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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2025, n. 34502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34502 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI TO PP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/03/2025 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Tindaro Grasso che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, proponendo motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa il 20 settembre 2023 nei confronti di TO PP DI, riqualificando come favoreggiamento reale l'originaria contestazione di ricettazione di una lanciarazzi, rubata da RI NI al Corpo forestale di Barcellona Pozzo di Gotto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34502 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 17/09/2025 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TO PP DI, tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha erroneamente qualificato la condotta dell'imputato come favoreggiamento reale sulla base del solo occultamento della pistola lanciarazzi sotto il sedile della propria auto, nonostante dall'istruttoria dibattimentale fosse risultato che DI non volesse favorire RI NI, peraltro incensurato, ma solo ottenere da lui un bene necessario. Infatti, la sentenza impugnata non ha considerato né il notevole lasso di tempo decorso dal furto, né l'assenza di consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita del bene, né la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la prescrizione del reato alla luce dell'unica sospensione di cinque mesi derivante dalla adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione camere penali. 3. In data 21 agosto 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Tindaro Grasso in cui si confermano gli argomenti difensivi circa l'assenza degli elementi costitutivi del reato e si contestano gli argomenti della requisitoria del Procuratore generale sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Inoltre, vengono proposti due motivi aggiunti: il primo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante la risalenza del precedente di Pinta -udi a 45 anni prima in assenza di un giudizio prognostico su tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. anche ai fini dell'applicazione di una pena più contenuta;
il secondo riguarda la prescrizione del reato maturato il 19 marzo 2025 anche considerati i periodi di sospensione. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo di ricorso è generico e riversato in fatto. La sentenza impugnata, con argomenti logici e completi, sulla base delle prove acquisite nel dibattimento di primo grado di cui ha condiviso la valutazione, ha ricostruito i fatti senza incongruenze logiche o contraddizioni nel seguente modo: TO PP DI all'esito della perquisizione presso l' abitazione di RI RT si era allontanato con l'arma da questi trafugata al Corpo forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, pochi giorni prima, e subito dopo l'aveva occultata sotto il sedile della sua auto dove era stata sequestrata. A fronte di questi elementi, tra loro convergenti e rimasti non contestati, la Corte di merito, con motivazione esente da vizi denunciabili in questa sede, ha correttamente ritenuto configurato il delitto di favoreggiamento reale, escludendo qualsiasi verosimiglianza alla tesi difensiva, rimasta priva di allegazioni ed apoditticamente ribadita in questa sede, che il lanciarazzi, da ritenersi arma comune da sparo, fosse stato regalato a DI, per la sua imbarcazione, dal Ba rto lo ne. Né assumono alcun rilievo gli elementi di fatto indicati dal ricorso quali l'incensuratezza dell'amico, peraltro esclusa a pagina 10 della sentenza di primo grado, o il lasso di tempo tra furto e occultamento del bene, peraltro breve, dovendosi valorizzare invece la contestualità rispetto alla perquisizione domiciliare volta a rinvenirla. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità. La sentenza impugnata, pur con una formula assai concisa, ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. proprio richiamando le modalità del fatto, senza che venisse argomentato né nell'atto di appello, né nel presente ricorso quali fossero i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della menzionata disposizione e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna denunciata, a nulla valendo il ridotto tempo del possesso dell'arma e l'insussistenza di aggravanti. 4.L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4.1. Al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato non era prescritto in quanto dalla lettura degli atti, consentita in ragione del vizio denunciato, risultano due periodi di sospensione della prescrizione nel corso del processo di primo grado: quella derivante dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione della Camere penali (dal 1° marzo 2023 al 20 settembre 2023) e quella di 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed applicabile ai procedimenti la cui 3 udienza fosse fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, come quello in esame (rinvio di ufficio dell'udienza del 12 marzo 2020, disposto con decreto del 31 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale). 4.2. Anche la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena risulta essere stata motivata, con argomenti non illogici, a pag. 3 della sentenza impugnata in cui vi è l'espresso richiamo al precedente specifico che non ne consente il riconoscimento per l'entità complessiva della pena. 5. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tanto da non consentire la declaratoria di prescrizione del reato, e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 La Consigliera estensora esidente
udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva dell'Avvocato Tindaro Grasso che ha insistito per l'accoglimento del ricorso, proponendo motivi aggiunti. RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Messina ha riformato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, emessa il 20 settembre 2023 nei confronti di TO PP DI, riqualificando come favoreggiamento reale l'originaria contestazione di ricettazione di una lanciarazzi, rubata da RI NI al Corpo forestale di Barcellona Pozzo di Gotto. Penale Sent. Sez. 6 Num. 34502 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI NICOLA TRAVAGLINI PAOLA Data Udienza: 17/09/2025 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso TO PP DI, tramite il proprio difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo deduce vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale ha erroneamente qualificato la condotta dell'imputato come favoreggiamento reale sulla base del solo occultamento della pistola lanciarazzi sotto il sedile della propria auto, nonostante dall'istruttoria dibattimentale fosse risultato che DI non volesse favorire RI NI, peraltro incensurato, ma solo ottenere da lui un bene necessario. Infatti, la sentenza impugnata non ha considerato né il notevole lasso di tempo decorso dal furto, né l'assenza di consapevolezza da parte del ricorrente della provenienza illecita del bene, né la mancanza di prova dell'elemento psicologico del reato. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per non avere dichiarato la prescrizione del reato alla luce dell'unica sospensione di cinque mesi derivante dalla adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione camere penali. 3. In data 21 agosto 2025 è pervenuta memoria difensiva dell'Avvocato Tindaro Grasso in cui si confermano gli argomenti difensivi circa l'assenza degli elementi costitutivi del reato e si contestano gli argomenti della requisitoria del Procuratore generale sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Inoltre, vengono proposti due motivi aggiunti: il primo relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante la risalenza del precedente di Pinta -udi a 45 anni prima in assenza di un giudizio prognostico su tutte le circostanze indicate dall'art. 133 cod. pen. anche ai fini dell'applicazione di una pena più contenuta;
il secondo riguarda la prescrizione del reato maturato il 19 marzo 2025 anche considerati i periodi di sospensione. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art.23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, come successivamente prorogata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2 2. Il primo motivo di ricorso è generico e riversato in fatto. La sentenza impugnata, con argomenti logici e completi, sulla base delle prove acquisite nel dibattimento di primo grado di cui ha condiviso la valutazione, ha ricostruito i fatti senza incongruenze logiche o contraddizioni nel seguente modo: TO PP DI all'esito della perquisizione presso l' abitazione di RI RT si era allontanato con l'arma da questi trafugata al Corpo forestale di Barcellona Pozzo di Gotto, pochi giorni prima, e subito dopo l'aveva occultata sotto il sedile della sua auto dove era stata sequestrata. A fronte di questi elementi, tra loro convergenti e rimasti non contestati, la Corte di merito, con motivazione esente da vizi denunciabili in questa sede, ha correttamente ritenuto configurato il delitto di favoreggiamento reale, escludendo qualsiasi verosimiglianza alla tesi difensiva, rimasta priva di allegazioni ed apoditticamente ribadita in questa sede, che il lanciarazzi, da ritenersi arma comune da sparo, fosse stato regalato a DI, per la sua imbarcazione, dal Ba rto lo ne. Né assumono alcun rilievo gli elementi di fatto indicati dal ricorso quali l'incensuratezza dell'amico, peraltro esclusa a pagina 10 della sentenza di primo grado, o il lasso di tempo tra furto e occultamento del bene, peraltro breve, dovendosi valorizzare invece la contestualità rispetto alla perquisizione domiciliare volta a rinvenirla. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità. La sentenza impugnata, pur con una formula assai concisa, ha escluso la configurabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. proprio richiamando le modalità del fatto, senza che venisse argomentato né nell'atto di appello, né nel presente ricorso quali fossero i presupposti legittimanti la pretesa applicazione della menzionata disposizione e, di conseguenza, la rilevanza decisiva della lacuna denunciata, a nulla valendo il ridotto tempo del possesso dell'arma e l'insussistenza di aggravanti. 4.L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 4.1. Al momento della pronuncia della sentenza di appello il reato non era prescritto in quanto dalla lettura degli atti, consentita in ragione del vizio denunciato, risultano due periodi di sospensione della prescrizione nel corso del processo di primo grado: quella derivante dall'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'Unione della Camere penali (dal 1° marzo 2023 al 20 settembre 2023) e quella di 64 giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per l'emergenza epidemiologica da Covid 19 ed applicabile ai procedimenti la cui 3 udienza fosse fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020, come quello in esame (rinvio di ufficio dell'udienza del 12 marzo 2020, disposto con decreto del 31 marzo 2020 dal Presidente del Tribunale). 4.2. Anche la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena risulta essere stata motivata, con argomenti non illogici, a pag. 3 della sentenza impugnata in cui vi è l'espresso richiamo al precedente specifico che non ne consente il riconoscimento per l'entità complessiva della pena. 5. Alla stregua di tali argomenti il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, tanto da non consentire la declaratoria di prescrizione del reato, e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 settembre 2025 La Consigliera estensora esidente