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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7959/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggi 9.1.2025 ad ore 13,28 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi in videoconferenza
TEAMS:
l'avv. USAI FRANCESCO per il ricorrente l'avv. FARRI CRISTINA per e Controparte_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, chiudendo definitivamente il provvedimento.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio, in data 10.1.2025 pronuncia ai sensi degli artt. 281- sexies e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Dandone lettura.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 22.10.2024, ovvero: nel merito come da ricorso introduttivo;
in via istruttoria per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie rigettate con l'ordinanza riservata del 16.7.2024
Per le resistenti: come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 22.10.2024: “1 –
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per tutti i motivi Controparte_1
sopra esposti, con refusione delle spese di costituzione;
2 –Nel merito rigettare tutte le richieste formulare ex adverso per i motivi di cui in narrativa, non avendo la causato a alcun danno e comunque non avendo lo stesso dimostrato di aver _1 Parte_1
avuto alcun danno.
3– Dichiarare cessata la materia del contendere avendo la restituito tramite il proprio legale le _1 chiavi dell'immobile già molti mesi orsono.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe le convenute”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 29.6.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.7.2023, il sig.
ha convenuto nel presente giudizio le sigg.re ed Parte_1 Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del _1
Tribunale di Firenze, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Figline e Incisa AL
(FI), 50063, Corso Giuseppe Mazzini n. 94, posta in essere da parte della SI.ra ; Controparte_1
- per l'effetto, condannare la SI.ra all'immediato rilascio dell'immobile sito Controparte_1
in Figline e Incisa AL (FI), 50063, Corso Giuseppe Mazzini n. 94, libero da persone e cose;
- condannare la SI.ra in solido ex art. 2055 c.c., con la SI.ra Controparte_1 [...]
, al risarcimento di ogni danno cagionato al ricorrente che verrà determinato secondo _1
2 giustizia ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., con valutazione equitativa anche mediante
l'impiego del parametro del canone locativo di mercato.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietario esclusivo di un appartamento sito in Figline e Incisa AL (FI),
Corso Mazzini n. 94;
- di aver affidato le chiavi dello stesso alla NO , residente nel medesimo Controparte_1 stabile ove si trova l'appartamento, perché potesse controllarlo in sua assenza essendo lo stesso residente a [...];
- di aver constatato il 15.10.2022 che la nipote della , , con _1 Controparte_1
l'evidente collaborazione della di lei zia, che deteneva le chiavi, si era trasferita nell'appartamento insieme ai suoi figli minori, nonostante in precedenza lo stesso avesse esplicitamente rifiutato la richiesta di prendere l'immobile in locazione avanzata dalle stesse;
- che vane erano state le richieste di immediato rilascio così come il procedimento di mediazione all'uopo esperito, cui la non partecipava, così come l'invito a stipulare una _1
convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. 132/2014, rimasto privo di alcun riscontro;
- che la circostanza gli aveva procurato danni da mancato guadagno, da liquidarsi mediante il ricorso al parametro del canone locativo di mercato, indicato in € 550,00 mensili, del cui risarcimento erano entrambe responsabile a titolo concorso ex art. 2055, comma 1 c.c..
Si sono costituite nel presente giudizio e , Controparte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra _1
per tutti i motivi sopra esposti, con refusione delle spese della costituzione;
[...]
2. Nel merito rigettare tutte le richieste formulare ex adverso per i motivi di cui in narrativa, non avendo la causato a alcun danno e comunque non avendo lo stesso dimostrato _1 Parte_1
di aver avuto alcun danno.
3. Sempre nel merito, stante la disponibilità della RU a rilasciare l'Immobile, concedere alla
SInora un termine di due mesi per poter rilasciare l'immobile per cui oggi è Controparte_1
causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per la per i motivi di cui sopra e per la Parte_2 _1
perché il ricorrente non ha dato prova alcuna dei danni subiti e non ha messo la nelle _1
condizioni di pagare né un canone di locazione né una indennità. Sul punto di osserva che il Parte_1 non ha neppure chiesto una indennità di occupazione, ma un generico danno non provato”.
3 Nello specifico ha rivendicato la sua estraneità alla vicenda, non avendo mai _1 abitato nell'immobile in questione.
Ha quindi allegato che:
- le aveva affidato due mazzi di chiavi dell'immobile, in quanto da tempo Parte_1
trasferito a Firenze, affinché potesse provvedere alla pulizia ed accoglienza degli ospiti, prevalentemente stranieri, cui il ricorrente era solito locare temporaneamente l'appartamento;
- veva acconsentito a concedere l'immobile in locazione alla , che vi aveva Parte_1 _1 abitato da agosto del 2022, corrispondendo l'importo pattuito di € 420,00 in contanti, salvo rilasciarlo nel successivo mese di settembre, periodo in cui lo stesso era stato locato ad una ragazza straniera;
- successivamente in ottobre il ricorrente, recatosi, a Figline aveva conccordato la stipula di formale contratto di locazione salvo poi cambiare idea e richiedere l'immediata liberazione dell'immobile;
- la stessa non aveva la disponibilità di un'altra abitazione, ed era in attesa di imminente assegnazione di casa popolare;
Le resistenti hanno inoltre contestato la esistenza e quantificazione dei danni.
