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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 26/04/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. Parte_1
121, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Passi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Riano, Via Controparte_1
Dante Alighieri, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Niceta Attanasi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
e il , rappresentando: Controparte_1
- la situazione di ricovero presso la struttura assistenziale gestita dall'attrice di dal mese di dicembre 2019, fino al decesso avvenuto a Parte_2 novembre 2022; 2
- lo svolgimento della valutazione multidimensionale del soggetto ricoverato, effettuata prima dell'inserimento dello stesso in struttura e reiterata con cadenza periodica;
- venire in rilievo paziente affetto da diabete cronico, cardiopatia ischemica e demenza, con livello assistenziale di mantenimento basso, con retta di degenza posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la quota della metà e a carico del paziente per la restante quota della metà;
- la sussistenza dei requisiti per la compartecipazione del Comune di alla quota posta a carico del paziente, come da richiesta Controparte_1 inviata dall'assistente sociale interessato in data 03.02.2021, con documentazione prodotta in data 16.05.2022;
- il rilascio di garanzia per il credito derivante dalla retta giornaliera del soggetto ricoverato da parte della figlia dello stesso, Controparte_2
Conseguentemente, la società attrice ha chiesto la condanna del Controparte_1
e della garante all'adempimento del credito maturato,
[...] Controparte_2 portato da plurime fatture, per l'importo complessivo di Euro 43.845,82.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2024, si è costituito in giudizio il contestando il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, in quanto titolare del diritto di compartecipazione risulta esclusivamente il soggetto assistito, nonché l'infondatezza della domanda proposta, stante il carattere parziale e inidoneo della documentazione depositata da parte attrice.
In sede di verifiche preliminari del 01.10.2024, rilevata la mancata produzione della documentazione relativa all'esito della notifica della citazione nei confronti della convenuta è stato assegnato termine a parte attrice per provvedere Controparte_2 al relativo deposito, non osservato dalla parte.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere riscontrata la mancata instaurazione di rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta . Parte_1 Controparte_2
A tal fine, va evidenziato che l'attrice, a fronte del mancato deposito di ogni documentazione attestante l'esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta finanche nel termine assegnato in sede di verifiche Controparte_2 preliminari, soltanto con deposito del 23.04.2025 ha dato atto del tentativo di notifica effettuato in data 01.07.2024.
In relazione a tale documentazione, deve ritenersi venire in rilievo ipotesi di notifica soltanto tentata, la cui fattispecie non è mai stata completata, neppure nei suoi elementi 3
costitutivi minimi, poiché alla mancata consegna dell'atto al destinatario, risultato radicalmente irreperibile e sconosciuto all'indirizzo di destinazione, non è seguito alcun altro adempimento da parte dell'agente notificatore.
Tale documentazione non può ritenersi idonea a comprovare una forma di notifica esistente, poiché avviata in luogo privo di ogni riferibilità al destinatario, dunque senza alcun atto qualificabile come consegna.
Pertanto, non risulta essere venuta in rilievo una fattispecie tale da giustificare la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c.
Infatti, deve ritenersi che “non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291
c.p.c. nell'ipotesi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
La fattispecie legale minima della notificazione, infatti, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento” (Cass. Sez. Un. 28.04.2022, n. 13394, conf. Cass. Sez. Un.
20.07.2016, n. 14916, Cass. 26.11.2021, n. 36933, Cass. 07.06.2021, n. 17378, Cass.
13.01.2021, n. 384).
Inoltre, ostava alla possibilità di rimessione in termini del notificante ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. la constatazione che la parte, a fronte dell'esito negativo del tentativo di notifica del 01.07.2024, ha provveduto a documentare lo stesso soltanto con deposito del 23.04.2025, senza riprendere in alcun modo il procedimento notificatorio intrapreso, né documentando alcuna causa non imputabile dell'inerzia tenuta e protratta per plurimi mesi.
In siffatte ipotesi, deve evidenziarsi che “in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere
l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma
2, qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto” (Cass. 13.11.2023, n. 31438, conf. Cass. 29.03.2022, n. 10142, Cass.
25.07.2024, n. 20745).
Dunque, anche volendo ritenere incolpevole l'errore di parte attrice nella notificazione, la stessa avrebbe comunque dovuto tempestivamente riprendere il procedimento notificatorio, sin dal momento in cui il plico da notificare era alla stessa ritornato con l'indicazione del carattere irreperibile e sconosciuto del destinatario. 4
Infatti, solo operando in tal modo, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione, la tempestiva spedizione del primo plico avrebbe avuto rilevanza nell'individuazione del momento di inizio del procedimento notificatorio complessivamente eseguito.
Al contrario, non può ritenersi giustificata l'inerzia dell'attrice, che non ha ritenuto di riattivare autonomamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, attendendo il trascorrere di oltre nove mesi, nonostante espressa richiesta in sede di verifiche preliminari, per proporre istanza di rimessione in termini.
In base a quanto indicato, stante l'originaria mancanza di valida notifica dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta non costituita, la domanda attorea deve dichiararsi inammissibile nei confronti della stessa.
Ciò posto, il convenuto ha dedotto la sussistenza di Controparte_1 situazione di litisconsorzio necessario, venendo in rilievo rapporto inscindibile intercorrente tra la struttura assistenziale, il soggetto assistito e l'amministrazione comunale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle domande spiegate nei confronti del convenuto costituito.
In secondo luogo, il convenuto ha contestato la Controparte_1 sussistenza della propria legittimazione passiva, in quanto titolare del diritto di compartecipazione risulta esclusivamente il soggetto assistito.
L'indicata prospettazione del convenuto non può essere condivisa, per i motivi di seguito indicati.
Nell'individuazione della disciplina applicabile, va premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 87, della L. Regionale n. 7 del 2014 della Regione Lazio, “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE […]”.
Ciò posto, in relazione all'attivazione della procedura di compartecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 prevede che “per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l' e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da Pt_3 parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita […]. La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune”.
Inoltre, con riguardo al diritto di credito derivante dalla partecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione 5
della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 dispone che “in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino”. Conseguentemente, nella disciplina dell'istituto, viene in rilievo procedura suscettibile di attivazione mediante iniziativa dell'utente o dell'assistente sociale coinvolto nella valutazione dell'assistito, con diritto di credito riconosciuto direttamente alla struttura erogatrice del servizio di ricovero o assistenziale nei confronti dell'amministrazione comunale.
Pertanto, in relazione alla domanda di adempimento del credito da parte della struttura assistenziale, non risulta possibile riscontrare una situazione di litisconsorzio necessario tra la stessa, il soggetto assistito e l'amministrazione comunale, venendo in rilievo azione a tutela di diritto di credito autonomamente vantato dalla struttura nei confronti dell'amministrazione comunale, all'esito di procedimento attivabile mediante iniziativa dell'assistente sociale.
Ugualmente, non risulta riscontrabile una situazione di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale, trattandosi del soggetto direttamente responsabile del pagamento della quota di spettanza in favore della struttura erogatrice del trattamento effettuato.
Premesso quanto indicato in relazione all'ammissibilità delle domande proposte nei confronti del convenuto costituito, le stesse devono ritenersi infondate.
Infatti, in base alla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Lazio, n. 790 del 2016, “l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente”.
Nel caso di specie, l'istanza, corredata della necessaria documentazione ISEE, risulta pacificamente inoltrata all'amministrazione comunale in data 16.05.2022, con conseguente decorrenza dell'onere di compartecipazione a decorrere dall'anno 2022, come correttamente indicato da parte convenuta.
Diversamente, in base all'indicata previsione, non risulta possibile affermare la sussistenza del credito dedotto da parte attrice nei confronti dell'amministrazione comunale, a titolo di quota di compartecipazione alle spese di assistenza e ricovero, in quanto relativo alle annualità anteriori.
Pertanto, la domanda di parte attrice verso il convenuto costituito deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra l'attrice e la convenuta non costituita. 6
Le spese legali di lite sostenute dal convenuto costituito sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti di CP_2
[...]
- Rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_1
- Nulla sulle spese di lite tra l'attrice e Controparte_2
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 26.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 2314/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. Parte_1
121, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Passi, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla citazione
ATTRICE contro
, elettivamente domiciliato in Riano, Via Controparte_1
Dante Alighieri, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Niceta Attanasi, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
Controparte_2
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_2
e il , rappresentando: Controparte_1
- la situazione di ricovero presso la struttura assistenziale gestita dall'attrice di dal mese di dicembre 2019, fino al decesso avvenuto a Parte_2 novembre 2022; 2
- lo svolgimento della valutazione multidimensionale del soggetto ricoverato, effettuata prima dell'inserimento dello stesso in struttura e reiterata con cadenza periodica;
- venire in rilievo paziente affetto da diabete cronico, cardiopatia ischemica e demenza, con livello assistenziale di mantenimento basso, con retta di degenza posta a carico del Servizio Sanitario Nazionale per la quota della metà e a carico del paziente per la restante quota della metà;
- la sussistenza dei requisiti per la compartecipazione del Comune di alla quota posta a carico del paziente, come da richiesta Controparte_1 inviata dall'assistente sociale interessato in data 03.02.2021, con documentazione prodotta in data 16.05.2022;
- il rilascio di garanzia per il credito derivante dalla retta giornaliera del soggetto ricoverato da parte della figlia dello stesso, Controparte_2
Conseguentemente, la società attrice ha chiesto la condanna del Controparte_1
e della garante all'adempimento del credito maturato,
[...] Controparte_2 portato da plurime fatture, per l'importo complessivo di Euro 43.845,82.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 26.09.2024, si è costituito in giudizio il contestando il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva, in quanto titolare del diritto di compartecipazione risulta esclusivamente il soggetto assistito, nonché l'infondatezza della domanda proposta, stante il carattere parziale e inidoneo della documentazione depositata da parte attrice.
