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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/10/2025, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA SECONDA SEZIONE CIVILE - Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Paola Gargano, lette le note scritte disposte in sostituzione all'udienza del 15 ottobre 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 5405/2023 la seguente
S E N T E N Z A
tra
), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Caterina Zeffiro, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Enotria n. 39, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, al viale Calabria n. 82, giusta procura in atti;
-resistente-
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 13.11.2023, parte ricorrente in epigrafe, titolare di pensione cat. VOCOM, adiva l'intestato Tribunale avverso il provvedimento, notificato dall' in data 04.10.2023, con il quale CP_1 comunicava un recupero di somme indebitamente percepite su pensione dal 1.1.1996 al 31.7.2002, perché presuntivamente versate somme superiori al dovuto, per un ammontare complessivo di €. 1.783,14. Deduceva l'illegittimità della richiesta di indebito relativa agli anni dal 1996 al 2002, perché decaduta dal relativo diritto non avendo l' inoltrato la CP_1 richiesta al ricorrente nel termine indicato dall'art. 13 della Legge 412/91, ovvero entro l'anno successivo all'eventuale recupero di quanto erogato in eccedenza. Eccepiva, inoltre, la nullità, annullabilità e/o illegittimità dell'ingiunzione per decorso del termine prescrizionale. Tanto premesso, concludeva chiedendo al Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di: “1°) accertare e dichiarare la non tenutezza del ricorrente alla restituzione della complessiva somma € 1.783,14 richiesta dall' a seguito dell'applicazione dell'art. 1 comma 41 Legge 335/95 per tutte le CP_1 motivazioni esposte in narrativa;
2°) per l'effetto accertare, dichiarare e statuire la nullità, annullabilità, illegittimità, inefficacia e/o inesigibilità dell'ingiunzione di pagamento categoria VOCOM n°36022590 del 14.9.2023 per i motivi meglio dedotti in narrativa e di ogni altro provvedimento antecedente e/o consequenziale”, vinte le spese di lite con distrazione. Si costituiva in giudizio parte resistente il quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e improcedibilità dello stesso per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, posto che il ricorrente ha già proposto identico ricorso (RG 1114/14 dott.ssa definito con pronunzia di improcedibilità. Per_1
Nel merito, sosteneva la fondatezza dell'indebito in questione per il superamento dei limiti di reddito da lavoro dipendente conseguiti dal coniuge, non noti all'Istituto, in occasione della campagna RED ex art. 13, comma 2 L.412/91. Deduceva la legittimità dell'azione di recupero e il rispetto del termine decennale di prescrizione, posto che l' aveva notificato la richiesta di CP_1 restituzione con diverse comunicazioni: nota di debito del 28.12.2002; comunicazione del 23.11.2012, notificata il 23.12.2012; comunicazione del 10.2.2014, notificata il 7.5.2014 con la quale è stato comunicato l'avvio di un piano di recupero mediante trattenuta su pensione;
comunicazione del 14.9.2023, notificata il 4.10.2023. Evidenziava, inoltre, che parte ricorrente aveva già proposto ricorso per contestare il medesimo indebito nel 2014, sicché, contrariamente a quanto indicato in ricorso, certamente era già a conoscenza della posizione di debito oggetto dell'odierno giudizio. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite, la causa veniva riservata in decisione.
******* Il ricorso è fondato.
1. In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'azione giudiziaria per non avere il ricorrente esperito il procedimento amministrativo, anche a seguito di sospensione del giudizio disposta dal Giudice dott.ssa nel procedimento recante RG. 1114/2014. Per_1
La doglianza è infondata. Invero, “il contenzioso che si instaura in seguito alla ricezione di nota di indebito da parte dell' è diverso da quello volto al riconoscimento del CP_1 diritto ad una prestazione a carico dell' , che presuppone Controparte_2 la previa proposizione di una domanda in sede amministrativa, costituente presupposto indefettibile dell'azione in sede giudiziale, la cui mancanza ne determina l'improponibilità. Nel primo caso, infatti, il ricorso in sede amministrativa al più potrebbe mirare ad ottenere la revoca in via di autotutela di un provvedimento autonomamente emesso dall' risolvendosi invece CP_1
l'azione giudiziale in una domanda di accertamento negativo dell'altrui pretesa di ripetizione dell'indebito”. (cfr. sent. Tribunale di Roma n. 9314/2022; sent. Tribunale di Napoli n. 870/2022). L'eccezione preliminare svolta da parte resistente deve, dunque, ritenersi infondata.
