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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/07/2025, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
12099/2024
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.sa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 09/07/2025 , come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12099/2024 R.G.L. promosso
DA
, nato a [...] il [...] , c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Bronte via Giovanni Segantini 15, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Lupo Illuminato, come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Mascalucia via Gabriele D'Annunzio
12 presso lo studio del suo procuratore di fiducia;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21; P.IVA_1
Contumace
Oggetto recupero indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2024 parte ricorrente agiva in giudizio dinanzi il Tribunale intestato chiedendo : Rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa
A) annullare i provvedimenti di indebito sub a) e b) per le ragioni sopra esposte e quindi accertare CP_ e dichiarare che il Sig. nulla deve corrispondere/restituire all' per le Parte_1 causali sopra indicate;
CP_ B) Condannare l' a rimborsare al Sig. le somme che ha già recuperato Parte_1 trattenendo una quota della pensione erogata fino a luglio 2024; CP_ C) Condannare al pagamento delle spese processuali disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Illuminato Lupo.
Premetteva in fatto di essere invalido al 100% , con necessità di assistenza continua , non essendo in grado di compiere la deambulazione senza aiuto permanente di accompagnatore. CP_ Dal 01 Gennaio 2000 il ricorrente odierno ha percepito da la pensione di invalidità civile n.
07070481. Ha precisato di essere stato titolare dei benefici che consistevano nella pensione di invalidità civile al 100%, nella percezione di maggiorazione sociale, indennità di accompagnamento.
La pensione di invalido nella misura del 100% e la maggiorazione sociale erano benefici legati al reddito ovverosia al mancato superamento di una soglia reddituale prevista per legge. L'indennità di accompagnamento percepita prescindeva dal reddito ed era correlata alle condizioni sanitarie di non autonomia. CP_ Succedeva che con nota del 22/12/2022 comunicava al ricorrente odierno il ricalcolo della pensione di invalidità dal giorno 1 gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi 2020.
In virtù della dichiarazione reddituale l' aveva revocato con effetto retroattivo la CP_1 maggiorazione sociale , avendo il ricorrente , a giudizio dell' , superato limiti reddituali per CP_1 avere diritto alla maggiorazione sociale. L'ente per recuperare somme indebitamente versate dal mese di aprile 2023 al mese di luglio 2024 , ha operato trattenute mensili sulla pensione del ricorrente pari ad euro 83,45 , recuperando la somme complessiva di euro 1.335,20.
Detto recupero veniva interrotto dal mese di agosto 2024 a seguito dell'assunzione del ricorrente odierno , che percepisce un reddito da lavoro dipendente , superiore al limite reddituale per godere della pensione di invalidità. Pertanto dal mese di agosto 2024 il ricorrente percepisce la sola indennità di accompagnamento.
Successivamente con nota del 30/09/2024 l' Previdenziale comunicava al ricorrente odierno CP_1 che la pensione di invalidità civile veniva ricalcolata a far tempo dal 01 Gennaio 2021 in base della dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente medesimo per il 2021.
In conseguenza del ricalcolo l'Istituto comunicava di avere indebitamente erogato al ricorrente odierno la somma complessiva di euro 10.220,83 e lo diffidava alla restituzione della somma indicata.
Pertanto, come precisava il ricorrente, con la prima nota del 22/12/2022 l'Ente esaminava i redditi del medesimo e ricalcolava la prestazione di invalidità civile, eliminando con effetto retroattivo la maggiorazione sociale ( dal 2020 al 2023) contestando un indebito pari ad euro 5.257,90, in parte già recuperato con le ritenute sulla pensione sopra specificate ( 83,45 mensili, recuperando complessivi euro 1.335,20 ). Con la nota successiva del 30/09/2024 , ricalcolava la pensione di invalidità civile dal 2021 al 2024 contestando l'indebito di euro 10.220,83, di fatto eliminava integralmente la pensione con effetto retroattivo dal 2021 al 2024.
Agiva pertanto in giudizio deducendo l'illegittimità dei provvedimenti dell' che violavano CP_1
l'art. 13 comma 2 , legge n. 412 del 1991. Deduceva che l' non poteva procedere alla CP_1 indiscriminata contestazione di indebiti poiché dinanzi le comunicazioni reddituali del ricorrente, puntualmente offerte ad Agenzia Entrate e attraverso il modello RED , l'Ente era in grado di CP_1 avviare eventuale recupero indebito , tuttavia nella fattispecie l' era decaduto da tale possibilità CP_1 in virtù di quanto dispone la legge n. 88del 1989 all'art. 52 comma 2 , esplicitato dalla interpretazione autentica data dal Legislatore con art. 13 comma 1, legge n. 412 del 1991 . CP_ Il Legislatore ha previsto che quando siano date somme in virtù di provvedimento definitivo dell' CP_
, queste non devono essere restituite dall'accipiens se sono state corrisposte per errore da e non a causa di un comportamento doloso del beneficiario.
Richiamava la giurisprudenza sul punto intervenuta e la legislazione , laddove prevede la possibilità CP_ per l' di recuperare somme indebitamente riconosciute sospendendo innanzi tutto la prestazione.
La restituzione è prevista in caso di comportamento doloso del ricevente che abbia indotto l'ente in errore , determinando un pagamento che , in assenza di dolo ,non sarebbe avvenuto .
Il ricorrente evidenziava altresì la correttezza del proprio comportamento che non aveva mai omesso di produrre le dichiarazioni reddituali facilmente conoscibili dall'ente. Nel merito evidenziava altresì che i limiti reddituali per gli anni all'esame di giudizio dal 2021 al 2024 non erano mai stati superati dal ricorrente che aveva percepito la prestazione di invalidità e la stessa maggiorazione sociale avendone diritto e possedendo sia i requisiti sanitari che reddituali.
Deduceva pertanto che la pretesa dell' fosse illegittima e chiedeva l'annullamento dei CP_1 provvedimenti di contestazione degli indebiti, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che il CP_ ricorrente non fosse tenuto a restituire alcuna somma ad chiedeva la condanna dell'ente alla restituzione delle somme recuperate sulla pensione. Con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale fissava udienza di discussione e termini per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza , con allegati documenti. Parte ricorrente dava prova di regolare notifica all'Istituto Previdenziale che non curava la propria costituzione in giudizio.
Con provvedimento recante data 12 maggio 2025 , l'ente è stato dichiarato contumace, la causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate , successivamente questo giudice è stato delegato per la discussione e decisione del giudizio . Disposta la sostituzione dell'udienza del 09 luglio 2025 con il deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c., lette le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
∗∗∗∗∗∗∗∗
Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 13 della legge 412/1991 , al comma 1 così dispone : “ Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 , si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale , definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta , che non siano già conosciuti dall'ente competente , consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. CP_ 2 . L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede , entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Questa norma introduce nella legislazione previdenziale una regola di carattere speciale che deroga le regole ordinarie ( art. 2033 c.c. ) del recupero di somme indebitamente versate . Nella fattispecie all'esame ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 13 sopra specificato , pertanto : la pensione di invalidità con la maggiorazione sociale e indennità accompagnamento erano state riconosciute al ricorrente odierno in base a provvedimento formale e definitivo, comunicato all'interessato.
La prestazione infatti era identificata come pensione categoria INVCIV n. 07070481 , e così veniva individuata sino ai provvedimenti di contestazione di indebito oggi impugnati. Il provvedimento è risultato viziato da una errata valutazione dei redditi percepiti dal ricorrente odierno e poi rivisitati dall'ente. Non sussiste alcun comportamento doloso del ricorrente che abbia potuto indurre in errore l' al momento del riconoscimento del beneficio , né successivamente è stata omessa alcuna CP_1 dichiarazione reddituale , che nella fattispecie ha potuto verificare senza alcuna difficoltà. CP_1
La verifica della sussistenza dei limiti reddituali per il riconoscimento della maggiorazione sociale è stata tuttavia comunicata con nota del 22/12/2022 e dispone a far tempo dall'01 Gennaio 2020. Quindi ben oltre il limite annuale di verifica e di successivo recupero di somme . Nella fattispecie l'assenza di dolo dell'accipiens , odierno ricorrente, non consente il recupero indiscriminato delle somme già erogate.
Piuttosto nel caso a mano oltre l'assenza del dolo del ricorrente che ha sempre assolto ai doveri di comunicazione del dato reddituale annuo , sussiste la prova del mancato superamento dei limiti fissati dalla legge per godere della pensione di invalidità per gli anni all'esame di giudizio ( dal 2021 al 2024 ). Dalla documentazione depositata in atti di giudizio risulta che il ricorrente non aveva superato i limiti reddituali per percepire il beneficio della pensione di invalidità e maggiorazione sociale.
La dichiarazione reddituale del 2021 , afferente i redditi prodotti nel 2020 , è stata trasmessa il
26.11.2021 , per un reddito di € 3.049,00 ( per il 2020 il limite era 16.982,49);
La dichiarazione reddituale del 2022 , afferente i redditi prodotti nel 2021, pari ad € 12.885,00 è stata trasmessa in data 04.11.2022 ,( per il 2021 il limite reddituale era 16.982,49); la dichiarazione reddituale 2023 per il redditi prodotti nel 2022 per euro 12.885,00 è stata trasmessa il 27.11.2023 ( per il 2022 il limite di reddito era euro 17.050,42); la dichiarazione reddituale 2024 , afferente il reddito 2023 pari ad euro 10.737,00 è stata trasmessa il
23.11.2024 ( il limite di reddito per il 2023 era pari ad euro 17.920,00.
In nessuno degli anni all'esame di giudizio il ricorrente aveva superato i limiti di reddito.
Il ricorso risulta fondato altresì sotto il profilo dell'assenza del dolo in capo al ricorrente, per la giurisprudenza sul punto intervenuta,l'assenza di dolo rappresenta una ragione che non consente la ripetibilità indiscriminata delle prestazioni erogati.
Si richiama sotto tale profilo Cass. sentenza n. 482 dell'11.01.2017 Sez. lavoro: “ Alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni ( Cass. 328/2002) , perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. , le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione , ma non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.( nello stesso senso Cass. sentenza n. 3802 dell'08/02/2019. Ed ancora Cass. 20/05/2021 n. 13918 “ L'art. 13, secondo comma , legge n. 412 del 1991 , laddove CP_ prevede che provvede, entro l'anno successivo , al recupero di quanto eventualmente pagato con eccedenza , va inteso nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza dell'interessato”.
Applicati tali principi al caso all'esame ( cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. facendoli propri e condividendoli interamente ) , risulta evidente l'elemento dell'assenza di dolo che può essere desunto dalle medesime comunicazioni di indebito. Infatti la nota ricevuta per prima dal ricorrente odierno, del 22 dicembre 2022, comunicava che la pensione di Invalidità civile 07070481
è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020 sulla base della comunicazione reddituale afferente il 2020.
Emerge dalla fattispecie l'assenza di dolo del ricorrente odierno , dalla documentazione in atti emerge il mancato superamento dei limiti reddituali e la tardività dell'Ente nell'intraprendere il provvedimento di recupero , peraltro privo di causa , eccedente l'annualità come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza . CP_ Idonea valutazione occorre svolgere per il secondo provvedimento, con nota 30 settembre 2024 comunicava che la prestazione di invalidità civile era stata ricalcolata dal 2021 sulla base dei dati reddituali di quella annualità ed a causa del ricalcolo veniva contestato un indebito di € 10.220,83 , diffidando il ricorrente alla restituzione .
Anche per tale annualità i limiti reddituali non erano stati superati , l'assenza di dolo e di profili di responsabilità imputabili al ricorrente, completano la valutazione di illegittimità del provvedimento impugnato .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte contumace , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Lupo
Illuminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 12099/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione ed istanza , così provvede: CP_ Dichiara la contumacia dell'
Annulla il provvedimento di indebito comunicato al ricorrente odierno con nota del 22/12/2022 avente ad oggetto la riliquidazione prestazione n. 07070481 cat. INVCIV, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Annulla il provvedimento di indebito comunicato al ricorrente il 30/09/2024 avente ad oggetto rideterminazione prestazione 044-210007070481 cat. INVCIV, con decorrenza da gennaio 2021 a luglio 2024;
Dichiara che il ricorrente nulla deve per le causali indicate nei provvedimenti sopra specificati;
CP_ Condanna al rimborso in favore del ricorrente della somma di € 1.335,20 , complessivamente trattenuta sulla prestazione 07070481, cat. INVCIV;
CP_ Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro
1.863,5 oltre il rimborso forfettario al 15% , IVA e cpa nella misura di legge.
NI , 09/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.sa Laura Garofalo
TRIBUNALE ORDINARIO CATANIA
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro , nella persona del Giudice onorario Dott.sa Laura Garofalo , all'esito dell'udienza del 09/07/2025 , come sostituita dal deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c. , come da precedente decreto ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 12099/2024 R.G.L. promosso
DA
, nato a [...] il [...] , c.f. , residente Parte_1 C.F._1
a Bronte via Giovanni Segantini 15, rappresentato e difeso in giudizio dall'avv. Lupo Illuminato, come da procura depositata in atti di giudizio, domiciliato in Mascalucia via Gabriele D'Annunzio
12 presso lo studio del suo procuratore di fiducia;
Ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente legale rappresentante Controparte_1
p. t. c. f. , con Sede Centrale in Roma , via Ciro il Grande 21; P.IVA_1
Contumace
Oggetto recupero indebito
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22/12/2024 parte ricorrente agiva in giudizio dinanzi il Tribunale intestato chiedendo : Rigettata ogni contraria istanza , eccezione e difesa
A) annullare i provvedimenti di indebito sub a) e b) per le ragioni sopra esposte e quindi accertare CP_ e dichiarare che il Sig. nulla deve corrispondere/restituire all' per le Parte_1 causali sopra indicate;
CP_ B) Condannare l' a rimborsare al Sig. le somme che ha già recuperato Parte_1 trattenendo una quota della pensione erogata fino a luglio 2024; CP_ C) Condannare al pagamento delle spese processuali disponendone la distrazione ex art. 93
c.p.c. in favore dell'Avv. Illuminato Lupo.
Premetteva in fatto di essere invalido al 100% , con necessità di assistenza continua , non essendo in grado di compiere la deambulazione senza aiuto permanente di accompagnatore. CP_ Dal 01 Gennaio 2000 il ricorrente odierno ha percepito da la pensione di invalidità civile n.
07070481. Ha precisato di essere stato titolare dei benefici che consistevano nella pensione di invalidità civile al 100%, nella percezione di maggiorazione sociale, indennità di accompagnamento.
La pensione di invalido nella misura del 100% e la maggiorazione sociale erano benefici legati al reddito ovverosia al mancato superamento di una soglia reddituale prevista per legge. L'indennità di accompagnamento percepita prescindeva dal reddito ed era correlata alle condizioni sanitarie di non autonomia. CP_ Succedeva che con nota del 22/12/2022 comunicava al ricorrente odierno il ricalcolo della pensione di invalidità dal giorno 1 gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi 2020.
In virtù della dichiarazione reddituale l' aveva revocato con effetto retroattivo la CP_1 maggiorazione sociale , avendo il ricorrente , a giudizio dell' , superato limiti reddituali per CP_1 avere diritto alla maggiorazione sociale. L'ente per recuperare somme indebitamente versate dal mese di aprile 2023 al mese di luglio 2024 , ha operato trattenute mensili sulla pensione del ricorrente pari ad euro 83,45 , recuperando la somme complessiva di euro 1.335,20.
Detto recupero veniva interrotto dal mese di agosto 2024 a seguito dell'assunzione del ricorrente odierno , che percepisce un reddito da lavoro dipendente , superiore al limite reddituale per godere della pensione di invalidità. Pertanto dal mese di agosto 2024 il ricorrente percepisce la sola indennità di accompagnamento.
Successivamente con nota del 30/09/2024 l' Previdenziale comunicava al ricorrente odierno CP_1 che la pensione di invalidità civile veniva ricalcolata a far tempo dal 01 Gennaio 2021 in base della dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente medesimo per il 2021.
In conseguenza del ricalcolo l'Istituto comunicava di avere indebitamente erogato al ricorrente odierno la somma complessiva di euro 10.220,83 e lo diffidava alla restituzione della somma indicata.
Pertanto, come precisava il ricorrente, con la prima nota del 22/12/2022 l'Ente esaminava i redditi del medesimo e ricalcolava la prestazione di invalidità civile, eliminando con effetto retroattivo la maggiorazione sociale ( dal 2020 al 2023) contestando un indebito pari ad euro 5.257,90, in parte già recuperato con le ritenute sulla pensione sopra specificate ( 83,45 mensili, recuperando complessivi euro 1.335,20 ). Con la nota successiva del 30/09/2024 , ricalcolava la pensione di invalidità civile dal 2021 al 2024 contestando l'indebito di euro 10.220,83, di fatto eliminava integralmente la pensione con effetto retroattivo dal 2021 al 2024.
Agiva pertanto in giudizio deducendo l'illegittimità dei provvedimenti dell' che violavano CP_1
l'art. 13 comma 2 , legge n. 412 del 1991. Deduceva che l' non poteva procedere alla CP_1 indiscriminata contestazione di indebiti poiché dinanzi le comunicazioni reddituali del ricorrente, puntualmente offerte ad Agenzia Entrate e attraverso il modello RED , l'Ente era in grado di CP_1 avviare eventuale recupero indebito , tuttavia nella fattispecie l' era decaduto da tale possibilità CP_1 in virtù di quanto dispone la legge n. 88del 1989 all'art. 52 comma 2 , esplicitato dalla interpretazione autentica data dal Legislatore con art. 13 comma 1, legge n. 412 del 1991 . CP_ Il Legislatore ha previsto che quando siano date somme in virtù di provvedimento definitivo dell' CP_
, queste non devono essere restituite dall'accipiens se sono state corrisposte per errore da e non a causa di un comportamento doloso del beneficiario.
Richiamava la giurisprudenza sul punto intervenuta e la legislazione , laddove prevede la possibilità CP_ per l' di recuperare somme indebitamente riconosciute sospendendo innanzi tutto la prestazione.
La restituzione è prevista in caso di comportamento doloso del ricevente che abbia indotto l'ente in errore , determinando un pagamento che , in assenza di dolo ,non sarebbe avvenuto .
Il ricorrente evidenziava altresì la correttezza del proprio comportamento che non aveva mai omesso di produrre le dichiarazioni reddituali facilmente conoscibili dall'ente. Nel merito evidenziava altresì che i limiti reddituali per gli anni all'esame di giudizio dal 2021 al 2024 non erano mai stati superati dal ricorrente che aveva percepito la prestazione di invalidità e la stessa maggiorazione sociale avendone diritto e possedendo sia i requisiti sanitari che reddituali.
Deduceva pertanto che la pretesa dell' fosse illegittima e chiedeva l'annullamento dei CP_1 provvedimenti di contestazione degli indebiti, chiedeva al Tribunale di accertare e dichiarare che il CP_ ricorrente non fosse tenuto a restituire alcuna somma ad chiedeva la condanna dell'ente alla restituzione delle somme recuperate sulla pensione. Con vittoria di spese di giudizio e con distrazione in favore del procuratore del ricorrente.
Il Tribunale fissava udienza di discussione e termini per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza , con allegati documenti. Parte ricorrente dava prova di regolare notifica all'Istituto Previdenziale che non curava la propria costituzione in giudizio.
Con provvedimento recante data 12 maggio 2025 , l'ente è stato dichiarato contumace, la causa veniva istruita documentalmente con deposito di note scritte autorizzate , successivamente questo giudice è stato delegato per la discussione e decisione del giudizio . Disposta la sostituzione dell'udienza del 09 luglio 2025 con il deposito di note scritte , ricorrendo i presupposti dell'art. 127 ter c.p.c., lette le istanze e conclusioni come in atti depositate , il giudizio viene definito con il presente provvedimento.
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Il ricorso risulta fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
L'art. 13 della legge 412/1991 , al comma 1 così dispone : “ Le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989 n. 88 , si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale , definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
L'omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta , che non siano già conosciuti dall'ente competente , consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. CP_ 2 . L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede , entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.”
Questa norma introduce nella legislazione previdenziale una regola di carattere speciale che deroga le regole ordinarie ( art. 2033 c.c. ) del recupero di somme indebitamente versate . Nella fattispecie all'esame ricorrono tutti i presupposti previsti dall'art. 13 sopra specificato , pertanto : la pensione di invalidità con la maggiorazione sociale e indennità accompagnamento erano state riconosciute al ricorrente odierno in base a provvedimento formale e definitivo, comunicato all'interessato.
La prestazione infatti era identificata come pensione categoria INVCIV n. 07070481 , e così veniva individuata sino ai provvedimenti di contestazione di indebito oggi impugnati. Il provvedimento è risultato viziato da una errata valutazione dei redditi percepiti dal ricorrente odierno e poi rivisitati dall'ente. Non sussiste alcun comportamento doloso del ricorrente che abbia potuto indurre in errore l' al momento del riconoscimento del beneficio , né successivamente è stata omessa alcuna CP_1 dichiarazione reddituale , che nella fattispecie ha potuto verificare senza alcuna difficoltà. CP_1
La verifica della sussistenza dei limiti reddituali per il riconoscimento della maggiorazione sociale è stata tuttavia comunicata con nota del 22/12/2022 e dispone a far tempo dall'01 Gennaio 2020. Quindi ben oltre il limite annuale di verifica e di successivo recupero di somme . Nella fattispecie l'assenza di dolo dell'accipiens , odierno ricorrente, non consente il recupero indiscriminato delle somme già erogate.
Piuttosto nel caso a mano oltre l'assenza del dolo del ricorrente che ha sempre assolto ai doveri di comunicazione del dato reddituale annuo , sussiste la prova del mancato superamento dei limiti fissati dalla legge per godere della pensione di invalidità per gli anni all'esame di giudizio ( dal 2021 al 2024 ). Dalla documentazione depositata in atti di giudizio risulta che il ricorrente non aveva superato i limiti reddituali per percepire il beneficio della pensione di invalidità e maggiorazione sociale.
La dichiarazione reddituale del 2021 , afferente i redditi prodotti nel 2020 , è stata trasmessa il
26.11.2021 , per un reddito di € 3.049,00 ( per il 2020 il limite era 16.982,49);
La dichiarazione reddituale del 2022 , afferente i redditi prodotti nel 2021, pari ad € 12.885,00 è stata trasmessa in data 04.11.2022 ,( per il 2021 il limite reddituale era 16.982,49); la dichiarazione reddituale 2023 per il redditi prodotti nel 2022 per euro 12.885,00 è stata trasmessa il 27.11.2023 ( per il 2022 il limite di reddito era euro 17.050,42); la dichiarazione reddituale 2024 , afferente il reddito 2023 pari ad euro 10.737,00 è stata trasmessa il
23.11.2024 ( il limite di reddito per il 2023 era pari ad euro 17.920,00.
In nessuno degli anni all'esame di giudizio il ricorrente aveva superato i limiti di reddito.
Il ricorso risulta fondato altresì sotto il profilo dell'assenza del dolo in capo al ricorrente, per la giurisprudenza sul punto intervenuta,l'assenza di dolo rappresenta una ragione che non consente la ripetibilità indiscriminata delle prestazioni erogati.
Si richiama sotto tale profilo Cass. sentenza n. 482 dell'11.01.2017 Sez. lavoro: “ Alla stregua dell'art. 52 della Legge n. 88 del 1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni ( Cass. 328/2002) , perché la disciplina della sanatoria è globalmente sostitutiva di quella ordinaria di cui all'art. 2033 c.c. , le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione , ma non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.( nello stesso senso Cass. sentenza n. 3802 dell'08/02/2019. Ed ancora Cass. 20/05/2021 n. 13918 “ L'art. 13, secondo comma , legge n. 412 del 1991 , laddove CP_ prevede che provvede, entro l'anno successivo , al recupero di quanto eventualmente pagato con eccedenza , va inteso nel senso che entro tale termine l'Istituto deve formalizzare la richiesta di restituzione dell'importo ritenuto indebito e cioè deve iniziare il procedimento amministrativo di recupero portandolo a conoscenza dell'interessato”.
Applicati tali principi al caso all'esame ( cui questo giudice si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c. facendoli propri e condividendoli interamente ) , risulta evidente l'elemento dell'assenza di dolo che può essere desunto dalle medesime comunicazioni di indebito. Infatti la nota ricevuta per prima dal ricorrente odierno, del 22 dicembre 2022, comunicava che la pensione di Invalidità civile 07070481
è stata ricalcolata dal 1° gennaio 2020 sulla base della comunicazione reddituale afferente il 2020.
Emerge dalla fattispecie l'assenza di dolo del ricorrente odierno , dalla documentazione in atti emerge il mancato superamento dei limiti reddituali e la tardività dell'Ente nell'intraprendere il provvedimento di recupero , peraltro privo di causa , eccedente l'annualità come previsto dalla legge e dalla giurisprudenza . CP_ Idonea valutazione occorre svolgere per il secondo provvedimento, con nota 30 settembre 2024 comunicava che la prestazione di invalidità civile era stata ricalcolata dal 2021 sulla base dei dati reddituali di quella annualità ed a causa del ricalcolo veniva contestato un indebito di € 10.220,83 , diffidando il ricorrente alla restituzione .
Anche per tale annualità i limiti reddituali non erano stati superati , l'assenza di dolo e di profili di responsabilità imputabili al ricorrente, completano la valutazione di illegittimità del provvedimento impugnato .
Il ricorso pertanto deve trovare accoglimento , le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte contumace , con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente avv. Lupo
Illuminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Monocratico di NI in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 12099/2024 R.G. , disattesa ogni contraria eccezione ed istanza , così provvede: CP_ Dichiara la contumacia dell'
Annulla il provvedimento di indebito comunicato al ricorrente odierno con nota del 22/12/2022 avente ad oggetto la riliquidazione prestazione n. 07070481 cat. INVCIV, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
Annulla il provvedimento di indebito comunicato al ricorrente il 30/09/2024 avente ad oggetto rideterminazione prestazione 044-210007070481 cat. INVCIV, con decorrenza da gennaio 2021 a luglio 2024;
Dichiara che il ricorrente nulla deve per le causali indicate nei provvedimenti sopra specificati;
CP_ Condanna al rimborso in favore del ricorrente della somma di € 1.335,20 , complessivamente trattenuta sulla prestazione 07070481, cat. INVCIV;
CP_ Condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente che liquida in euro
1.863,5 oltre il rimborso forfettario al 15% , IVA e cpa nella misura di legge.
NI , 09/07/2025 Il Giudice onorario
Dott.sa Laura Garofalo