Decreto cautelare 15 novembre 2022
Ordinanza cautelare 7 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/12/2025, n. 21867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21867 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13546/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13546 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena ed Emilio Lavorgna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro in carico, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di questa, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
1) della graduatoria di merito del Ministero dell’Istruzione – U.S.R. per il Lazio, pubblicata con il decreto del 29 settembre 2022, n. 1500, relativa alla procedura straordinaria di cui al D.D. n. 1081 del 2022, classe di concorso A022 per la Regione Lazio, nella parte in cui contiene i nominativi dei vincitori, ma non anche quelli degli “idonei non vincitori” e tra questi quelli dei ricorrenti;
2) dell’art. 9 comma 3 del decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108, recante il regolamento del concorso straordinario bis dei docenti, laddove in merito alla formazione delle graduatorie di merito stabilisce che “ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale come determinati dal bando di cui all’articolo 10 (…) ” ;
3) dell’art. 19 comma 6 del decreto ministeriale del 28 aprile 2022, n. 108, laddove dispone che le graduatorie regionali decadono con l'immissione in ruolo dei vincitori;
nonché per l’accertamento della sussistenza di tutti i presupposti per l’inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito quale idoneo non vincitore;
e per la condanna ai sensi dell’art. 30, comma 2, c.p.a., dell’amministrazione ad adottare gli atti necessari ad inserire i ricorrenti nella graduatoria di merito quali idonei non vincitori, o in via subordinata al risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AN LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Osservato che -OMISSIS- ha impugnato la graduatoria di merito relativa alla procedura straordinaria per la selezione dei docenti indetta con D.D. n. 1081 del 2022, nella parte in cui non ha previsto un elenco di idonei non vincitori e degli atti ad essa presupposti;
Osservato che, in vista della trattazione nel merito del ricorso, avvenuta all’udienza straordinaria del 21 novembre 2025, il ricorrente ha dichiarato, per il ministero dei suoi difensori, di non avere più interesse alla decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che questo sia divenuto improcedibile e che le spese di lite possano essere compensate tra le parti, stante la natura della pronuncia conclusiva del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT IC, Presidente
AN LL, Consigliere, Estensore
Marco Martone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN LL | IT IC |
IL SEGRETARIO