Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Liguria, sentenza 12/03/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Liguria |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LIGURIA
composta dai seguenti magistrati:
IE RL FLOREANI Presidente Alessandro BENIGNI Consigliere relatore Antonino GRASSO Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21651 del registro di segreteria, promosso dalla Procura Regionale presso la Sezione contro
IA UI CC, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. Tiziana Panetta, del Foro di Imperia, in Ventimiglia (IM) via Matteotti n.1, da cui è rappresentato e difeso.
Uditi, nella pubblica udienza del 27 novembre 2025, il consigliere relatore Alessandro Benigni, l’avv. Panetta e l’avv.
Galbiati per il convenuto CC e il rappresentante del Pubblico ministero sostituto procuratore generale Rosanna Mattera.
F A T T O
SENT. n. 19/2026 1. Con atto di citazione, regolarmente notificato, il Procuratore regionale ha convenuto in giudizio, innanzi a questa Sezione, IA UI CC, chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 179.147,00, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio.
2. Oggetto della contestazione è la perdita patrimoniale della corrispondente somma subita dall’ASL 1 Imperiese a seguito della liquidazione della medesima, suddivisa in due rate, in favore di F.C. (mandato di pagamento del 16 dicembre 2020)
e del figlio R.C.C.M. (mandato di pagamento del 15 febbraio 2021), a titolo di risarcimento dei danni subiti da entrambi per la morte, accertata dopo il taglio cesareo di E. C., figlio e fratello dei due danneggiati, verificatasi presso l’ospedale di Sanremo.
A queste due prime rate, si è aggiunto l’ultimo mandato di pagamento del 24 febbraio 2021 in favore del legale della famiglia C.
L’organo requirente ha prodotto il fascicolo dell’ASL 1 relativo al sinistro ospedaliero insieme alla sentenza di condanna della medesima, emessa dal Tribunale di Imperia il 23 ottobre 2020 e passata in giudicato, da cui si evincerebbe la grave negligenza tenuta dal convenuto, consistita nell’inspiegabile ritardo con cui è stato deciso di procedere all’intervento cesareo, resosi necessario a causa delle complicazioni insorte durante la fase del travaglio.
3. In seguito alla notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, il convenuto ha depositato deduzioni difensive seguite dalla comparsa di costituzione e risposta.
4. Il dott. IA UI CC, dopo avere eccepito l’assenza di ogni coinvolgimento durante il processo civile in cui era stata convenuta solo l’azienda sanitaria, con conseguente inutilizzabilità nei suoi confronti delle valutazioni espresse dal consulente tecnico d’ufficio, ha precisato che, comunque, nella sentenza non c’è alcun riferimento alla propria prestazione medica e che non é possibile escludere, in primis, che l’evento esiziale era derivato da cause pregresse.
Inoltre, andrebbero considerate le circostanze concrete in cui si era sviluppata l’intera vicenda e, in particolare, che:
a) non era stato utilizzato, all'epoca, il cardiotocografo che registrasse il doppio battito (materno e fetale) perché spesso non funzionava;
b) non si era potuto procedere con il parto cesareo in tempi più stretti di quelli in cui era stato praticato, a causa dei tempi tecnici per l‘organizzazione dell'intervento, non brevi in quanto non vi era un’equipe completa sempre a disposizione, soprattutto nei turni notturni (dove non era mai presente la ferrista) e in quelli festivi;
c) nel caso concreto la situazione si era resa ancora più complicata per l’assenza dei due anestesisti, la cui contemporanea presenza era necessaria, essendosi trattato di un parto gemellare;
d) nel momento in cui è stato deciso il parto cesareo erano di turno il medico di guardia, appena montato in servizio, altre sette persone, due puericultrici e un pediatra.
La decisione di far luogo all’intervento era stata presa alle 18.30.
Peraltro, la responsabilità principale dell’esito letale dovrebbe essere attribuita a chi a suo tempo, a seguito delle numerose visite di controllo in ospedale succedutesi negli ultimi due mesi, avrebbe dovuto indirizzare la C. presso un Centro specializzato in gravidanze gemellari monocoriali, circostanza non verificatasi.
In estremo subordine, ha invocato l’esercizio del potere riduttivo.
In via istruttoria, infine, ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica d’ufficio avente ad oggetto il suo singolo comportamento (e non quello della Struttura sanitaria complessivamente considerata) tenuto nel corso dell’intera giornata.