In sede di verifiche preliminari del 01.10.2024, rilevata la mancata produzione della documentazione relativa all'esito della notifica della citazione nei confronti della convenuta è stato assegnato termine a parte attrice per provvedere Controparte_2 al relativo deposito, non osservato dalla parte.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere riscontrata la mancata instaurazione di rapporto processuale tra l'attrice e la convenuta . Parte_1 Controparte_2
A tal fine, va evidenziato che l'attrice, a fronte del mancato deposito di ogni documentazione attestante l'esito della notifica dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta finanche nel termine assegnato in sede di verifiche Controparte_2 preliminari, soltanto con deposito del 23.04.2025 ha dato atto del tentativo di notifica effettuato in data 01.07.2024.
In relazione a tale documentazione, deve ritenersi venire in rilievo ipotesi di notifica soltanto tentata, la cui fattispecie non è mai stata completata, neppure nei suoi elementi 3
costitutivi minimi, poiché alla mancata consegna dell'atto al destinatario, risultato radicalmente irreperibile e sconosciuto all'indirizzo di destinazione, non è seguito alcun altro adempimento da parte dell'agente notificatore.
Tale documentazione non può ritenersi idonea a comprovare una forma di notifica esistente, poiché avviata in luogo privo di ogni riferibilità al destinatario, dunque senza alcun atto qualificabile come consegna.
Pertanto, non risulta essere venuta in rilievo una fattispecie tale da giustificare la rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 c.p.c. ovvero l'applicazione della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c.
Infatti, deve ritenersi che “non è applicabile lo strumento sanante previsto dall'art. 291
c.p.c. nell'ipotesi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.
La fattispecie legale minima della notificazione, infatti, che ha lo scopo di provocare la presa di conoscenza di un atto da parte del destinatario, richiede la consegna, ossia il raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento” (Cass. Sez. Un. 28.04.2022, n. 13394, conf. Cass. Sez. Un.
20.07.2016, n. 14916, Cass. 26.11.2021, n. 36933, Cass. 07.06.2021, n. 17378, Cass.
13.01.2021, n. 384).
Inoltre, ostava alla possibilità di rimessione in termini del notificante ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. la constatazione che la parte, a fronte dell'esito negativo del tentativo di notifica del 01.07.2024, ha provveduto a documentare lo stesso soltanto con deposito del 23.04.2025, senza riprendere in alcun modo il procedimento notificatorio intrapreso, né documentando alcuna causa non imputabile dell'inerzia tenuta e protratta per plurimi mesi.
In siffatte ipotesi, deve evidenziarsi che “in caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere
l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c., comma
2, qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto” (Cass. 13.11.2023, n. 31438, conf. Cass. 29.03.2022, n. 10142, Cass.
25.07.2024, n. 20745).
Dunque, anche volendo ritenere incolpevole l'errore di parte attrice nella notificazione, la stessa avrebbe comunque dovuto tempestivamente riprendere il procedimento notificatorio, sin dal momento in cui il plico da notificare era alla stessa ritornato con l'indicazione del carattere irreperibile e sconosciuto del destinatario. 4
Infatti, solo operando in tal modo, in virtù del principio di scissione degli effetti della notificazione, la tempestiva spedizione del primo plico avrebbe avuto rilevanza nell'individuazione del momento di inizio del procedimento notificatorio complessivamente eseguito.
Al contrario, non può ritenersi giustificata l'inerzia dell'attrice, che non ha ritenuto di riattivare autonomamente e tempestivamente il procedimento notificatorio, attendendo il trascorrere di oltre nove mesi, nonostante espressa richiesta in sede di verifiche preliminari, per proporre istanza di rimessione in termini.
In base a quanto indicato, stante l'originaria mancanza di valida notifica dell'atto introduttivo nei confronti della convenuta non costituita, la domanda attorea deve dichiararsi inammissibile nei confronti della stessa.
Ciò posto, il convenuto ha dedotto la sussistenza di Controparte_1 situazione di litisconsorzio necessario, venendo in rilievo rapporto inscindibile intercorrente tra la struttura assistenziale, il soggetto assistito e l'amministrazione comunale, con conseguente dichiarazione di inammissibilità delle domande spiegate nei confronti del convenuto costituito.