All'udienza 6.2.2024 le parti hanno dato atto che l'immobile era stato rilasciato il 1.2.2024.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del
12.3.2024.
All'udienza 16.7.2024 parte ricorrente ha contenuto la sua pretesa risarcitoria ad € 420,00 mensili, in coerenza con le allegazioni di parte resistente circa il canone originariamente pattuito.
Terminata l'istruttoria, previo deposito di note autorizzate, le parti hanno discusso la causa all'udienza del 9 c.m., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nella propria nota il ricorrente ha, tra l'altro, confermato che nel mese di agosto del 2022, su richiesta della SInora , aveva acconsentito a concedere il proprio appartamento alla _1 _1 affinché lo abitasse per soli 15 giorni, ed ha quantificato il danno sofferto nell'importo complessivo di
€ 12.563,72, di cui € 7.140,00 a titolo di canoni non corrisposti per 17 mensilità ed € 5.423,72 per le prenotazioni che era stato costretto ad annullare a causa dell'occupazione abusiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1. L'eccezione di di carenza di legittimazione passiva _1
La questione non è fondata.
Come noto, infatti, la legittimazione passiva spetta ai soggetti verso i quali sussiste l'asserito potere di agire dell'attore.
4 In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la stessa spetta ai soggetti tenuti a subire la pronuncia giudiziale invocata, ovvero a coloro nei cui confronti sia attribuita la soggettività passiva del rapporto giuridico invocato in base alla prospettazione esposta dall'attore e secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio e prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, dello stesso, trattandosi quest'ultima di questione attinente al merito della causa (Cass. n. 11284/2010;
Cass. n. 14243/2012).
Nel caso di specie il ricorrente ha citato la SInora deducendo la sua responsabilità _1
solidale nella causazione del danno lamentato ai sensi dell'art. 2055 c.c., perché l'occupazione abusiva della SInora , nipote della prima, sarebbe avvenuta proprio grazie alla collaborazione di _1
, che arbitrariamente le aveva consegnato le chiavi. _1
Non v'è dubbio pertanto che sia legittimata passiva da un punto di vista processuale _1
rispetto alla domanda attorea.
Ogni altra questione attiene al merito della lite e sarà trattata in seguito.
2. La cessazione della materia del contendere in relazione alla sola domanda di rilascio dell'immobile oggetto di causa
Sempre in via preliminare, deve inoltre essere dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda del ricorrente avente ad oggetto il rilascio dell'appartamento di sua proprietà.
Infatti, indipendentemente da ogni considerazione circa la legittimità o meno dell'accesso e della sua occupazione da parte della resistente , è pacifico tra le parti e documentato in atti che lo _1
stesso è stato rilasciato in data 1.2.2024.
3. L'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà del ricorrente da parte della resistente
Controparte_1
Va premesso che la domanda svolta dal ricorrente va giuridicamente qualificata come domanda di rivendica ex art. 948 c.c. in quanto il ricorrente l'ha fondata sul suo asserito diritto di proprietà e sull'assenza di alcun titolo giustificativo della detenzione dell'appartamento da parte della . _1
Nessun problema si pone circa l'accertamento del diritto di proprietà di che è Parte_1
espressamente ammesso dalle resistenti. pertanto è senz'altro dispensato dal fornire la prova del medesimo (cd probatio Parte_1
diabolica della rivendica), giusto il disposto dell'art. 115 c.p.c..
Ciò posto si osserva che è pacifico tra le parti che, a seguito di un primo breve periodo di occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della resistente , avvenuto nel Controparte_1 mese di agosto del 2022 su espresso consenso del ricorrente, e del rilascio dell'immobile nel successivo mese di settembre, in quanto già temporaneamente locato ad uso turistico in favore di un soggetto
5 straniero, la ha nuovamente occupato lo stesso in ottobre (docc. 2 e 3 del fascicolo di parte _1
ricorrente).
Risulta invece controversa l'esistenza di un valido titolo legittimante tale seconda occupazione.
Le resistenti peraltro non hanno fornito idonea prova del loro assunto, e cioè che bbe a Parte_1 concedere in locazione l'immobile anche per il periodo da ottobre 2022 in poi.
Sul punto è stata assunta in istruttoria articolata prova per testi.
Di nessun rilievo è la deposizione del teste convivente della SInora Testimone_1 _1 nell'attualità, ma non al tempo dei fatti di causa, il quale, pur confermando le circostanze capitolate, si
è limitato a riferire quanto ad egli riportato “da e da sua zia” (pag. 1 verbale dell'udienza _1
del 12.3.2024), per non essere mai stato presente ai fatti.
Si tratta pertanto di testimonianza de relato ex parte, che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di altri elementi, è priva di alcun valore probatorio, anche indiziario, e ha rilevanza processuale “sostanzialmente nulla” (tra le tante: Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 10297/1998,
Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996).
Inconsistenti sono anche le dichiarazioni rese dal teste , figlio della SInora Testimone_2
e cugino della , il quale ha affermato di aver assistito alla consegna alla stessa delle _1 _1 chiavi da parte del ricorrente (pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024). Lo stesso ha aggiunto all'epoca dei fatti di causa egli conviveva “con i genitori in Figline Corso Mazzini 94”, che
“l'appartamento di è allo stesso pianerottolo” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024), Parte_1
che nulla sapeva delle questioni economiche e “se avevano concordato il pagamento di un canone ovvero se la casa veniva concessa gratuitamente” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024).
Il teste infatti non è stato in grado di collocare attendibilmente ed in modo certo nel tempo le circostanze riferite (la consegna delle chiavi “è avvenuta un po' di tempo fa mi sembra ad ottobre
2022/2023, ma non sono sicuro” - pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024).
Si aggiunga che, indipendentemente da ogni considerazione in merito all'attendibilità intrinseca del teste, in quanto legato da stretto rapporto di parentela con le resistenti, e pur non dubitandosi della sua buona fede, la circostanza riferita, e cioè che consegnò personalmente le chiavi alla Parte_1
, appare ben poco verosimile. _1
E' infatti pacifico che la fosse da tempo in possesso delle chiavi dell'appartamento _1
di proprietà del ricorrente, avendole ricevute proprio da quest'ultimo in custodia fiduciaria per le necessità legate all'uso dell'immobile per locazioni brevi, in quanto lo stesso era domiciliato a Firenze.
E' quindi del tutto probabile che le chiavi alla siano state consegnate da , che _1 _1
deteneva due mazzi, piuttosto che dal ricorrente.
6 Va poi rilevato che la predetta testimonianza risulta inoltre contraddetta dal teste a controprova, sig.ra (madre di . Testimone_3 Parte_1
La stessa ha dichiarato che “ad ottobre”, quando “la era già rientrata _1 nell'appartamento”, la SInora “chiese a se la poteva proseguire nella _1 Pt_1 _1
locazione perché era in attesa di assegnazione di casa popolare ma lui disse gli disse che non era possibile perché aveva già ricevuto prenotazioni per affitti brevi turistici”, chiarendo espressamente di esser stata personalmente presente al predetto colloquio “perché andai sul posto insieme a mio figlio”
(pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024).
La contraddittorietà degli elementi istruttori acquisiti, così come la scarsa verosimiglianza della circostanza allegata, secondo cui le chiavi sarebbero state consegnate da personalmente, Parte_1 porta quindi ad escludere che le resistenti abbiano assolto all'onere probatorio che gli faceva carico.
Il punto non merita ulteriore approfondimento anche perché la , pur regolarmente invitata, non _1 ha partecipato al primo incontro del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5-bis D.Lgs.
28/2010, senza addurre alcun giustificato motivo o legittimo impedimento (docc. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Si applica quindi il disposto dell'art. 12-bis, comma 1 D.Lgs. 28/2010, il quale prevede che in tali circostanze il giudice possa desumere a carico della parte non comparsa argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c..
Alla luce del compendio istruttorio complessivamente acquisito, ed in particolare modo dalla debolezza degli elementi di prova a conforto della asserita esistenza di un contratto di locazione verbale decorrente da ottobre 2022, deve ritenersi che la mancata partecipazione al primo incontro di fronte al mediatore sia dipesa dalla carenza di serie argomentazioni per resistere alla domanda di rilascio proposta dal ricorrente.
Va quindi accertata la occupazione senza titolo dell'immobile.
4. La domanda di condanna al risarcimento dei danni
La richiesta va accolta a carico di entrambe le resistenti, sia pure nei limiti di cui infra.
In particolare, deve rilevarsi in merito che con una recente pronuncia le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto precedentemente esistente in materia di danno risarcibile da occupazione senza titolo di un immobile, chiarendo che “in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo”, che se tale danno “non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
7 mediante il parametro del canone locativo di mercato”, mentre il fatto costitutivo del diritto dello stesso al risarcimento del diverso danno da lucro cessante, ovvero da mancato guadagno, “è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (SS.UU. n. 33645/2022).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria dei danni da perdita del bene occupato è necessario che chi agisce alleghi la concreta possibilità di godimento, diretto o indiretto, del proprio immobile perduta a causa dell'avversa occupazione senza titolo.
Allo stesso tempo ove sia richiesto il danno da lucro cessante, lo stesso dovrà provare di aver perduto la possibilità di concludere locazioni ad importi superiori ai canoni di mercato.
Tanto premesso, deve ritenersi pacifico nel caso di specie, in quanto confermato dalle stesse resistenti, sia che il SInor fosse solito concedere l'immobile in questione a titolo di locazione Parte_1
temporanea mediante piattaforme di locazione turistica, e che quindi avesse chiari intenti locativi in relazione allo stesso, sia che durante il predetto periodo di occupazione il ricorrente non abbia ricevuto alcun pagamento.
Premesso che nulla è dovuto per il periodo successivo al rilascio dell'immobile, e cioè dal
1.2.2024 deve essere riconosciuta in favore del ricorrente a titolo di risarcimento dei predetti danni un'indennità di occupazione commisurata al periodo di effettiva occupazione, pari a 16 mensilità
(ottobre 2022 – gennaio 2024), quantificata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nell'importo di
€ 420,00 mensili, ovvero quella misura indicata dalle resistenti in analogia con quanto versato per il mese di agosto del 2022 in cui la SInora vi era entrata su espresso accordo del ricorrente. _1
Si aggiunga che tale quantificazione è stata espressamente ritenuta congrua da Parte_1 all'udienza del 6.7.2024 (verbale dell'udienza del 6.7.2024).
A tale titolo va quindi liquidato l'importo di € 6.720,00 (420x16), oltre interessi legali con decorrenza da ogni singola mensilità al saldo.
Non merita invece accoglimento la richiesta del ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento in suo favore dell'ulteriore danno patrimoniale costituito dalle prenotazioni turistiche asseritamente annullate a causa dell'accertata occupazione abusiva dell'immobile.
Trattasi infatti di voce di danno chiesta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e quindi sotto tale profilo di richiesta inammissibile, non potendo tale atto difensivo essere utilizzato per ampliare il petitum ovvero per proporre richieste nuove (giurisprudenza pacifica).
Circa la individuazione dei soggetti responsabili del danno come sopra liquidato, le resistenti vanno entrambe condannate, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
8 E' infatti chiaramente emerso che l'occupazione dell'immobile ad opera della è stata _1
resa possibile dalla condotta della medesima, che arbitrariamente ha fornito alla nipote le chiavi di cui era in possesso.
Stante il concorso nell'illecito, le stesse vanno quindi condannate in solido.
5. Le spese di lite
Le spese di lite, compresa mediazione e negoziazione assistita, seguono la sostanziale e prevalente soccombenza delle resistenti.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa (scaglione
26.000,00 – 52.000,00, come da iscrizione a ruolo) e facendo riferimento ai parametri medi.
6. La sanzione amministrativa di cui all'art. 12-bis, comma 2 D.Lgs. 28/2010
Stante l'accertata mancata partecipazione della resistente al primo incontro Controparte_1
della mediazione introdotta dal ricorrente in assenza di alcun giustificato motivo (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di importo corrispondente a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c. il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile sito in Figline e Incisa AL (FI), Corso Giuseppe Mazzini n. 94;
2) DICHIARA che ha occupato senza titolo l'immobile sito in Figline e Incisa Controparte_1
AL (FI), Corso Giuseppe Mazzini n. 94, dal 15.10.2022 al 31.1.2024;
3) ND e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 6.720,00, oltre interessi legali dalle singole Parte_1
scadenze mensili al saldo;
4) ND le resistenti e , a rifondere a Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per Parte_1 fase introduttiva, € 1.204,00 per fase istruttoria e di trattazione, € 2.905,00 per fase decisionale, ed €
536,00 per la fase di attivazione della mediazione, oltre rimborso forfetario al 15%, CAP e IVA come per legge ed € 593,80 per esborsi (€ 545 C.U.F. + € 48,80 costo attivazione mediazione);
9 5) ND a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari Controparte_1
a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma
2 D. Lgs. 28/2010;
6) Manda la Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
Controparte_1
[...]
PARTE RESISTENTE
Oggi 9.1.2025 ad ore 13,28 innanzi al dott. Alessandro Ghelardini, sono comparsi in videoconferenza
TEAMS:
l'avv. USAI FRANCESCO per il ricorrente l'avv. FARRI CRISTINA per e Controparte_1 Controparte_1
Il Giudice invita le parti alla discussione.
I procuratori delle parti discutono brevemente la causa, riportandosi agli atti e rinunciano a presenziare alla lettura del provvedimento, chiudendo definitivamente il provvedimento.
Il Giudice all'esito della Camera di Consiglio, in data 10.1.2025 pronuncia ai sensi degli artt. 281- sexies e 281-terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Dandone lettura.
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 22.10.2024, ovvero: nel merito come da ricorso introduttivo;
in via istruttoria per l'ammissione delle proprie richieste istruttorie rigettate con l'ordinanza riservata del 16.7.2024
Per le resistenti: come da nota conclusiva autorizzata depositata in data 22.10.2024: “1 –
dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per tutti i motivi Controparte_1
sopra esposti, con refusione delle spese di costituzione;
2 –Nel merito rigettare tutte le richieste formulare ex adverso per i motivi di cui in narrativa, non avendo la causato a alcun danno e comunque non avendo lo stesso dimostrato di aver _1 Parte_1
avuto alcun danno.
