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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 2084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2084 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 2165/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Fabrizio
ER e VA GE LA per parte attrice e dall'avv. Rocco Guarino per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2165 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), a mezzo del suo procuratore speciale Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Parte_2 C.F._2
ER e VA GE LA;
- attore - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Guarino;
- convenuta - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento come in epigrafe rappresentato, Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento - in proprio favore - dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile sito in Cassano allo Ionio alla
Contrada Caldane, piano T (censito in catasto fabbricati al foglio 18, particella 75, zona censuaria,
1, categoria c/3, classe U, consistenza mq 135, superficie catastale mq 191, r.c. € 292,83) e sulla relativa corte (censita in catasto terreni al foglio 18, particella 74, pascolo classe 3, are 01.60, reddito dominicale 0,08, reddito agrario 0,06), assumendo di averne avuto il pieno, continuativo, esclusivo e pacifico possesso per oltre venti anni (e segnatamente dal 1975), per averne anche curato la manutenzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.3.2023 si è costituita in giudizio l' la quale ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, Controparte_1 così invocandone l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda formulata in citazione da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito analiticamente illustrati.
1. È noto come requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili sia il possesso ventennale, che deve altresì assumere i caratteri della continuità, non interruzione, pacificità e pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha, dunque, l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (proprietà, servitù, usufrutto, ecc.), occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile, e la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento utile a tal fine, occorrendo - altresì - che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino inequivocabilmente l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 03/11/2021, n. 31238).
L'elemento psicologico - consistente nella volontà del possessore di comportarsi e di farsi considerare come titolare del relativo diritto - può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna controversia, ritiene questo
Tribunale che l'attore - a fronte delle altrui specifiche contestazioni - non abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Va, al riguardo, ritenuta meritevole di conferma la statuizione con cui il magistrato precedente titolare del fascicolo, con ordinanza del 9.4.2024, ha ritenuto inammissibile richiesta di prova orale articolata dall'attore in citazione (e reiterata nelle memoria ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c.); ed infatti, del tutto generici e valutativi - e, dunque, non demandabili ai testi - sono i capitoli sub 1, 5,
6; del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono i capitoli sub 8, 9 e 10.
Quanto, invece, ai capitoli sub 4 e 7 (in seno ai quali si deduce l'effettuazione di attività di manutenzione), gli stessi sono inammissibili, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “con riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale l'occupazione
è avvenuta” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n. 21301); logico corollario è che siffatti capitoli - peraltro evidentemente generici in quanto non recanti le specifiche attività di manutenzione che l'attore avrebbe realizzato - non sarebbero stati sufficienti, laddove confermati, ad integrare gli estremi del possesso utile ad usucapione dato che l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - deve essere accompagnata "da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus" e tali univoci indizi non potevano essere costituiti dai soli lavori di manutenzione, tanto più che non risulta in alcun modo dedotto che l'occupazione delle res in questione da parte dell'attore abbia avuto inizio o per tolleranza o sulla base di un contratto di comodato o sulla base di un contratto di locazione.
Discorso analogo vale per la circostanza, richiamata al capitolo 3, relativa all'asserito utilizzo dell'immobile “come magazzino, stalla e ricovero per cavalli”, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario.
Quanto, infine, al capitolo sub 2 (relativo alla recinzione del terreno), lo stesso è generico sotto il profilo temporale e risulta, comunque, ininfluente ai fini della decisione non essendo in alcun modo volto a demandare al teste l'indicazione del soggetto che avrebbe curato l'esecuzione della recinzione.
In conclusione, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni la domanda attorea non può che essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia ne giustifichino l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2165/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Proc. n. 2165/2022 R.G.
IL GIUDICE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni, eccezioni e conclusioni rassegnate dagli avv.ti Fabrizio
ER e VA GE LA per parte attrice e dall'avv. Rocco Guarino per parte convenuta, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione come da note sostitutive dell'udienza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 2165 del R.G.A.C. 2022, promossa da:
(C.F. ), a mezzo del suo procuratore speciale Parte_1 C.F._1
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Parte_2 C.F._2
ER e VA GE LA;
- attore - contro
(C.F. , in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rocco Guarino;
- convenuta - Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente procedimento come in epigrafe rappresentato, Parte_1 ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'accertamento - in proprio favore - dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà sull'immobile sito in Cassano allo Ionio alla
Contrada Caldane, piano T (censito in catasto fabbricati al foglio 18, particella 75, zona censuaria,
1, categoria c/3, classe U, consistenza mq 135, superficie catastale mq 191, r.c. € 292,83) e sulla relativa corte (censita in catasto terreni al foglio 18, particella 74, pascolo classe 3, are 01.60, reddito dominicale 0,08, reddito agrario 0,06), assumendo di averne avuto il pieno, continuativo, esclusivo e pacifico possesso per oltre venti anni (e segnatamente dal 1975), per averne anche curato la manutenzione.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 15.3.2023 si è costituita in giudizio l' la quale ha contestato in fatto ed in diritto l'avversa prospettazione, Controparte_1 così invocandone l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La domanda formulata in citazione da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata per i motivi di seguito analiticamente illustrati.
