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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 20/02/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 386/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Serena Licia Calendino Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 386/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEI Parte_1 C.F._1 TRIBUNALI, 7 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. ANTONIOLI FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte d' Appello di Milano, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria, in totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dei motivi di cui sopra:
--ammettere tutti i mezzi istruttori di cui in premessa poiché rilevanti ai fini del decidere che qui in calce si ritrascrivono
--respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso
n. 1080/2021.
--spese legali integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio Richieste istruttorie:
pagina 1 di 8 --prova per testimoni sui seguenti capitoli dedotti con la memoria art. 183.6 n. cpc, anteposto “Vero o non vero che ….”:
9) la tecnica della “minima lavorazione” viene effettuata con macchinari speciali e molto costosi che l'opponente possiede
10) il dimostrata la effettuazione della minima lavorazione, percepiva contributi specifici da CP_1
Regione Lombardia ed Agea
15) il signor aveva un timbro della ditta Riccardi e provvedeva a restituirlo alla stessa Pt_2
A testimoni: , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , .
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
--ammissione di tutti i testimoni indicati (esclusi quelli sentiti) sul capitolo ammesso in primo grado e a prova contraria sui capitoli avversari ammessi senza loro limitazione numerica
--ctu per verificare le lavorazioni eseguite e la loro congruità per prezzi applicati e superfici in relazione al doc. 20 avversario ed al doc. 4 dell'opposta, verificando il cd. quaderno di campagna (attestante le lavorazioni fitosanitarie) e le attribuzioni di gasolio agevolato agricolo ottenute dall' opponente in base alle lavorazioni dichiarate ed al numero di trattori e motori agricoli posseduti
--ordine a controparte e ad Agea e Regione Lombardia di esibire in giudizio i pagamenti eseguiti a favore dell'opposta negli anni 2015 e 2016 per contributi dovuti all' esecuzione della cd. minima lavorazione con specifica indicazioni degli ettari a contributo.
--ordine a controparte di esibire in giudizio copia del quaderno di campagna per l'anno 2016 per verificare tutte le lavorazioni eseguite in campo fitosanitario.
--ordine a controparte, Regione Lombardia e ad di esibire in Controparte_16 giudizio il libretto del gasolio agricolo agevolato assegnato all' opponente nell' anno 2016 per verificare le lavorazioni da luieseguite senza il ricorso a contoterzi”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello previa ogni declaratoria di rito e di merito, pronunciare la inammissibilità̀ della volta impugnazione e comunque disporne l'integrale rigetto, in ragione della inammissibilità̀ ed infondatezza di tesi, istanze ed eccezioni avversarie. Con vittoria delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 36/2024 pubblicata il 16/1/2024, il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 123/2022 promossa da nei confronti di ha così deciso: CP_1 Parte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1080 del 2021, emesso il 14.11.2021, da questo Tribunale spiegata da e, per l'effetto, REVOCA il predetto decreto;
CP_1
2) CONDANNAparteconvenutaoppostaalpagamentodellespesediliteafavorediparte attrice opponente che liquida in complessivi 10.000,00 euro, oltre 379,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
pagina 2 di 8 “1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di (titolare di omonima impresa Parte_1 individuale), ha ingiunto a (anch'egli imprenditore individuale) il pagamento CP_1 dell'importo di 55.943,07 euro, oltre accessori e spese (cfr. decreto ingiuntivo n. 1080 del 2021, emesso il 14.11.2021, dott.ssa Roca). Il ricorso fondava la propria richiesta monitoria su tre fatture impagate, ossia le n. 258 e 271 del 2016 e la n. 208 del 2017, per lavorazioni in ambito agricolo.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ex art. 645 CP_1 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e, a tal fine, deducendo:
− che aveva già percepito l'integrale saldo delle prestazioni eseguite nell'interesse e su Pt_1 incarico di CP_1
− che, nel 2015, si era rivolto all'impresa di per ottenere alcune lavorazioni sui propri CP_1 Pt_1 terreni, avendo – come unico interlocutore per l'affare – tale , dipendente di CP_2 CP_1
− che, per il 2015, era stato sottoscritto un contratto per lavorazioni agricole, sempre alla presenza – per conto di – di CP_1 Pt_2
− che le prestazioni erano state eseguite, poi, sotto la direzione dello stesso che rilasciava Pt_2 opportune ricevute attestanti, di volta in volta, le lavorazioni eseguite;
− che il rapporto sarebbe analogamente proseguito per il 2016, pur senza stipulare ulteriore negozio scritto;
− che, per il 2016, aveva già corrisposto tre acconti sul totale in favore di tre fatture, CP_1 Pt_1 le n. 72, 144 e 161 del 2016, per totali 28.550,00 euro, i.v.a. inclusa;
− che il saldo sarebbe stato effettuato in contanti, con consegna di 6.000 euro proprio a Pt_2
− che l'emissione delle fatture azionate sarebbe avvenuta in modo “anomalo” e per un complessivo ammontare che, sommato a quanto già pagato, sarebbe apparso del tutto estraneo rispetto alle annualità precedenti e successive;
− che, inoltre, risulterebbero delle evidenti discrasie tra le fatture azionate e le ricevute rilasciate da
CP_2
− che, dal 2017 al 2021, in plurime occasioni sono state reiterate le doglianze in merito al preteso pagamento delle fatture n. 258 e 271 del 2016 e n. 208 del 2017;
− che, nel corso delle lavorazioni del 2016, gli incaricati di avrebbero provocato un danno Pt_1 consistente nella causazione della morte di piante di mais per circa 8 ettari di terreno, a causa dell'inopportuno spandimento di una sostanza diserbante.
Per tali ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, in CP_1 caso di riconoscimento di una qualche voce di credito, ha chiesto la compensazione con l'importo di 8.000 euro, pari al danno cagionato dall'impresa Si è ritualmente costituito in giudizio il Pt_1 convenuto opposto – creditore e quindi attore in senso sostanziale – che ha, nella propria comparsa, contestato che il documento prodotto sub doc. 11 fosse a sé riconducibile e rilevato che il documento sub 12 (ossia il contratto di lavorazioni agricole) era valido per il solo 2015. Inoltre, ha contestato la prassi del proprio dipendente di rilasciare delle ricevute/rapporti giornalieri, ritenendoli non Pt_2 riconducibili a ancorché́ recanti un timbro dell'impresa di stesso. Ancora, ha contestato la CP_1 CP_1 corrispondenza della propria contabilità̀ con quella emergente dalle ricevute di nonché́ Pt_2 l'intervenuto pagamento di 6.000 euro in contanti. Ha riconosciuto che ha versato – con bonifici CP_1
o a mezzo ri.ba. – 25.954,54 euro oltre IVA, residuando tuttavia il saldo portato dalle fatture
pagina 3 di 8 successivamente azionate, rispetto alle quali lamenta che, prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non vi fossero state specifiche contestazioni.
Parte convenuta ha quindi chiesto la conferma dell'ingiunzione opposta”.
Il Tribunale di Lodi ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo mancante la prova del rapporto contrattuale in forza del quale avrebbe emesso le tre fatture azionate in monitorio e fondate e Pt_1 attendibili le contestazioni svolte dall'opponente, il che rendeva impossibile ritenere corretta la quantificazione sia delle prestazioni svolte sia degli importi applicati per unità.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1080/2021 emesso il 14/11/2021.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 cpc e nel merito CP_1 insistendo per il rigetto dell'appello
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, sollevate dall'appellato con riferimento all'art. 342 cpc. E' pur vero che l'atto di appello è ripetitivo e, a tratti, di non agevole lettura, tuttavia dallo stesso sono comunque evincibili sia le domande rivolte al giudice del gravame sia le ragioni della critica alla sentenza impugnata, risultando perciò soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. n. 134/2012 (cfr. Cass. n. 2143/2015; cfr. altresì Cass. n. 20124/2015; cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 27199/2017).
Con un unico motivo di appello contesta quanto ritenuto dal tribunale relativamente Pt_1 alla prova del credito e dei lavori effettuati
Assume che le parti, nel 2016, non avevano ritenuto di stipulare un nuovo contratto poiché i prezzi unitari per le singole lavorazioni erano rimaste invariati rispetto al contratto stipulato nel 2015, che era servito a fissare i detti prezzi. Tale accordo però non indicava le estensioni in ettari, né l'elenco delle opere agricole ivi contenuto esauriva le lavorazioni che si sarebbe reso necessario eseguire, tant'è che in agricoltura i conteggi normalmente vengono eseguiti alla fine dell'anno solare. D'altra parte l'avvenuto a pagamento nel 2016 da parte di di tre acconti, dimostra che un rapporto CP_1 contrattuale fra le parti non è in discussione.
La censura è infondata e va rigettata.
Osserva dapprima questa Corte che il contratto di coltivazione per conto terzi è quel contratto con cui un soggetto si impegna a coltivare vegetali di titolarità altrui a fronte del pagamento di un corrispettivo. Sul piano giuridico, questa tipologia contrattuale rientra nel più ampio schema del contratto d'opera o di appalto, a seconda che il coltivatore svolga l'attività di coltivazione per conto altrui prevalentemente con lavoro proprio o avvalendosi di una struttura organizzata.
Rileva poi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere pagina 4 di 8 dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
Ciò detto, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle lavorazioni effettivamente eseguite da incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione, oggi appellante), fornirne la Pt_1 prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ.
n.17959/2016)
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appellante provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo - emesso per la somma di € 55.943,07 quale saldo delle lavorazioni in ambito agricolo eseguite sui terreni di proprietà di per l'anno CP_1
2016 - quest'ultimo ha puntualmente contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo all'entità dei lavori effettivamente realizzati, ma in particolare riguardo al fatto che l'importo richiesto non corrisponderebbe alle ricevute di volta in volta rilasciate dal referente di
Pt_1
Contestava, altresì, l'odierno appellato, che nell'anno 2016 non era stato mai siglato un contratto fra le parti e di aver comunque puntualmente pagato tutte le lavorazioni effettuate.
