Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 354
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Sentenza 17 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Taranto, in persona del Giudice Dott. Antonio Pensato, riguardante l'impugnazione di due delibere assembleari relative a lavori di rifacimento della facciata di un condominio. Gli attori hanno contestato la validità delle delibere, sostenendo che l'assemblea non avesse costituito un fondo cassa necessario per l'approvazione dei lavori straordinari, come previsto dall'art. 1135 comma 4 c.c. Il convenuto ha eccepito l'improcedibilità della domanda per vari motivi, tra cui la mancata mediazione e l'incompetenza del Tribunale.

Il Giudice ha respinto le eccezioni preliminari, ritenendo che la mediazione fosse stata correttamente esperita e che non vi fosse frazionamento dell'azione. Nel merito, ha accolto le domande degli attori, dichiarando nulle entrambe le delibere impugnate. Ha argomentato che la mancata costituzione del fondo speciale rendeva invalida la delibera di approvazione dei lavori, liberando i condomini dall'obbligo di pagamento. Inoltre, ha evidenziato che la nullità della prima delibera si propagava alla seconda, in quanto quest'ultima dipendeva dalla validità della prima. Infine, ha condannato il convenuto alla rifusione delle spese legali in favore degli attori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 354
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 354
    Data del deposito : 17 febbraio 2025

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