vicenda processuale sostanzialmente unitaria e strettamente connessa.
4. Il ricorso proposto da RU CO è infondato.
5. Giova tener presente che la Corte Costituzionale, con sentenza 14.7.2000 n. 283, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.37 c.p.p., comma 1, dettato in tema di ricusazione, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere in ordine alla responsabilità di un imputato, abbia espresso in un altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito "sullo stesso fatto" e nei confronti del medesimo soggetto.
Ora, nel caso in esame non è dato ravvisare una situazione di pregiudizio del tipo di quella delineata dalla Corte Costituzionale con la sentenza anzidetta, soprattutto se si tiene conto del carattere di eccezionalità costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte alle norme sulla ricusazione, tale da escludere la possibilità di far luogo ad interpretazioni estensive od analogiche delle relative norme.
Invero l'ordinanza impugnata ha correttamente rilevato la sostanziale diversità dei procedimenti in questione (associazione a delinquere di stampo mafioso da un lato;
plurimi omicidi aggravati dall'altro), non avendo ritenuto significativo ne' il fatto che gli omicidi sarebbero stati commessi nel 1999, anno nel quale era stata ritenuta vigente l'associazione mafiosa, di cui il ricorrente era stato riconosciuto il capo, ne' il fatto che i testi da escutere per detti omicidi erano gli stessi collaboratori di giustizia, già sentiti nel precedente processo per associazione mafiosa, in quanto il magistrato ricusato non aveva manifestato neppure in via incidentale alcuna valutazione in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente riferita agli addebiti relativi agli omicidi, addebiti questi ultimi che costituiscono l'unico oggetto del procedimento nel quale è stata proposta la ricusazione, costituendo invece l'aspetto dell'appartenenza del ricorrente al clan mafioso, nel cui ambito i delitti di omicidio sarebbero maturati, solo la relativa cornice e lo sfondo (cfr. Cass. 1, 9.10.07 n. 39797, rv. 237751).
6. Va poi rilevato che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, neppure costituisce valido motivo di ricusazione la pretesa identità delle fonti probatorie valutate nel precedente procedimento e da valutare nell'ambito di quello, per il quale è stata proposta istanza di ricusazione, atteso che una medesima fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, ben potrebbe non esserlo altrettanto in un diverso procedimento (cfr. Cass. 1A, 12.4.01 n. 25526, rv. 219360).
7. Il ricorso proposto da RU CO va pertanto respinto, con sua condanna, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010