CA
Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/03/2025, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta da dr. Stefano Scarafoni Presidente rel. dr.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere dr. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 375/2024 del Ruolo Generale
Civile – Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Occhigrossi ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Anticoli Corrado, Via Attilio Selva
11;
APPELLANTE
E appresentata e difesa dall'avv. Ottone Salvati Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, Piazzale Don Giovanni
Minzoni 9;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Tivoli n.
25/2024, pubblicata il 10 gennaio 2024, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia la Corte di Appello di Roma – Sez. Lavoro accogliere l'appello e per l'effetto, previa riforma della sentenza impugnata, a) accertare e dichiarare che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato, tempo indeterminato full-time, dall'01.10.2005 al 28.11.2019, con diritto all'inquadramento della ricorrente nel livello 5 del C.C.N.L. Commercio con qualifica di impiegata d'ordine; b) accertare e dichiarare che il licenziamento per superamento del periodo di comporto è stato comminato senza l'osservanza del termine di preavviso ex art. 2118
c.c., e per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Guidonia – Montecelio (Rm) alla via Tiburtina
Km 18,300, al pagamento della relativa indennità sostitutiva di preavviso dell'importo di
€ 2.786,35; c) accertare e dichiarare che alla Sig.ra per le Parte_1 ragioni di cui in premessa, compete la somma complessiva di € 62.535,51, di cui €
106,13 a titolo di paga giornaliera;
€ 31,28 a titolo di tredicesima;
€ 298,50 a titolo di tredicesima ratei;
€ 43,58 a titolo di quattordicesima;
€ 2.814,54 a titolo di festività; €
4.339,11 a titolo di ferie non godute;
€ 10.633,97 a titolo di permessi non goduti;
€
762,91 a titolo di ex festività; € 16.496,97 a titolo di straordinario diurno al 15%; €
112,50 a titolo di una tantum 07/2008; € 112,50 a titolo di una tantum 11/2008; €
21.837,20 a titolo di T.F.R.; € 2.485,56 a titolo di assegno familiare;
relativamente al periodo dall'01.10.2005 al 28.11.2019, nonché € 2.786,35 per indennità di mancato preavviso, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) condannare, per l'effetto, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, con sede in Guidonia – Montecelio (Rm) alla via Tiburtina
Km 18,300, al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di €
62.535,51, di cui € 106,13 a titolo di paga giornaliera;
€ 31,28 a titolo di tredicesima;
€
298,50 a titolo di tredicesima ratei;
€ 43,58 a titolo di quattordicesima;
€ 2.814,54 a titolo di festività; € 4.339,11 a titolo di ferie non godute;
€ 10.633,97 a titolo di permessi non goduti;
€ 762,91 a titolo di ex festività; € 16.496,97 a titolo di straordinario diurno al
15%; € 112,50 a titolo di una tantum 07/2008; € 112,50 a titolo di una tantum 11/2008; €
21.837,20 a titolo di T.F.R.; € 2.485,56 a titolo di assegno familiare;
relativamente al periodo dall'01.10.2005 al 28.11.2019, nonché € 2.786,35 per indennità di mancato preavviso, o della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
e) in via subordinata, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, con sede in Guidonia – Montecelio (Rm) alla via
2 Tiburtina Km 18,300, al pagamento in favore della ricorrente, della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, eventualmente anche ex art. 36 Cost., e CTU, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo;
f) con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio.
CONCLUSIONI APPELLATA: Piaccia all'Ecc. Corta adita, contrariis rejectis, per i motivi sopra esposti rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra in Parte_1
quanto del tutto inammissibile, infondato in fatto ed in diritto, confermando la sentenza n. 25/2024 emessa dal Tribunale di Tivoli pubblicata in data 10/01/2024 RG n.
3529/2020; con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali e varie, IVA e CPA come per legge.
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 16 ottobre 2020, al giudice del lavoro del Parte_1
Tribunale di Tivoli contro per l'accertamento di un Controparte_1
rapporto di lavoro di natura subordinata, ai sensi dell'articolo 2094 c.c., intercorso tra la ricorrente e la società dal 1° ottobre 2005 al 28 novembre 2019 con CP_2
inquadramento al V livello del CCNL Commercio con mansioni di impiegata d'ordine.
Per l'effetto, chiedeva la condanna della società convenuta al pagamento di differenze retributive per € 62.535,51, come da conteggi analitici allegati.
La premetteva: Parte_1
. di aver lavorato, continuativamente, con qualifica di impiegata d'ordine, V° livello del
CCNL Commercio, dal 1° ottobre 2005 al 28 novembre 2019, in favore di
[...]
presso la sede di lavoro sita in Guidonia - Montecelio (Rm) alla Via Controparte_2
Tiburtina Km 18,800;
. di essere stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, full-time, con indicazione di osservare il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00, per un totale di 40 ore a settimana;
. di aver di fatto osservato, per tutta la durata del rapporto di lavoro dal 1° ottobre 2005 al
27 maggio 2019, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore
13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,30, per un totale di 45 ore a settimana;
. di aver ricevuto una paga base pari ad € 669,89 e contingenza per € 521,94 per un totale di € 1.191,83 per quattordici mensilità annue;
. che con comunicazione del 28 novembre 2019 la comminava alla ricorrente CP_2
il licenziamento per superamento del periodo di comporto;
3 . di aver svolto la propria opera in qualità di lavoratrice subordinata in favore della società resistente utilizzando unicamente gli strumenti di lavoro messi a disposizione dalla stessa, lavorando nei locali aziendali sotto le direttive del datore di lavoro, con orario prefissato, dovendo chiedere permessi per assentarsi dal lavoro ed autorizzazioni per fruire di ferie, nonché dovendo certificare e giustificare i periodi di malattia;
. che le mansioni svolte consistevano nel ricevimento della clientela, nella gestione degli appuntamenti e nell'effettuare ordinativi per conto della resistente;
. che, in seguito al licenziamento per superamento del periodo di comporto, non le veniva corrisposta la relativa indennità di mancato preavviso corrispondente ad € 2.786,35;
. che, in ragione dell'effettivo orario lavorativo osservato, non le veniva corrisposto a titolo di differenze retributive (paga giornaliera, tredicesima, tredicesima ratei, quattordicesima, festività, ferie non godute, permessi non goduti, ex festività, straordinario diurno al 15%, una tantum 07/2008, una tantum 11/2008) l'importo complessivo di € 35.426,40;
. che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, aveva percepito in acconto la somma di € 5.070,00 a titolo di TFR, ma non aveva mai ricevuto la residua somma lorda di € 21.837,20, dovuta dalla società sempre a tale titolo;
. che non aveva percepito le somme relative agli assegni familiari per gli anni 2016 –
2017 – 2018 – 2019, per un importo complessivo di € 2.485,56;
. che vantava, dunque, nei confronti di un credito pari a complessivi € CP_2
62.535,51.
Tanto premesso in fatto e diritto, proponeva le proprie domande come ai punti da a) ad f) delle conclusioni in epigrafe riportate.
2. Si costituiva la contestando la ricostruzione dei fatti Controparte_1
come esposta da parte ricorrente e i conteggi allegati, chiedendo il rigetto del ricorso e la dichiarazione di avvenuta prescrizione per i crediti sino al 30 ottobre 2015.
In particolare, contestava che la ricorrente avesse mai svolto l'orario di lavoro allegato, avendo sempre prestato la propria attività dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 19,00, come previsto dal contratto sottoscritto dalle parti.
Allegava che la nel corso del rapporto, non aveva mai inoltrato alcuna Parte_1
domanda di fruizione degli assegni familiari al datore di lavoro, come dimostrato dall'assenza di documentazione in merito, e che l'azienda non aveva mai ricevuto alcuna
4 richiesta nemmeno da parte dell'Inps, presso cui la ricorrente avrebbe dovuto avviare il relativo iter amministrativo.
Precisava, poi, che in data 7 settembre 2016 la (oggi Controparte_3
aveva notificato ad l'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale CP_4 CP_2
di Tivoli con la quale veniva pignorato il quinto della retribuzione mensile della lavoratrice “nonché un quinto del TFR allorché esigibile” e che, al momento di rendere la dichiarazione quale terzo pignorato, l'azienda aveva rappresentato al creditore procedente la precedente cessione volontaria, da parte della del quinto dello Parte_1
stipendio in favore della finanziaria Pitagora S.p.a.
Aveva, quindi, provveduto ad operare le trattenute dovute a beneficio dei creditori, sia nel corso del rapporto che al momento della sua cessazione. In particolare, la CP_2
aveva corrisposto € 22.725,68 a titolo di TFR (€ 19.104,30 netti) così ripartito: i) €
11.751,32 alla Pitagora S.p.a.; ii) € 2.278,72 a favore di Banca iii) € 5.074,26 CP_4
a favore della lavoratrice, come dato atto dalla stessa ricorrente. In data 27 febbraio 2020, infatti, la Pitagora comunicava all'azienda ed alla lavoratrice l'avvenuto pagamento del debito residuo con estinzione del contratto di finanziamento.
3. Nelle note autorizzate del 14 ottobre 2021, in replica alle difese della parte convenuta, la chiedeva, con riguardo alla deduzione della relativa alla mancanza Parte_1 CP_2
di una richiesta per il pagamento degli assegni familiari, di poter esibire la documentazione attestante il riconoscimento degli assegni familiari da parte dell'Inps di
Guidonia – Tivoli, relativa agli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Della suddetta documentazione chiedeva l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Chiedeva, al contempo, di essere autorizzata al deposito della documentazione attestante la presentazione della domanda presso la suddetta sede Inps, nonché documentazione attestante l'accoglimento della domanda, trattandosi di acquisizione formulata in prova contraria rispetto alle deduzioni avversarie.
3.1. Il Tribunale di Tivoli riservava all'esito dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 421
c.p.c., la valutazione se acquisire i documenti da ultimo prodotti dalla Parte_1
Disposta, quindi, l'istruttoria testimoniale, cui dava corso con l'acquisizione della deposizione di due testimoni per parte ricorrente e di un testimone per parte resistente, pronunciava la sentenza oggi impugnata, rigettando il ricorso e compensando le spese di lite.
5 Il giudice di prime cure, preliminarmente, dichiarava pacifica l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento e mansioni così come delineate dalla ricorrente.
Respingeva, poi, la domanda relativa al riconoscimento dell'avvenuto svolgimento di lavoro straordinario argomentando sulla mancanza di prova: “le dichiarazioni su riportate [dei testi] non hanno saputo ricostruire con ragionevole certezza l'orario svolto dalla ricorrente. La teste infatti, ha chiarito di non poterla vedere la Tes_1
mattina e di fare sporadicamente un orario che si protraesse fino alle 19.30. Il teste
ha chiarito che quando rientrava in loco la vedeva intorno alle 18 e le 20 e che Tes_2
la ricorrente lo aspettava quando si tratteneva oltre le 20 senza però affermare con certezza che la stessa svolgesse in quell'arco temporale la propria attività lavorativa e quante volte questo accadesse. In assenza di dati fattuali certi e coerenti con quanto indicato nel ricorso introduttivo la richiesta relativa allo straordinario non può trovare accoglimento”.
Il giudice a quo rigettava anche la domanda relativa al TFR sottolineando come la avesse sottaciuto le circostanze allegate dall'azienda riguardo i pagamenti Parte_1
effettuati dalla stessa a favore della e della Pitagora S.p.a., impedendo Controparte_5
di fatto l'accoglimento della domanda.
Relativamente agli assegni familiari, infine, la sentenza rilevava come la ricorrente, nel ricorso introduttivo, non avesse fornito alcuna documentazione attestante l'avvenuta richiesta e accoglimento della domanda da parte dell'Inps, ma che avesse allegato tale prova solamente nelle successive note di trattazione scritta. Per l'effetto dichiarava la decadenza della dal diritto alla produzione documentale, perché tardivamente Parte_1
effettuata, ordinando lo stralcio dei documenti afferenti agli assegni familiari prodotti con le note di trattazione scritta e rigettando, di conseguenza, la relativa domanda per assenza di prova.
4. Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base Parte_1
di un unico motivo d'impugnazione, cui resiste la Controparte_1 eccependo l'inammissibilità dell'appello ex artt. 434 e 348-bis c.p.c.
4.1. Con l'unico motivo di doglianza l'appellante censura il passaggio motivazionale con cui il Tribunale di Tivoli afferma: “costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e,
6 ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto” (pag. 4 sentenza impugnata).
Sostiene la che l'affermazione del giudice a quo avrebbe dovuto essere Parte_1
collegata con l'esame degli elementi di fatto allegati nel ricorso, nonché con le testimonianze rese nel corso del giudizio, in quanto rilevanti ai fini della decisione.
Deduce, infatti, di avere non solo analiticamente indicato il fondamento della domanda
(il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento, ecc.) ed allegato i relativi conteggi, ma di avere altresì provato il proprio diritto anche a mezzo dei testimoni escussi, i quali avrebbero confermato quanto sostenuto dall'odierna appellante.
Dopo tali affermazioni, l'appellante riporta integralmente le deposizioni rese dai testimoni e per poi concludere, quindi, che la domanda Tes_1 Testimone_3
risulterebbe fondata e provata sia nell'an che nel quantum.
Sottolinea, infine, la non adeguatezza della contestazione dei propri conteggi da parte della convenuta e ripropone istanza di nomina di CTU.
5. L'eccezione di inammissibilità dell'appello, proposta dalla è fondata e va CP_2
accolta.
5.1. L'art. 434 c.p.c., primo comma, prevede che: “Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
La legge richiede, quindi, che il gravame contenga, a pena di inammissibilità,
l'indicazione specifica dei motivi di doglianza proposti alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice, individuando chiaramente la parte della sentenza oggetto di contestazione e le norme che si ritengono violate, argomentando sulla loro rilevanza nel caso in analisi.
La Suprema Corte si è recentemente espressa sul punto in una pronuncia a Sezioni Unite
– seppure in relazione alla formulazione della disposizione antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 149/2022, ma comunque con principi ancora attualmente validi ed applicabili -, affermando che: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione
7 delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. (Nella specie, la S.C., estendendo la portata applicativa di tale principio anche all'impugnazione avverso le pronunce del Pt_2
dinanzi al TSAP, ha cassato la sentenza di merito, ritenendo adeguatamente specificati i motivi proposti dall'appellante sia in ordine alla decorrenza del termine di prescrizione - anche sul piano della conoscibilità dell'evento da considerare - del diritto al risarcimento del danno ad essa occorso in seguito all'esondazione di un fiume, sia in ordine all'onere probatorio)” (Cass. n. 36481/2022).
La nel suo ricorso in appello, contesta in maniera del tutto generica la Parte_1
decisione assunta dal giudice a quo riguardo alla valutazione della mancanza di prova sul lavoro straordinario asseritamente svolto.
Il primo giudice, sul punto, ha rilevato che: “La teste infatti, ha chiarito di Tes_1
non poterla vedere la mattina e di fare sporadicamente un orario che si protraesse fino alle 19.30. Il teste ha chiarito che quando rientrava in loco la vedeva intorno Tes_2
alle 18 e le 20 e che la ricorrente lo aspettava quando si tratteneva oltre le 20 senza però affermare con certezza che la stessa svolgesse in quell'arco temporale la propria attività lavorativa e quante volte questo accadesse. In assenza di dati fattuali certi e coerenti con quanto indicato nel ricorso introduttivo la richiesta relativa allo straordinario non può trovare accoglimento”.
Ebbene, l'odierna appellante non articola alcuna critica specifica sulla suddetta valutazione – anzi, nemmeno censura specificamente tale punto della motivazione -, ma si limita, da una parte, a ribadire di aver indicato analiticamente i fatti a sostegno della propria domanda, dall'altra a riportare integralmente le dichiarazioni rese dai due testimoni di parte.
La parte argomentativa “che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” – come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità –, nel caso di specie relativamente alle risultanze istruttorie, manca totalmente rendendo di fatto l'appello inammissibile.
In sostanza, il motivo d'impugnazione è privo di qualsiasi capacità critica nei confronti della sentenza impugnata, limitandosi a richiamare i fatti allegati a sostegno della
8 domanda, che sono irrilevanti perché l'appellante impugna il capo della sentenza che pone a suo carico l'onere di dimostrare l'allegato svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello normale, e le deposizioni dei testimoni, senza però avanzare una diversa lettura critica delle stesse tale da confutare la valutazione al riguardo resa dal primo giudice.
5.2. E' appena il caso, poi, di osservare che, seppure richiamate integralmente le domande avanzate nel ricorso introduttivo, nessuna critica è stata parimenti mossa da parte appellante relativamente: a) al capo della decisione che ha dato conto dell'integrale pagamento del t.f.r., destinato in larga parte alla soddisfazione dei creditori della b) al capo della decisione che ha dichiarato la decadenza della Parte_1 Parte_1
dal diritto di produrre la documentazione relativa agli assegni familiari e, per tale motivo, ha respinto la relativa domanda.
6. In conclusione, l'appello deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna di al pagamento delle spese di lite del presente Parte_1
grado di giudizio che si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, tenendo conto del valore della controversia (€. 62.535,51) e della circostanza che, nel presente grado, non è stata svolta attività istruttoria, sicché non si deve procedere alla liquidazione della relativa fase.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
P.q.m.
Dichiara inammissibile l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare alla società appellata le spese di lite dell'odierno grado di giudizio che liquida nella somma di € 4.997,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 26 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
9