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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2721 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice Mariaconcetta Gennaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13600/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto di opere pubbliche, promossa da:
Co
Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'avv.
[...] P.IVA_1
Russo Massimiliano, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente/opponente nei confronti di
, (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Libranti Andrea, presso il Controparte_3 P.IVA_2
cui studio in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Resistente/opposto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 20/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione depositato il 31/07/2017, il
[...]
ha citato in giudizio la Parte_4 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di vedere dichiarare la revoca, nullità,
[...] annullamento o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3376/2017 emesso dal
Tribunale di Catania l'08.06.2017 e dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da parte della società cooperativa opponente. Si costituiva la in persona del legale rappresentante, contestando l'atto di Controparte_3 citazione in opposizione e chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo suddetto ovvero, in subordine, dichiarare che è Controparte_3
creditrice nei confronti di per le causali di cui al ricorso monitorio, della Pt_1 CP_4 somma di € 141.544,00, oltre interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di emissione delle fatture rimaste insolute sino all'effettivo soddisfo;
chiedeva, poi la condanna dell'opponente, ritenuta la palese infondatezza e temerarietà della proposta opposizione, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ordinanza dell'08.09.2018, conseguente all'udienza celebratasi il 01.03.2018, il G.I. disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., ravvisandone i presupposti per come dedotto in seno all'ordinanza de quo e rinviando la causa per il tentativo di bonario componimento concedendo, altresì, i termini ex art. 183 c.p.c.
Transitata, quindi, la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 20.01.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e il G.I. rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'obbligazione tra le odierne parti in lite deriva da contratto A.T.I. tra di esse rogato dal Notaio
Dott. il giorno 27 maggio 2014, con cui le parti conferivano mandato di Testimone_1 impresa capogruppo alla Società “ Parte_5
“ per la gestione dell'appalto del servizio “Polo educativo Librino” con il
[...]
quale le imprese associate (e fra queste la conferivano alla capogruppo Controparte_3 mandato per riscuotere, in loro nome e per loro conto, le somme dovute dall'ente committente a titolo di corrispettivo per le attività prestate.
Ciò posto, le ragioni dell'impugnato decreto ingiuntivo, così come esposte da parte opponente, derivano da una presunta mancanza di documentazione, da parte della società CP_3 partecipante all'ATI, riguardo all'esecuzione dei lavori ad essa delegati, nonché del personale impiegato, che andavano fornite alla Società capofila.
Tale adempimento, tuttavia, non rientrava tra i doveri della per come già Controparte_3
riportato in seno al contratto di A.T.I. nel quale si legge << Ogni impresa contraente conserva la sua piena autonomia, assumendo responsabilità nei limiti inderogabili delle operazioni ed attività relativa all'esecuzione delle opere rappresentanti delle imprese stesse di essere perfettamente a conoscenza della natura dei lavori da eseguire, delle condizioni e delle
modalità che regoleranno il contratto di gestione del predetto progetto. Ciascuna delle imprese associate svolgerà in proprio le attività richieste, in funzione delle autorizzazioni di cui è titolare >>. Stante, quindi, l'autonomia nell'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti facenti parte dell'A.T.I., spettava all'Ente appaltante richiedere la documentazione afferente la corretta esecuzione dei lavori affidati, al fine della definizione della procedura e liquidazione dell'importo previsto. Difatti, risulta agli atti che la società opposta ha dimostrato di avere provveduto alla trasmissione della relazione dell'adempimento del servizio all'Ente appaltante il quale ha, conseguentemente, rilasciato verbale di avvenuto collaudo e liquidato alla Società capofila le somme pattuite;
ciò si evince dal verbale di collaudo positivo del 17.11.2015 redatto
Co dall'ente appaltante, e dalla capogruppo , nonché dalla relazione Controparte_5 Pt_1 delle attività-progetto svolte dalla (doc. 7) e dalla lettera dell'1.12.2016 del CP_3
che attestava la corretta esecuzione dei lavori e il conseguimento degli Controparte_5
obiettivi previsti in fase progettuale, nonché dalla documentazione allegata recante l'indicazione del personale di cui la società si è avvalsa nell'esecuzione dell'attività stessa.
Inoltre, la società convenuta ha dimostrato di avere, con pec del 23.1.17, trasmesso al
[...]
la Relazione finale sullo svolgimento del progetto e la documentazione concernente CP_5
i lavoratori;
su tale documentazione, ulteriormente comprovante l'adempimento, l'opponente non ha eccepito nulla di specifico, né ha formulato una dettagliata eccezione per spiegare in cosa consisterebbe l'inesatto adempimento in questa sede invocato.
La riscossione delle somme erogate dal peraltro, è circostanza incontestata, così CP_5
come il quantum debeatur; la pretesa creditoria da parte della è fondata e Controparte_3
di conseguenza va confermato il decreto ingiuntivo e l'opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio.
Si deve infine precisare che nel corso del giudizio ed a seguito dell'ordinanza di provvisoria esecutività, il ha provveduto al pagamento delle somme ingiunte. Su qesto Parte_4 aspetto l'opponente ha introdotto una ulteriore questione, parimenti infondata, circa la necessità di revocare il decreto ingiuntivo perché già eseguito, con la richiesta di compensare le spese. Detta richiesta è priva di fondamento giuridico: il pagamento delle somme, avvenuto solo in seguito all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto, costituisce adempimento al titolo esecutivo;
per contro, la giurisprudenza invocata ai fini della revoca del d.i. (Cass. 8428/14) concerne il diverso caso di spontaneo adempimento del credito avvenuto dopo la pronuncia dell'ingiunzione, che determina cessata materia del contendere e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sicchè gli atti di esecuzione compiuti sulla base di esso mantengono la propria stabilità, e ciò conformemente al chiaro tenore letterale dell'art. 653 , co. 1 c.p.c., da cui si evince che in caso di rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, se non ne è già munito.
L'opponente va quindi condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo giudizio, essendo totalmente soccombente.
Inoltre, si ritiene sussistano i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96, co. 3
c.p.c., in via equitativa come da dispositivo, per aver portato avanti una lite pretestuosa, dato che dalla pec del 23.1.17 risulta che la relazione finale sul progetto era stata inviata anche all'opponente, e inoltre era a conoscenza della ricognizione del debito da parte del Pt_4
da cui, in qualità di capofila, ha riscosso i compensi. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13600/2017 R.G.,
così statuisce:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3376/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 8-12 giugno 2017;
- Condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese legali di questo procedimento, liquidate in complessivi € 4.936,40 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- Condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 23.05.2025
Il Giudice
Mariaconcetta Gennaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile
In composizione monocratica, nella persona del giudice Mariaconcetta Gennaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 13600/2017 R.G., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – appalto di opere pubbliche, promossa da:
Co
Parte_1 Parte_2 Controparte_2 Pt_3
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dall'avv.
[...] P.IVA_1
Russo Massimiliano, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
Ricorrente/opponente nei confronti di
, (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Libranti Andrea, presso il Controparte_3 P.IVA_2
cui studio in Catania è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
Resistente/opposto
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'udienza del 20/01/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione depositato il 31/07/2017, il
[...]
ha citato in giudizio la Parte_4 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di vedere dichiarare la revoca, nullità,
[...] annullamento o comunque l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 3376/2017 emesso dal
Tribunale di Catania l'08.06.2017 e dichiarando, in ogni caso, che nulla è dovuto da parte della società cooperativa opponente. Si costituiva la in persona del legale rappresentante, contestando l'atto di Controparte_3 citazione in opposizione e chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo suddetto ovvero, in subordine, dichiarare che è Controparte_3
creditrice nei confronti di per le causali di cui al ricorso monitorio, della Pt_1 CP_4 somma di € 141.544,00, oltre interessi per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali dalla data di emissione delle fatture rimaste insolute sino all'effettivo soddisfo;
chiedeva, poi la condanna dell'opponente, ritenuta la palese infondatezza e temerarietà della proposta opposizione, al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Con ordinanza dell'08.09.2018, conseguente all'udienza celebratasi il 01.03.2018, il G.I. disponeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c., ravvisandone i presupposti per come dedotto in seno all'ordinanza de quo e rinviando la causa per il tentativo di bonario componimento concedendo, altresì, i termini ex art. 183 c.p.c.
Transitata, quindi, la causa per le incombenze istruttorie, all'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi il 20.01.2025, le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti e il G.I. rimetteva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'obbligazione tra le odierne parti in lite deriva da contratto A.T.I. tra di esse rogato dal Notaio
Dott. il giorno 27 maggio 2014, con cui le parti conferivano mandato di Testimone_1 impresa capogruppo alla Società “ Parte_5
“ per la gestione dell'appalto del servizio “Polo educativo Librino” con il
[...]
quale le imprese associate (e fra queste la conferivano alla capogruppo Controparte_3 mandato per riscuotere, in loro nome e per loro conto, le somme dovute dall'ente committente a titolo di corrispettivo per le attività prestate.
Ciò posto, le ragioni dell'impugnato decreto ingiuntivo, così come esposte da parte opponente, derivano da una presunta mancanza di documentazione, da parte della società CP_3 partecipante all'ATI, riguardo all'esecuzione dei lavori ad essa delegati, nonché del personale impiegato, che andavano fornite alla Società capofila.
Tale adempimento, tuttavia, non rientrava tra i doveri della per come già Controparte_3
riportato in seno al contratto di A.T.I. nel quale si legge << Ogni impresa contraente conserva la sua piena autonomia, assumendo responsabilità nei limiti inderogabili delle operazioni ed attività relativa all'esecuzione delle opere rappresentanti delle imprese stesse di essere perfettamente a conoscenza della natura dei lavori da eseguire, delle condizioni e delle
modalità che regoleranno il contratto di gestione del predetto progetto. Ciascuna delle imprese associate svolgerà in proprio le attività richieste, in funzione delle autorizzazioni di cui è titolare >>. Stante, quindi, l'autonomia nell'esecuzione dei lavori da parte dei soggetti facenti parte dell'A.T.I., spettava all'Ente appaltante richiedere la documentazione afferente la corretta esecuzione dei lavori affidati, al fine della definizione della procedura e liquidazione dell'importo previsto. Difatti, risulta agli atti che la società opposta ha dimostrato di avere provveduto alla trasmissione della relazione dell'adempimento del servizio all'Ente appaltante il quale ha, conseguentemente, rilasciato verbale di avvenuto collaudo e liquidato alla Società capofila le somme pattuite;
ciò si evince dal verbale di collaudo positivo del 17.11.2015 redatto
Co dall'ente appaltante, e dalla capogruppo , nonché dalla relazione Controparte_5 Pt_1 delle attività-progetto svolte dalla (doc. 7) e dalla lettera dell'1.12.2016 del CP_3
che attestava la corretta esecuzione dei lavori e il conseguimento degli Controparte_5
obiettivi previsti in fase progettuale, nonché dalla documentazione allegata recante l'indicazione del personale di cui la società si è avvalsa nell'esecuzione dell'attività stessa.
Inoltre, la società convenuta ha dimostrato di avere, con pec del 23.1.17, trasmesso al
[...]
la Relazione finale sullo svolgimento del progetto e la documentazione concernente CP_5
i lavoratori;
su tale documentazione, ulteriormente comprovante l'adempimento, l'opponente non ha eccepito nulla di specifico, né ha formulato una dettagliata eccezione per spiegare in cosa consisterebbe l'inesatto adempimento in questa sede invocato.
La riscossione delle somme erogate dal peraltro, è circostanza incontestata, così CP_5
come il quantum debeatur; la pretesa creditoria da parte della è fondata e Controparte_3
di conseguenza va confermato il decreto ingiuntivo e l'opponente va condannato alla rifusione delle spese del giudizio.
Si deve infine precisare che nel corso del giudizio ed a seguito dell'ordinanza di provvisoria esecutività, il ha provveduto al pagamento delle somme ingiunte. Su qesto Parte_4 aspetto l'opponente ha introdotto una ulteriore questione, parimenti infondata, circa la necessità di revocare il decreto ingiuntivo perché già eseguito, con la richiesta di compensare le spese. Detta richiesta è priva di fondamento giuridico: il pagamento delle somme, avvenuto solo in seguito all'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto, costituisce adempimento al titolo esecutivo;
per contro, la giurisprudenza invocata ai fini della revoca del d.i. (Cass. 8428/14) concerne il diverso caso di spontaneo adempimento del credito avvenuto dopo la pronuncia dell'ingiunzione, che determina cessata materia del contendere e conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Nel caso di specie, al rigetto dell'opposizione consegue la conferma del decreto ingiuntivo opposto, sicchè gli atti di esecuzione compiuti sulla base di esso mantengono la propria stabilità, e ciò conformemente al chiaro tenore letterale dell'art. 653 , co. 1 c.p.c., da cui si evince che in caso di rigetto dell'opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva, se non ne è già munito.
L'opponente va quindi condannato alla rifusione in favore della controparte delle spese di questo giudizio, essendo totalmente soccombente.
Inoltre, si ritiene sussistano i presupposti per una condanna dell'opponente ex art. 96, co. 3
c.p.c., in via equitativa come da dispositivo, per aver portato avanti una lite pretestuosa, dato che dalla pec del 23.1.17 risulta che la relazione finale sul progetto era stata inviata anche all'opponente, e inoltre era a conoscenza della ricognizione del debito da parte del Pt_4
da cui, in qualità di capofila, ha riscosso i compensi. CP_5
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 13600/2017 R.G.,
così statuisce:
- Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 3376/2017 emesso dal Tribunale di Catania in data 8-12 giugno 2017;
- Condanna la parte opponente alla rifusione in favore della parte opposta delle spese legali di questo procedimento, liquidate in complessivi € 4.936,40 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
- Condanna la parte opponente alla rifusione, in favore della parte opposta, della somma di € 2.000,00, ex art. 96, co. 3 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 23.05.2025
Il Giudice
Mariaconcetta Gennaro