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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 5035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5035 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti Magistrati riuniti in camera di consiglio:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Criscuolo Viviana - Giudice.-
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4891/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: cumulo di separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 14 cpc vertente
TRA
nata in [...] il [...] C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GIUDICE LAURA presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
nato NAPOLI il 16/07/1987 C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: All'esito dell'udienza in presenza del 20.03.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso affinché fosse accolta la domanda di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia in ordine alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole. Il GI riservava la causa in decisione senza termini in ordine alla domanda di separazione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 06/03/2024 la sig. premesso: Parte_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 13.07.2009 con il sig. ; Controparte_1
- che dall'unione tra i predetti non nascevano figli;
- che tra i coniugi erano insorte incomprensioni che avevano fatto venire meno la affectio coniugalis.
Su tali premesse la ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi. All'esito chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 20.03.2025 compariva innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art. 473 bis 14 c.p.c. la sola ricorrente la quale dichiarava: “non vedo più mio marito da tanti anni e non so se sia ancora in
Italia o meno. Chiedo solo la separazione ed poi il divorzio”. Il Giudice relatore, dato atto del fallimento del tentativo di conciliazione attesa la mancata costituzione del resistente, dichiarava la contumacia di Sulle conclusioni di parte ricorrente, alle quali aderiva anche Controparte_1
il P.M., la causa era rimessa al Collegio in ordine alla domanda di separazione.
Nel merito la domanda principale di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione attesa la mancata costituzione del resistente, nonché dalla duratura e perdurante cessazione della convivenza. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale. La suddetta pronuncia deve essere effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c.
In assenza di domande accessorie nessuna altra statuizione va adottata.
Giacchè con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto anche la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendo la domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3 n. 2 lett b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
a) pronuncia ai sensi del primo comma dell'art. 151 cod. civ. la separazione personale dei coniugi nata in [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nato a [...] il [...];
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 41 , parte I, s. sez
Z , Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009);
c) provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28/03/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino