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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/07/2025, n. 3456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3456 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
9196/2023 R.G.L., promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv.to MANGIAPANE Parte_1
ROSANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Marchese di
Roccaforte n.5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, già , (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso nel presente dal dott. RENZO CAVADI P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
, sito in Palermo, via della Ferrovia n. 54 (PA).
[...]
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/07/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 18/07/2023, il sig. vendo Parte_1
premesso di: essere stato assunto, in data 1.09.2015, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, quale docente di Scuola secondaria di secondo grado, per un posto normale e per la classe di concorso A050 oggi A012 (Materie Letterarie negli Istituti di
Istruzione secondaria di secondo grado) destinato all'Istituto Superiore “Don G.
1 Colletto” di Corleone (PA) e successivamente trasferito presso il Liceo statale “Ninni
Cassarà” di Palermo, ove attualmente presta servizio;
di aver precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato, presso la scuola pareggiata e paritaria Liceo Linguistico Provinciale “Ninni Cassarà” di Palermo negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013; convenne in giudizio il e Controparte_1 contestando il decreto n.59 del 31.03.2022 nella parte in cui non aveva tenuto conto, nella effettuata ricostruzione anche ai fini economici, della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 in cui era fatto salvo il diritto all'inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali “3–8 anni” (comma 2) e “0–2 anni”
(comma 3) con riguardo al personale già in servizio alla data del 1 settembre 2010 e chiese pertanto di: “ previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti “a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con
l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010;
2) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta ai ricorrenti e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 59 del 31 marzo 2022;
2 3) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini sia economici sia giuridici, come servizio di ruolo del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico pareggiato e paritario agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013 (5 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. 297 del 1994;
4) per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta a collocare parte ricorrente, previa modifica del punteggio complessivamente ad essa attribuito, nella posizione stipendiale maturata in seguito alla giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in istituti scolastici pareggiati e paritari, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 59 del 31 marzo 2022;
5) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.”
L'Amministrazione convenuta si costituì in giudizio, eccependo la prescrizione delle richieste attoree, e contestando integralmente quanto rilevato, dedotto, eccepito e richiesto dalla ricorrente, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni che seguono.
La causa senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi del 127-ter, è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale.
A tal fine allega di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2010 e in particolare dall'a.s. 2008/2009 all'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto provinciale di cultura e lingue “Ninni Cassarà” di
Palermo.
3 Orbene, per come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, tale clausola di salvaguardia deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del convenuto in forza di una successione di CP_1
contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2010 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 avessero lavorato almeno un anno.
Tuttavia, il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente presso l'Istituto Ninni
Cassarà, per il periodo dall' a.s. 2008/2009 all' a.s. 2012/2013, non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento e trattamento economico, in quanto dalla documentazione fornita è emerso come tale istituto, prima di ottenere la parità scolastica ai sensi della L. 62/2000, avesse unicamente la natura giuridica di scuola legalmente riconosciuta (cfr. “certificato di servizio” in cui il siffatto status viene attestato con decorrenza dall'anno 1973), acquisendo la qualifica di “scuola statale” solo a partire dall' a.s. 2013/2014 (all. n. 2 parte ricorrente)
Dunque, ciò che rileva ai fini dell'accoglimento della domanda non è la tipologia del contratto di lavoro (determinato o indeterminato), ma la natura dell'istituto, ovverosia del datore di lavoro che all'epoca del servizio svolto, non era statale.
Pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa attorea stante la mancanza del presupposto necessario all'applicazione della disciplina di cui è causa, ritenendosi necessario che già in fase di servizio pre-ruolo il docente avesse dovuto intrattenere, seppur a termine, un rapporto lavorativo con il resistente. CP_1
Né, del resto, può condividersi l'asserita equiparabilità del servizio prestato nella suddetta scuola paritaria a quello prestato presso le scuole statali, per le considerazioni che seguono (più volte esposte da questo Tribunale, cfr. Tribunale Palermo, Sez. Lav.,
28 aprile 2020 n. 1048 Tribunale Palermo, 29 gennaio 2021 n. 361, Tribunale Palermo sez. lav. 2 dicembre 2022 n. 3942/2022).
Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio
4 prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte, l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del
2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...)
«D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate”;
Va osservato dunque come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della Suprema Corte,
Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
5 Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni Pt_2
professionali e dei servizi prestati.
Nella specie, sulla scorta dei principi giurisprudenziali suesposti, vista la natura di scuola paritaria dell'istituto Ninni Cassarà fino al 2013, il servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente presso lo stesso non possono essere presi in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici.