1. È noto come requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria su beni immobili sia il possesso ventennale, che deve altresì assumere i caratteri della continuità, non interruzione, pacificità e pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.).
Colui che agisce per ottenere l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà di un bene immobile per usucapione ventennale ha, dunque, l'onere di provare di aver esercitato su detto bene, in maniera continuativa ed ininterrotta per almeno un ventennio, un potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, attraverso l'esplicazione pacifica e pubblica delle facoltà che formano il contenuto di tale diritto reale.
Inoltre, ai fini dell'accertamento del diritto usucapito (proprietà, servitù, usufrutto, ecc.), occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare a quale diritto essa sia riconducibile, e la prova del suo maturarsi deve essere rigorosa, tale da non lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, sulla concludenza e sufficienza delle medesime a dimostrare un costante comportamento utile a tal fine, occorrendo - altresì - che gli atti compiuti, in relazione alle concrete particolarità, rivelino inequivocabilmente l'intenzionalità del possesso e che i fatti siano tali da apparire per il titolare della cosa come inequivocabilmente diretti a far sorgere, a favore di chi li compie, un diritto reale sulla cosa stessa.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio secondo cui “è onere di chi chiede accertarsi
l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus - dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche
l'animus possidendi per il tempo necessario a usucapire. Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile, sez. II, 03/11/2021, n. 31238).
L'elemento psicologico - consistente nella volontà del possessore di comportarsi e di farsi considerare come titolare del relativo diritto - può essere desunto dalle concrete circostanze di fatto che caratterizzano la relazione di fatto con la cosa.
2. Venendo all'esame del merito della questione per cui pende l'odierna controversia, ritiene questo
Tribunale che l'attore - a fronte delle altrui specifiche contestazioni - non abbia assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante.
Va, al riguardo, ritenuta meritevole di conferma la statuizione con cui il magistrato precedente titolare del fascicolo, con ordinanza del 9.4.2024, ha ritenuto inammissibile richiesta di prova orale articolata dall'attore in citazione (e reiterata nelle memoria ex art. 183, VI° comma n. 2 c.p.c.); ed infatti, del tutto generici e valutativi - e, dunque, non demandabili ai testi - sono i capitoli sub 1, 5,
6; del tutto irrilevanti ai fini della decisione sono i capitoli sub 8, 9 e 10.
Quanto, invece, ai capitoli sub 4 e 7 (in seno ai quali si deduce l'effettuazione di attività di manutenzione), gli stessi sono inammissibili, costituendo approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui “con riferimento al possesso utile all'usucapione, l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà deve essere accompagnata da univoci indizi che consentano di presumere che essa è svolta "uti dominus"; pertanto, la mera esecuzione di lavori di manutenzione non è sufficiente per integrare il possesso utile ad usucapire, qualora non sia chiaramente stabilito l'inizio dell'occupazione e la natura del titolo in forza del quale l'occupazione
è avvenuta” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II, 30/07/2024, n. 21301); logico corollario è che siffatti capitoli - peraltro evidentemente generici in quanto non recanti le specifiche attività di manutenzione che l'attore avrebbe realizzato - non sarebbero stati sufficienti, laddove confermati, ad integrare gli estremi del possesso utile ad usucapione dato che l'attività materiale corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà - deve essere accompagnata "da univoci indizi i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus" e tali univoci indizi non potevano essere costituiti dai soli lavori di manutenzione, tanto più che non risulta in alcun modo dedotto che l'occupazione delle res in questione da parte dell'attore abbia avuto inizio o per tolleranza o sulla base di un contratto di comodato o sulla base di un contratto di locazione.
Discorso analogo vale per la circostanza, richiamata al capitolo 3, relativa all'asserito utilizzo dell'immobile “come magazzino, stalla e ricovero per cavalli”, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario.
Quanto, infine, al capitolo sub 2 (relativo alla recinzione del terreno), lo stesso è generico sotto il profilo temporale e risulta, comunque, ininfluente ai fini della decisione non essendo in alcun modo volto a demandare al teste l'indicazione del soggetto che avrebbe curato l'esecuzione della recinzione.
In conclusione, sulla scorta di tale complessivo ordine di considerazioni la domanda attorea non può che essere rigettata, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
3. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite del presente giudizio, ritiene questo Tribunale che le peculiarità in fatto che valgono a connotare la presente controversia ne giustifichino l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
2165/2022 R.G., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Rigetta la domanda attorea.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, il 19 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Matteo Prato