Sentenza 8 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/01/2004, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAGGIO Antonio - Presidente -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. DE CHIARA Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PLASTICA ENTELLA SPA, INTERNATIONAL SLATE COMPANY SRL, in persona dei legali rappresentanti pro tempore elettivamente domiciliati in ROMA VIA GERMANICO 162, presso l'avvocato ISABELLA DE ANGELIS, rappresentati e i difesi dall'avvocato ADOLFO SEMINO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 760/00 dalla Corte di Appello di GENOVA, depositata il 07/11/00;
udita la relazione dalla causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/2003 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito par il ricorrente l'Avvocato De Angelis con delega che ha chiesto l'accoglimento dal ricorso;
udito il P.M. in persona dal Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio che ha concluso par l'accoglimento dal primo motivo par quanto di ragiona;
assorbimento dai restanti motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Plastica Entella s.p.a. a la International Slate Company s.r.l. convennero in giudizio, nel luglio 1997, l'Amministrazione dalla Finanza dallo Stato, pretendendo il rimborso dalla somma versata dal 1985 al 1992 a titolo di tassa di concessione governativa par l'iscrizione nel registro dalla imprese, sostenendo la illegittimità dalla tassa par contrasto con la direttiva CEE 17 luglio 1969, n. 335, in basa alla sentenza 20 aprila 1993 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee.
Resistette l'Amministrazione convenuta, contestando la dedotta illegittimità ed eccependo l'incompetenza territoriale dall'adito Tribunale di Genova, nonché la decadenza delle attrici con riferimento ai rimborsi dei versamenti eseguiti in epoca anteriore al triennio precedente la domanda giudiziale.
Il Tribunale respinse le domande per mancanza di prova dell'inoltro all'Amministrazione finanziaria delle prescritte istanze di rimborso, con conseguente intervenuta decadenza dal diritto. Hanno proposto distinti appelli le società soccombenti, producendo documenti (copia di istanze di rimborso e delle ricevute di relative raccomandate) a dimostrazione del tempestivo inoltro delle richieste di rimborso all'Amministrazione.
Ha resistito l'appellata, eccependo, tra l'altro, la tardività della produzione documentale.
La Corte di Genova, riuniti gli appelli, con sentenza del 7 novembre 2000 li ha respinti, con condanna solidale delle appellanti alle spese del grado, sostenendo l'inammissibilità della produzione per la prima volta nel giudizio di gravame di documenti già esistenti alla data di inizio della lite (o comunque di precisazione delle conclusioni in primo grado), e quindi tempestivamente producibili, secondo la normale diligenza, davanti al primo giudice: ciò in applicazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., da interpretare con coerenza sistematica rispetto alle decadenze istruttorie previste dall'art. 184 c.p.c., "tanto più quando il primo giudice non abbia disposto, sebbene richiesto, la rimessione in termini". Ricorrono per Cassazione le società, con cinque motivi, cui resiste con controricorso l'intimata Amministrazione finanziaria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il primo motivo di ricorso, denunciando vizio di omessa motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., censura la sentenza impugnata per avere, come quella di primo grado, omesso di prendere in considerazione l'esistenza in atti di copia delle istanze di rimborso, prodotte già nel giudizio davanti al Tribunale. Le ricorrenti osservano che entrambe le sentenze hanno respinto le loro domande come se nessuna istanza di rimborso fosse stata presentata e/o inoltrata all'Amministrazione (la sentenza del Tribunale perché mancava la prova dell'inoltro delle domande, la sentenza della Corte di appello perché la stessa non era più ammissibile) e ammettono che in primo grado non era stata fornita la prova della spedizione delle istanze nei termini di decadenza prescritti.
Rilevano, tuttavia, che esse avevano provato l'esistenza delle istanze;
pertanto i giudici, ritenendo decisiva la prova dell'elemento dell'inoltro dello stesse, e dunque incompleta la prova del diritto, avrebbero dovuto: invitare le attrici a completarla;
ovvero ordinare al Ministero di esibire in giudizio i documenti, di cui era in possesso, data anche la mancanza di contestazione sul punto e la semipiena probatio offerta dalle attrici;
ovvero avvalersi del potere di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione o di deferire il giuramento suppletorio. Inoltre la Corte di appello "avrebbe almeno potuto - ad avviso delle ricorrenti - decidere 'allo stato degli atti'", mentre, invece, ha omesso completamente di motivare la sua decisione sotto questo aspetto.
2. - Il secondo motivo, deducendo vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui fa derivare l'inammissibilità della produzione dei documenti nel giudizio di appello dalla circostanza che, nel giudizio di primo grado, era stata pronunciata la decadenza delle società dalla stessa produzione. Ad avviso delle ricorrenti ciò non è vero, perché in primo grado la causa venne direttamente spedita a sentenza, senza alcuna pronunzia di decadenza istruttoria e senza che nessun termine fosse stato fissato dal giudice ai sensi dell'art. 184 c.p.c.; per di più la Corte avrebbe, così statuendo, per un verso richiamato un suo precedente non in termini, per altro verso contraddetto, senza offrirne alcuna spiegazione, altra sua precedente pronunzia in caso analogo, che aveva affermato la ritualità della produzione in appello di documenti attinenti alle istanze di rimborso, trattandosi di prove precostituite.
3. - Il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., censura la sentenza per aver ritenuto inammissibile la produzione di ulteriori documenti nel giudizio di appello: affermazione che le ricorrenti ritengono errata, sia sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, che, con riferimento all'analogo art. 437 c.p.c. riguardante il rito del lavoro, esclude l'inammissibilità in appello delle prove precostituite;
sia perché sarebbe comunque consentita, secondo le ricorrenti, la produzione in appello di documenti "nuovi", nel senso (non già di documenti non preesistenti, bensì) di documenti afferenti a fatti che, essendo stati dedotti in primo grado, non sono stati, tuttavia, in quella sede oggetto di prova.
3. - È opportuno esaminare congiuntamente tali motivi, per la loro connessione.
3.1. - Inammissibile è, anzitutto, la censura, contenuta nel primo motivo di ricorso, mossa alla statuizione dai giudici di merito secondo cui le attrici non avevano fornito la prova (prescindendo dai nuovi documenti prodotti in appello e respinti dalla Corte territoriale) del tempestivo inoltro delle istanze di rimborso all'Amministrazione. Tale statuizione, infatti, come obietta la controricorrente, era già contenuta nella sentenza di primo grado e non è stata censurata con i motivi di appello (la sentenza impugnata non fa cenno a critiche mosse dalle appellanti sul punto, ne' il ricorso indica - come sarebbe stato necessario, per il principio di autosufficienza dello stesso - se ed in quali atti del giudizio di appello esse siano state proposte), onde la relativa censura è preclusa in sede di legittimità.
3.2. - Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso, nella parte in cui muove alla sentenza una censura estranea alla sua ratio decidendi, la quale non da rilievo ad alcuna pronuncia di decadenza istruttoria emessa dal giudice di primo grado, ne' afferma che siffatta pronuncia vi sia stata: essa, semplicemente, sostiene la necessità, ai fini della producibilità in appello di documenti non prodotti in primo grado, che si tratti di documenti nuovi, nel senso di non preesistenti alla data - al più tardi - della precisazione delle conclusioni davanti al primo giudice, e ciò nella ritenuta esigenza di coerenza sistematica con le decadenze prevista dall'art. 184 c.p.c., "tanto più - aggiunge -quando il primo giudice non abbia disposto, sebbene richiesto, la rimessione in termini". È dunque evidente che la sentenza da rilievo non già ad una pronuncia di decadenza emessa dal primo giudice, bensì alla mera mancata concessione della rimessione in termini (e l'affermazione della mancanza di rimessione in termini, peraltro, non e oggetto di critica, anzi è confermata dalle ricorrenti); inoltre tale circostanza è, nel ragionamento svolto dalla Corte, presa in considerazione soltanto ad abundantiam e non è affatto essenziale. 3.3. - Fondata è, invece, la censura - adombrata nell'ultima parte del secondo motivo e sviluppata soprattutto nel terzo - relativa alla dichiarata inammissibilità della produzione documentale nel giudizio di appello.
Questa Corte, invero, ha già avuto modo di chiarire che l'art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo novellato dalla l. 26 novembre 1990, n. 353 (qui applicabile), non vieta la produzione in appello di nuovi documenti (ossia di documenti comunque non prodotti nel giudizio di primo grado, siano essi preesistenti o meno a tale giudizio), perché non casualmente la norma - come si evince dai lavori preparatori della citata legge 353/1990 - stabilisce solo l'inammissibilità dei "nuovi mazzi di prova", che sono quelli disposti ed assunti dal giudice, e non si riferisce, invece, alle prove cosiddette precostituite, quali i documenti (Cass. 13670/2000, 5463/2002, 13424/2002, 60/2003). Non mette conto, peraltro, prendere qui posizione in ordine alla questione se la produzione dei nuovi documenti nel giudizio di secondo grado debba necessariamente avvenire mediante indicazione degli stessi nel primo atto difensivo e deposito unitamente ad esso (salvo che si tratti di documenti formati successivamente, ovvero che la loro produzione sia resa necessaria da esigenze sopravvenute, come affermano, con riguardo al rito del lavoro, Cass. Sez. Un. 9199/1990 e molte altre conformi pronunce della Sezione Lavoro;
salvezza esclusa, invece, da Cass. 5463/2002, cit., con riguardo all'art. 345, terzo comma, c.p.c., nuovo testo) , ovvero possa avvenire anche in seguito, sino all'udienza di discussione (da ult. Cass. 817/2000, con riferimento all'art. 437 c.p.c.). I documenti di cui trattasi, infatti, sono stati dalle ricorrenti (allora appellanti) indicati nei rispettivi atti di appello e depositati all'atto della costituzione. Ha dunque errato la Corte di appello nel ritenere inammissibile la produzione documentale in questione, e la sentenza va pertanto cassata, con rinvio ad altro giudice, individuato in altra Sezione della Corte di appello di Genova, che rinnoverà il giudizio prendendo in considerazione i documenti prodotti dalle appellanti e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Restano in ciò assorbiti il quarto ed il quinto motivo di ricorso, con i quali viene posta la questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 354, terzo comma, c.p.c. ove interpretato in senso preclusivo della produzione di nuovi documenti in appello (quarto motivo), e viene impugnata la statuizione sulla solidarietà della condanna alle spese processuali (quinto motivo).
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2004