TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 08/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1388/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lecco, via Perpetua n. 14, con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco omologare la separazione dei coniugi Parte_3
e , ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione Parte_1 dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
A. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
B. La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 impegno da parte degli stessi di continuare a curarla, educarla, istruirla, assisterla e di collaborare nel loro esclusivo interesse. Ogni decisione di maggior interesse per la figlia - in particolare inerente l'istruzione, l'educazione e la salute - verrà assunta di comune accordo tra i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte dal genitore che di volta in volta ha la figlia con sé.
C. Il calendario settimanale della figlia verrà organizzato in continuità con l'abitudine Per_1 della bambina di essere accudita da entrambi i genitori e di trascorrere tempo significativo sia con la mamma che con il papà, agevolato dal fatto che i genitori abiteranno in appartamenti contigui. Nel concreto, i coniugi, tenuto conto della rotazione dei turni lavorativi del NO
, si accordano affinché trascorra con il padre tre notti alla settimana e due Parte_2 Per_1 fine settimana al mese (dal sabato mattina alla domenica sera). I coniugi si impegnano ad organizzare un momento di condivisione insieme con anche la figlia una volta alla Per_1 settimana, da concordare. Tale alternanza sarà rispettata salvo modifiche occasionali e necessitate da esigenze effettive, comunque da concordarsi preventivamente tra i genitori. È in ogni caso fatta salva la facoltà di concordare ulteriori e/o diverse tempistiche e modalità di visita, nell'accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni delle stesse e della minore.
D. Durante i periodi di propria spettanza, ciascun coniuge curerà, tra l'altro, la partecipazione della figlia alle attività extrascolastiche, ludiche e sportive già attualmente in essere e che dovessero successivamente essere concordate dai genitori, sempre tenuto conto delle inclinazioni e degli interessi della minore I ricorrenti si danno reciproco ed espresso assenso a che entrambi possano liberamente assistere e partecipare ad ogni attività scolastica od extrascolastica della figlia, anche non ricadente nei giorni di frequentazione.
E. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, verrà rispettato il calendario previsto di cui al paragrafo C). I ricorrenti si impegnano a proporre alla figlia le esperienze già consolidate negli anni precedente, ossia: due settimane di CRES nel mese di luglio, tempo con i nonni paterni e il nonno materno nonché due settimane di campeggio tra la fine di agosto ed inizio settembre con entrambi i genitori. È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti diversi ed eventualmente ulteriori periodi di villeggiatura da trascorrere ciascuno esclusivamente con la figlia nel corso delle vacanze scolastiche estive.
F. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche invernali, verrà rispettato il calendario stabilito nel superiore paragrafo C), ad eccezione del fatto che ciascun coniuge potrà tenere con sé la figlia per almeno 5 giorni consecutivi (da concordarsi volta per volta, ove possibile rispettando l'alternanza tra Natale e Capodanno). È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti diversi ed eventualmente ulteriori periodi di villeggiatura da trascorrere ciascuno esclusivamente con la figlia nel corso delle vacanze scolastiche invernali ed anche in periodi diversi.
G. Resta inteso che in ogni caso in cui vi fossero circostanze oggettive riguardanti la minore
(ad esempio, motivi di salute) che ne impedissero o ne rendessero sconsigliabile il trasferimento, ciascun genitore consentirà all'altro libera facoltà di visita, secondo modalità da concordarsi volta per volta.
H. Resta, comunque, l'obbligo reciproco di entrambi i coniugi di non ostacolare in alcun modo il rapporto della minore con gli ascendenti ed i parenti dell'altro.
I. I ricorrenti stabiliscono che, attese le reciproche condizioni economiche e considerato che il presente accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (anche ai sensi della Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012) e della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti relativi all'acquisto e alla ristrutturazione della casa famigliare, la NOa , proprietaria esclusiva Parte_1 dell'immobile, si impegna a cedere al NO che si impegna ad Parte_2 accettare, la porzione della casa familiare, meglio descritta nelle premesse, sita a pian terreno, che dovrà essere separata catastalmente dal piano primo che, invece, rimarrà di proprietà della NOa e sarà adibito ad abitazione della stessa e della figlia Il valore del Pt_1 Per_1 bene ceduto, corrispettivo della compravendita, che si stima in euro 75.000,00, si intende compensato con il valore complessivo degli esborsi sostenuti dal dottor e Parte_2 dell'apporto dello stesso in sede di ristrutturazione.
J. L'atto di trasferimento della proprietà dovrà essere stipulato entro 5 anni dalla data dell'omologa e dovrà essere preceduto dall'attività tecnica necessaria alla separazione catastale dei beni, con spese tecniche e notarili da dividere al 50% per ciascun coniuge.
K. Ogni successivo ed eventuale cambiamento di residenza dovrà essere oggetto di reciproca tempestiva comunicazione impegnandosi, comunque, ciascun coniuge a non dare corso a trasferimenti che possano sostanzialmente impedire o rendere eccessivamente gravosa la regolare frequentazione dei minori.
L. I ricorrenti si accordano quindi affinché la NOa continui a vivere Pt_1 nell'appartamento ad oggi adibito a casa famigliare, posto al primo piano, mentre il NO
abiterà nell'appartamento sito al pian terreno del medesimo stabile, nel quale si è Parte_2 già trasferito e ove trasferirà la propria residenza.
M. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in forma Per_1 diretta, provvedendo ciascuno a quanto necessario nel tempo in cui la figlia è presso di sé. I costi relativi all'abbigliamento di verranno suddivisi dai genitori al 50% con i termini Per_1
e le modalità previste dal protocollo per le spese extra assegno.
N. I genitori concordano di sostenere al 50% le spese straordinarie per la figlia, nei termini e nei modi indicati dal protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che si richiama per comodità di lettura, con la precisazione che il conteggio di quanto dovuto, le eventuali compensazioni ed i versamenti dovranno essere effettuati e richiesti mensilmente:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
O. I ricorrenti esprimono reciprocamente il proprio consenso al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio, per sé e per la figlia minore.
P. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto economico tra di loro, avente ad oggetto l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale, la divisione dei risparmi comuni e la gestione del ménage familiare e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile il 02/09/2014 a Lecco (LC) e dalla loro unione è nata una figlia, nata a [...] Per_1 il 28/02/2016, minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco il 02/09/2014, con Parte_2 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2014, parte 1, numero 37;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/12/2024
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Dario Colasanti Giudice dott. Marta Paganini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione.
1388/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Lecco, via Perpetua n. 14, con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], con il patrocinio dell'avv. BARRA ELENA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco omologare la separazione dei coniugi Parte_3
e , ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di procedere all'annotazione Parte_1 dell'emananda sentenza, alle seguenti
CONDIZIONI
A. I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco.
B. La figlia minore resta affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 impegno da parte degli stessi di continuare a curarla, educarla, istruirla, assisterla e di collaborare nel loro esclusivo interesse. Ogni decisione di maggior interesse per la figlia - in particolare inerente l'istruzione, l'educazione e la salute - verrà assunta di comune accordo tra i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte dal genitore che di volta in volta ha la figlia con sé.
C. Il calendario settimanale della figlia verrà organizzato in continuità con l'abitudine Per_1 della bambina di essere accudita da entrambi i genitori e di trascorrere tempo significativo sia con la mamma che con il papà, agevolato dal fatto che i genitori abiteranno in appartamenti contigui. Nel concreto, i coniugi, tenuto conto della rotazione dei turni lavorativi del NO
, si accordano affinché trascorra con il padre tre notti alla settimana e due Parte_2 Per_1 fine settimana al mese (dal sabato mattina alla domenica sera). I coniugi si impegnano ad organizzare un momento di condivisione insieme con anche la figlia una volta alla Per_1 settimana, da concordare. Tale alternanza sarà rispettata salvo modifiche occasionali e necessitate da esigenze effettive, comunque da concordarsi preventivamente tra i genitori. È in ogni caso fatta salva la facoltà di concordare ulteriori e/o diverse tempistiche e modalità di visita, nell'accordo tra le parti e nel rispetto degli impegni delle stesse e della minore.
D. Durante i periodi di propria spettanza, ciascun coniuge curerà, tra l'altro, la partecipazione della figlia alle attività extrascolastiche, ludiche e sportive già attualmente in essere e che dovessero successivamente essere concordate dai genitori, sempre tenuto conto delle inclinazioni e degli interessi della minore I ricorrenti si danno reciproco ed espresso assenso a che entrambi possano liberamente assistere e partecipare ad ogni attività scolastica od extrascolastica della figlia, anche non ricadente nei giorni di frequentazione.
E. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche estive, verrà rispettato il calendario previsto di cui al paragrafo C). I ricorrenti si impegnano a proporre alla figlia le esperienze già consolidate negli anni precedente, ossia: due settimane di CRES nel mese di luglio, tempo con i nonni paterni e il nonno materno nonché due settimane di campeggio tra la fine di agosto ed inizio settembre con entrambi i genitori. È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti diversi ed eventualmente ulteriori periodi di villeggiatura da trascorrere ciascuno esclusivamente con la figlia nel corso delle vacanze scolastiche estive.
F. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche invernali, verrà rispettato il calendario stabilito nel superiore paragrafo C), ad eccezione del fatto che ciascun coniuge potrà tenere con sé la figlia per almeno 5 giorni consecutivi (da concordarsi volta per volta, ove possibile rispettando l'alternanza tra Natale e Capodanno). È fatta salva la possibilità di concordare tra le parti diversi ed eventualmente ulteriori periodi di villeggiatura da trascorrere ciascuno esclusivamente con la figlia nel corso delle vacanze scolastiche invernali ed anche in periodi diversi.
G. Resta inteso che in ogni caso in cui vi fossero circostanze oggettive riguardanti la minore
(ad esempio, motivi di salute) che ne impedissero o ne rendessero sconsigliabile il trasferimento, ciascun genitore consentirà all'altro libera facoltà di visita, secondo modalità da concordarsi volta per volta.
H. Resta, comunque, l'obbligo reciproco di entrambi i coniugi di non ostacolare in alcun modo il rapporto della minore con gli ascendenti ed i parenti dell'altro.
I. I ricorrenti stabiliscono che, attese le reciproche condizioni economiche e considerato che il presente accordo patrimoniale costituisce elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale (anche ai sensi della Circolare n. 27/E del 21 giugno 2012) e della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti relativi all'acquisto e alla ristrutturazione della casa famigliare, la NOa , proprietaria esclusiva Parte_1 dell'immobile, si impegna a cedere al NO che si impegna ad Parte_2 accettare, la porzione della casa familiare, meglio descritta nelle premesse, sita a pian terreno, che dovrà essere separata catastalmente dal piano primo che, invece, rimarrà di proprietà della NOa e sarà adibito ad abitazione della stessa e della figlia Il valore del Pt_1 Per_1 bene ceduto, corrispettivo della compravendita, che si stima in euro 75.000,00, si intende compensato con il valore complessivo degli esborsi sostenuti dal dottor e Parte_2 dell'apporto dello stesso in sede di ristrutturazione.
J. L'atto di trasferimento della proprietà dovrà essere stipulato entro 5 anni dalla data dell'omologa e dovrà essere preceduto dall'attività tecnica necessaria alla separazione catastale dei beni, con spese tecniche e notarili da dividere al 50% per ciascun coniuge.
K. Ogni successivo ed eventuale cambiamento di residenza dovrà essere oggetto di reciproca tempestiva comunicazione impegnandosi, comunque, ciascun coniuge a non dare corso a trasferimenti che possano sostanzialmente impedire o rendere eccessivamente gravosa la regolare frequentazione dei minori.
L. I ricorrenti si accordano quindi affinché la NOa continui a vivere Pt_1 nell'appartamento ad oggi adibito a casa famigliare, posto al primo piano, mentre il NO
abiterà nell'appartamento sito al pian terreno del medesimo stabile, nel quale si è Parte_2 già trasferito e ove trasferirà la propria residenza.
M. Entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento ordinario della figlia in forma Per_1 diretta, provvedendo ciascuno a quanto necessario nel tempo in cui la figlia è presso di sé. I costi relativi all'abbigliamento di verranno suddivisi dai genitori al 50% con i termini Per_1
e le modalità previste dal protocollo per le spese extra assegno.
N. I genitori concordano di sostenere al 50% le spese straordinarie per la figlia, nei termini e nei modi indicati dal protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco che si richiama per comodità di lettura, con la precisazione che il conteggio di quanto dovuto, le eventuali compensazioni ed i versamenti dovranno essere effettuati e richiesti mensilmente:
Protocollo per la regolamentazione delle spese extra assegno nell'interesse dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente indipendenti nelle cause di diritto familiare
Le spese extra assegno, nell'interesse dei figli, dovranno essere sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno o in diversa misura, in proporzione al reddito, secondo il seguente schema:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio.
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g)
l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture).
Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
O. I ricorrenti esprimono reciprocamente il proprio consenso al rilascio dei documenti validi anche per l'espatrio, per sé e per la figlia minore.
P. Con l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente atto, i coniugi dichiarano di aver regolato e definito ogni rapporto economico tra di loro, avente ad oggetto l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale, la divisione dei risparmi comuni e la gestione del ménage familiare e di non aver più nulla a che pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e hanno contratto matrimonio con Parte_1 Parte_2 rito civile il 02/09/2014 a Lecco (LC) e dalla loro unione è nata una figlia, nata a [...] Per_1 il 28/02/2016, minorenne.
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 31/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio con rito civile a Lecco il 02/09/2014, con Parte_2 atto iscritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno
2014, parte 1, numero 37;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/12/2024
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada