Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 559/2024 RGA promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Filippo MARIONI Parte_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI Controparte_1 BOLOGNA appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 30/1/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale di Piacenza ha respinto il ricorso con cui ha chiesto il riconoscimento dei benefici ex lege 210/1992 Parte_1 per danni alla salute asseritamente di origine post-trasfusionale, compensando le spese di quel grado. Il primo giudice, espletata CTU medico legale, ha deciso in conformità alle conclusioni del perito, evidenziando il rilevantissimo lasso temporale tra trasfusione (1967) e scoperta della malattia (epatite C diagnosticata nel 2017), la mancanza di elementi denotativi di una sua anteriore insorgenza, la concorrenza di attività sanitarie virtualmente idonee a determinare l'infezione da HCV, elementi tutti idonei ad escludere la sussistenza del messo causale.
2. Ha proposto appello il deducendo Pt_1
[RGA 559/2024] pag. 1 di 6
3. L'appello – bensì ammissibile perchè idoneo a veicolare le ragioni di censura
– è infondato e deve essere respinto. I motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente, poichè attengono alla contestata correttezza delle valutazioni istruttorie, tecniche e non, funzionali a dare prova della sussistenza del nesso causale tra patologia e trasfusioni. Va premesso che il criterio di giudizio nei casi quali quello qui in esame è scolpito – ex multis - da Cassazione civile sez. lav., 3/2/2021, n.2474 allorchè afferma che
“nell'ambito del danno da vaccinazione, al fine di ottenere l'indennizzo previsto dalla l. 25 febbraio 1992, n. 210, la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione vaccinale e il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima e i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, non essendo sufficiente la mera possibilità di una correlazione eziologica tra le vaccinazioni e la malattia” (In senso conforme Cass. civ., 29 marzo 2019, n. 8788; Cass. civ., 25 luglio 2018, n. 19699; Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 24959). Anche la giurisprudenza indicata dal appellato è CP_1 eloquente nel senso come sopra indicato1.
[RGA 559/2024] pag. 2 di 6 Tanto premesso, si ritiene innanzi tutto corretta la decisione del primo giudice di non ammettere la prova per testi, da cui, in tesi di parte appellante, si sarebbe potuto appurare che “non risultano verificatisi nella vita del Sig. ltri eventi, Parte_1 oltre alle due trasfusioni accertate, causalmente idonei a provocare l'infezione”, così
“superando l'obiezione del CTU circa il rilevante lasso di tempo tra la manifestazione della patologia e le trasfusioni” (pag. 15 appello): la natura meramente negativa della prova è già di per sè motivo di inammissibilità (essendo evidentemente impossibile al teste escludere la verificazione di un evento – sia esso una cura, un trauma o altra occasione di contagio – nella sfera di terzi). A ciò si aggiunga che per tabulas risulta che il Reposi è stato trattato chirurgicamente in epoca in cui ancora non si utilizzavano dispositivi c.d. mono-uso, con conseguente possibilità di contagio con detta strumentazione. Circa la multifattorialità della patogenesi, si possono richiamare le argomentazioni del perito: “L'HCV è trasmissibile per via parenterale, ossia attraverso il contatto con sangue infetto o fluidi corporei che lo contengono. L'epidemiologia italiana rispecchia due momenti pandemici: la trasmissione tramite trasfusione di sangue/emoderivati infetti o a seguito di procedure sanitarie condotte in condizioni non sterili, fino al 1991 circa, e la trasmissione tramite utilizzo di stupefacenti endovena dal 1970 ad oggi, legata all'uso promiscuo di aghi e siringhe contaminati 4). Le persone che fanno uso di droghe per via iniettiva (PWID) rappresentano un continuo reservoir dell'epidemia di epatite C in tutto il mondo. Esistono altre modalità di trasmissione come i rapporti sessuali non protetti o la trasmissione verticale. La trasmissione per via sessuale dell'HCV è emersa come fattore di rischio dal 2000, in particolare in MSM (uomini che fanno sesso con uomini) HIV-positivi. In assenza di coinfezione da HIV, questa modalità di trasmissione è stata osservata raramente in coppie sierodiscordanti. ... Possibili esposizioni al virus possono verificarsi attraverso: procedure sanitarie invasive o percutanee condotte con strumenti non sterilizzati;
Nello stesso senso, si è ritenuto che: “..Le Sezioni Unite di questa Corte – muovendo dalla considerazione che i principi generali che regolano la causalità materiale (o di fatto) sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e della regolarità causale, salva la differente regola probatoria che in sede penale è quella dell'”oltre ogni ragionevole dubbio”, mentre in sede civile vale il principio della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non” hanno precisato che la regola della “certezza probabilistica” non può essere ancorata esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi ed eventi (cd. probabilità quantitativa), ma va verificata riconducendo il grado di fondatezza degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica) (cfr. Sez. Unite, sentenza 11 gennaio 2008, n. 581). Nella specie, la Corte d'appello ha valutato l'esistenza del nesso causale indicando quale criterio regolatore quello della “ragionevole probabilità scientifica” e, dopo aver rilevato che il consulente tecnico d'ufficio nominato in appello aveva formulato un giudizio di mera possibilità di contagio, ha poi spiegato perché dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio emergeva conclusivamente che la probabilità di contagio con il virus B fosse collegabile etiologicamente alla vaccinazione antitetanica somministrata il…a base di gamma globuline su un criterio di mera possibilità e non su un criterio di alta o apprezzabile probabilità, né, tantomeno, in termini di assoluta certezza…” (si veda, in parte motiva, Cass., Sez. VI-Lav., 29.12.2016, n. 27499, con cui, parimenti, è stato rigettato il ricorso proposto dalla parte privata); occorre, quindi, ai fini dell'accertamento del fatto storico e del suo nesso rispetto alla patologia o lesione, che questo venga, anzi, condotto secondo criterio di “apprezzabile”, ovvero “alta probabilità scientifica”, di certo non bastando la mera possibilità causale” (pagg. 34-35 memoria)
[RGA 559/2024] pag. 3 di 6 condivisione di oggetti contaminati quali strumentario per manicure, pedicure, rasoi o spazzolini da denti;
effettuazione di tatuaggi, body piercing o agopuntura con strumenti non sterilizzati;
contatto accidentale con aghi o altre attrezzature contaminate in setting sanitari”. In questo contesto, non può negarsi rilevanza al lasso di tempo trascorso tra le trasfusioni (1967-68) e la diagnosi della malattia (2017): posto che la stessa ha – per come non contestato – un'incubazione relativamente veloce (“... Il periodo di incubazione ca da 2 settimane a 6 mesi, per lo più compreso tra 6 e 9 settimane..”), potendosi ritenere, secondo un ragionamento presuntivo quale quello che lo stesso appellante sollecita, che la manifestazione della malattia dovesse essere in tempi anteriori, se correlata a quel fattore, tanto risalente. Ancora, proprio per deduzione dello stesso appellante, “i trattamenti chirurgici e medici cui fa riferimento il CTU e la terapia eparinica sono state somministrate al Sig.
esclusivamente in occasione dei due ricoveri degli anni '60 oggetto Parte_1 di causa” (cfr. pag. 5 istanza di rinnovazione della CTU del 12/3/2024) emerge che il a avuto trattamenti chirurgici (e non solo emotrasfusioni) in periodo meno Pt_1 attento alla profilassi anti-epatite e dunque altre (sia pur sempre riferite all'ambito sanitario) potrebbero essere le cause di contagio, non incluse nel perimetro della tutela qui invocata, ex lege 210/92. Quanto, invece, alle cure odontoiatriche, le stesse sono indicate dallo stesso Reposi in esame peritale e sono per così dire necessariamente presupposte dalla verificata situazione di edentulia con protesi dentale superiore2. In conclusione, ricordato che “il difetto di motivazione ... della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice” (già così Cassazione civile sez. lav., 29/4/2009, n. 9988; successive conformi - Cassazione civile sez. III, 05/09/2022, n.26104), proprio in forza dei principi della giurisprudenza invoca dal Reposi (Cassazione civile sez. un., 11/01/2008, n. 581) “ai sensi degli art. 40 e 41 c.p., un evento è da considerarsi causa di un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo;
ma l'applicazione di tale principio, temperato dalla regolarità casuale, ai fini della ricostruzione del nesso eziologico, va applicata alla peculiarità delle singole fattispecie normative di responsabilità civile, dove muta la regola probatoria, per cui mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio",
[RGA 559/2024] pag. 4 di 6 nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non" e non vi sono elementi per disattendere le conclusioni del perito, secondo cui “non è possibile affermare che l'infezione all'HCV sia stata trasmessa, più probabilmente che non, attraverso le due trasfusioni di sangue avvenute circa 50 anni prima dal riscontro dell'infezione virale, piuttosto che durante gli stessi ricoveri attraverso l'intervento di splenectomia (procedura chirurgica) subito nel 1968 o attraverso le procedure sanitarie invasive o percutanee condotte con strumenti non sterilizzati (in occasione dei ricoveri ospedalieri prima e dopo la splenectomia e nelle molte occasioni di cure odontoiatriche sostenute nel corso della vita del periziando, piuttosto che attraverso la contaminazione dello strumentario necessario per il taglio dei capelli e della barba, che sebbene rappresenti una forma di contagio più rara risulta, nel caso in esame, anch'essa degna di menzione, per aver costituito occasioni molto frequenti, considerando il lunghissimo lasso di tempo al quale il ricorrente è stato potenzialmente esposto. Proprio il lungo lasso di tempo che può essere intercorso tra l'infezione da HCV e il riscontro diagnostico dell'infezione, non consente di porre in termini di accettabile elemento probatorio le due trasfusioni di sangue cui egli fu sottoposto in età adolescenziale, in quanto le altre molteplici possibilità di contagio sopra elencate, nell'insieme, risultano prevalenti rispetto al possibile contagio attraverso sangue infetto” (pag. 7 CTU). Per quanto apprezzabile l'argomento logico della Difesa del ricorrente, laddove ha evidenziato che altre cause concorrenti indicate dal CTU sarebbero di epoca coeva a quella delle trasfusioni, rimane il dato temporale complessivo: non è ragionevole
“sterilizzare” l'intero corso di una vita, necessariamente ignota ai soggetti diversi dall'interessato, in virtù di una previsione normativa che non ha introdotto una presunzione di legge.
4. Le spese del grado possono essere nuovamente compensate, per la difficoltà delle valutazioni per così dire controfattuali e per il margine di discrezionalità che si appartiene a casi quali quello di specie.
5. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
[RGA 559/2024] pag. 5 di 6
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 219/2024 del Tribunale di Parte_1
Piacenza resa e pubblicata il giorno 28/6/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello;
2. compensa per intero le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Bologna, 30/1/2025 Il Presidente dott. Marcella Angelini
[RGA 559/2024] pag. 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Il ragionamento effettuato sul piano causale dal CTU Dott. è quindi del tutto corretto e aderente Per_1 anche al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, , essendosi ritenuto che: “…La Corte territoriale si è quindi attenuta ai principi dettati da questa Corte con riguardo alla materia che ci occupa, secondo i quali (v. Cass. 17/01/2005 n. 753, Cass., 19./01/2011, n. 1135, Cass., 29/12/2016, n. 27499, ord.) la prova a carico dell'interessato ha ad oggetto l'effettuazione della somministrazione ed il verificarsi dei danni alla salute e il nesso causale tra la prima ed i secondi, da valutarsi secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, mentre nel caso il nesso causale costituisce solo un'ipotesi possibile” (Cass., Sez. VI Lav., 24.10.2017, n. 25116), per l'effetto respingendosi il ricorso proposto dalla parte privata, da ciò evincendosi che il criterio della mera possibilità causale non è in se stesso idoneo ad integrare il criterio della “ragionevole probabilità scientifica”. 2 “... Riferisce che nel corso della vita, a partire dall'età di 24 anni, si è sottoposto nel tempo a cure odontoiatriche per il manifestarsi di carie e parodontiti diffuse, che richiesero otturazioni ed estrazioni dentarie. Attualmente presenta edentulia ed è portatore di protesi dentale superiore” (pag. 3 CTU)