3– Dichiarare cessata la materia del contendere avendo la restituito tramite il proprio legale le _1 chiavi dell'immobile già molti mesi orsono.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per entrambe le convenute”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 29.6.2023 e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione della prima udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 14.7.2023, il sig.
ha convenuto nel presente giudizio le sigg.re ed Parte_1 Controparte_1 [...]
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Giudice del _1
Tribunale di Firenze, in accoglimento del presente ricorso, contrariis reiectis:
- accertare e dichiarare l'occupazione sine titulo dell'immobile sito in Figline e Incisa AL
(FI), 50063, Corso Giuseppe Mazzini n. 94, posta in essere da parte della SI.ra ; Controparte_1
- per l'effetto, condannare la SI.ra all'immediato rilascio dell'immobile sito Controparte_1
in Figline e Incisa AL (FI), 50063, Corso Giuseppe Mazzini n. 94, libero da persone e cose;
- condannare la SI.ra in solido ex art. 2055 c.c., con la SI.ra Controparte_1 [...]
, al risarcimento di ogni danno cagionato al ricorrente che verrà determinato secondo _1
2 giustizia ovvero, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., con valutazione equitativa anche mediante
l'impiego del parametro del canone locativo di mercato.
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
A sostegno delle proprie domande il ricorrente ha dedotto:
- di essere proprietario esclusivo di un appartamento sito in Figline e Incisa AL (FI),
Corso Mazzini n. 94;
- di aver affidato le chiavi dello stesso alla NO , residente nel medesimo Controparte_1 stabile ove si trova l'appartamento, perché potesse controllarlo in sua assenza essendo lo stesso residente a [...];
- di aver constatato il 15.10.2022 che la nipote della , , con _1 Controparte_1
l'evidente collaborazione della di lei zia, che deteneva le chiavi, si era trasferita nell'appartamento insieme ai suoi figli minori, nonostante in precedenza lo stesso avesse esplicitamente rifiutato la richiesta di prendere l'immobile in locazione avanzata dalle stesse;
- che vane erano state le richieste di immediato rilascio così come il procedimento di mediazione all'uopo esperito, cui la non partecipava, così come l'invito a stipulare una _1
convenzione di negoziazione assistita ex artt. 2 e ss. D.L. 132/2014, rimasto privo di alcun riscontro;
- che la circostanza gli aveva procurato danni da mancato guadagno, da liquidarsi mediante il ricorso al parametro del canone locativo di mercato, indicato in € 550,00 mensili, del cui risarcimento erano entrambe responsabile a titolo concorso ex art. 2055, comma 1 c.c..
Si sono costituite nel presente giudizio e , Controparte_1 Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni:
“
1. In via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra _1
per tutti i motivi sopra esposti, con refusione delle spese della costituzione;
[...]
2. Nel merito rigettare tutte le richieste formulare ex adverso per i motivi di cui in narrativa, non avendo la causato a alcun danno e comunque non avendo lo stesso dimostrato _1 Parte_1
di aver avuto alcun danno.
3. Sempre nel merito, stante la disponibilità della RU a rilasciare l'Immobile, concedere alla
SInora un termine di due mesi per poter rilasciare l'immobile per cui oggi è Controparte_1
causa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari per la per i motivi di cui sopra e per la Parte_2 _1
perché il ricorrente non ha dato prova alcuna dei danni subiti e non ha messo la nelle _1
condizioni di pagare né un canone di locazione né una indennità. Sul punto di osserva che il Parte_1 non ha neppure chiesto una indennità di occupazione, ma un generico danno non provato”.
3 Nello specifico ha rivendicato la sua estraneità alla vicenda, non avendo mai _1 abitato nell'immobile in questione.
Ha quindi allegato che:
- le aveva affidato due mazzi di chiavi dell'immobile, in quanto da tempo Parte_1
trasferito a Firenze, affinché potesse provvedere alla pulizia ed accoglienza degli ospiti, prevalentemente stranieri, cui il ricorrente era solito locare temporaneamente l'appartamento;
- veva acconsentito a concedere l'immobile in locazione alla , che vi aveva Parte_1 _1 abitato da agosto del 2022, corrispondendo l'importo pattuito di € 420,00 in contanti, salvo rilasciarlo nel successivo mese di settembre, periodo in cui lo stesso era stato locato ad una ragazza straniera;
- successivamente in ottobre il ricorrente, recatosi, a Figline aveva conccordato la stipula di formale contratto di locazione salvo poi cambiare idea e richiedere l'immediata liberazione dell'immobile;
- la stessa non aveva la disponibilità di un'altra abitazione, ed era in attesa di imminente assegnazione di casa popolare;
Le resistenti hanno inoltre contestato la esistenza e quantificazione dei danni.