5. All’odierna udienza, il pubblico ministero ha sottolineato la prevedibilità del possibile evento letale, poiché, da un certo momento in avanti, era stato fatto il monitoraggio di uno solo dei due gemelli e, soprattutto, si era tergiversato troppo prima di procedere all’intervento chirurgico la cui necessità era divenuta palese.
La difesa del dott. CC ha, invece, rilevato come tutta la ricostruzione della Procura regionale sia fondata su un giudizio prognostico ex post e non ex ante, sottolineando che la sola violazione delle linee guida non può essere un elemento fondante una valutazione di responsabilità.
D I R I T T O
1. In via preliminare, deve essere rigettata la richiesta di una nuova consulenza tecnica d’ufficio in considerazione della completezza ed esaustività del materiale documentale versato in atti.
2. L’eccezione, relativa all’inopponibilità, nei confronti dell’odierno convenuto, degli atti processuali del giudizio intervenuto tra l’ASL 1 Imperiese e gli stretti congiunti del piccolo E.
C., di cui non era stato informato e relativamente al quale non era stato messo nelle condizioni di intervenire, non ha fondamento.
Come ha precisato più volte la giurisprudenza (cfr. Cass.
3 aprile 2017 n. 8603; 15 maggio 2018 n. 11753; 21 giugno 2018 n. 16315) il giudice può formare il proprio libero convincimento anche in base a prove atipiche quali sono quelle raccolte in differenti giudizi, svoltesi anche tra altre parti, purché le medesime siano state formalmente acquisite con la possibilità per la controparte di contestarle o di allegare prove contrarie, come avviene nell’odierno processo.
In secondo luogo, non può essere prestata adesione a quanto affermato dalla difesa sull’assenza nella sentenza di condanna dell’ASL (passata in giudicato) di ogni riferimento a condotte del personale medico, in quanto la medesima è espressamente fondata sulla affermata responsabilità professionale medica dei sanitari del presidio ospedaliero di Sanremo, sotto l’aspetto della non diligente esecuzione della prestazione medica.
Non a caso, la stessa difesa riconosce, nel proprio atto difensivo (pag. 4), che la consulenza tecnica disposta nel giudizio civile ha accertato la sussistenza … di responsabilità della struttura e di un inadempimento degli ausiliari [pur] senza effettuare alcun ulteriore approfondimento, quale, ad esempio, il diverso apporto causale dei singoli operatori, l’accertamento di una colpa grave od ogni ulteriore elemento utile per fondare l’eventuale responsabilità erariale, in relazione al danno indiretto; ne consegue logicamente che la stessa può essere apprezzata come elemento di valutazione per ritenere sussistente il solo elemento oggettivo, costitutivo di un inesatto adempimento o di un illecito civile, ferma restando la necessità di un accertamento specifico e puntuale in sede giuscontabile per tutti gli altri aspetti sopraindicati.
Ed è sotto l’aspetto della gravità della negligente prestazione medica e dell’eventuale apporto causale di altri sanitari che il contraddittorio processuale è stato sviluppato.
3. L’azione risarcitoria promossa dalla Procura regionale è fondata.
4. I fatti costitutivi della domanda giudiziale riguardano il ricovero di F. C., al nono mese di gravidanza gemellare, presso l’Ospedale di Sanremo avvenuto il 14 febbraio 2015, in condizioni che si sono aggravate di ora in ora fino a comportare la necessità di un parto cesareo, nel corso della stessa sera, al termine del quale è stato constatato l’avvenuto decesso di uno dei due gemelli per avvenuto strozzamento derivato dall’attorcigliamento del cordone ombelicale.
Più specificamente, i fatti intercorsi che hanno portato a tale esito, descritti in ordine cronologico a partire dalla precedente data del 28 agosto 2014, - ritenuti dirimenti - per chiarezza espositiva, sono i seguenti:
il 28 agosto 2014, a seguito di una ecografia, non effettuata presso l’Ospedale di Sanremo, è stato accertato che F. C., fino a quel momento seguita da una ginecologa privata, era portatrice di una gravidanza gemellare monocoriale biamniotica (MCBA);
il 17 dicembre 2014, per la prima volta, la C. si è rivolta autonomamente al Reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale di Sanremo presso il quale ha effettuato un’ecografia mai refertata. A partire da questa data, l’evoluzione della gravidanza sarà seguita solo da tale struttura sanitaria e non più dalla ginecologa privata;
il 7 gennaio 2015 è stata effettuata presso il pronto soccorso dell’ospedale, un’ulteriore ecografia che non ha attestato alcuna anomalia. Nel diario clinico relativo a tale ingresso è riportata la sigla bb che, secondo il consulente tecnico d’ufficio, può avere avuto la funzione di indicare la presenza di una gravidanza gemellare bicoriale biamniotica;
il 20 gennaio 2015 è stato eseguito il terzo controllo ecografico, anche questo non attestante alcuna anomalia;
il 25 gennaio 2015, a seguito di un rialzo pressorio, l’interessata è stata ricoverata nel Reparto di ostetricia (con dimissione il successivo 30 gennaio), dove è stata sottoposta ad un plurimo controllo cardiotocografico dei due feti. Nel diario clinico del 29 gennaio, vicino alla dicitura gravidanza gemellare, viene nuovamente apposta la scritta bb;
il 2 febbraio 2015 è stata eseguita una quarta ecografia che ha evidenziato la biometria del primo feto, posto sul lato destro del ventre materno, corrispondente al settantatreesimo percentile, mentre quella del secondo feto, posto sul lato sinistro, corrispondeva al ventottesimo percentile;
il 9 febbraio 2015 una quinta ecografia ha attestato la crescita della biometria del primo feto (lato destro) al novantesimo percentile e la riduzione di quella del secondo (lato sinistro) al ventesimo percentile, con indicazione di ricovero in Reparto, mai disposta dal personale ospedaliero.
Per la prima volta viene espressamente menzionata la presenza di una gravidanza bicoriale e biamniotica;
il 14 febbraio 2015, la C., accedendo nuovamente al Pronto soccorso della stessa struttura sanitaria per una forte addominalgia, è stata tenuta in osservazione breve intensiva (OBI), con rilievi cardiotocografici effettuati prima al lato destro, ove il feto era ormai completamente evoluto (dalle ore 14.32 alle ore 15.25) e poi a quello sinistro, ove era posto il secondo feto in progressiva riduzione di crescita (dalle ore 15.25 alle ore 16.10) senza utilizzare il disponibile cardiotocografo che registrasse il doppio battito (materno e fetale). I relativi tracciati non mostrano alcuna anomalia;
per oltre un’ora (dalle ore 16.10 alle ore 17.16) non viene registrato alcun tracciato;
dalle ore 17.16 alle ore 18.30 viene effettuato un secondo monitoraggio solo su uno dei gemelli senza specificare in cartella clinica se fosse quello posizionato sul lato destro o su quello sinistro, probabilmente già sofferente;
a partire dalle ore 17.25 sono state registrate alterazioni nei battiti;
alle ore 17.58, la paziente è stata trasferita al Reparto di Ostetricia – Ginecologia dopo oltre tre ore dal suo arrivo in pronto soccorso;
alle ore 18.09, il CC decide di procedere per il cesareo, facendo sottoscrivere all’interessata il relativo modulo di consenso informato;
dalle ore 18.30 non vengono più monitorati i battiti dei due feti;
alle ore 19.35 la paziente è trasferita in sala operatoria;
alle ore 20.10 inizia l’intervento di parto cesareo;
alle ore 20.15 viene estratto il corpicino di E. morto per sofferenza ipossica di placenta sovrappeso in cordone ombelicale attorcigliato a più giri con evidente sofferenza del tratto inserzionale.
5. Sulla vicenda si è espresso il Tribunale di Imperia con la sentenza 23 ottobre 2020, n. 1011 che si fonda principalmente sulla consulenza tecnica d’ufficio del Prof. Roberto Malcontenti, in cui è stato precisato che la registrazione del tracciato cardiotografico eseguita tra le ore 17.16 e le ore 18.30 non era stata fatta contemporaneamente e separatamente sui due gemelli, ma su un solo gemello, non specificando poi di quale gemello si trattasse. Pertanto, è possibile che uno dei due gemelli (probabilmente quello deceduto in utero) non sia stato più monitorato cardiotocograficamente perlomeno dalle ore 16.10 se non addirittura dalle 15.25, in ogni caso per circa quattro ore. Tali anomalie, comunque registrate nel tracciato, rendono ancora più ingiustificabile il periodo di un'ora e 40 minuti intercorsi tra la decisione di intervenire e l'effettuazione del TC, concludendo che il ritardo diagnostico e il procrastinato intervento di TC abbiano irreversibilmente compromesso la nascita del feto.
6. La difesa del convenuto, al riguardo, ha sottolineato che:
a) l’astratta violazione delle linee guida conosciute all’epoca dei fatti e richiamate nell’atto di citazione non può dimostrare che la sua condotta è stata sicuramente connotata da colpa grave, potendo le medesime essere utilizzate solo pro reo e, certamente, non contra reum;
b) l’evento nefasto ha visto coinvolta la struttura sanitaria e tutto il personale ospedaliero che si era occupato delle condizioni della paziente, mentre l’azione erariale è stata intrapresa solo nei confronti del proprio assistito;
c) non sono state esaminate le relazioni interne, la cartella clinica, i verbali del Comitato gestione sinistri, la scheda tecnica, il parere tecnico specialistico della dott. AS la valutazione medico-legale del dott. Leoncini e la relazione del dott. Abate che hanno escluso ogni responsabilità del sanitario;
d) non è stato comunque dimostrato, sotto il profilo oggettivo, il rapporto di causalità tra la condotta del CC e la morte del feto affermato, invece, dal CTU;
e) non è stata dimostrata, sotto il profilo soggettivo, la colpa che deve consistere in errori non scusabili per la loro grossolanità o nella assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione, ovvero nella superficialità e disinteresse per i beni primari affidati alle cure di tali prestatori d’opera (C.d.c., Sez. Lazio, n. 883/2021);
f) non vi era margine di anticipazione per l’intervento operatorio in quanto l’ospedale era privo del personale indispensabile, mancando, in quei momenti, i due anestesisti, la ferrista e i due neonatologi che avrebbero dovuto essere presenti da protocollo.
7. La puntuale disamina delle varie eccezioni proposte impone il necessario approfondimento delle condizioni della paziente e, soprattutto, della particolare tipologia della gravidanza che stava portando a termine.
8. La letteratura specialistica distingue le gravidanze gemellari in monocoriali, a più elevato rischio ostetrico, bicoriali e multicoriali, a seconda del numero di placente che si sviluppano nel ventre materno.
La gravidanza monocoriale biamniotica, quale quella della C., richiede, per la sua rarità e il rischio di morbilità e mortalità fetale, che la valutazione dello sviluppo embrionale, sia clinica che ecografica, sia effettuata presso ambulatori dedicati o, almeno, da personale che lavora in stretta collaborazione con questi ultimi; ciò, soprattutto, in caso di gravidanza gemellare monocoriale accompagnata da restrizione complessiva della crescita, complicanza frequente, comportante la sopravvenienza di notevoli discrepanze fra i gemelli, con conseguente mortalità o morbilità, come riconosciuto dal consulente tecnico dell’ ASL 1.
Nelle gravidanze gemellari occorre registrare separatamente l'azione cardiaca dei due feti utilizzando gli appositi cardiotocografi con almeno due canali distinti per la registrazione separata delle rispettive frequenze cardiache. Ciò permette di accertare, mediante l’analisi delle alterazioni nel frattempo comparse nel tracciato cardiotocografico, l’inizio della torsione del funicolo e dell’avvolgimento nel collo di uno dei due feti che dà luogo all’iniziale ipossia la quale, se non sventata in tempi brevi, può comportare l’insorgenza di danni cerebrali ed anche la morte del feto.
9. Ebbene, alla luce di quanto esposto, appare evidente come l’evento lesivo sia stato cagionato da una serie di condotte, omissive e commissive, di cui però solo una parte è imputabile al dott. CC.
Infatti, seguendo un ordine temporale, la C., cui era stata diagnosticata fin dal mese di agosto la gravidanza monocoriale biamniotica, si è recata per ben sei volte presso il presidio ospedaliero di Sanremo senza che il personale addetto avesse mai segnalato la necessità di rivolgersi, per il suo particolare stato, presso un ospedale specializzato per la gestione di una situazione rivelatasi incredibile e gravissima, (arrivando al punto da non refertare un’ecografia), poiché il presidio si è limitato ad apporre per due volte una sbadata sigla al fine di certificare una situazione che avrebbe richiesto tutt’altra attenzione; in tal modo ignorando il patologico dislivello di crescita dei due feti inizialmente riscontrato il 2 febbraio 2015 ed aggravatosi la settimana successiva, senza informare la paziente che, inconsapevole di ciò che stava accadendo, aveva continuato le consuete visite non conoscendo i rischi che avrebbero potuto verificarsi successivamente e che si sono verificati effettivamente nel giorno del sinistro.
Lo stesso consulente tecnico dell’ASL 1 (LE AS),
nel suo parere ginecologico, ha dovuto ammettere che il monitoraggio complessivo della gravidanza posto in essere si è rivelato censurabile, soprattutto per quanto riguardava la non corretta considerazione delle peculiarità della gravidanza. Ciò è stato confermato dallo stesso direttore del Reparto di ginecologia e ostetricia, il quale ha attribuito l’assenza dell’espressa indicazione di corionicità in più referti ad un semplice errore di forma e il mancato invio della paziente all’ospedale Gaslini di Genova, specializzato in questo tipo di gravidanze, alla circostanza che la presa in carico della medesima, avvenuta solo tre settimane prima, non avrebbe consentito di spiegare alla paziente i rischi correlati alla gravidanza monocoriale.
Sotto questo profilo, deve essere condiviso l’assunto difensivo secondo cui la responsabilità di quanto accaduto non può essere attribuita esclusivamente al solo CC che si è trovato ad intervenire per ultimo.
La C. non doveva essere seguita da un ospedale piccolo e inidoneo a gestire tali evenienze, ma doveva assolutamente essere indirizzata verso un centro specializzato, peraltro presente in Liguria nella sola città di Genova.
Vi è stato quindi, in quanto accaduto, un rilevante concorso causale attribuibile alla complessiva struttura ospedaliera nella produzione dell’evento dannoso, tale da giustificare l’esercizio del potere riduttivo in sede di quantificazione risarcitoria.
10. Non si può tuttavia negare una responsabilità dell’odierno convenuto.
10.1 L’assunto difensivo circa la mancanza di prova della sussistenza di una relazione causale tra la condotta del sanitario e la morte del piccolo E., asseritamente supportato dal parere della AS e della consulenza tecnica di parte dei dott. Simone Cisini e Alessandro Vigone, questi ultimi incaricati dal CC, non è fondato; entrambe le relazioni, infatti, prendono in considerazione, per la verifica della sussistenza del rapporto di causalità, il criterio penalistico della certezza superante ogni ragionevole dubbio (individuato nell’elevato livello di credibilità razionale), codificato nell’art. 533 c.p.p. e non quello civilistico della causalità adeguata, individuata nella c.d. preponderanza dell’evidenza (più probabile che non).
Come ha già affermato questa Sezione giurisdizionale nella recente sentenza n. 80/2025, é alla stregua di questo secondo principio che, nel giudizio di responsabilità amministrativa, occorre verificare la conseguenzialità oggettiva tra condotta ed evento.
Sotto questo profilo, la dott. AS ritiene, nel parere a suo tempo espresso, che non è possibile affermare con sicurezza
[non prendendo quindi in considerazione la probabilità pari al 50% + 1] che, se il cesareo fosse stato eseguito al momento dell’accesso in pronto soccorso e non dopo alcune ore come in effetti accadde, l’esito neonatale sarebbe stato differente.
Quindi esclude il nesso di causalità, utilizzando il criterio penalistico della condicio sine qua non.
Non esclude affatto la sussistenza del rapporto causale in base al criterio civilistico e giuscontabile della preponderanza dell’evidenza.
10.2 Ebbene, non si può non considerare che il convenuto, sin dall’ingresso della paziente in pronto soccorso, decidendo di non utilizzare il cardiotocografo a doppio battito, con sospensione del monitoraggio per ore, abbia ritardato il suo ingresso in reparto dove certamente il personale competente era informato della situazione complessiva della medesima paziente
(elevatissima restrizione complessiva della crescita implicante una situazione di forte stress respiratorio neonatale in corso con gravi rischi di mortalità perinatale) avendo a disposizione tutti i referti precedenti.
Tale scelta è stata determinante nel cagionare l’impossibilità di cogliere tempestivamente i sintomi di ipossia.
In secondo luogo, c’è stato un oggettivo ritardo tra la decisione di intervenire con il taglio cesareo presa non più tardi delle 18.09, ora in cui è stato sottoscritto dall’interessata il consenso interessato al medesimo, (e non alle ore 19.20 come dichiarato dal CC nel corso della sua audizione personale) e l’inizio del medesimo verificatosi due ore dopo, alle 20.10.
L’anticipazione dell’orario della decisione rispetto a quello indicato dal convenuto trova conferma nella stessa relazione dei consulenti tecnici di parte, i quali espressamente affermano che il taglio cesareo veniva deciso, dal dottor CC con il consenso della signora C., per l’aumento dell’attività contrattile alle ore 18:09 come si evince dalla cartella clinica.
Il Collegio, nel condividere sotto questo profilo la prospettazione peritale, considera che la somma di questi due ritardi
(ammontante nella migliore delle due ipotesi a complessive sei ore e, nella peggiore, a sei ore e quarantacinque minuti) abbia irreversibilmente compromesso, secondo un principio di preponderanza probabilistica in considerazione degli stretti margini temporali concessi dalle linee guida dell’epoca per l’intervento chirurgico, la nascita del piccolo EU.
11. Da ultimo, è stata contestata la sussistenza della colpa grave, evincibile, secondo richiamata giurisprudenza contabile, nei soli casi di assenza di un livello minimo di diligenza, prudenza o perizia riferita al tipo di attività concretamente richiesto all'agente e alla sua particolare preparazione professionale, alla luce degli strumenti di conoscenza ed esperienza di cui detto soggetto poteva disporre nel momento in cui ha agito.
12. Da tempo, questa Sezione giurisdizionale (cfr. C.d.c.,
Sez. Liguria, 14 settembre 2020 n. 59, confermata da C.d.c., Sez.
I, 8 marzo 2022 n. 101, che ha costituito il leading case in materia, seguita dalle sentenze 9 maggio 2022 n. 46, anch’essa confermata da C.d.c., Sez. II, 5 dicembre 2023, n. 366; 2 novembre 2024 n. 92; 23 aprile 2025, n. 37; 7 novembre 2025, n. 80)
ha superato il concetto di individuazione della colpa grave in campo medico nelle nozioni eccessivamente elastiche e atipiche di inescusabile negligenza, imprudenza o imperizia, di macroscopica violazione di elementari obblighi di servizio, ovvero la sprezzante trascuratezza dei propri doveri costituenti delle clausole di stile che effettivamente non possono consentire all’agente di rappresentarsi preventivamente la soglia delle norme cautelari di condotta il cui superamento giustifica l’imputazione colposa, adottando, invece, la più tipizzata proposta ermeneutica della giurisprudenza penale (Cass., SS.UU. pen., 22 febbraio 2018 n.
8870, confermata in seguito dalle singole Sezioni) secondo cui costituisce grave negligenza il mancato compimento di attività positive, prevedibili e doverose sulla base di ‘regole di esperienza’
ricavate da giudizi ripetuti nel tempo sulla pericolosità di determinati comportamenti, valutata sulla base del grado di specializzazione dell’agente, della problematicità della vicenda e del grado di novità della situazione.
13. Ebbene, la vicenda odierna riguarda la condotta di un ginecologo con notevole esperienza che si è trovato ad affrontare un parto gemellare monocoriale (di per sé caratterizzato da complessità tali che possono portare rapidamente a lesioni cerebrali, se non addirittura al decesso di uno o entrambi i feti) in una struttura non specificamente attrezzata.
14. La grave negligenza, secondo la Procura regionale, emergerebbe dal mancato monitoraggio continuo dei due gemelli, richiesto dalle linee guida SIGO 2015 e SIEOG 2010, che avrebbero consentito di diagnosticare l’inizio di ipossia per uno dei gemelli dovuta allo strozzamento del funicolo da torsione e nel conseguente eccessivo ritardo nell’intervento di parto cesareo eseguito cinque ore e trenta minuti dopo l’ingresso in pronto soccorso, in violazione della regola anglosassone dei dodici minuti
(per cui non può trascorrere più di questo arco temporale dall’inizio dei fenomeni ipossici al parto per evitare lesioni permanenti al nato).
15. Il dott. CC ha dichiarato di non avere utilizzato il cardiotocografo che registrava il doppio battito, che avrebbe consentito un monitoraggio pressoché permanente dei due gemelli, perché spesso non funzionava e la limitazione del tracciato solo ad uno di loro era stato dovuto a non precisate difficoltà dal punto di vista tecnico.
16. Il Collegio ritiene di rinvenire nel comportamento complessivo tenuto dal dott. Maccagno nel tragico pomeriggio del 14 febbraio 2015, tre momenti di grave negligenza.
16.1 Il primo è quello costituito dalla mancata utilizzazione del cardiotocografo a doppio battito perché spesso non funzionava.
Spesso non vuole dire sempre.
Mentre si può comprendere come, nella concitazione dell’ingresso della paziente in pronto soccorso, si sia immediatamente proceduto all’esame cardiotografico con lo strumento presente perfettamente funzionante (quello ad una sola sonda) anche se non del tutto idoneo alla particolare gravidanza in corso, alternando il monitoraggio dei due feti (dalle ore 14.32 alle ore 16.10), rimane inspiegabile perché nell’intervallo temporale in cui non sono registrati tracciati non si sia provveduto a verificare la funzionalità del cardiotocografo a più sonde.
Se, per caso, quest’ultimo macchinario avesse funzionato
(e non si poteva escluderlo), con tutta probabilità, vicina alla certezza, il decesso non si sarebbe verificato.
