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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19011/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio degli Avv.ti MANNATRIZIO ANNA e MANNATRIZIO STEFANO e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio degli Avv.ti MANNATRIZIO ANNA e MANNATRIZIO STEFANO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/09/2025, con cui e , Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Siracusa in data 12.9.94 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Siracusa al numero 421 parte II serie A dell'anno 1994), hanno chiesto: “Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 25.9.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto.
2. Disporre l'affido condiviso di con collocamento prevalente e residenza presso la casa coniugale con la Persona_1 madre. Le decisioni di maggior interesse per relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute ed i relativi costi Per_1 verranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e delle effettive possibilità economiche dei coniugi;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione verranno
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assunte disgiuntamente da ciascun genitore quando avrà con sé il minore.
3. Disporre che il Sig. a far data dal rilascio dalla casa coniugale, versi, sino all'indipendenza economica del Pt_2 figlio alla Sig.ra la somma di Euro 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario Per_1 Pt_1 per il minore, contributo che andrà versato entro il giorno 15 di ogni mese a mezzo bonifico bancario e sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT (a decorrere dal mese dell'anno successivo a quello in cui i coniugi hanno sottoscritto le condizioni comuni della separazione).
4. Disporre che il Sig. rimborserà alla Sig.ra dietro presentazione di apposita documentazione Pt_2 Pt_1 giustificativa e in ogni caso entro i 15 giorni successivi, il 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche del figlio, secondo il Protocollo di intesa in uso al Tribunale di Brescia vale a dire: • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in caso di mancanza di parenti disponibili o di alternative gratuite;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) corsi di lingua straniera.
5. La casa familiare sita a Capriolo (BS) in Via Urini n. 28 è assegnata alla ricorrente, con tutti gli arredi;
a scanso equivoci si precisa che il Sig. rilascerà la casa coniugale prelevando tutti i propri effetti personali entro e non oltre Pt_2
l'udienza presidenziale.
6. Il Sig. potrà vedere il figlio minore quando lo desidera previo accordo con la madre, con preavviso di 24 Pt_2 Per_1 ore. Altresì, per ciò che concerne le vacanze natalizie, le parti concordano che il minore trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni 7 giorni, dalla sera del 23 dicembre e sino al 30 dicembre con un genitore, e 7 giorni, dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, con l'altro. Similmente, per le feste pasquali, trascorrerà 3 giorni con ciascun genitore ad anni alterni, Per_1 rispettivamente dal giovedì alla domenica di Pasqua in serata e dalla sera della domenica di Pasqua sino al seguente mercoledì sera, salvo diverso rientro presso la scuola e nel rispetto dell'alternanza delle suddivisioni dei periodi festivi con l'altro coniuge. Per quanto riguarda le vacanze estive, le parti concordano che potrà trascorrere un periodo di due Per_1 settimane, anche consecutive, con ciascuno dei ricorrenti;
in tal senso, ogni genitore dovrà comunicare all'altro, con preavviso di due mesi, il periodo feriale prescelto, da individuarsi tra il 15 giugno ed il 15 di settembre, fatti salvi impegni scolastici del minore, comunicando altresì il luogo di villeggiatura scelto;
in ogni caso è fatta salva la facoltà di ciascun genitore di sentire telefonicamente il minore quotidianamente, allorquando questi si trovano con l'altro genitore.
7. Le parti si dichiarano economicamente indipendenti.
8. Ciascun coniuge resta intestatario in via esclusiva del proprio conto corrente personale ed il Sig. della propria Pt_2 carta Easy Compass, senza nulla reciprocamente sollevare le parti in merito.
9. L'assegno unico per il figlio ed eventuali detrazioni fiscali per i figli a carico verranno goduti al 100% dalla Sig.ra senza nulla reciprocamente pretendere le parti sul pregresso. Pt_1
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10. I coniugi si concedono reciprocamente nulla osta al rilascio e/o rinnovo del passaporto ed altri documenti validi per l'espatrio anche per il minore.
11. Dare atto che i ricorrenti hanno sistemato ogni loro rapporto, anche di debito/credito e non hanno null'altro a che pretendere reciprocamente, avendo i medesimi già provveduto, secondo comune accordo, alla divisione dei beni personali e comuni.
12. Le predette autovetture Nissan J10 targata DS120YP, Audi A4 targata CW732WR e Mercedes Classe A targata CV227XJ restano intestate alla Sig.ra senza nulla reciprocamente pretendere le parti anche in Parte_1 ordine al loro pagamento.
13. Il Sig. continuerà a pagare i propri finanziamenti e il 50% della rata del mutuo in corso, senza nulla Pt_2 reciprocamente pretendere in merito le parti.
14. Le parti dispongono che non venga prevista alcuna ripetizione delle rate del mutuo già corrisposte o delle rate di finanziamenti contratti in corso di matrimonio per esigenze ancorché familiari.
15. Il conto corrente cointestato alle parti presso la banca Credit Agricole, ove è appoggiata la rata di mutuo, potrà essere utilizzato dalle parti solo a tale fine e, all'estinguersi del mutuo, verrà chiuso con spese da ripartirsi a metà tra le parti.
16. I coniugi, concordemente, richiedono l'esonero dalla produzione degli estratti conto correnti personali e della documentazione relativa ai summenzionati finanziamenti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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