Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/05/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Registro generale Appello Lavoro n. 1172/24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da: Dott. GIOVANNI PICCIAU Presidente Dott.ssa SUSANNA MANTOVANI Consigliere Dott.ssa FIORELLA PERNA Giudice A. rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 8/23, discussa all'udienza collegiale del 27.3.2025 e promossa
DA
( c.f. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. GIANLUCA PERDICHIZZI (c.f. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato in BOLOGNA, VIA MALVOLTA 3, presso lo studio del difensore APPELLANTE CONTRO
, (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO CP_1 P.IVA_1
TARZIA (c.f. ed elettivamente domiciliato in C.F._3
MILANO, VIA SAVARE' 1, presso l'avvocatura dell'ente. APPELLATO I procuratori delle parti, come costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “ a) in via principale, accogliere la spiegata impugnazione per tutte le ragioni estese nel presente atto e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o annullare e/o riformare integralmente la sentenza 8/2023 del Giudice unico del lavoro del Tribunale ordinario di LODI, dott.ssa Giuppi Elena, pubblicata in parte motiva il 21 maggio 2024 mediante deposito nel fascicolo informatico di causa e non notificata, resa a definizione del giudizio N.R.G. 159/2022;
b) per ulteriore effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di lite, riprodotte nella narrativa del presente atto d'appello e da intendersi qui integralmente riproposte;
1
”.
PER L'APPELLATO: “In via principale, si chiede di rigettare il ricorso in quanto inammissibile e, comunque, perché infondato in fatto ed in diritto, anche per prescrizione del diritto fatto valere;
in subordine, accertare e dichiarare l'avvenuta decadenza del ricorrente dal diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico o, in linea ulteriormente gradata, dal diritto a percepire i ratei pregressi ultratriennali, a decorrere dalla data di presentazione del ricorso giudiziario”.
MOTIVI IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lodi ha respinto la domanda del sig. , la quale era finalizzata alla riliquidazione del Parte_1 trattamento pensionistico erogato dall' A fondamento del ricorso il CP_1
aveva premesso di essere stato dipendente di ed Pt_1 CP_2 iscritto ai fini previdenziali, ex lege, al Fondo Elettrici gestito dall' di godere della pensione di vecchiaia e di aver presentato CP_1 domanda amministrativa di riliquidazione ed integrazione della pensione, che era stata rigettata.
In punto di diritto, aveva dedotto l'ammissibilita' di una domanda Pt_1 di condanna generica e la sussistenza di un interesse ad agire, quindi aveva lamentato l'erronea applicazione, da parte dell' dei criteri di cui CP_1 all'art. 3 del D. Lgs. N. 562/96.
L'adito Tribunale dichiarava l' inammissibilità del ricorso per difetto dell' interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e motivava la decisione con l'omessa allegazione degli elementi concreti costitutivi del diritto, assumendo che” il ricorrente in astratto, senza alcun concreto riferimento alla propria posizione retributiva e contributiva, assume di aver maturato in concreto un credito facendo esclusivo riferimento al trattamento pensionistico di un terzo, asseritamente più favorevole in applicazione del principio che si vorrebbe venir affermato “; inoltre, il ricorrente aveva allegato soltanto di essere stato iscritto al Fondo e di essere andato in pensione il 1999, ma non aveva allegato nemmeno un cedolino recante l'importo della
2 pensione, quale indispensabile presupposto della riliquidazione, con la conseguenza che l'interesse ad agire non poteva essere individuato in un mero accertamento dell'errore di calcolo dell' fine a se stesso, posto CP_1 che non era dedotta l'esistenza di un pregiudizio.
Con ricorso depositato in data 1.11.2024 ha impugnato la Parte_1 sentenza del Tribunale di Lodi, lamentando, con il primo motivo di gravame, l'erronea interpretazione della domanda, la quale era finalizzata a una condanna generica. L'appellante ha ravvisato la sussistenza dell'interesse ad agire nel diritto a ricevere una pensione correttamente computata e ad ottenere la rimozione di una situazione di giuridica incertezza in ordine al diritto, nonchè di ogni possibile conseguenza sfavorevole derivante dalla violazione dell'obbligazione incombente su evidenziando come sia stata altresì spiegata CP_1
l'ulteriore domanda di condanna generica in ordine alla corresponsione di differenze retributive.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha eccepito il vizio di ultrapetizione della sentenza, posto che il giudice aveva introdotto un elemento estraneo, quello patrimoniale, non evocato dal ricorrente.
Inoltre, posto che la domanda era circoscritta all'an, l' non poteva CP_1 spiegare eccezioni relative al quantum se non mediante una domanda riconvenzionale.
Si è costituito l'ente appellato, il quale ha resistito al gravame, altresì eccependo la decadenza dal diritto rivendicato e chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 27.3.2025, udite le conclusioni delle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI IN DIRITTO
L'appello è fondato per le ragioni che seguono.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è già espressa con plurime pronunce, tra cui la n. 1195/23, le cui motivazioni, peraltro ribadite dalla successiva decisione n. 796/24, sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c. “ Il Collegio rileva come la valutazione dell'interesse ad agire, condizione preliminare dell'ammissibilità della domanda , debba essere effettuato preliminarmente sulla base della prospettazione operata dalla parte , in forza della idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con
3 l'intervento del giudice, prescindendo dalla fondatezza nel merito della domanda .
Nella fattispecie […] nel ricorso introduttivo del giudizio ha chiesto al Tribunale di accertare e dichiarare la corretta interpretazione , a suo dire disattesa dall' , di parametri normativi inerenti la liquidazione della CP_1 propria pensione , chiedendo per l'effetto anche una condanna generica dell' al pagamento delle differenze di trattamento CP_3 eventualmente spettantigli. .
Le domande , così proposte, implicano allora la sussistenza di un attuale e concreto diritto dell'appellante a ricevere una pensione liquidata secundum legem in relazione a tutti i parametri normativi previsti e quindi a rimuovere una situazione di oggettiva incertezza e le possibili conseguenze della accertata violazione .
Va anche osservato che nel ricorso introduttivo del giudizio […] ha espressamente prospettato ed esemplificato ( cfr. paragrafo “ Modelli di liquidazione “ ) le conseguenze sfavorevoli che la denunciata interpretazione dell'art. 3 , comma 2 lettera a del d.lgs. 562/1996 comporta per i pensionati nella sua stessa condizione;
ha inoltre dedotto che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Fondo Elettrici;
che “ adottando un plafond retributivo di calcolo inferiore al dovuto , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..” .
Esaminando a questo punto preliminarmente , per ragioni di priorità logico- giuridica , la questione di decadenza proposta anche in appello ex art. 47 , comma 3 del DPR n. 639/1970 dall' , ritiene il Collegio che CP_1 tale decadenza travolge nel caso solo i ratei maturati in virtù del ricalcolo precedentemente al triennio della domanda giudiziale;
che , in altri termini , non si è in presenza di una decadenza tombale ma soltanto mobile , nel senso che la decadenza riguarda soltanto le differenze sui ratei per i quali il termine è decorso e non anche eventuali differenze sui ratei futuri ed altresì sui ratei pregressi per i quali non è maturata la decadenza.
L'art. 47 , comma 3 del D.P.R. n. 639/1970, così come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992 convertito nella legge n. 438/1992 , dispone che per le controversie in materia di prestazioni pensionistiche l'azione giudiziaria deve essere proposta a pena di decadenza entro il termine di tre anni “ dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai
4 competenti organi dell' istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione , ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo , computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione “.
L'art. 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 ha aggiunto un ultimo comma alla citata previsione , stabilendo che “ le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte “.
Nell'interpretare tale norma , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute , la decadenza di cui all'art. 47 del D.P.R. 30 Aprile 1970 n. 639, come modificato dall'art. 38 del D.L. 38 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 , convertito in L. 15 luglio 2011, n. 11 riguarda , in considerazione della natura delle prestazioni , solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziaria
“ ( Corte Cass. Sez. Lav.
4.1.2022 n. 123 ; in senso conforme Cass. Sez. Lav. 17430/2021; Cass. Sez. Lav. 12278/2022).
Nella motivazione della sentenza n. 123 /2022 citata la Corte ha chiarito , con argomentazioni condivise da questo Collegio , che “ l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile , che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale . Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta , che produrrebbe una pensione decurtata pur sempre in modo contra legem , con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze ( a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione , che potrebbe protrarsi per anni ) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta “.
Ciò chiarito , va osservato che lo stesso […] ha limitato la domanda di condanna generica dell' al pagamento delle differenze di CP_1 trattamento nei limiti della decadenza mobile citata e cioè , per i ratei già
5 maturati , per i tre anni precedenti la data del deposito del ricorso giudiziale.
Per completezza va osservato che nella fattispecie non è in discussione che il termine di decadenza introdotto dall'art. . 38, comma 1 lett. d) n. 1 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98 debba trovare applicazione anche con riguardo alle prestazioni già liquidate ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione in forza dell'art. 252 disp. att. C.c. ( cfr. per l'affermazione di tali principi Cass. 17430/2021 ; Cass. 28416/2020 ). “
A tale dictum, siccome relativo a fattispecie sovrapponibile ed integralmente condiviso, il Collegio ritiene di dare seguito.
Nel merito, la domanda di è fondata. Pt_1
L'appellante premette di essere stato dipendente della società e , CP_2 in quanto tale , iscritto ex lege ai fini previdenziali al Fondo Elettrici gestito dall' ; precisa di godere della pensione di vecchiaia numero EL n. CP_1
402372 dal 1 gennaio 1999; osserva che per coloro che – come lui - hanno mantenuto il diritto alla liquidazione dell'intero trattamento di quiescenza secondo il vecchio sistema retributivo anche dopo l'avvento del sistema contributivo per mano della c.d. Riforma Dini del 1995 , è prevista la parametrazione della pensione in rapporto ad un ELEMENTO CORRETTIVO ESTERNO al precipuo scopo di Parte_2
l'ammontare dei trattamenti liquidati con le più
[...] favorevoli regole del sistema retributivo per armonizzare e ridurre le sperequazioni entro il nuovo sistema pensionistico contributivo.