Se non avesse funzionato, l’evento lesivo sarebbe stato imputabile ad un caso fortuito e non ad un inadempimento gravemente colposo del sanitario.
Gli stessi tecnici richiamati dalla difesa confermano tale circostanza, in quanto:
- la dott. AS riconosce che la registrazione dei due tracciati a distanza (prima un feto, poi l’altro) è contraria alle buone pratiche cliniche, rendendo difficile l’identificazione dei feti e la determinazione del benessere fetale dei gemelli sottolineando come anche il secondo tracciato (ore 17.16)
risulta di non univoca interpretazione, in quanto non è chiaro di quale feto si tratti;
- il dott. Abate ammette, pur con comprensibile reticenza, che la mancata contemporaneità sui tracciati CTG ai due feti è stata biasimabile per il personale che effettuò la registrazione.
16.2 Il secondo aspetto è costituito dall’inspiegabile arresto nel monitoraggio del battito per un intervallo temporale protrattosi per ore, prima fino alle 17.16, orario a partire dal quale viene comunque effettuato solo su un feto, neppure indicato nella cartella clinica, e poi dalle 18.30 alle 20.10; circostanza cui il CC non è riuscito a fornire alcuna spiegazione, essendo del tutto irragionevole quella di ritenerlo non più necessario perché nel frattempo si era deciso di procedere chirurgicamente, ancor più nel caso di riscontrata rilevantissima differenza dei parametri di crescita dei due feti giunta il 9 febbraio 2014 al 78% (novantesimo contro ventesimo percentile),
attestante una tale situazione di stress respiratorio neonatale con gravi rischi di mortalità perinatale; infatti il riscontro di un peggioramento della situazione avrebbe sicuramente indotto ad una necessaria ulteriore accelerazione nello svolgimento degli adempimenti preliminari all’intervento.
16.3 In terzo luogo, l’ulteriore e ingiustificato ritardo tra la decisione di intervenire con il taglio cesareo presa non più tardi delle 18.09, ora in cui è stato sottoscritto dall’interessata il consenso interessato al medesimo, e l’inizio del medesimo verificatosi due ore dopo, alle 20.10.
16.4 La Procura regionale ha fondato la richiesta di condanna anche (ma non solo) sulla violazione della linea guida anglosassone dei tre minuti, secondo la quale il parto deve essere effettuato entro i dodici minuti successivi all’accertamento della gravità della situazione clinica (con i passaggi intermedi della valutazione medica, dell’ingresso in sala operatoria, della preparazione per il parto vaginale o cesareo a seconda del caso e la nascita del bambino).
La difesa del dott. CC contesta che la violazione della medesima possa giustificare un giudizio di colpevolezza.
Effettivamente, il rispetto di tale rigorosa scansione temporale può essere richiesto negli ospedali specializzati, con personale addestrato e disponibilità di sale operatorie che ne consentano il rispetto, ma è inesigibile nei confronti di un presidio ospedaliero di provincia, non avente lo stesso grado di specializzazione.
In altre parole, era estremamente arduo, se non impossibile, rispettare in questo caso la regola anglosassone.
Ma un contraria conclusione non è sostenibile a fronte dell’inaccettabile ritardo di due ore e un minuto intercorso tra la decisione di intervenire (ore 18.09, ancorché nella cartella clinica sia indicato l’orario delle 18.30) e l’intervento medesimo (ore 20.10), essendo ragionevolmente esigibile, anche in una struttura sanitaria piccola come quella in cui si sono verificati i fatti de quibus, il contenimento dei tempi necessari per procedere all’intervento in cinquanta – sessanta minuti anche in considerazione del fatto che l’ipossia prolungata per oltre trenta minuti può cominciare a cagionare danni cerebrali irreversibili.
Viene, quindi, in rilievo un ulteriore comportamento gravemente imprudente e ingiustificabile che, a sua volta, può avere contribuito all’evento mortale.
17. Il Collegio considera, pertanto, sulla base di quanto sopra illustrato, di attribuire il cinquanta per cento di responsabilità dell’evento lesivo alla struttura ospedaliera - che non ha provveduto nel corso dei sei accessi al Pronto soccorso della gestante ad avvertirla dell’elevato livello di complessità della gravidanza che stava portando a termine, con la necessità di rivolgersi a ospedali specializzati anche, magari, organizzando trasporti in autoambulanza in presenza di impedimenti dell’interessata, né ha eseguito le decisioni dei medici del Reparto di ostetricia, prese nella giornata del 9 febbraio 2014, allorquando è stata evidenziata al suo livello massimo la riduzione di crescita di uno dei feti rispetto all’altro - e il rimanente cinquanta per cento al dott.
