Ordinanza cautelare 11 aprile 2024
Ordinanza collegiale 25 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 1193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1193 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00110/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 110 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Inwit s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in NO, piazza XXIV Maggio n. 26;
contro
Comune di Pratola Serra, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio Gesuè Rizzi Ulmo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) del provvedimento prot. n. 0007817 del 20.11.2023 (pervenuto in pari data), con cui il Responsabile del Settore III Tecnico – Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP ha contestato alla società ricorrente la realizzazione abusiva di talune opere e, per l’effetto, le ha intimato la rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
b) della relazione di sopralluogo prot. n. 7815 del 20.11.2023;
c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) dell’ordinanza n. 2/2024 - prot. in partenza n. 0000503 del 18.1.2024 (in pari data conosciuta), con cui il Responsabile del Settore III Tecnico – Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP ha intimato la rimozione della stradina di accesso al cantiere di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche di proprietà della società ricorrente con contestuale ripristino dello stato dei luoghi;
b) della relazione di sopralluogo prot. n. 7815 del 20.11.2023 (solo adesso divenuta lesiva);
c) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pratola Serra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che, con la memoria da ultimo depositata, la ricorrente ha dichiarato che:
- in ragione di sopraggiunte difficoltà, ha rinunciato alla realizzazione dell’impianto e ha pertanto provveduto al ripristino dello stato dei luoghi;
- non ha più interesse alla decisione del ricorso e dei relativi motivi aggiunti;
Ritenuto pertanto che:
- il ricorso e i relativi motivi aggiunti debbano essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del principio dispositivo che informa il processo amministrativo;
- le spese di lite possano essere compensate in considerazione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
Raffaele Esposito, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaele Esposito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO