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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 19/03/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 19/03/2025
n. 2143/2023 r.g.
Parte attrice Per , assente Parte_1
Avv. PUMA GAETANO, è presente l'avv. Vincenzo Brandimarte in sostituzione
Parte convenuta Per , Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI FRANCESCA, è presente l'avv. Francesco Sensi in sostituzione
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa;
Le parti discutono la causa
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 2143/2023 r.g., udienza del 18/03/2025
, Parte_1
Avv. PUMA GAETANO parte attrice
, Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI FRANCESCA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“A) in via preliminare, anche inaudita altera parte disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva sia della intimazione di pagamento richiamata che de della cartella esattoriale, ricorrendone i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato, atteso che un'eventuale prosecuzione dell'azione di riscossione comporterebbe pregiudizio economico per l'opponente; nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
B) accertare e dichiarare, per i motivi in diritto sopra rassegnati, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti,
l'intervenuta prescrizione del diritto di nella qualità di Ente incaricato della prefettura;
Controparte_1
c) dichiarare la decadenza del diritto nella qualità di Ente incaricato, in ragione Controparte_1 dei motivi indicati in premessa;
C) per l'effetto dichiarare non dovute le somme indicate nella cartella esattoriale sia per sorte che per pretese sanzioni, interessi, aggio, spese di recupero e di notifica, maggiorazioni, e altro, in ragione dei motivi espressi anche al punto sub 2) e 3) della presente opposizione.
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare assorbente, accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza per materia, in favore del Giudice di Pace;
in via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, tenere indenne l dalla Controparte_2 condanna alle spese di lite, accertata la regolarità dell'operato dello stesso”.
Le ragioni della decisione:
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di intimazione Controparte_3 di pagamento n. 080202290036943007000 unitamente alle sottese cartelle di pagamento, notificato in data 25.05.2022, per l'importo complessivo di € 34.181,16.
Parte attrice ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale.
1.1. In data 11.01.2024 si è costituita in giudizio . Controparte_3
1.2. Con decreto del 09.11.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice.
1.3. Con ordinanza del 13.04.2024, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 19.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.4. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Delineati i salienti aspetti processuali, occorre enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha precisato che “tutti le somme addebitate e richieste al sig.
[...]
riguardano imposte e interessi e sanzioni amministrative per asserite violazione al codice della strada” (si veda CP_4 pag. 3 – atto di citazione).
3 2.2. Parte attrice, in primo luogo, ha eccepito l'omessa notificazione delle sottese cartelle di pagamento ed in particolare la violazione dell'art. 60 bis, D.P.R. n° 600/73 – art. 7, comma 6, L. 890/82 (si veda pag.
3 – atto di citazione).
2.3. Parte attrice ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme da parte di precisando che “mai alcun atto interruttivo è stato notificato al sig. Controparte_1 CP_5 prima della notifica dell'atto di intimazione qui impugnato” e che “si tratta di sanzioni che si prescrivono in cinque anni
e il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (si vedano pagg. 3 – 4 – 5
- atto di citazione).
2.4. Ed ancora, parte attrice ha eccepito “la nullità di atti presupposto – violazione dell'art. 25 DPR” affermando che “l'Agente della Riscossione deve procedere alla notificazione della cartella di pagamento entro i termini decadenziali enunciati dal medesimo art. 25, nonché nel rispetto delle modalità positivizzate dal successivo art. 26” (si veda pag. 5 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, preliminarmente, ha eccepito il difetto di Controparte_3 competenza per materia del Giudice adito affermando, nella propria comparsa di costituzione e risposta, che “l'intimazione di pagamento ha ad oggetto cartelle relative all'omesso versamento di sanzioni amministrazioni per violazioni al Codice della Strada (…), in quanto tali rientranti nella competenza esclusiva del Giudice di Pace” e che “in tema di violazioni al Codice della Strada la competenza per materia appartiene al Giudice di Pace in via esclusiva, a prescindere dal valore della pretesa” (si veda pag. 2 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Parte convenuta ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento e la totale infondatezza dell'eccezione di prescrizione (si vedano pagg. 2 – 4 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Ed ancora, parte convenuta, ha eccepito “l'infondatezza dell'eccezione avversaria, nonché l'inammissibilità del ricorso avversario avverso le cartelle medesime, per palese tardività, in quanto da impugnarsi nel termine perentorio di legge di giorni 30 dall'avvenuta notificazione” (si veda pag. 4 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Delineate le argomentazioni delle parti, occorre procedere alla trattazione del merito delle questioni.
4.1. Carattere assorbente assume l'inammissibilità dell'opposizione.
Nel caso di specie, si è in presenza di una opposizione a cartelle di pagamento relative all'omesso versamento di sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni del codice della strada.
In materia, giurisprudenza di legittimità ha enunciato un principio di diritto secondo cui "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione
4 del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (sul punto si veda Corte cass. Sez. U -,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
Alla luce di ciò, l'opposizione "al sollecito di pagamento", in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria e dunque dei crediti fatti valere dalle diverse Amministrazioni, non è qualificabile come "opposizione alla esecuzione" (preventiva od agli atti esecutivi), dovendo piuttosto essere considerata come "opposizione cd. recuperatoria" volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione -tardiva- ai VAV (art. 204 bis TU n.