IA UI CC, con imputazione, quindi, del danno cagionato nella somma di € 89.573,50.
Va tenuto presente, tuttavia, che, nelle more del deposito della presente sentenza, è entrata in vigore la disposizione dell’art. 1, comma 1-octies, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, introdotta dall’art. 1, lett. a), della legge 7 gennaio 2026, n. 1. La disposizione prevede che: Salvi i casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta, il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all'amministrazione o per la funzione o l'ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio.
Va, altresì, tenuto presente che il comma 1-bis della legge n. 20 del 1994 è stato modificato nel senso che: Nei giudizi di responsabilità, fermi restando il potere di riduzione e l'obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dal comma 1-octies del presente articolo, nella quantificazione del danno deve tenersi conto dell'eventuale concorso dell'amministrazione danneggiata nella produzione del danno medesimo.
La Sezione intende dare applicazione alle norme sopravvenute ai sensi dell’art. 6 della legge n. 1 del 2026. Ne deriva che il danno qui considerato, attribuito al concorso causale del convenuto nella misura del cinquanta per cento e determinato nella misura di € 89.573,50, deve essere addebitato al convenuto nella misura del trenta per cento di detto importo, pari pertanto ad €
26.873,00.
18. La quantificazione complessiva del danno risarcibile, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione – SS.UU.
22 aprile 1995 n. 1712 – più volte recepito da questa Sezione giurisdizionale (cfr. C.d.c. Sez. Liguria, 24 ottobre 2024 n. 98;
30 dicembre 2024 n. 114; 3 aprile 2025 n. 31; 4 aprile 2025 n.
32; 17 aprile 2025 n. 35; 23 aprile 2025 n. 37; 9 maggio 2025 n.
45; 6 agosto 2025 n. 61; 7 novembre 2025 n. 80), deve ricomprendere sia l'equivalente del bene perduto (e, quindi, la rivalutazione monetaria della sua espressione monetaria al momento del fatto), sia l'equivalente del mancato godimento di quel bene e del suo controvalore monetario, per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la liquidazione.
Si tratta di un principio generale di equità che impone di compensare con l'attribuzione degli interessi il conseguimento, in ritardo rispetto al sorgere del credito, della disponibilità di una somma di denaro, la quale continua ad arricchire il patrimonio del debitore che non paga subito, con correlativo lucro cessante di chi dovrebbe ottenerlo e non ne ha la disponibilità; tale lucro cessante (costituito dalla perdita della possibilità di far fruttare la somma se fosse stata pagata subito) è liquidabile a titolo di interessi compensativi e, una volta fissato, non è suscettibile di ulteriore rivalutazione, costituendo a questo punto un debito di valuta.
Il Collegio considera inoltre di dover delimitare la rivalutazione monetaria dal giorno 24 febbraio 2021, data di liquidazione finale del danno in favore di F. C. e di R. C. C. M., comprensiva della parcella del loro legale da parte del soggetto pubblico, fino alla data di deposito della sentenza, cui si dovranno aggiungere gli interessi moratori sulla somma così attualizzata, a decorrere da quest’ultima data fino a quella di effettivo pagamento della somma dovuta.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, accerta la responsabilità amministrativa di IA UI CC e, per l’effetto, lo condanna al risarcimento del danno in favore dell’ASL 1 Imperiese nella misura di € 26.873,00, oltre alla rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dal 24 febbraio 2021 fino alla data del deposito della presente sentenza, agli interessi compensativi sulla somma via via rivalutata, ed agli interessi moratori sulla somma così determinata a [...] presente sentenza fino a quella dell’effettivo pagamento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a cura dell’Ufficio di Segreteria con nota a margine, ex art. 31, 5°
comma c.g.c.
Così deciso in Genova, nelle camere di consiglio del 27 novembre 2025 e del 26 febbraio 2026.
Il Presidente estensore
(IE RL OR)
Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 258,33 (euro Duecento- cinquantotto/33).
Genova, 12 marzo 2026 Il Direttore della Segreteria
LE ST
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 12 marzo 2026 Il direttore della Segreteria
(LE ST)
f.to digitalmente
DECRETO
Il Collegio, ravvisati i presupposti per l’applicazione dell’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l’annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.
Il Presidente
(IE RL OR)
f.to digitalmente In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Il Direttore della Segreteria
(LE ST)
f.to digitalmente