Sentenza 2 dicembre 2010
Massime • 1
Nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., che sia estranea alla causa pregiudiziale, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione, con la conseguenza che spetta alla controparte, che eccepisca l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumere ne semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione. (Nella specie, in cui il processo presupposto dinanzi alla Corte dei Conti era dato sospeso per essere stata sollevata questione di legittimità costituzionale e la decisione della Consulta non era mai stata comunicata alla parte, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha affermato che il predetto processo doveva ritenersi ancora pendente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 24533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24533 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVAGO Salvatore - rel. Presidente -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere -
Dott. GIANCOLA AR Cristina - Consigliere -
Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6950-2008 proposto da:
NI RI NT (c.f. *[...]*), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL FANTE 10, presso l'avvocato DE JORIO FILIPPO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro tempore, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositato il 03/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/10/2010 dal Presidente Dott. SALVATORE SALVAGO;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato FABIO DE JORIO, per delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE UMBERTO che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 21 novembre - 3 dicembre 2007 la Corte d'Appello di Milano dichiarava inammissibile per tardività il ricorso proposto da AR SS NI con il quale chiedeva la liquidazione di un'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo da lei instaurato dinanzi alla Corte dei Conti per il riconoscimento del diritto alla doppia indennità integrativa speciale sulla pensione di reversibilità e sulla pensione diretta. Osservava la corte che il ricorso era stato depositato a distanza di oltre due anni dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte costituzionale che aveva dichiarato inammissibile la questione sollevata con riferimento alla illegittimità del godimento di plurime indennità integrative speciali, cui non aveva fatto seguito la riassunzione del processo sospeso.
Contro il decreto ricorre per cassazione CO AR SS\ con un unico motivo illustrato da memoria.
Resiste con controricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del controricorso notificato oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 369 cod. proc. civ.. Sostiene la ricorrente che il giudizio da lei promosso il 19 novembre 1999 dinanzi alla Corte dei Conti deve ritenersi tuttora pendente in regime di sospensione per un duplice ordina di considerazioni e cioè sia perché l'eccezione di incostituzionalità è stata riproposta dal giudice contabile e non è stata ancora decisa dal giudice delle leggi, sia perché il termine per la riassunzione del processo decorre solo dalla comunicazione della cessazione della causa di sospensione a cura della cancelleria del giudice adito, non essendo sufficiente a tal fine la conoscenza di fatto acquisita dalla pubblicità notizia derivante dalla pubblicazione dell'ordinanza di inammissibilità n. 89 del 2005 della Corte costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale.
La censura ha fondamento perché dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 297 cod. proc. civ. nella parte il cui dispone la decorrenza del termine utile per la richiesta di fissazione della nuova udienza per la prosecuzione del processo dalla cessazione della causa di sospensione anziché dalla conoscenza che ne abbiano le parti del processo sospeso (Corte cost. sent. n. 34 del 1970) la giurisprudenza di questa Corte ha affermato, con particolare riferimento alla sospensione del processo per la proposizione della questione di costituzionalità: 1) che anche nel vigore della nuova disciplina della Gazzetta Ufficiale, che prevede la pubblicazione di tutti i provvedimenti della Corte costituzionale, la pubblicità legale così migliorativamente attuata resta comunque diretta a rendere conoscibili alla generalità le decisioni della Corte e non è sufficiente ad assicurare anche la conoscenza legale della decisione da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio. Ne consegue che solo la comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria del giudice che ne ha disposto la sospensione determina la conoscenza concreta della pronunzia medesima e costituisce il dies a quo del termine semestrale di riassunzione del processo sospeso per trasmissione degli atti alla Corte costituzionale (SS.UU. 10 maggio 1996, n. 4394; Cass. 7 febbraio 2006, n. 2616); 2) che invece nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., che sia estranea alla causa pregiudiziale,come nella fattispecie, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione. E che spetta alla controparte che eccepisce l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumente nel semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione (Cass. 24599/2008; 7865/1995). Poiché nel caso nessuna prova in tal senso è stata offerta dal Ministero,il processo presupposto deve ritenersi tuttora pendente, con una durata di dieci anni e dieci mesi.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla liquidazione dell'indennizzo per la non ragionevole durata del processo facendo riferimento, per la sua quantificazione, alle recenti pronunzie della Corte Europea (VO et autres c. Italia del 16 marzo 2010; CO et autres c. Italia del 6 aprile 2010) cui si è uniformata la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18 giugno 2010, n. 14754), secondo cui nei giudizi dinanzi ai giudici amministrativi e contabili vengono liquidate somme complessive corrispondenti ad una base unitaria di Euro 500,00 per ogni anno di durata del processo. In conclusione, perciò, il ricorso merita accoglimento e, conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato;
procedendosi poi alla pronuncia nel merito l'Amministrazione convenuta deve essere condannata al pagamento della somma di Euro 5.417,00, con gli interessi dalla domanda.
Le spese giudiziali del doppio grado seguono la soccombenza salva la compensazione nella misura della metà delle spese del giudizio di cassazione in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle richieste della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunziando nel merito, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 5.417,00 in favore della ricorrente con gli interessi dalla domanda, nonché al pagamento delle spese giudiziali che liquida, per il giudizio di merito, in complessivi Euro 903,25, di cui Euro 416,00 per diritti ed Euro 350,00 per onorari, e, per il giudizio di cassazione, previa compensazione nella misura della metà, in ulteriori complessivi Euro 300,00, di cui Euro 250,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2010