Le spese seguono la soccombenza della lite e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali Iva e CP_1
Cpa, come per legge.
Così deciso in Palermo il 24/07/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°
9196/2023 R.G.L., promossa
D A rappresentato e difeso dall'avv.to MANGIAPANE Parte_1
ROSANNA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Via Marchese di
Roccaforte n.5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del Controparte_1 CP_2
pro tempore, già , (c.f. Controparte_3
, rappresentato e difeso nel presente dal dott. RENZO CAVADI P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4
, sito in Palermo, via della Ferrovia n. 54 (PA).
[...]
- resistente -
All'esito dell'udienza del 7/07/2025 tenutasi in trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c. ha pronunciato
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 18/07/2023, il sig. vendo Parte_1
premesso di: essere stato assunto, in data 1.09.2015, con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, quale docente di Scuola secondaria di secondo grado, per un posto normale e per la classe di concorso A050 oggi A012 (Materie Letterarie negli Istituti di
Istruzione secondaria di secondo grado) destinato all'Istituto Superiore “Don G.
1 Colletto” di Corleone (PA) e successivamente trasferito presso il Liceo statale “Ninni
Cassarà” di Palermo, ove attualmente presta servizio;
di aver precedentemente svolto attività lavorativa a tempo determinato, presso la scuola pareggiata e paritaria Liceo Linguistico Provinciale “Ninni Cassarà” di Palermo negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013; convenne in giudizio il e Controparte_1 contestando il decreto n.59 del 31.03.2022 nella parte in cui non aveva tenuto conto, nella effettuata ricostruzione anche ai fini economici, della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del C.C.N.L. del 4 agosto 2011 in cui era fatto salvo il diritto all'inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali “3–8 anni” (comma 2) e “0–2 anni”
(comma 3) con riguardo al personale già in servizio alla data del 1 settembre 2010 e chiese pertanto di: “ previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti “a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con
l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, anche agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010;
2) per l'effetto, condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente corrisposta ai ricorrenti e quella maggiore spettante in virtù della progressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì della maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo, modificando e correggendo in parte qua il decreto di ricostruzione della carriera n. 59 del 31 marzo 2022;
2 3) ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente all'integrale riconoscimento, ai fini sia economici sia giuridici, come servizio di ruolo del servizio d'insegnamento svolto in Istituto scolastico pareggiato e paritario agli effetti della progressione di carriera, negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 e
2012/2013 (5 anni), ai sensi degli artt. 360, comma 6, e 485 del D. Lgs. 297 del 1994;
4) per l'effetto, condannare l'Amministrazione statale convenuta a collocare parte ricorrente, previa modifica del punteggio complessivamente ad essa attribuito, nella posizione stipendiale maturata in seguito alla giusta valutazione dell'intero servizio svolto, ivi compreso quello pre-ruolo in istituti scolastici pareggiati e paritari, modificando, altresì, il decreto di ricostruzione di carriera n. 59 del 31 marzo 2022;
5) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi.”
L'Amministrazione convenuta si costituì in giudizio, eccependo la prescrizione delle richieste attoree, e contestando integralmente quanto rilevato, dedotto, eccepito e richiesto dalla ricorrente, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni che seguono.
La causa senza alcuna attività istruttoria, e disposta la trattazione scritta ai sensi del 127-ter, è stata decisa all'esito della suddetta udienza.
Il ricorso va rigettato.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento del servizio pre-ruolo, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone stipendiale “3-8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale.
A tal fine allega di avere prestato servizio con contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2010 e in particolare dall'a.s. 2008/2009 all'anno scolastico 2012/2013, presso l'Istituto provinciale di cultura e lingue “Ninni Cassarà” di
Palermo.
3 Orbene, per come ripetutamente statuito dalla giurisprudenza, tale clausola di salvaguardia deve trovare applicazione anche ai dipendenti che avessero iniziato a lavorare alle dipendenze del convenuto in forza di una successione di CP_1
contratti a tempo determinato iniziati prima del 1° settembre 2010 e che, alla data di stipula dell'accordo sindacale del 4 agosto 2011 avessero lavorato almeno un anno.