Dunque, spettava all'odierno appellante opposto fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere effettivamente eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente Pt_1 dimostrare l'esistenza di un contratto per l'anno 2016, la natura, l'entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, le fatture azionate in monitorio.
In particolare poi, questa Corte aderisce al principio giurisprudenziale secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte…” (v. da ultimo Cass. n.128 del 4/01/2022; Cass. n. 33575/2021). In tema la suprema Corte, ha da ultimo ribadito che “In tema di contratto di appalto,
l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve”. (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, n.14399). Principi sussumibili alla fattispecie in oggetto, ove la contabilità interna dell'appellante non è mai stata inviata a né quest'ultimo l'ha accettata senza riserve. CP_1
pagina 5 di 8 Ebbene, il richiamo alla sola fattura commerciale emessa, non può costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum del corrispettivo preteso. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio
(Cass. n. 299 del 12/01/2016; Cass. n. 15383 del 28/06/2010).
Dunque la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del
22/03/2024). Di conseguenza l'adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Nella fattispecie in esame, a fronte dell'eccezione di circa l'inesattezza qualitativa e CP_1 quantitativa della prestazione di non vi è agli atti documentazione diversa da quella di natura Pt_1 fiscale prodotta unilateralmente dall'appellante, che non ha prodotto neppure il titolo negoziale dal quale ricavare le informazioni utili al giudicante anche al solo fine di confrontare le due diverse contabilità.
Né si può in alcun modo ritenere rinnovato automaticamente il contratto in essere fra le parti nel 2015, che prevedeva la “durata di 1 ANNO con decorrenza prevista annata agraria 2015” (art.
1.4 contratto), posto che non si rinviene nella scrittura alcun riferimento ad un eventuale rinnovo tacito.
Tuttavia l'appellante, a fronte della mancata produzione di un accordo scritto per l'anno 2016, non ha fornito prova della quantità delle lavorazioni svolte, dell'accettazione delle opere eseguite e del riconoscimento del loro valore. Le fatture, quindi, non permettono di identificare con certezza la tipologia, l'entità e la consistenza delle lavorazioni concretamente realizzate, né i prezzi applicati, né consentono di confutare le contestazioni sollevate dall'appellato Non permettono nemmeno di CP_1 risalire alla data dell'espletamento e all'identificazione del personale impiegato, non consentendo dunque di fornire prova certa dell'accordo fra le parti sull'applicazione di quei prezzi e per quelle date lavorazioni.
Ne discende che i detti documenti non possono essere sufficiente a suffragare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato.
Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dall'appellante, neppure i testi escussi in prime cure sono stati in grado di dimostrare quale fosse l'ammontare complessivo del credito preteso, né tantomeno sono riusciti a provare che le lavorazioni di cui alle fatture portate in monitorio siano state effettivamente eseguite.
Difatti il teste ha dichiarato espressamente “Non ricordo con precisione quanti ettari di terreno CP_6 siano stati lavorati, anche perché non li ho fatti tutti personalmente per intero”, mentre il teste Tes_1 dichiarava di non sapere se la ditta avesse o meno eseguito le lavorazioni di cui alle fatture Pt_1 contestate. Dalla prova testimoniale escussa si può ricavare, per quanto qui di interesse, che Pt_1 era stato incaricato da dell'esecuzione di alcune lavorazioni agricole, e che parte dei lavori CP_1 commissionati sono stati realizzati, ma non conoscendo il valore complessivo dell'opera, l'estensione e pagina 6 di 8 la durata delle lavorazioni né il prezzo globale concordato per ciascuna, ed essendo stato decisamente contestato dall'appellato il quantum preteso, le testimonianze anzidette nulla provano al riguardo.
Oltre a ciò, dalla documentazione offerta dall'appellante si ricava che il referente della ditta Riccardi, tal rilasciava giornalmente a dei report relativi ad ogni giornata di lavorazione, CP_2 CP_1 con la descrizione dell'attività espletata e dell'estensione dell'area trattata, in base ai quali – sulla scorta dei prezzi praticati nel 2015 – ha provveduto a pagare. Prova che non può essere smentita CP_1 dai documenti di provenienza unilaterale cui si riferisce - ovvero dei fogli excel, mai pervenuti Pt_1
a e dunque da questo mai approvati - né da quanto dichiarato dall'appellante ovvero di non aver CP_1 mai rilasciato le ricevute giornaliere dei lavori eseguiti, posto che, anche nel contratto del 2015 all'art. 1.5.2, incombeva su l'obbligo di presentare un rendiconto giornaliero dei servizi eseguiti. Pt_1 D'altronde è verosimile ritenere che al fosse rilasciato un documento riepilogativo delle giornate CP_1 di lavoro, al fine di consentirgli di controllare le attività effettuate e i costi maturati.
In conclusione questa Corte ritiene che la prova offerta dall'appellante, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alle fatture, per le ragioni già illustrate, ma nemmeno alla prova testimoniale, stanti le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale.
Quanto al pagamento in contanti della somma di € 6.000,00, correttamente il tribunale ha ritenuto probabile la corresponsione di tale somma nelle mani di soggetto delegato da CP_2 Pt_1 alla gestione del rapporto con come emerge anche dall'istruttoria espletata ove il teste CP_1 dipendente del dichiarava “… facevo riferimento a tale , il quale CP_4 Pt_1 CP_2 mi portava a fare le lavorazioni senza dirmi di chi fossero i campi dove lavoravamo… non posso dire di aver certezza lavorato nei campi della ma soprattutto precisava che “aveva CP_1 CP_2 un ruolo di assistenza ai dipendenti, ci portava presso le aziende e ci indicava le lavorazioni da svolgere”.
La corresponsione della somma in questione si può desumere dalla documentazione prodotta dalle parti ovvero la richiesta, avanzata da alla ditta di emettere la fattura per la somma già versata CP_1 Pt_1
a saldo lavori 2016 – richiesta rimasta senza esito - nonché dalla comunicazione di a Pt_1 Pt_2 ove contesta il mancato riversamento della somma ricevuta da (doc 13 e 14 . CP_1 CP_1
Quanto infine all'ingiustificato rigetto dei mezzi di prova lamentato dall'appellante, la Corte osserva che non ha ritenuto di reiterare specificamente le richieste istruttorie in sede di precisazione Pt_1 delle conclusioni e pertanto le stesse debbono intendersi rinunciate non potendo essere riproposte in questa sede. (Cassazione civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352; conf. Cassazione civ, sez. III,
04/08/2016, n. 16290). Tale principio trova applicazione anche quando il giudice istruttore, decidendo sulle istanze istruttorie proposte dalle parti, non ne prenda in considerazione alcune: anche in questo caso la non reiterazione, con l'annessa precisazione delle conclusioni dell'istanza, assume la valenza di rinunzia. (Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2012, n. 10748) Ad ogni modo i capitoli di cui si chiede l'ammissione, oltre a non essere collocati univocamente nel tempo e nello spazio, si palesano generici e ininfluenti ai fini del decidere, perché impongono al teste di compiere delle valutazioni, che non avrebbe alcuna utilità ai fini del giudizio. Così come esplorativa appare la richiesta di ammissione di ctu, oltre che priva di utilità in virtù del notevole lasso di tempo trascorso.
Ciò detto, ritiene questa Corte che la corretta valutazione dei documenti allegati come prova del rapporto negoziale e dell'esecuzione delle prestazioni, porta ad un giudizio di non idoneità della prova. pagina 7 di 8 L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n.36/2024 resa in data 16/01/2024 dal Tribunale di Lodi e condanna dell'appellante a Parte_1 rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo, applicando lo CP_1 scaglione 52.001/260.000 euro. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 36/2024 resa in data 16/01/2024 dal Tribunale di Lodi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € 8.433,00 Parte_1 CP_1 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Vinicia Serena Licia Calendino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Vinicia Serena Licia Calendino Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere avv. Paola Ambruosi Giudice Ausiliario rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 386/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA DEI Parte_1 C.F._1 TRIBUNALI, 7 26100 CREMONA presso lo studio dell'avv. ANTONIOLI FRANCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in presso lo studio CP_1 C.F._2 dell'avv. GALBIATI GIORGIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
“Voglia la Corte d' Appello di Milano, respinta ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria, in totale riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento dei motivi di cui sopra:
--ammettere tutti i mezzi istruttori di cui in premessa poiché rilevanti ai fini del decidere che qui in calce si ritrascrivono
--respingere l'opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo emesso
n. 1080/2021.
--spese legali integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio Richieste istruttorie:
pagina 1 di 8 --prova per testimoni sui seguenti capitoli dedotti con la memoria art. 183.6 n. cpc, anteposto “Vero o non vero che ….”:
9) la tecnica della “minima lavorazione” viene effettuata con macchinari speciali e molto costosi che l'opponente possiede
10) il dimostrata la effettuazione della minima lavorazione, percepiva contributi specifici da CP_1
Regione Lombardia ed Agea
15) il signor aveva un timbro della ditta Riccardi e provvedeva a restituirlo alla stessa Pt_2
A testimoni: , , , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , , , CP_6 Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_10 CP_11
, , , .
[...] CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15
--ammissione di tutti i testimoni indicati (esclusi quelli sentiti) sul capitolo ammesso in primo grado e a prova contraria sui capitoli avversari ammessi senza loro limitazione numerica
--ctu per verificare le lavorazioni eseguite e la loro congruità per prezzi applicati e superfici in relazione al doc. 20 avversario ed al doc. 4 dell'opposta, verificando il cd. quaderno di campagna (attestante le lavorazioni fitosanitarie) e le attribuzioni di gasolio agevolato agricolo ottenute dall' opponente in base alle lavorazioni dichiarate ed al numero di trattori e motori agricoli posseduti
--ordine a controparte e ad Agea e Regione Lombardia di esibire in giudizio i pagamenti eseguiti a favore dell'opposta negli anni 2015 e 2016 per contributi dovuti all' esecuzione della cd. minima lavorazione con specifica indicazioni degli ettari a contributo.
