TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
San Filippo n. 70, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenza Vitale che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ragusa in via San Filippo n. 70, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Portuese, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Ragusa il 20.04.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 16.12.2013) e (Ragusa, Per_1 Per_2
22.09.2016); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione coniugale, sita in Ragusa, alla via San Filippo n.70 con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ricreative, con preavviso anche telefonico. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con le figlie minori.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturai e le aspirazioni delle stesse;
4. La casa coniugale, sita in Ragusa, alla Via San Filippo n. 70 di proprietà della sig.ra
[...]
, già prima del matrimonio con il sig. dove le minori unitamente alla Pt_1 Pt_2
Pt_ signora continueranno a vivere in quella casa;
5. Il Sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario delle Parte_2 figlie, la somma globale di € 300,00 oltre all'Assegno Unico Universale pari ad € 398,00 che Pt_ sarà percepito al 100% dalla signora . Il sig. concorrerà nella misura del 50% Pt_2 alle spese straordinarie necessarie per le figlie, da concordarsi preventivamente;
6. I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al diritto di ricevere l'assegno di mantenimento;
7. Il Sig. formalizzerà in suo favore il passaggio di proprietà dell'autoveicolo Ford Pt_2
Pt_ targato EN 496 NS, allo stato di proprietà della signora , a sue esclusive spese.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”;
che l'udienza di comparizione del dì 09.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Ragusa in data 20.04.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2016;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 39/2025 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ), nata a [...] l'[...] ed ivi residente in [...] C.F._1
San Filippo n. 70, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vincenza Vitale che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nato in [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Ragusa in via San Filippo n. 70, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Gabriella
Portuese, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del dì 09.04.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio a Ragusa il 20.04.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2016, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale sono nate le figlie (Ragusa, 16.12.2013) e (Ragusa, Per_1 Per_2
22.09.2016); che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 10.01.2025, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. Le figlie minori e vengono affidate ad entrambi i genitori, Persona_3 Persona_4 secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione coniugale, sita in Ragusa, alla via San Filippo n.70 con diritto per il padre di vederle e tenerle con sé, ogni qualvolta vorrà, compatibilmente con le loro esigenze scolastiche e ricreative, con preavviso anche telefonico. Le feste verranno concordate di volta in volta tenendo conto di un criterio di alternatività e in modo da garantire a entrambi i genitori di stare pari tempo con le figlie minori.
3. Le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturai e le aspirazioni delle stesse;
4. La casa coniugale, sita in Ragusa, alla Via San Filippo n. 70 di proprietà della sig.ra
[...]
, già prima del matrimonio con il sig. dove le minori unitamente alla Pt_1 Pt_2
Pt_ signora continueranno a vivere in quella casa;
5. Il Sig. corrisponderà mensilmente, per il mantenimento ordinario delle Parte_2 figlie, la somma globale di € 300,00 oltre all'Assegno Unico Universale pari ad € 398,00 che Pt_ sarà percepito al 100% dalla signora . Il sig. concorrerà nella misura del 50% Pt_2 alle spese straordinarie necessarie per le figlie, da concordarsi preventivamente;
6. I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al diritto di ricevere l'assegno di mantenimento;
7. Il Sig. formalizzerà in suo favore il passaggio di proprietà dell'autoveicolo Ford Pt_2
Pt_ targato EN 496 NS, allo stato di proprietà della signora , a sue esclusive spese.
Le parti dichiarano che tale accordo ha validità sin dalla sottoscrizione del presente ricorso”;
che l'udienza di comparizione del dì 09.04.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte, e che le stesse vi hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma, c.c.; che le condizioni di separazione concordate, nell'interesse dei figli e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e, possono, pertanto, essere omologate da questo Tribunale;
che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione pers onale dei coniugi e , che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio a Ragusa in data 20.04.2016, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 12, parte I, dell'anno 2016;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Ragusa perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti