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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 28/03/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 559/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
(P.I. , in persona della Controparte_1 P.IVA_1
omonima titolare e l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ANNIBALI CRISTIANO giusta procura in atti;
ricorrente contro
) in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore; resistente contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' spiegava di essere Controparte_1
creditrice del , in forza di decreto ingiuntivo Controparte_2
divenuto definitivo, per la somma di € 2.053,20 oltre gli interessi legali da dì del dovuto al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 500,00 per compensi oltre il
15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva ed in € 76,00 per esborsi. Aggiungeva di aver notificato al Condominio debitore, in data 13 Marzo, atto di precetto per complessivi € 2.919,97.
Nonostante i ripetuti solleciti il debito non veniva pagato né l'amministratore di condominio ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c., comunicava alla creditrice l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici nonché l'importo dovuto da ciascuno di questi in ragione dell'esposizione debitoria nei confronti della Impresa di Pulizie CP_1
[...]
pagina 1 di 4 Pertanto, ritenendo sussistere una personale responsabilità anche dell'amministratore, chiedeva all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante ex art. 63 disp. Att. c.c. ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, comprensive di codici fiscali
e dell'indirizzo di residenza nonché delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
per l'effetto condannare il “ ” Controparte_2 [...]
– c.f. in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
Rag. a consegnare alla parte istante l'elenco dei condomini completo delle generalità Controparte_4
degli stessi, comprensive di codici fiscali e dell'indirizzo di residenza nonché delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa condannare parte resistente in persona del
Rag. - nella sua qualità ed proprio, personalmente e/o in solido con il Controparte_4 [...]
– al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte Controparte_5
istante nella misura di € 1.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato CP_2
in persona del Rag. - nella qualità ed proprio, personalmente e/o in solido con il Controparte_4
- per l'eventuale ritardo nella esecuzione Controparte_5 dell'invocata condanna pari ad € 100,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per il cosicchè, alla prima CP_5
udienza, ne era dichiarata la contumacia.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 28.3.2025 – poi sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e deciso con la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Va preliminarmente precisato come, benchè parte ricorrente formuli le proprie domande anche nei confronti di , in proprio, la stessa ricorrente si limitava a notificare il ricorso al solo Controparte_4
Condominio, in persona dell'amministratore e non anche ad , in Controparte_4 Controparte_4 proprio, cosicchè le domande avanzate nei confronti di quest'ultimo, in proprio, non possono che essere dichiarate inammissibili.
È infatti pacifico che allorchè il terzo agisca ex art. 63 disp. att. c.c. per ottenere la comunicazione dei dati dei condomini morosi, legittimato passivo è il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, posto che il dovere comunicare ai creditori, che ne fanno esplicita richiesta, i dati dei condomini che non abbiano adempiuto alle loro obbligazioni pecuniarie non ricade direttamente sulla pagina 2 di 4 figura dell'amministratore in maniera personale, ma lo investe in quanto “organo amministrativo” del
. CP_5
Ciò chiarito, passando al merito della domanda, l'art. 63 disp. att. cod. civ. dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, stabilendo al comma 2 che i "creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini". E' dunque prescritto dalla legge che l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi, sicché l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso.
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrata la qualità di creditrice munita di titolo esecutivo della ricorrente così come è dimostrato il tentativo della stessa di aver richiesto, stragiudizialmente, all'amministratore di condominio l'elenco dei condomini morosi e le rispettive quote, così come previsto dalla legge.
Pertanto, palesandosi non giustificato il comportamento omissivo del , la domanda andrà CP_5
certamente accolta.
Allo stesso modo, andrà accolta la domanda avanzata dalla parte ricorrente di ottenere la condanna di parte resistente, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., a pagare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo che eventualmente verrà registrato nella comunicazione dei dati.
Detta disposizione, come noto, consente al giudice, su istanza di parte, di fissare una somma per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, allorquando detto provvedimento sia di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e sempreché ciò non appaia manifestamente iniquo.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, l'inadempimento si protrae dal mese di febbraio 2024 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente) la domanda va accolta con conseguente determinazione equitativa della somma dovuta dal , in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo – tenuto conto dell'ammontare CP_2
complessivo del credito e del periodo di tempo in cui il ritardo si è protratto.
Non si ritiene, invece, di poter accogliere la domanda di risarcimento avanzata, in considerazione dell'assenza di una seppur embrionale allegazione dell'effettiva sussistenza di un danno.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dell'assenza di istruttoria e della bassa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente procedimento.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 559 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibili le domande avanzate nei confronti di , in proprio;
Controparte_4
- Condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare CP_5
entro due giorni dalla notifica della presente pronuncia alla parte ricorrente i nominativi ed i dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dalla società ricorrente verso il condominio, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto e con indicazione delle quote ancora non versate da ciascun condomino;
- condanna il , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la CP_2
somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della comunicazione dei nominativi di cui al precedente capo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Condanna il condominio a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2900,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 28 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enza Foti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 559/2024 promossa da:
(P.I. , in persona della Controparte_1 P.IVA_1
omonima titolare e l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'avv. ANNIBALI CRISTIANO giusta procura in atti;
ricorrente contro
) in persona Controparte_2 P.IVA_2 dell'amministratore; resistente contumace
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l' spiegava di essere Controparte_1
creditrice del , in forza di decreto ingiuntivo Controparte_2
divenuto definitivo, per la somma di € 2.053,20 oltre gli interessi legali da dì del dovuto al saldo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 500,00 per compensi oltre il
15% per rimborso spese forfettarie, Cpa ed Iva ed in € 76,00 per esborsi. Aggiungeva di aver notificato al Condominio debitore, in data 13 Marzo, atto di precetto per complessivi € 2.919,97.
Nonostante i ripetuti solleciti il debito non veniva pagato né l'amministratore di condominio ai sensi e per gli effetti dell'art. 63 disp. Att. c.c., comunicava alla creditrice l'elenco dei condomini morosi completo delle generalità degli stessi e degli indirizzi anagrafici nonché l'importo dovuto da ciascuno di questi in ragione dell'esposizione debitoria nei confronti della Impresa di Pulizie CP_1
[...]
pagina 1 di 4 Pertanto, ritenendo sussistere una personale responsabilità anche dell'amministratore, chiedeva all'intestato Tribunale di “accertare e dichiarare il diritto dell'istante ex art. 63 disp. Att. c.c. ad avere consegnato l'elenco dei condomini completo delle generalità degli stessi, comprensive di codici fiscali
e dell'indirizzo di residenza nonché delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa;
per l'effetto condannare il “ ” Controparte_2 [...]
– c.f. in persona del suo Amministratore e legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2
Rag. a consegnare alla parte istante l'elenco dei condomini completo delle generalità Controparte_4
degli stessi, comprensive di codici fiscali e dell'indirizzo di residenza nonché delle somme dovute da ciascuno di questi in ragione dei titoli di cui in premessa condannare parte resistente in persona del
Rag. - nella sua qualità ed proprio, personalmente e/o in solido con il Controparte_4 [...]
– al congruo risarcimento dei danni cagionati a parte Controparte_5
istante nella misura di € 1.000,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
fissare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 614 bis c.p.c. una somma a carico dell'obbligato CP_2
in persona del Rag. - nella qualità ed proprio, personalmente e/o in solido con il Controparte_4
- per l'eventuale ritardo nella esecuzione Controparte_5 dell'invocata condanna pari ad € 100,00 o quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia per ogni giorno di ritardo successivo a quello decorrente dalla data di notifica dell'auspicato provvedimento di condanna. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per il cosicchè, alla prima CP_5
udienza, ne era dichiarata la contumacia.
Il procedimento, di natura prettamente documentale, era chiamato all'udienza del 28.3.2025 – poi sostituta con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – e deciso con la presente sentenza mediante deposito nella “consolle del magistrato”.
Va preliminarmente precisato come, benchè parte ricorrente formuli le proprie domande anche nei confronti di , in proprio, la stessa ricorrente si limitava a notificare il ricorso al solo Controparte_4
Condominio, in persona dell'amministratore e non anche ad , in Controparte_4 Controparte_4 proprio, cosicchè le domande avanzate nei confronti di quest'ultimo, in proprio, non possono che essere dichiarate inammissibili.
È infatti pacifico che allorchè il terzo agisca ex art. 63 disp. att. c.c. per ottenere la comunicazione dei dati dei condomini morosi, legittimato passivo è il condominio, in persona dell'amministratore pro tempore, posto che il dovere comunicare ai creditori, che ne fanno esplicita richiesta, i dati dei condomini che non abbiano adempiuto alle loro obbligazioni pecuniarie non ricade direttamente sulla pagina 2 di 4 figura dell'amministratore in maniera personale, ma lo investe in quanto “organo amministrativo” del
. CP_5
Ciò chiarito, passando al merito della domanda, l'art. 63 disp. att. cod. civ. dispone che l'amministratore condominiale è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, stabilendo al comma 2 che i "creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini". E' dunque prescritto dalla legge che l'obbligo di pagamento delle quote dovute dai morosi, posto in capo ai condomini in regola nella contribuzione alle spese, è subordinato alla preventiva escussione di questi ultimi, sicché l'obbligo sussidiario di garanzia del condomino solvente risulta limitato in proporzione alla rispettiva quota del moroso.
Nel caso di specie, è documentalmente dimostrata la qualità di creditrice munita di titolo esecutivo della ricorrente così come è dimostrato il tentativo della stessa di aver richiesto, stragiudizialmente, all'amministratore di condominio l'elenco dei condomini morosi e le rispettive quote, così come previsto dalla legge.
Pertanto, palesandosi non giustificato il comportamento omissivo del , la domanda andrà CP_5
certamente accolta.
Allo stesso modo, andrà accolta la domanda avanzata dalla parte ricorrente di ottenere la condanna di parte resistente, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., a pagare una somma di denaro per ogni giorno di ritardo che eventualmente verrà registrato nella comunicazione dei dati.
Detta disposizione, come noto, consente al giudice, su istanza di parte, di fissare una somma per ogni violazione o inosservanza successiva o ritardo nell'esecuzione del provvedimento, allorquando detto provvedimento sia di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro e sempreché ciò non appaia manifestamente iniquo.
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, l'inadempimento si protrae dal mese di febbraio 2024 (cfr. doc. 4 fascicolo ricorrente) la domanda va accolta con conseguente determinazione equitativa della somma dovuta dal , in euro 30,00 per ogni giorno di ritardo – tenuto conto dell'ammontare CP_2
complessivo del credito e del periodo di tempo in cui il ritardo si è protratto.
Non si ritiene, invece, di poter accogliere la domanda di risarcimento avanzata, in considerazione dell'assenza di una seppur embrionale allegazione dell'effettiva sussistenza di un danno.
Le spese di lite seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dell'assenza di istruttoria e della bassa complessità delle questioni giuridiche sottese al presente procedimento.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice Enza Foti, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 559 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara inammissibili le domande avanzate nei confronti di , in proprio;
Controparte_4
- Condanna il convenuto, in persona dell'amministratore pro tempore, a comunicare CP_5
entro due giorni dalla notifica della presente pronuncia alla parte ricorrente i nominativi ed i dati anagrafici dei condomini morosi rispetto al credito vantato dalla società ricorrente verso il condominio, con specificazione del debito pro quota millesimale da ciascuno dovuto e con indicazione delle quote ancora non versate da ciascun condomino;
- condanna il , ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., a versare alla parte ricorrente la CP_2
somma di euro 30,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della comunicazione dei nominativi di cui al precedente capo;
- Rigetta la domanda di risarcimento del danno;
- Condanna il condominio a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che si liquidano nella somma complessiva di € 2900,00 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali,
i.v.a., c.p.a. come per legge.
Ascoli Piceno, 28 marzo 2025
Il Giudice
Enza Foti
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