All'udienza 6.2.2024 le parti hanno dato atto che l'immobile era stato rilasciato il 1.2.2024.
La causa è stata quindi istruita documentalmente e mediante prova per testi, escussi all'udienza del
12.3.2024.
All'udienza 16.7.2024 parte ricorrente ha contenuto la sua pretesa risarcitoria ad € 420,00 mensili, in coerenza con le allegazioni di parte resistente circa il canone originariamente pattuito.
Terminata l'istruttoria, previo deposito di note autorizzate, le parti hanno discusso la causa all'udienza del 9 c.m., insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Nella propria nota il ricorrente ha, tra l'altro, confermato che nel mese di agosto del 2022, su richiesta della SInora , aveva acconsentito a concedere il proprio appartamento alla _1 _1 affinché lo abitasse per soli 15 giorni, ed ha quantificato il danno sofferto nell'importo complessivo di
€ 12.563,72, di cui € 7.140,00 a titolo di canoni non corrisposti per 17 mensilità ed € 5.423,72 per le prenotazioni che era stato costretto ad annullare a causa dell'occupazione abusiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
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1. L'eccezione di di carenza di legittimazione passiva _1
La questione non è fondata.
Come noto, infatti, la legittimazione passiva spetta ai soggetti verso i quali sussiste l'asserito potere di agire dell'attore.
4 In particolare, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la stessa spetta ai soggetti tenuti a subire la pronuncia giudiziale invocata, ovvero a coloro nei cui confronti sia attribuita la soggettività passiva del rapporto giuridico invocato in base alla prospettazione esposta dall'attore e secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio e prescindendo dall'effettiva titolarità, in concreto, dello stesso, trattandosi quest'ultima di questione attinente al merito della causa (Cass. n. 11284/2010;
Cass. n. 14243/2012).
Nel caso di specie il ricorrente ha citato la SInora deducendo la sua responsabilità _1
solidale nella causazione del danno lamentato ai sensi dell'art. 2055 c.c., perché l'occupazione abusiva della SInora , nipote della prima, sarebbe avvenuta proprio grazie alla collaborazione di _1
, che arbitrariamente le aveva consegnato le chiavi. _1
Non v'è dubbio pertanto che sia legittimata passiva da un punto di vista processuale _1
rispetto alla domanda attorea.
Ogni altra questione attiene al merito della lite e sarà trattata in seguito.
2. La cessazione della materia del contendere in relazione alla sola domanda di rilascio dell'immobile oggetto di causa
Sempre in via preliminare, deve inoltre essere dichiarata la cessata materia del contendere in relazione alla domanda del ricorrente avente ad oggetto il rilascio dell'appartamento di sua proprietà.
Infatti, indipendentemente da ogni considerazione circa la legittimità o meno dell'accesso e della sua occupazione da parte della resistente , è pacifico tra le parti e documentato in atti che lo _1
stesso è stato rilasciato in data 1.2.2024.
3. L'occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà del ricorrente da parte della resistente
Controparte_1
Va premesso che la domanda svolta dal ricorrente va giuridicamente qualificata come domanda di rivendica ex art. 948 c.c. in quanto il ricorrente l'ha fondata sul suo asserito diritto di proprietà e sull'assenza di alcun titolo giustificativo della detenzione dell'appartamento da parte della . _1
Nessun problema si pone circa l'accertamento del diritto di proprietà di che è Parte_1
espressamente ammesso dalle resistenti. pertanto è senz'altro dispensato dal fornire la prova del medesimo (cd probatio Parte_1
diabolica della rivendica), giusto il disposto dell'art. 115 c.p.c..
Ciò posto si osserva che è pacifico tra le parti che, a seguito di un primo breve periodo di occupazione dell'immobile oggetto di causa da parte della resistente , avvenuto nel Controparte_1 mese di agosto del 2022 su espresso consenso del ricorrente, e del rilascio dell'immobile nel successivo mese di settembre, in quanto già temporaneamente locato ad uso turistico in favore di un soggetto
5 straniero, la ha nuovamente occupato lo stesso in ottobre (docc. 2 e 3 del fascicolo di parte _1
ricorrente).
Risulta invece controversa l'esistenza di un valido titolo legittimante tale seconda occupazione.
Le resistenti peraltro non hanno fornito idonea prova del loro assunto, e cioè che bbe a Parte_1 concedere in locazione l'immobile anche per il periodo da ottobre 2022 in poi.
Sul punto è stata assunta in istruttoria articolata prova per testi.
Di nessun rilievo è la deposizione del teste convivente della SInora Testimone_1 _1 nell'attualità, ma non al tempo dei fatti di causa, il quale, pur confermando le circostanze capitolate, si
è limitato a riferire quanto ad egli riportato “da e da sua zia” (pag. 1 verbale dell'udienza _1
del 12.3.2024), per non essere mai stato presente ai fatti.
Si tratta pertanto di testimonianza de relato ex parte, che, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, in assenza di altri elementi, è priva di alcun valore probatorio, anche indiziario, e ha rilevanza processuale “sostanzialmente nulla” (tra le tante: Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 10297/1998,
Cass. n. 43/1998, Cass. n. 9702/1996).
Inconsistenti sono anche le dichiarazioni rese dal teste , figlio della SInora Testimone_2
e cugino della , il quale ha affermato di aver assistito alla consegna alla stessa delle _1 _1 chiavi da parte del ricorrente (pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024). Lo stesso ha aggiunto all'epoca dei fatti di causa egli conviveva “con i genitori in Figline Corso Mazzini 94”, che
“l'appartamento di è allo stesso pianerottolo” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024), Parte_1
che nulla sapeva delle questioni economiche e “se avevano concordato il pagamento di un canone ovvero se la casa veniva concessa gratuitamente” (pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024).
Il teste infatti non è stato in grado di collocare attendibilmente ed in modo certo nel tempo le circostanze riferite (la consegna delle chiavi “è avvenuta un po' di tempo fa mi sembra ad ottobre
2022/2023, ma non sono sicuro” - pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024).
Si aggiunga che, indipendentemente da ogni considerazione in merito all'attendibilità intrinseca del teste, in quanto legato da stretto rapporto di parentela con le resistenti, e pur non dubitandosi della sua buona fede, la circostanza riferita, e cioè che consegnò personalmente le chiavi alla Parte_1
, appare ben poco verosimile. _1
E' infatti pacifico che la fosse da tempo in possesso delle chiavi dell'appartamento _1
di proprietà del ricorrente, avendole ricevute proprio da quest'ultimo in custodia fiduciaria per le necessità legate all'uso dell'immobile per locazioni brevi, in quanto lo stesso era domiciliato a Firenze.
E' quindi del tutto probabile che le chiavi alla siano state consegnate da , che _1 _1
deteneva due mazzi, piuttosto che dal ricorrente.
6 Va poi rilevato che la predetta testimonianza risulta inoltre contraddetta dal teste a controprova, sig.ra (madre di . Testimone_3 Parte_1
La stessa ha dichiarato che “ad ottobre”, quando “la era già rientrata _1 nell'appartamento”, la SInora “chiese a se la poteva proseguire nella _1 Pt_1 _1
locazione perché era in attesa di assegnazione di casa popolare ma lui disse gli disse che non era possibile perché aveva già ricevuto prenotazioni per affitti brevi turistici”, chiarendo espressamente di esser stata personalmente presente al predetto colloquio “perché andai sul posto insieme a mio figlio”
(pag. 2 del verbale dell'udienza del 12.3.2024).
La contraddittorietà degli elementi istruttori acquisiti, così come la scarsa verosimiglianza della circostanza allegata, secondo cui le chiavi sarebbero state consegnate da personalmente, Parte_1 porta quindi ad escludere che le resistenti abbiano assolto all'onere probatorio che gli faceva carico.
Il punto non merita ulteriore approfondimento anche perché la , pur regolarmente invitata, non _1 ha partecipato al primo incontro del tentativo obbligatorio di mediazione di cui all'art. 5-bis D.Lgs.
28/2010, senza addurre alcun giustificato motivo o legittimo impedimento (docc. 4 e 5 del fascicolo di parte ricorrente).
Si applica quindi il disposto dell'art. 12-bis, comma 1 D.Lgs. 28/2010, il quale prevede che in tali circostanze il giudice possa desumere a carico della parte non comparsa argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, comma 2 c.p.c..
Alla luce del compendio istruttorio complessivamente acquisito, ed in particolare modo dalla debolezza degli elementi di prova a conforto della asserita esistenza di un contratto di locazione verbale decorrente da ottobre 2022, deve ritenersi che la mancata partecipazione al primo incontro di fronte al mediatore sia dipesa dalla carenza di serie argomentazioni per resistere alla domanda di rilascio proposta dal ricorrente.
Va quindi accertata la occupazione senza titolo dell'immobile.
4. La domanda di condanna al risarcimento dei danni
La richiesta va accolta a carico di entrambe le resistenti, sia pure nei limiti di cui infra.
In particolare, deve rilevarsi in merito che con una recente pronuncia le Sezioni Unite della
Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto precedentemente esistente in materia di danno risarcibile da occupazione senza titolo di un immobile, chiarendo che “in caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno emergente è la perdita della possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione in godimento ad altri dietro corrispettivo”, che se tale danno “non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso
7 mediante il parametro del canone locativo di mercato”, mentre il fatto costitutivo del diritto dello stesso al risarcimento del diverso danno da lucro cessante, ovvero da mancato guadagno, “è lo specifico pregiudizio subito, rappresentato dall'impossibilità di concedere il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o di venderlo ad un prezzo più conveniente di quello di mercato” (SS.UU. n. 33645/2022).
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria dei danni da perdita del bene occupato è necessario che chi agisce alleghi la concreta possibilità di godimento, diretto o indiretto, del proprio immobile perduta a causa dell'avversa occupazione senza titolo.
Allo stesso tempo ove sia richiesto il danno da lucro cessante, lo stesso dovrà provare di aver perduto la possibilità di concludere locazioni ad importi superiori ai canoni di mercato.
Tanto premesso, deve ritenersi pacifico nel caso di specie, in quanto confermato dalle stesse resistenti, sia che il SInor fosse solito concedere l'immobile in questione a titolo di locazione Parte_1
temporanea mediante piattaforme di locazione turistica, e che quindi avesse chiari intenti locativi in relazione allo stesso, sia che durante il predetto periodo di occupazione il ricorrente non abbia ricevuto alcun pagamento.
Premesso che nulla è dovuto per il periodo successivo al rilascio dell'immobile, e cioè dal
1.2.2024 deve essere riconosciuta in favore del ricorrente a titolo di risarcimento dei predetti danni un'indennità di occupazione commisurata al periodo di effettiva occupazione, pari a 16 mensilità
(ottobre 2022 – gennaio 2024), quantificata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. nell'importo di
€ 420,00 mensili, ovvero quella misura indicata dalle resistenti in analogia con quanto versato per il mese di agosto del 2022 in cui la SInora vi era entrata su espresso accordo del ricorrente. _1
Si aggiunga che tale quantificazione è stata espressamente ritenuta congrua da Parte_1 all'udienza del 6.7.2024 (verbale dell'udienza del 6.7.2024).
A tale titolo va quindi liquidato l'importo di € 6.720,00 (420x16), oltre interessi legali con decorrenza da ogni singola mensilità al saldo.
Non merita invece accoglimento la richiesta del ricorrente avente ad oggetto il riconoscimento in suo favore dell'ulteriore danno patrimoniale costituito dalle prenotazioni turistiche asseritamente annullate a causa dell'accertata occupazione abusiva dell'immobile.
Trattasi infatti di voce di danno chiesta per la prima volta in sede di comparsa conclusionale e quindi sotto tale profilo di richiesta inammissibile, non potendo tale atto difensivo essere utilizzato per ampliare il petitum ovvero per proporre richieste nuove (giurisprudenza pacifica).
Circa la individuazione dei soggetti responsabili del danno come sopra liquidato, le resistenti vanno entrambe condannate, ai sensi dell'art. 2055 c.c..
8 E' infatti chiaramente emerso che l'occupazione dell'immobile ad opera della è stata _1
resa possibile dalla condotta della medesima, che arbitrariamente ha fornito alla nipote le chiavi di cui era in possesso.
Stante il concorso nell'illecito, le stesse vanno quindi condannate in solido.
5. Le spese di lite
Le spese di lite, compresa mediazione e negoziazione assistita, seguono la sostanziale e prevalente soccombenza delle resistenti.
Le stesse vanno liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa (scaglione
26.000,00 – 52.000,00, come da iscrizione a ruolo) e facendo riferimento ai parametri medi.
6. La sanzione amministrativa di cui all'art. 12-bis, comma 2 D.Lgs. 28/2010
Stante l'accertata mancata partecipazione della resistente al primo incontro Controparte_1
della mediazione introdotta dal ricorrente in assenza di alcun giustificato motivo (doc. 5 del fascicolo di parte ricorrente), sussistono i presupposti per la condanna della stessa al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di importo corrispondente a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
P.Q.M.
Visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c. il Tribunale ordinario di Firenze, II sezione civile in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in relazione alla domanda di rilascio dell'immobile sito in Figline e Incisa AL (FI), Corso Giuseppe Mazzini n. 94;
2) DICHIARA che ha occupato senza titolo l'immobile sito in Figline e Incisa Controparte_1
AL (FI), Corso Giuseppe Mazzini n. 94, dal 15.10.2022 al 31.1.2024;
3) ND e , in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_1 corrispondere a l'importo di € 6.720,00, oltre interessi legali dalle singole Parte_1
scadenze mensili al saldo;
4) ND le resistenti e , a rifondere a Controparte_1 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 1.701,00 per fase di studio, € 1.204,00 per Parte_1 fase introduttiva, € 1.204,00 per fase istruttoria e di trattazione, € 2.905,00 per fase decisionale, ed €
536,00 per la fase di attivazione della mediazione, oltre rimborso forfetario al 15%, CAP e IVA come per legge ed € 593,80 per esborsi (€ 545 C.U.F. + € 48,80 costo attivazione mediazione);
9 5) ND a versare all'entrata del bilancio dello Stato un importo pari Controparte_1
a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il presente giudizio ai sensi dell'art. 12-bis, comma
2 D. Lgs. 28/2010;
6) Manda la Cancelleria per quanto di competenza
Il Giudice dott. Alessandro Ghelardini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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