L'appellante lamenta l'erronea applicazione, da parte dell' dei CP_1 criteri di cui all'art. 3 del D. Lgs. N. 562/96 .
Anche relativamente a tale questione la Corte si è già espressa, in particolare con la già citata decisione n. 1195/23, le cui condivise motivazioni possono essere richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. “In particolare , nella fattispecie si dibatte dell'interpretazione dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 16 settembre 1996 n.562 (testo normativo titolato “Attuazione della delega conferita dall'art.2, comma 22, delle legge 8 agosto 1995, n.335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell' e dalle CP_2 aziende elettriche private”), che prevede quanto segue: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione
6 pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Come risulta dal tenore della disposizione, le formule delineate alle lettere a) e b) non disciplinano il sistema di computo della pensione, ma rappresentano i parametri con i quali deve essere confrontato l'importo della pensione.
Non vi sono divergenze tra le parti in ordine all'interpretazione della lettera b), nel senso che è pacifico che la retribuzione pensionabile a cui applicare la percentuale del 88% deve essere calcolata secondo le norme in vigore nel
“Fondo elettrici”, che esclude dalla base pensionabile alcune voci retributive.
La posizione delle parti diverge in relazione all'interpretazione della lettera a) […] sostiene che “ poiché tale tetto – tra i due contemplati dal comma 2 dell'art. 3 D.Lgs.562/1996 – è quello intuibilmente maggiore , sarà inevitabile una illecita riduzione del trattamento liquidato secondo il più favorevole criterio di computo dell'ex Fondo Elettrici;
che l' per CP_1 sua stessa ammissione ( docc. 3 e 4 ) ha da sempre calcolato il tetto di cui alla lettera a) in maniera contraria al dettato legislativo , ricomprendendo nella base di calcolo imponibile ( per il computo del tetto in parola ) tutti gli emolumenti lordi percepiti dal pensionato durante la propria vita lavorativa ( IMPONIBILE AGO ) soltanto dal 1.1.1997 , mentre fino al 31.12.1996 ha utilizzato quelli soggetti a contribuzione secondo le norme dell'ex Fondo Elettrici “ ; osserva che “ Le ripercussioni sono agevolmente intuibili : adottando un plafond retributivo di calcolo INFERIORE AL DOVUTO , ne consegue de plano un abbassamento del tetto massimo liquidabile a tenore della lettera a …..” .
L'assunto dell'appellante è fondato .
In materia la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che:
“ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal "fondo elettrici" presso l' , l'art. 3, comma 2, lett. CP_1
a), del d.lgs. n. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali ed il CP_1 regime dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'ottanta percento della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO
7 e b) l'ottantotto percento della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lett. a), della l. n. 335 del 1995, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione” (Cass- 272-2017, n. 4888; conf. Cass. 5.6.2014, n. 12624 ; Cass. 8363/2018 ).
Nella fattispecie L' non ha provato di aver correttamente calcolato la CP_1 quota a secondo i citati criteri affermati dalla giurisprudenza di legittimità ; ed anzi , in relazione al mancato rispetto di tali principi , depone la lettera circolare del 19.11.2015 prodotta da […] e dalla CP_1 quale si evince la interpretazione per la quale , ai fini del calcolo del parametro di cui al d.lgs . 16 settembre 1996 n. 562 , art. 3 , comma 2 lett. a , in relazione al periodo antecedente al 1.1.1997 , dovrebbe assumersi come retribuzione di riferimento quella sottoposta a contribuzione dalla previgente normativa del Fondo”.
Alla luce delle argomentazioni che precedono, in riforma della sentenza n. 8/2023 del Tribunale di Lodi, va accertato il diritto di Parte_1 alla corretta riliquidazione della propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996 , ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di CP_2
; con condanna dell' al pagamento delle differenze spettanti
[...] CP_1 all'appellante , nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado .
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza dell' e sono liquidate ex d.m. 55/2014 così come modificato dal d.m. CP_1
147/2022 , tenuto conto della maggiorazione del 10% per i collegamenti ipertestuali, del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , nella misura specificata in dispositivo ( euro 2300,00 per il primo grado;
euro 3500,00 per il grado di appello ) ; con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
In riforma della sentenza n. 8/2023 del Tribunale di Lodi accerta il diritto di alla corretta riliquidazione della propria Parte_1 pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3 comma 2 d.lgs. n. 592/1996 , ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria per
8 tutto il periodo di riferimento e cioè l'intera vita lavorativa dell'appellante alle dipendenze di;
CP_2
condanna L' al pagamento delle differenze spettanti a , nel CP_1 Pt_1 rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso di primo grado;
condanna L' al pagamento delle spese del doppio grado del CP_1 giudizio che, in favore di parte appellante , liquida in complessivi euro 5800,00, oltre spese generali ed oneri di legge.
Con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Milano, 27.3.2025 LA GIUDICE A. REL. ILPRESIDENTE FIORELLA PERNA GIOVANNI PICCIAU
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