Tuttavia, il servizio pre-ruolo prestato dal ricorrente presso l'Istituto Ninni
Cassarà, per il periodo dall' a.s. 2008/2009 all' a.s. 2012/2013, non può essere tenuto in considerazione ai fini dell'individuazione del corretto inquadramento e trattamento economico, in quanto dalla documentazione fornita è emerso come tale istituto, prima di ottenere la parità scolastica ai sensi della L. 62/2000, avesse unicamente la natura giuridica di scuola legalmente riconosciuta (cfr. “certificato di servizio” in cui il siffatto status viene attestato con decorrenza dall'anno 1973), acquisendo la qualifica di “scuola statale” solo a partire dall' a.s. 2013/2014 (all. n. 2 parte ricorrente)
Dunque, ciò che rileva ai fini dell'accoglimento della domanda non è la tipologia del contratto di lavoro (determinato o indeterminato), ma la natura dell'istituto, ovverosia del datore di lavoro che all'epoca del servizio svolto, non era statale.
Pertanto, non può trovare accoglimento la pretesa attorea stante la mancanza del presupposto necessario all'applicazione della disciplina di cui è causa, ritenendosi necessario che già in fase di servizio pre-ruolo il docente avesse dovuto intrattenere, seppur a termine, un rapporto lavorativo con il resistente. CP_1
Né, del resto, può condividersi l'asserita equiparabilità del servizio prestato nella suddetta scuola paritaria a quello prestato presso le scuole statali, per le considerazioni che seguono (più volte esposte da questo Tribunale, cfr. Tribunale Palermo, Sez. Lav.,
28 aprile 2020 n. 1048 Tribunale Palermo, 29 gennaio 2021 n. 361, Tribunale Palermo sez. lav. 2 dicembre 2022 n. 3942/2022).
Ed invero la Corte di Cassazione ha affermato che “ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello "status" giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio
4 prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali” (Cass., sez. lav., sentenza n. 32386 dell'11 dicembre 2019).
Come si evince dall'analisi dell'iter logico seguito dalla Corte, l'affermazione trova il suo fondamento nella circostanza che “il lavoro pubblico e il lavoro privato non possono essere totalmente assimilati (Corte cost., sentenze n. 120 del 2012 e n. 146 del 2008) e le differenze, pur attenuate, permangono anche in séguito all'estensione della contrattazione collettiva a una vasta area del lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, e che la medesima eterogeneità dei termini posti a raffronto connota l'area del lavoro pubblico contrattualizzato e l'area del lavoro pubblico estraneo alla regolamentazione contrattuale (Corte cost., sentenza n. 178 del
2015): in particolare i principi costituzionali di legalità ed imparzialità concorrono comunque a conformare la condotta della pubblica Amministrazione e l'esercizio delle facoltà riconosciutele quale datore di lavoro pubblico in regime contrattualizzato» (...)
«D'altro canto la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico, rinviene la sua origine storica, non solo nella natura pubblica del datore di lavoro, ma nella relazione che sussiste tra la prestazione lavorativa del dipendente pubblico e l'interesse generale, tutt'ora persistente anche in regime contrattualizzato». 16. Non sussiste quindi, in mancanza di una norma di legge – come invece nella fattispecie di cui all'art. 485 del
d.lgs. n. 297 del 1994 – la necessaria premessa della omogeneità delle posizioni professionali per pervenire al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso le scuole paritarie in via interpretativa. Né è applicabile l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del
1994, in quanto attiene alla diversa fattispecie delle scuole pareggiate”;
Va osservato dunque come la Corte abbia operato una distinzione tra le scuole paritarie in genere e quelle che erano state riconosciute come pareggiate, poiché solo a queste ultime, e non alle prime, si applica la norma di legge dell'art. 485 del d.lgs. n.
297 del 1994, che parifica i servizi resi nelle scuole pareggiate a quelli resi nelle scuole statali, sulla scorta di una “omogeneità delle posizioni professionali”, che non sussiste invece con le scuole paritarie in genere.
I medesimi principi appaiono espressi nella coeva pronuncia della Suprema Corte,
Sezione Lavoro, sentenza n. 33134/2019, in cui oggetto del giudizio erano i servizi prestati presso una Ipab di natura pubblica.
5 Nella citata sentenza, è stato affermato che l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 non può ricevere interpretazione analogica ad altri istituti diversi da quelli pareggiati, pur pubblici, quali le , a meno che non si provi l'omogeneità delle posizioni Pt_2
professionali e dei servizi prestati.
Nella specie, sulla scorta dei principi giurisprudenziali suesposti, vista la natura di scuola paritaria dell'istituto Ninni Cassarà fino al 2013, il servizio pre-ruolo svolto dal ricorrente presso lo stesso non possono essere presi in considerazione ai fini della ricostruzione della carriera ai fini economici e giuridici.
Le spese seguono la soccombenza della lite e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida in € 1.500,00, oltre spese generali Iva e CP_1
Cpa, come per legge.
Così deciso in Palermo il 24/07/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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