Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 24533
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Sentenza 2 dicembre 2010

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Nei confronti della parte di un processo sospeso a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., che sia estranea alla causa pregiudiziale, il termine perentorio di sei mesi per la riassunzione decorre dalla data in cui la parte stessa abbia avuto conoscenza legale, mediante notificazione, comunicazione o dichiarazione, della cessazione della causa di sospensione, con la conseguenza che spetta alla controparte, che eccepisca l'avvenuta estinzione del processo per tardiva riassunzione, provare che l'indicata conoscenza sia stata acquisita dal riassumere ne semestre precedente la presentazione dell'istanza per la fissazione dell'udienza di prosecuzione. (Nella specie, in cui il processo presupposto dinanzi alla Corte dei Conti era dato sospeso per essere stata sollevata questione di legittimità costituzionale e la decisione della Consulta non era mai stata comunicata alla parte, la S.C., in applicazione del riportato principio, ha affermato che il predetto processo doveva ritenersi ancora pendente).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/12/2010, n. 24533
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24533
    Data del deposito : 2 dicembre 2010

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