TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 22/12/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 69/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/07/1961 Con il patrocinio dell'Avv. SORRENTINO CRISTIAN e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1970 Con il patrocinio dell'Avv. SORRENTINO CRISTIAN e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
05.12.1996, nel Comune di Orta San Giulio (NO), Atto n. 41, parte II, serie C, anno 1996, dando disposizione
Pag. 1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta San Giulio (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per sé stessi;
3) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere;
4) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi sin d'ora reciprocamente assentono a rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
5) disporre la perdita del cognome per la signora;
Parte_1 CP_1
6) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Orta San Giulio (NO) in data 05.12.1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 41, parte II, serie C, anno 1996. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Orta San Giulio (NO) in data 05.12.1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 41, parte II, serie C, anno 1996;
Pag. 2 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente rel. ed est. dott.ssa Rossella Incardona Giudice dott.ssa Maria Amoruso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 69/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il Parte_1 C.F._1
05/07/1961 Con il patrocinio dell'Avv. SORRENTINO CRISTIAN e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il Controparte_1 C.F._2
11/08/1970 Con il patrocinio dell'Avv. SORRENTINO CRISTIAN e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai Sigg.ri e in data Parte_1 CP_1
05.12.1996, nel Comune di Orta San Giulio (NO), Atto n. 41, parte II, serie C, anno 1996, dando disposizione
Pag. 1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orta San Giulio (NO) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
2) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere alcuna reciproca pretesa economica a titolo di mantenimento per sé stessi;
3) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi dichiarano di aver regolato ogni questione patrimoniale afferente ai loro rapporti e dichiarano di non avere null'altro a pretendere;
4) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi sin d'ora reciprocamente assentono a rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
5) disporre la perdita del cognome per la signora;
Parte_1 CP_1
6) dare atto che, su accordo delle parti, i coniugi dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Orta San Giulio (NO) in data 05.12.1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 41, parte II, serie C, anno 1996. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale regolarmente omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e Parte_1 Controparte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Orta San Giulio (NO) in data 05.12.1996 con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 41, parte II, serie C, anno 1996;
Pag. 2 2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 18.12.2025.
Il Presidente Andrea Ghinetti
Pag. 3