285/1992) ovvero alle ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011 (sul punto si veda Cass. n. 24091/2018).
4.2. Pertanto, individuata la natura della opposizione in esame, deve affermarsi che parte attrice non ha agito nei termini prescritti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Infatti, dalla produzione documentale allegata risulta che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 05.08.2023 (si veda doc. all. n. 1 – atto di citazione), mentre l'opposizione oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 27.10.2023.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento agli importi medi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria, per cui viene liquidato importo tariffario pari al minimo) per la fase di studio (€ 919,00), per la fase introduttiva
(€ 777,00), per la fase istruttoria (840,00) e per la fase decisionale (€ 1.701,00).
p.q.m.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione promossa da Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di
“ ”, importo quantificato in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., Controparte_3
c.p.a. e spese generali del 15%, importo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Spoleto, 19 marzo 2025 Il giudice Paolo Mariotti
5
Verbale di udienza art. 281-sexies c.p.c. 19/03/2025
n. 2143/2023 r.g.
Parte attrice Per , assente Parte_1
Avv. PUMA GAETANO, è presente l'avv. Vincenzo Brandimarte in sostituzione
Parte convenuta Per , Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI FRANCESCA, è presente l'avv. Francesco Sensi in sostituzione
Il Giudice
invita le parti a precisare le conclusioni e dispone la discussione orale della causa.
Parte attrice
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da atto di citazione;
Parte convenuta
- Si riporta agli atti difensivi ed insiste nelle relative richieste e conclusioni.
- Precisa le conclusioni come da comparsa;
Le parti discutono la causa
Il Giudice
si ritira in camera di consiglio per la pronuncia della sentenza resa in calce al presente verbale.
Il Giudice Paolo Mariotti
1 Repubblica italiana Tribunale di Spoleto Giudice Paolo Mariotti
Sentenza pronunciata in nome del popolo italiano art. 281 sexies c.p.c., causa n. 2143/2023 r.g., udienza del 18/03/2025
, Parte_1
Avv. PUMA GAETANO parte attrice
, Controparte_1
Avv. CRESCIMBENI FRANCESCA parte convenuta
Le conclusioni delle parti:
Per l'attore:
“A) in via preliminare, anche inaudita altera parte disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva sia della intimazione di pagamento richiamata che de della cartella esattoriale, ricorrendone i presupposti per la sospensione dell'atto impugnato, atteso che un'eventuale prosecuzione dell'azione di riscossione comporterebbe pregiudizio economico per l'opponente; nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto:
B) accertare e dichiarare, per i motivi in diritto sopra rassegnati, qui da intendersi integralmente riportati e trascritti,
l'intervenuta prescrizione del diritto di nella qualità di Ente incaricato della prefettura;
Controparte_1
c) dichiarare la decadenza del diritto nella qualità di Ente incaricato, in ragione Controparte_1 dei motivi indicati in premessa;
C) per l'effetto dichiarare non dovute le somme indicate nella cartella esattoriale sia per sorte che per pretese sanzioni, interessi, aggio, spese di recupero e di notifica, maggiorazioni, e altro, in ragione dei motivi espressi anche al punto sub 2) e 3) della presente opposizione.
D) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2 Per il convenuto:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in via preliminare assorbente, accertare e dichiarare il proprio difetto di competenza per materia, in favore del Giudice di Pace;
in via principale, rigettare il ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato per tutti i motivi dedotti in narrativa.
Con vittoria di spese e compenso di giudizio, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
In via subordinata, in ipotesi di accoglimento dell'opposizione avversaria, tenere indenne l dalla Controparte_2 condanna alle spese di lite, accertata la regolarità dell'operato dello stesso”.
Le ragioni della decisione:
Le ragioni della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di ottenere l'annullamento dell'avviso di intimazione Controparte_3 di pagamento n. 080202290036943007000 unitamente alle sottese cartelle di pagamento, notificato in data 25.05.2022, per l'importo complessivo di € 34.181,16.
Parte attrice ha richiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento e della cartella esattoriale.
1.1. In data 11.01.2024 si è costituita in giudizio . Controparte_3
1.2. Con decreto del 09.11.2023, il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione avanzata da parte attrice.
1.3. Con ordinanza del 13.04.2024, il Giudice ha rigettato le richieste istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione ha fissato l'udienza del 19.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1.4. All'odierna udienza, a seguito di discussione orale, le parti hanno concluso come da verbale di cui sopra.
2. Delineati i salienti aspetti processuali, occorre enucleare le argomentazioni delle parti.
2.1. Parte attrice, nel proprio atto introduttivo, ha precisato che “tutti le somme addebitate e richieste al sig.
[...]
riguardano imposte e interessi e sanzioni amministrative per asserite violazione al codice della strada” (si veda CP_4 pag. 3 – atto di citazione).
3 2.2. Parte attrice, in primo luogo, ha eccepito l'omessa notificazione delle sottese cartelle di pagamento ed in particolare la violazione dell'art. 60 bis, D.P.R. n° 600/73 – art. 7, comma 6, L. 890/82 (si veda pag.
3 – atto di citazione).
2.3. Parte attrice ha altresì eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione delle somme da parte di precisando che “mai alcun atto interruttivo è stato notificato al sig. Controparte_1 CP_5 prima della notifica dell'atto di intimazione qui impugnato” e che “si tratta di sanzioni che si prescrivono in cinque anni
e il termine quinquennale di prescrizione della sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall'art. 17, comma 4, primo periodo, della l. n. 576 del 1980, decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione” (si vedano pagg. 3 – 4 – 5
- atto di citazione).
2.4. Ed ancora, parte attrice ha eccepito “la nullità di atti presupposto – violazione dell'art. 25 DPR” affermando che “l'Agente della Riscossione deve procedere alla notificazione della cartella di pagamento entro i termini decadenziali enunciati dal medesimo art. 25, nonché nel rispetto delle modalità positivizzate dal successivo art. 26” (si veda pag. 5 – atto di citazione).
3. Parte convenuta, preliminarmente, ha eccepito il difetto di Controparte_3 competenza per materia del Giudice adito affermando, nella propria comparsa di costituzione e risposta, che “l'intimazione di pagamento ha ad oggetto cartelle relative all'omesso versamento di sanzioni amministrazioni per violazioni al Codice della Strada (…), in quanto tali rientranti nella competenza esclusiva del Giudice di Pace” e che “in tema di violazioni al Codice della Strada la competenza per materia appartiene al Giudice di Pace in via esclusiva, a prescindere dal valore della pretesa” (si veda pag. 2 – comparsa di costituzione e risposta).
3.1. Parte convenuta ha, altresì, eccepito l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle di pagamento e la totale infondatezza dell'eccezione di prescrizione (si vedano pagg. 2 – 4 – comparsa di costituzione e risposta).
3.2. Ed ancora, parte convenuta, ha eccepito “l'infondatezza dell'eccezione avversaria, nonché l'inammissibilità del ricorso avversario avverso le cartelle medesime, per palese tardività, in quanto da impugnarsi nel termine perentorio di legge di giorni 30 dall'avvenuta notificazione” (si veda pag. 4 – comparsa di costituzione e risposta).
4. Delineate le argomentazioni delle parti, occorre procedere alla trattazione del merito delle questioni.
4.1. Carattere assorbente assume l'inammissibilità dell'opposizione.
Nel caso di specie, si è in presenza di una opposizione a cartelle di pagamento relative all'omesso versamento di sanzioni amministrative comminate a seguito di violazioni del codice della strada.
In materia, giurisprudenza di legittimità ha enunciato un principio di diritto secondo cui "l'opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione
4 del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione, deve essere proposta ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell'opposizione all'esecuzione ex art.
615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella" (sul punto si veda Corte cass. Sez. U -,
Sentenza n. 22080 del 22/09/2017).
Alla luce di ciò, l'opposizione "al sollecito di pagamento", in quanto diretta a contestare gli stessi presupposti della pretesa sanzionatoria e dunque dei crediti fatti valere dalle diverse Amministrazioni, non è qualificabile come "opposizione alla esecuzione" (preventiva od agli atti esecutivi), dovendo piuttosto essere considerata come "opposizione cd. recuperatoria" volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, e dunque come opposizione -tardiva- ai VAV (art. 204 bis TU n.
285/1992) ovvero alle ordinanze-ingiunzione, con la conseguenza che deve essere proposta nelle forme e con le modalità già previste dagli artt. 22 e 22 bis della legge n. 689/1981 ed attualmente disciplinate dagli artt. 6 e 7 del Dlgs n. 150/2011 (sul punto si veda Cass. n. 24091/2018).
4.2. Pertanto, individuata la natura della opposizione in esame, deve affermarsi che parte attrice non ha agito nei termini prescritti, con conseguente declaratoria di inammissibilità dell'opposizione.
Infatti, dalla produzione documentale allegata risulta che l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 05.08.2023 (si veda doc. all. n. 1 – atto di citazione), mentre l'opposizione oggetto del presente giudizio è stata notificata in data 27.10.2023.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come successivamente modificato, con riferimento al valore della causa e con riferimento agli importi medi tariffari (ad eccezione della fase istruttoria, per cui viene liquidato importo tariffario pari al minimo) per la fase di studio (€ 919,00), per la fase introduttiva
(€ 777,00), per la fase istruttoria (840,00) e per la fase decisionale (€ 1.701,00).
p.q.m.
Dichiara l'inammissibilità dell'opposizione promossa da Parte_1
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio nei confronti di
“ ”, importo quantificato in € 4.237,00 per compensi, oltre a i.v.a., Controparte_3
c.p.a. e spese generali del 15%, importo da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Spoleto, 19 marzo 2025 Il giudice Paolo Mariotti
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