Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/02/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1799/2024 R.G.
TRA
e rappresentati e difesi dagli Avv.ti Andrea Carpentieri e Parte_1 Parte_2
Gianfranco Tartaro
-attori-
E
sito in Taranto alla via Duca Degli Abruzzi n. 30 rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
Michele Luccarelli
-convenuto-
Le parti precisavano le loro conclusioni come note scritte depositate telematicamente.
FATTO E DIRITTO
e convenivano in giudizio il in epigrafe indicato Parte_1 Parte_2 CP_1
per impugnare la delibera assembleare in data 9/12/2021 e quella successiva in data 28/2/2023.A
fondamento dell'impugnazione lamentavano la invalidità delle stesse nella parte in cui l'assemblea aveva approvato lavori straordinari di rifacimento della facciata comune senza la previa costituzione di fondo cassa.Si costituiva in giudizio il eccependo improcedibilità della domanda per parcellizzazione CP_1
della stessa, improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione, incompetenza del
Tribunale adito e, nel merito, infondatezza dei motivi di oppsizione.Chiedeva il rigetto delle avverse domande.In rito vanno respinte tutte le eccezioni pregiudiziali di rito proposte dal
[...]
Controparte_2
9/12/2021, che costituisce il petitum del presente giudizio, radica la competenza per valore presso il
Tribunale di Taranto in ragione dell'importo dei lavori oggetto di approvazione con detto deliberato ed ammontanti ad euro 58.080,11 oltre IVA.Trattasi si valore eccedente la competenza per valore del Giudice
di Pace, fissato in euro 10.000,00, dall'art. 7 c.p.c., con conseguente attrazione di entrambi i giudizi dinanzi al Tribunale.Infatti, qualora venga impugnata per nullità una delibera assembleare che approva una spesa il valore della controversia va fissato secondo l'intero importo della spesa e non secondo la quota a carico del singolo condomino impugnante (in tal senso Cass. civ. n. 25721/2023).Nella specie, l'importo dei lavori straordinari deliberati era di euro 58.080,11 oltre iva e sulla scorta di tale valore andava individuato il giudice competente non avendo alcun rilievo, a tal fine, la successiva maturazione a favore dei condomini di un credito di imposta pari al 90% di detti lavori, riguardando tale aspetto una posta attiva che sarebbe sorta, nel rispetto di tutte le prescrizioni di legge, a favore di ogni singolo condomino nei confronti dell'Erario.Nel merito, la domanda attorea è fondata e va accolta.Relativamente al deliberato riguardante rifacimento della facciata poiché il suo oggetto aveva natura di approvazione di lavori di CP_3
manutenzione straordinaria occorreva l'obbligatoria previsione della costituzione di un fondo speciale, ai sensi dell'art. 1135 comma 4 c.c., di importo pari rispetto al costo dei lavori da realizzarsi.La costituzione di
2 detto fondo è ulteriore condizione di validità della delibera che approva lavori straordinari e la sua mancata previsione rende detta delibera nulla, liberando i condomini dall'obbligo di versare le quote a loro carico (in tal senso Cass. civ. n. 9388/2023 e 16953/2022).Dallo stesso vizio di nullità derivata, per vizio della delibera che ne costituisce il necessario presupposto, è affetta la delibera successiva in data
28/2/2023, nella parte in cui ha approvato il rendiconto 2022 limitatamente alla parte riguardante la spesa relativa a rifacimento facciata.Ricorre, infatti, il fenomeno sostanziale della nullità derivata allorchè il presupposto giuridico per l'adozione di una determinata delibera sia rappresentato da altra precedente delibera, sicchè la nullità della prima si propaga alla seconda (in tal senso Cass. civ. n. 12437/1999).Ai fini della declaratoria di nullità delle due delibere riguardanti il rifacimento della facciata condominiale non ha alcun rilievo l'osservanza del termine di impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. poiché esso non si applica alle delibere nulle ma solo a quelle affette da vizio di annullabilità (in tal senso Cass. civ. sez un. n.
9839/2921).Alla soccombenza del convenuto segue la condanna (art. 91 c.p.c.) alla rifusione CP_1
delle spese di lite in favore degli attori, anche di mediazione, liquidate come da separato dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto prima sezione civile in composizione monocratica in persona del Giudice ad essa assegnato Dott. Antonio Pensato definitivamente pronunciando nella causa di cui all'epigrafe, così
provvede:
1) In accoglimento delle domande attoree dichiara nulle la delibera in data 9/12/2021 e quella successiva in data 28/2/2023 nella parte in cui hanno approvato lavori di rifacimento della facciata ed approvato il rendiconto della relativa spesa;
CP_3
2) condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori , liquidate CP_1
in euro 1323,00 per compensi della fase di mediazione ed euro 264,00 per esborsi ed euro 5077,00
per compensi del presente giudizio, oltre IVA, CAP e rimborso spese generali in misura di legge.
Taranto, 17/2/2025 Il Giudice Dott. Antonio Pensato
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