--ordine a controparte di esibire in giudizio copia del quaderno di campagna per l'anno 2016 per verificare tutte le lavorazioni eseguite in campo fitosanitario.
--ordine a controparte, Regione Lombardia e ad di esibire in Controparte_16 giudizio il libretto del gasolio agricolo agevolato assegnato all' opponente nell' anno 2016 per verificare le lavorazioni da luieseguite senza il ricorso a contoterzi”
Per CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello previa ogni declaratoria di rito e di merito, pronunciare la inammissibilità̀ della volta impugnazione e comunque disporne l'integrale rigetto, in ragione della inammissibilità̀ ed infondatezza di tesi, istanze ed eccezioni avversarie. Con vittoria delle spese di lite”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 36/2024 pubblicata il 16/1/2024, il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 123/2022 promossa da nei confronti di ha così deciso: CP_1 Parte_1
1) ACCOGLIE l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1080 del 2021, emesso il 14.11.2021, da questo Tribunale spiegata da e, per l'effetto, REVOCA il predetto decreto;
CP_1
2) CONDANNAparteconvenutaoppostaalpagamentodellespesediliteafavorediparte attrice opponente che liquida in complessivi 10.000,00 euro, oltre 379,50 per esborsi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e c.p.a. come per legge.
Il Tribunale così sintetizza i fatti e lo svolgimento del processo:
pagina 2 di 8 “1. Il Tribunale di Lodi, su ricorso e in favore di (titolare di omonima impresa Parte_1 individuale), ha ingiunto a (anch'egli imprenditore individuale) il pagamento CP_1 dell'importo di 55.943,07 euro, oltre accessori e spese (cfr. decreto ingiuntivo n. 1080 del 2021, emesso il 14.11.2021, dott.ssa Roca). Il ricorso fondava la propria richiesta monitoria su tre fatture impagate, ossia le n. 258 e 271 del 2016 e la n. 208 del 2017, per lavorazioni in ambito agricolo.
A seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha proposto opposizione ex art. 645 CP_1 c.p.c., chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe e, a tal fine, deducendo:
− che aveva già percepito l'integrale saldo delle prestazioni eseguite nell'interesse e su Pt_1 incarico di CP_1
− che, nel 2015, si era rivolto all'impresa di per ottenere alcune lavorazioni sui propri CP_1 Pt_1 terreni, avendo – come unico interlocutore per l'affare – tale , dipendente di CP_2 CP_1
− che, per il 2015, era stato sottoscritto un contratto per lavorazioni agricole, sempre alla presenza – per conto di – di CP_1 Pt_2
− che le prestazioni erano state eseguite, poi, sotto la direzione dello stesso che rilasciava Pt_2 opportune ricevute attestanti, di volta in volta, le lavorazioni eseguite;
− che il rapporto sarebbe analogamente proseguito per il 2016, pur senza stipulare ulteriore negozio scritto;
− che, per il 2016, aveva già corrisposto tre acconti sul totale in favore di tre fatture, CP_1 Pt_1 le n. 72, 144 e 161 del 2016, per totali 28.550,00 euro, i.v.a. inclusa;
− che il saldo sarebbe stato effettuato in contanti, con consegna di 6.000 euro proprio a Pt_2
− che l'emissione delle fatture azionate sarebbe avvenuta in modo “anomalo” e per un complessivo ammontare che, sommato a quanto già pagato, sarebbe apparso del tutto estraneo rispetto alle annualità precedenti e successive;
− che, inoltre, risulterebbero delle evidenti discrasie tra le fatture azionate e le ricevute rilasciate da
CP_2
− che, dal 2017 al 2021, in plurime occasioni sono state reiterate le doglianze in merito al preteso pagamento delle fatture n. 258 e 271 del 2016 e n. 208 del 2017;
− che, nel corso delle lavorazioni del 2016, gli incaricati di avrebbero provocato un danno Pt_1 consistente nella causazione della morte di piante di mais per circa 8 ettari di terreno, a causa dell'inopportuno spandimento di una sostanza diserbante.
Per tali ragioni, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, in CP_1 caso di riconoscimento di una qualche voce di credito, ha chiesto la compensazione con l'importo di 8.000 euro, pari al danno cagionato dall'impresa Si è ritualmente costituito in giudizio il Pt_1 convenuto opposto – creditore e quindi attore in senso sostanziale – che ha, nella propria comparsa, contestato che il documento prodotto sub doc. 11 fosse a sé riconducibile e rilevato che il documento sub 12 (ossia il contratto di lavorazioni agricole) era valido per il solo 2015. Inoltre, ha contestato la prassi del proprio dipendente di rilasciare delle ricevute/rapporti giornalieri, ritenendoli non Pt_2 riconducibili a ancorché́ recanti un timbro dell'impresa di stesso. Ancora, ha contestato la CP_1 CP_1 corrispondenza della propria contabilità̀ con quella emergente dalle ricevute di nonché́ Pt_2 l'intervenuto pagamento di 6.000 euro in contanti. Ha riconosciuto che ha versato – con bonifici CP_1
o a mezzo ri.ba. – 25.954,54 euro oltre IVA, residuando tuttavia il saldo portato dalle fatture
pagina 3 di 8 successivamente azionate, rispetto alle quali lamenta che, prima dell'opposizione a decreto ingiuntivo, non vi fossero state specifiche contestazioni.
Parte convenuta ha quindi chiesto la conferma dell'ingiunzione opposta”.
Il Tribunale di Lodi ha deciso nei termini di cui sopra, ritenendo mancante la prova del rapporto contrattuale in forza del quale avrebbe emesso le tre fatture azionate in monitorio e fondate e Pt_1 attendibili le contestazioni svolte dall'opponente, il che rendeva impossibile ritenere corretta la quantificazione sia delle prestazioni svolte sia degli importi applicati per unità.
Avverso la sentenza è stato proposto appello da che insiste per la conferma del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 1080/2021 emesso il 14/11/2021.
Si è costituito eccependo preliminarmente l'inammissibilità ex art. 342 cpc e nel merito CP_1 insistendo per il rigetto dell'appello
Precisate le conclusioni e depositate le memorie conclusive, all'udienza del 23/01/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, sollevate dall'appellato con riferimento all'art. 342 cpc. E' pur vero che l'atto di appello è ripetitivo e, a tratti, di non agevole lettura, tuttavia dallo stesso sono comunque evincibili sia le domande rivolte al giudice del gravame sia le ragioni della critica alla sentenza impugnata, risultando perciò soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., pur dopo la novella introdotta dall'art. 54, L. n. 134/2012 (cfr. Cass. n. 2143/2015; cfr. altresì Cass. n. 20124/2015; cfr., da ultimo, Cass. S.U. n. 27199/2017).
Con un unico motivo di appello contesta quanto ritenuto dal tribunale relativamente Pt_1 alla prova del credito e dei lavori effettuati
Assume che le parti, nel 2016, non avevano ritenuto di stipulare un nuovo contratto poiché i prezzi unitari per le singole lavorazioni erano rimaste invariati rispetto al contratto stipulato nel 2015, che era servito a fissare i detti prezzi. Tale accordo però non indicava le estensioni in ettari, né l'elenco delle opere agricole ivi contenuto esauriva le lavorazioni che si sarebbe reso necessario eseguire, tant'è che in agricoltura i conteggi normalmente vengono eseguiti alla fine dell'anno solare. D'altra parte l'avvenuto a pagamento nel 2016 da parte di di tre acconti, dimostra che un rapporto CP_1 contrattuale fra le parti non è in discussione.
La censura è infondata e va rigettata.
Osserva dapprima questa Corte che il contratto di coltivazione per conto terzi è quel contratto con cui un soggetto si impegna a coltivare vegetali di titolarità altrui a fronte del pagamento di un corrispettivo. Sul piano giuridico, questa tipologia contrattuale rientra nel più ampio schema del contratto d'opera o di appalto, a seconda che il coltivatore svolga l'attività di coltivazione per conto altrui prevalentemente con lavoro proprio o avvalendosi di una struttura organizzata.
Rileva poi che in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che deve fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre è onere del debitore prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda attorea e provare l'esistenza del fatto estintivo dell'adempimento. È pacifico, dunque, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere pagina 4 di 8 dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. Cass. n. 13240/2019).
Ciò detto, qualora si controverta, così come nel caso in esame, sulle lavorazioni effettivamente eseguite da incombe sull'attore (nella specie il convenuto in opposizione, oggi appellante), fornirne la Pt_1 prova dell'entità e della consistenza, non potendo nemmeno supplirvi il giudice in base al potere conferitogli dall'art. 1657 c. c., poiché detto potere presuppone che non vi sia contrasto tra le parti in ordine a tutte le opere eseguite dall'appaltatore, mentre se è controverso, come nella specie, anche tale aspetto del rapporto, l'attore non può sottrarsi al preciso onere probatorio che lo riguarda (v. Cass. Civ.
n.17959/2016)
Pertanto, è senza dubbio onere dell'appellante provare, da un lato, l'effettivo conferimento dell'incarico e, dall'altro, l'effettiva realizzazione dell'opera e la congruità del corrispettivo richiesto rispetto alla pattuizione e all'entità del lavoro svolto.
Nel caso che ci occupa, con l'opposizione a decreto ingiuntivo - emesso per la somma di € 55.943,07 quale saldo delle lavorazioni in ambito agricolo eseguite sui terreni di proprietà di per l'anno CP_1
2016 - quest'ultimo ha puntualmente contestato la sussistenza dei presupposti per la sua emissione, con riguardo non solo all'entità dei lavori effettivamente realizzati, ma in particolare riguardo al fatto che l'importo richiesto non corrisponderebbe alle ricevute di volta in volta rilasciate dal referente di
Pt_1
Contestava, altresì, l'odierno appellato, che nell'anno 2016 non era stato mai siglato un contratto fra le parti e di aver comunque puntualmente pagato tutte le lavorazioni effettuate.