In secondo luogo, il convenuto ha contestato la Controparte_1 sussistenza della propria legittimazione passiva, in quanto titolare del diritto di compartecipazione risulta esclusivamente il soggetto assistito.
L'indicata prospettazione del convenuto non può essere condivisa, per i motivi di seguito indicati.
Nell'individuazione della disciplina applicabile, va premesso che, ai sensi dell'art. 2, comma 87, della L. Regionale n. 7 del 2014 della Regione Lazio, “la quota sociale per le degenze presso le residenze sanitarie assistenziali o per le attività riabilitative erogate in regime residenziale e semiresidenziale a carico dell'assistito è corrisposta dal comune ovvero compartecipata in misura integrale o parziale dall'assistito, nei limiti e secondo le fasce di reddito ai fini ISEE […]”.
Ciò posto, in relazione all'attivazione della procedura di compartecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 prevede che “per ottenere il contributo da parte del comune territorialmente competente, l'utente è tenuto a produrre l' e la relativa istanza di richiesta di compartecipazione al pagamento da Pt_3 parte del comune, nonché la documentazione relativa all'indennità di accompagnamento, qualora percepita […]. La suddetta documentazione potrà essere presentata in sede di valutazione multidimensionale e, in tal caso, sarà cura dell'assistente sociale comunale coinvolto nella valutazione avviare l'istruttoria per la presa in carico da parte del comune”.
Inoltre, con riguardo al diritto di credito derivante dalla partecipazione dell'amministrazione comunale alle spese di assistenza e ricovero, la Deliberazione 5
della Giunta Regionale della Regione Lazio, n. 790 del 2016 dispone che “in caso di compartecipazione, integrale o parziale, il comune è direttamente responsabile del pagamento della quota a suo carico di fronte alla struttura erogatrice e, in nessun caso, la struttura potrà fatturare la quota di spettanza comunale al cittadino”. Conseguentemente, nella disciplina dell'istituto, viene in rilievo procedura suscettibile di attivazione mediante iniziativa dell'utente o dell'assistente sociale coinvolto nella valutazione dell'assistito, con diritto di credito riconosciuto direttamente alla struttura erogatrice del servizio di ricovero o assistenziale nei confronti dell'amministrazione comunale.
Pertanto, in relazione alla domanda di adempimento del credito da parte della struttura assistenziale, non risulta possibile riscontrare una situazione di litisconsorzio necessario tra la stessa, il soggetto assistito e l'amministrazione comunale, venendo in rilievo azione a tutela di diritto di credito autonomamente vantato dalla struttura nei confronti dell'amministrazione comunale, all'esito di procedimento attivabile mediante iniziativa dell'assistente sociale.
Ugualmente, non risulta riscontrabile una situazione di difetto di legittimazione passiva dell'amministrazione comunale, trattandosi del soggetto direttamente responsabile del pagamento della quota di spettanza in favore della struttura erogatrice del trattamento effettuato.
Premesso quanto indicato in relazione all'ammissibilità delle domande proposte nei confronti del convenuto costituito, le stesse devono ritenersi infondate.
Infatti, in base alla richiamata Deliberazione della Giunta Regionale della Regione
Lazio, n. 790 del 2016, “l'onere della compartecipazione decorrerà a partire dalla data di presentazione dell'istanza da parte dell'utente, o dalla data di trasmissione dell'istanza da parte dell'assistente sociale del distretto presente in UVM al comune territorialmente competente qualora il suddetto comune sia diverso da quello di residenza, e comunque decorrerà non prima dell'ingresso in struttura dell'utente”.
Nel caso di specie, l'istanza, corredata della necessaria documentazione ISEE, risulta pacificamente inoltrata all'amministrazione comunale in data 16.05.2022, con conseguente decorrenza dell'onere di compartecipazione a decorrere dall'anno 2022, come correttamente indicato da parte convenuta.
Diversamente, in base all'indicata previsione, non risulta possibile affermare la sussistenza del credito dedotto da parte attrice nei confronti dell'amministrazione comunale, a titolo di quota di compartecipazione alle spese di assistenza e ricovero, in quanto relativo alle annualità anteriori.
Pertanto, la domanda di parte attrice verso il convenuto costituito deve essere rigettata.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra l'attrice e la convenuta non costituita. 6
Le spese legali di lite sostenute dal convenuto costituito sono poste, in base al principio di causalità e soccombenza, a carico della parte attrice e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibile la domanda attorea nei confronti di CP_2
[...]
- Rigetta la domanda attorea nei confronti di;
Controparte_1
- Nulla sulle spese di lite tra l'attrice e Controparte_2
- Condanna l'attrice al pagamento, in favore di , Controparte_1 delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro 6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 26.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli