CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VII, sentenza 07/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3561/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023474274000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2655/2025 depositato il
30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 ed Difensore_1 impugnava l'avviso di intimazione ad adempiere n. 29620249023474274000, notificato il 21/05/2024, deducendo:
omessa notifica degli atti presupposti (diciotto cartelle di pagamento); intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_4
e Difensore_3 – depositando controdeduzioni e la documentazione attestante l'avvenuta notifica di ciascuna cartella prodromica, eccependo l'infondatezza del ricorso, l'insussistenza dei vizi dedotti e l'erroneità del richiamo alla prescrizione.
Il ricorrente depositava successiva memoria insistendo sulle eccezioni formulate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione – costituita da relate di notifica, avvisi di ricevimento e ricevute PEC – risulta che tutte le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate al contribuente.
Le deduzioni del ricorrente circa l'utilizzo di indirizzi PEC non presenti nei pubblici elenchi non sono condivisibili.
La giurisprudenza di legittimità consolidata afferma che la notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non risultante nei registri pubblici non è nulla, ove:
- il messaggio sia effettivamente giunto al destinatario;
- non vi sia stato alcun pregiudizio concreto all'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha provato alcun concreto pregiudizio e, anzi, ha proposto regolare impugnazione dell'atto consequenziale, dimostrando piena conoscenza della pretesa.
Le deduzioni relative alle campagne informative dell'Agenzia sulle truffe via PEC non integrano prova di un effettivo impedimento difensivo, né possono travolgere un sistema notificatorio ormai pacificamente considerato valido dalla Cassazione.
Pertanto, non sussiste il vizio di omessa notifica degli atti presupposti.
2. Sulla prescrizione del credito
Anche tale eccezione è infondata.
Le cartelle in contestazione sono state tutte tempestivamente notificate, come comprovato dagli atti versati in giudizio. L'avviso di intimazione del 21/05/2024 ha validamente interrotto i termini prescrizionali. Inoltre:
per i tributi erariali opera il termine decennale ex art. 2946 c.c.; per sanzioni e interessi opera il termine quinquennale, ma comunque interrotto dagli atti notificati;
la sospensione COVID-19 (541 giorni) ha ulteriormente prorogato i termini, rendendo in ogni caso non maturata la prescrizione.
Infine il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare che per alcuna delle cartelle si sia verificata l'estinzione del credito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di ADER nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge con distrazione delle spese a favore dei procuratori di ADER dichiaratisi Antistatari Palermo 27.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 7, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3561/2024 depositato il 22/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620249023474274000
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2655/2025 depositato il
30/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_2 ed Difensore_1 impugnava l'avviso di intimazione ad adempiere n. 29620249023474274000, notificato il 21/05/2024, deducendo:
omessa notifica degli atti presupposti (diciotto cartelle di pagamento); intervenuta prescrizione dei crediti ivi indicati.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_4
e Difensore_3 – depositando controdeduzioni e la documentazione attestante l'avvenuta notifica di ciascuna cartella prodromica, eccependo l'infondatezza del ricorso, l'insussistenza dei vizi dedotti e l'erroneità del richiamo alla prescrizione.
Il ricorrente depositava successiva memoria insistendo sulle eccezioni formulate.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sull'asserita omessa notifica delle cartelle di pagamento
L'eccezione è infondata.
Dalla documentazione prodotta dall'Agente della riscossione – costituita da relate di notifica, avvisi di ricevimento e ricevute PEC – risulta che tutte le cartelle di pagamento presupposte sono state regolarmente notificate al contribuente.
Le deduzioni del ricorrente circa l'utilizzo di indirizzi PEC non presenti nei pubblici elenchi non sono condivisibili.
La giurisprudenza di legittimità consolidata afferma che la notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non risultante nei registri pubblici non è nulla, ove:
- il messaggio sia effettivamente giunto al destinatario;
- non vi sia stato alcun pregiudizio concreto all'esercizio del diritto di difesa.
Nel caso in esame, il ricorrente non ha provato alcun concreto pregiudizio e, anzi, ha proposto regolare impugnazione dell'atto consequenziale, dimostrando piena conoscenza della pretesa.
Le deduzioni relative alle campagne informative dell'Agenzia sulle truffe via PEC non integrano prova di un effettivo impedimento difensivo, né possono travolgere un sistema notificatorio ormai pacificamente considerato valido dalla Cassazione.
Pertanto, non sussiste il vizio di omessa notifica degli atti presupposti.
2. Sulla prescrizione del credito
Anche tale eccezione è infondata.
Le cartelle in contestazione sono state tutte tempestivamente notificate, come comprovato dagli atti versati in giudizio. L'avviso di intimazione del 21/05/2024 ha validamente interrotto i termini prescrizionali. Inoltre:
per i tributi erariali opera il termine decennale ex art. 2946 c.c.; per sanzioni e interessi opera il termine quinquennale, ma comunque interrotto dagli atti notificati;
la sospensione COVID-19 (541 giorni) ha ulteriormente prorogato i termini, rendendo in ogni caso non maturata la prescrizione.
Infine il ricorrente non ha fornito prova idonea a dimostrare che per alcuna delle cartelle si sia verificata l'estinzione del credito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio che liquida a favore di ADER nella misura di € 2.500,00 oltre accessori di legge con distrazione delle spese a favore dei procuratori di ADER dichiaratisi Antistatari Palermo 27.10.25 IL RELATORE IL PRESIDENTE