Dunque, spettava all'odierno appellante opposto fornire la prova della congruità della somma richiesta rispetto alle opere effettivamente eseguite e, per fare ciò, avrebbe dovuto preliminarmente Pt_1 dimostrare l'esistenza di un contratto per l'anno 2016, la natura, l'entità e consistenza delle opere cui il corrispettivo richiesto si riferiva, non potendo costituire idonea prova del credito, le fatture azionate in monitorio.
In particolare poi, questa Corte aderisce al principio giurisprudenziale secondo cui “in materia di corrispettivo dovuto per l'appalto privato, laddove il committente contesti l'entità del dovuto, la fattura emessa dall'appaltatore è utilizzabile come prova scritta ai soli fini della concessione del decreto ingiuntivo, ma non costituisce idonea prova dell'ammontare del credito nell'ordinario giudizio di cognizione che si apre con l'opposizione - quanto, al più, un "mero indizio" - trattandosi di documento di natura fiscale proveniente dalla stessa parte…” (v. da ultimo Cass. n.128 del 4/01/2022; Cass. n. 33575/2021). In tema la suprema Corte, ha da ultimo ribadito che “In tema di contratto di appalto,
l'appaltatore che chieda il pagamento del proprio compenso ha l'onere di dimostrare la congruità della somma pretesa, con riferimento alla natura, all'entità e alla consistenza delle opere realizzate, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse dal medesimo appaltatore, poiché si tratta di documenti fiscali provenienti dalla parte stessa, né la contabilità redatta dal direttore dei lavori o dallo stesso appaltatore, a meno che non risulti che essa sia stata portata a conoscenza del committente e che questi l'abbia accettata senza riserve”. (Cassazione civile sez. II, 23/05/2024, n.14399). Principi sussumibili alla fattispecie in oggetto, ove la contabilità interna dell'appellante non è mai stata inviata a né quest'ultimo l'ha accettata senza riserve. CP_1
pagina 5 di 8 Ebbene, il richiamo alla sola fattura commerciale emessa, non può costituire elemento sufficiente per ritenere provato il quantum del corrispettivo preteso. E ciò perché la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale rapporto sia contestato (quantomeno in ordine alla quantificazione della pretesa), non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio
(Cass. n. 299 del 12/01/2016; Cass. n. 15383 del 28/06/2010).
Dunque la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del
22/03/2024). Di conseguenza l'adempimento integra il fatto costitutivo del diritto di credito oggetto della sua pretesa.
Nella fattispecie in esame, a fronte dell'eccezione di circa l'inesattezza qualitativa e CP_1 quantitativa della prestazione di non vi è agli atti documentazione diversa da quella di natura Pt_1 fiscale prodotta unilateralmente dall'appellante, che non ha prodotto neppure il titolo negoziale dal quale ricavare le informazioni utili al giudicante anche al solo fine di confrontare le due diverse contabilità.
Né si può in alcun modo ritenere rinnovato automaticamente il contratto in essere fra le parti nel 2015, che prevedeva la “durata di 1 ANNO con decorrenza prevista annata agraria 2015” (art.
1.4 contratto), posto che non si rinviene nella scrittura alcun riferimento ad un eventuale rinnovo tacito.
Tuttavia l'appellante, a fronte della mancata produzione di un accordo scritto per l'anno 2016, non ha fornito prova della quantità delle lavorazioni svolte, dell'accettazione delle opere eseguite e del riconoscimento del loro valore. Le fatture, quindi, non permettono di identificare con certezza la tipologia, l'entità e la consistenza delle lavorazioni concretamente realizzate, né i prezzi applicati, né consentono di confutare le contestazioni sollevate dall'appellato Non permettono nemmeno di CP_1 risalire alla data dell'espletamento e all'identificazione del personale impiegato, non consentendo dunque di fornire prova certa dell'accordo fra le parti sull'applicazione di quei prezzi e per quelle date lavorazioni.
Ne discende che i detti documenti non possono essere sufficiente a suffragare la pretesa del creditore non costituendo prova idonea a dimostrare il credito vantato.
Contrariamente, poi, a quanto ritenuto dall'appellante, neppure i testi escussi in prime cure sono stati in grado di dimostrare quale fosse l'ammontare complessivo del credito preteso, né tantomeno sono riusciti a provare che le lavorazioni di cui alle fatture portate in monitorio siano state effettivamente eseguite.
Difatti il teste ha dichiarato espressamente “Non ricordo con precisione quanti ettari di terreno CP_6 siano stati lavorati, anche perché non li ho fatti tutti personalmente per intero”, mentre il teste Tes_1 dichiarava di non sapere se la ditta avesse o meno eseguito le lavorazioni di cui alle fatture Pt_1 contestate. Dalla prova testimoniale escussa si può ricavare, per quanto qui di interesse, che Pt_1 era stato incaricato da dell'esecuzione di alcune lavorazioni agricole, e che parte dei lavori CP_1 commissionati sono stati realizzati, ma non conoscendo il valore complessivo dell'opera, l'estensione e pagina 6 di 8 la durata delle lavorazioni né il prezzo globale concordato per ciascuna, ed essendo stato decisamente contestato dall'appellato il quantum preteso, le testimonianze anzidette nulla provano al riguardo.
Oltre a ciò, dalla documentazione offerta dall'appellante si ricava che il referente della ditta Riccardi, tal rilasciava giornalmente a dei report relativi ad ogni giornata di lavorazione, CP_2 CP_1 con la descrizione dell'attività espletata e dell'estensione dell'area trattata, in base ai quali – sulla scorta dei prezzi praticati nel 2015 – ha provveduto a pagare. Prova che non può essere smentita CP_1 dai documenti di provenienza unilaterale cui si riferisce - ovvero dei fogli excel, mai pervenuti Pt_1
a e dunque da questo mai approvati - né da quanto dichiarato dall'appellante ovvero di non aver CP_1 mai rilasciato le ricevute giornaliere dei lavori eseguiti, posto che, anche nel contratto del 2015 all'art. 1.5.2, incombeva su l'obbligo di presentare un rendiconto giornaliero dei servizi eseguiti. Pt_1 D'altronde è verosimile ritenere che al fosse rilasciato un documento riepilogativo delle giornate CP_1 di lavoro, al fine di consentirgli di controllare le attività effettuate e i costi maturati.
In conclusione questa Corte ritiene che la prova offerta dall'appellante, che non ha depositato una disamina analitica che giustificasse la somma richiesta, va ritenuta, pertanto, del tutto carente, non potendosi attribuire alcun valore in tal senso alle fatture, per le ragioni già illustrate, ma nemmeno alla prova testimoniale, stanti le superiori argomentazioni che permettono di condividere sul punto il convincimento del Tribunale.
Quanto al pagamento in contanti della somma di € 6.000,00, correttamente il tribunale ha ritenuto probabile la corresponsione di tale somma nelle mani di soggetto delegato da CP_2 Pt_1 alla gestione del rapporto con come emerge anche dall'istruttoria espletata ove il teste CP_1 dipendente del dichiarava “… facevo riferimento a tale , il quale CP_4 Pt_1 CP_2 mi portava a fare le lavorazioni senza dirmi di chi fossero i campi dove lavoravamo… non posso dire di aver certezza lavorato nei campi della ma soprattutto precisava che “aveva CP_1 CP_2 un ruolo di assistenza ai dipendenti, ci portava presso le aziende e ci indicava le lavorazioni da svolgere”.
La corresponsione della somma in questione si può desumere dalla documentazione prodotta dalle parti ovvero la richiesta, avanzata da alla ditta di emettere la fattura per la somma già versata CP_1 Pt_1
a saldo lavori 2016 – richiesta rimasta senza esito - nonché dalla comunicazione di a Pt_1 Pt_2 ove contesta il mancato riversamento della somma ricevuta da (doc 13 e 14 . CP_1 CP_1
Quanto infine all'ingiustificato rigetto dei mezzi di prova lamentato dall'appellante, la Corte osserva che non ha ritenuto di reiterare specificamente le richieste istruttorie in sede di precisazione Pt_1 delle conclusioni e pertanto le stesse debbono intendersi rinunciate non potendo essere riproposte in questa sede. (Cassazione civ. Sez. III Ordinanza, 03.08.2017, n. 19352; conf. Cassazione civ, sez. III,
04/08/2016, n. 16290). Tale principio trova applicazione anche quando il giudice istruttore, decidendo sulle istanze istruttorie proposte dalle parti, non ne prenda in considerazione alcune: anche in questo caso la non reiterazione, con l'annessa precisazione delle conclusioni dell'istanza, assume la valenza di rinunzia. (Cassazione civile, sez. VI, 27/06/2012, n. 10748) Ad ogni modo i capitoli di cui si chiede l'ammissione, oltre a non essere collocati univocamente nel tempo e nello spazio, si palesano generici e ininfluenti ai fini del decidere, perché impongono al teste di compiere delle valutazioni, che non avrebbe alcuna utilità ai fini del giudizio. Così come esplorativa appare la richiesta di ammissione di ctu, oltre che priva di utilità in virtù del notevole lasso di tempo trascorso.
Ciò detto, ritiene questa Corte che la corretta valutazione dei documenti allegati come prova del rapporto negoziale e dell'esecuzione delle prestazioni, porta ad un giudizio di non idoneità della prova. pagina 7 di 8 L'appello deve quindi essere integralmente respinto, con conseguente conferma della sentenza n.36/2024 resa in data 16/01/2024 dal Tribunale di Lodi e condanna dell'appellante a Parte_1 rifondere le spese di lite a come da liquidazione operata in dispositivo, applicando lo CP_1 scaglione 52.001/260.000 euro. Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 36/2024 resa in data 16/01/2024 dal Tribunale di Lodi, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese del grado che liquida in € 8.433,00 Parte_1 CP_1 oltre al rimborso del 15% per spese generali e ad accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 6 febbraio 2025
Il GA est Paola Ambruosi
Il Presidente Vinicia Serena Licia Calendino
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