Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2669 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA – SEZIONE PRIMA CIVILE – il Giudice
Onorario dott.re Salvatore Giuffrida in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n°12914 /2020 R.G.A.C., avente per oggetto:
OPPOSIZIONE A PRECETTO
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], residente Parte_1
in OT NTST (CT), via Giuseppe Verdi n. 126, (C.F. C.F._1
, rappresentato e difeso, dall'avv. Morena Federica Sciuto (C.F.
[...]
), giusta procura alle liti in calce all'atto introduttivo del C.F._2
presente giudizio, PEC Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO
, (C.F. ), nata a [...], CP_1 CodiceFiscale_3
il 5 febbraio 1960, residente in [...];
- OPPOSTO CONTUMACE -
------------------------------------------------
ragioni di fatto e di diritto
(ex art. 132 c.p.c., si come sostituito dall'art. 45, comma 17, della l.
18/06/09, n. 69, a decorrere dal 04/07/09)
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di parte opposta la quale, benché regolarmente citata, non si è costituita in giudizio.
La proposta opposizione a precetto è infondata e va, dunque, rigettata.
Va innanzitutto osservato che la stessa opposizione, in quanto imperniata sulla deduzione della nullità della notifica del precetto, integra un'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma I° c.p.c. avendo per oggetto una contestazione sulla regolarità formale del precetto stesso.
Ciò premesso è vero che la notificazione del precetto e nulla ex art. 480
IV° comma c.p.c. in quanto è stata eseguita non già alla parte personalmente
(come prescritto dalla citata norma del codice di rito, bensì al difensore della stessa parte costituito nel giudizio di merito all'origina del titolo esecutivo
(Ordinanza Presidenziale del 27.02.19 del Tribunale di Catania) posta a sostegno della minacciata esecuzione forzata.
Senonché secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. n. 17979.23), la nullità della notificazione del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 III° comma c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., quale dimostrazione dell'intervenuta conoscenza dell'atto, quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento
(atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente l'obbligazione portata dal titolo esecutivo evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui).
Ne consegue che, nel caso di specie, la pur preesistente nullità della notifica del precetto deve ritenersi essere stata sanata dall'avvenuta tempestiva proposizione del presente giudizio di opposizione agli atti esecutivi, non risultando in atti che sia stato eseguito, prima dell'inizio dello stesso giudizio, il pignoramento in danno dell'odierna parte opponente. Va dichiarato non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali stante la contumacia di parte opposta.
P.T.M.
Il Tribunale di Catania in persona del Giudice Unico, definitivamente decidendo, nella causa iscritta al n°12914/2020 R.G.A.C., ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- rigetta, nei sensi di cui in motivazione, la proposta opposizione al precetto indicato in narrativa del 30.09.20;
- dichiara non luogo a provvedere in ordine alle spese processuali.
Così deciso in Catania, il 19/05/2025. Il G.O.T.
dott. Salvatore F. Giuffrida