Articolo 29 della Legge 29 gennaio 1986, n. 23
Articolo 28Articolo 30
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27 febbraio 1986
Art. 29. Redistribuzione e aumento degli organici 1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, si provvede alla redistribuzione, per qualifiche ed aree funzionali, dei posti attualmente esistenti.
2. Con successivo provvedimento si provvedera' all'aumento degli organici nel limite massimo di 7.000 posti, da realizzarsi nel quadriennio 1986-89.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1986
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