2. Nel merito, è opportuno esaminare la normativa in tema di indebito previdenziale. Le norme speciali applicabili agli indebiti pensionistici vanno individuate in base alla legge vigente ratione temporis giacché “l'obbligo di restituzione sorge
“ex lege”, con effetto istantaneo, all'atto del pagamento, sicché è al momento della relativa esecuzione che deve farsi riferimento per l'individuazione della legge applicabile (cfr. Cass. 12.12.2016, n. 25371). Tale norma, a far data dal 1.1.2001, è rappresentata dall'art. 13 L. 412/1991, a mente del quale: 1° comma: opera la sanatoria degli indebiti in caso di formale provvedimento definitivo comunicato all'interessato in caso di errore coevo di qualsiasi natura imputabile all' salvo dolo dell'interessato. CP_1
La Cassazione ha chiarito che l'assenza di dolo costituisce un elemento costitutivo della fattispecie (una condizione dell'azione di ripetizione) e, quindi, il relativo accertamento può essere compiuto dal giudice di merito indipendentemente dal fatto che sia stato eccepito dall' . Controparte_3 Tuttavia, sull'assicurato non grava l'onere di provare l'assenza di dolo, il quale ai fini della decisione può ritenersi sussistente solo se positivamente provato (cfr. Cass. 3728/1997). Inoltre, dopo la riformulazione della disciplina dell'indebito ad opera della L. n. 88 del 1989, art. 52 (come interpretato dall'art. 13 cit.), la giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sent. 25/01/2018 n. 1919) si è orientata nel senso di ritenere che “il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché questi abbia disatteso l'obbligo legale di comunicare all' determinate circostanze rilevanti ai fini della sussistenza e della misura CP_1 del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. n. 4849 del 1986): più precisamente, si è affermato che il comportamento omissivo dell'assicurato è dalla legge equiparato al dolo, consentendo pertanto l'incondizionata ripetibilità delle somme indebitamente percepite, nei casi in cui la corresponsione di prestazioni non dovute dipenda dall'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge ovvero dall'indisponibilità, per l'ente erogante, delle informazioni necessarie ad accertare da solo la ricorrenza dei fatti occultati e decisivi ai fini dell'attribuzione o della conservazione del diritto (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996). Nella sentenza del 2018 n. 1919 si è ribadito anche che: “l'irrilevanza dello stato di buona o mala fede si argomenta indirettamente dal principio - ora esplicitato dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, - secondo cui nel caso di omessa o incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, le somme indebitamente percepite sono ripetibili per questo solo fatto, indipendentemente dalla prova della mala fede dell'interessato (che sarà rilevante, ai sensi dell'art. 2033 c.c., solo ai fini del diritto agli interessi dal giorno del pagamento). Simmetricamente, la medesima regola di irrilevanza dell'elemento soggettivo deve valere nell'ipotesi inversa all'effetto della non ripetibilità”. Di recente, nella sentenza della Cassazione civile sez. lav. del 23 giugno 2021, n.17997 è stato osservato che opera “il principio generale di settore secondo cui è equiparata al dolo l'inosservanza di obblighi di comunicazione prescritti da specifiche norme di legge di fatti e circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano conosciuti dall'ente competente (Cass. 25 gennaio 2018, n. 1919 ed altre conformi). Questa Corte ha anche aggiunto che l'equiparazione al dolo dell'omessa comunicazione, prescritta da norme di legge, di fatti e circostanze incidenti sul diritto e la misura della pensione non appare prima facie suscettibile di censure d'incostituzionalità per irragionevole disparità di trattamento di situazioni ontologicamente differenti, atteso che il dolo ben può atteggiarsi quale dolo omissivo, cioè come volontà illuminata dalla consapevolezza del significato socialmente rilevante del mantenimento della situazione esistente (Cass. n. 1919 del 2018 cit. alla cui motivazione si rinvia). Il 1° comma della norma citata disciplina, poi, la ipotesi della ripetibilità dei ratei in caso di omessa od incompleta segnalazione di fatti che incidono sul diritto o sull'importo della pensione goduta purché si tratta di fatti non conosciuti dall' CP_1
Di conseguenza, non sono ripetibili i ratei in caso di tempestiva comunicazione dell'interessato dei fatti incidenti sull'an e sul quantum debeatur; di contro, sono sanati gli indebiti in caso di fatti sopravvenuti, diversi dalle situazioni reddituali e conosciuti dall' Per i fatti sopravvenuti diversi CP_1 dalla situazione reddituale i ratei non sono ripetibili se erogati dopo la comunicazione. Sono ripetibili gli indebiti quando vi è mera conoscibilità dei fatti sopravvenuti da parte dell' e non conoscenza effettiva (Cassazione CP_1 civile, sez. lav., 17.05.2013, n. 12097). In proposito, può essere affermato che: “la portata innovativa della L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 1, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di “fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente”, da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. (Cass. n. 1919 del 2018)” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/03/2019 n.8731). Il secondo comma della norma sopra citata concerne, invece, la verifica annuale dei requisiti reddituali e la notifica del provvedimento di recupero entro l'anno successivo o, nell'ipotesi indicate con decreto ministeriale, entro i due anni successivi. In caso di notifica intempestiva le somme sono irrecuperabili. Orbene, la norma attiene e presuppone la comunicazione di dati reddituali certi all' CP_1
Sul punto, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 3802/2019) in relazione a quanto stabilito dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, comma 2, si è affermato il principio per cui: “l'obbligo dell' di procedere CP_1 annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, prevista dalla L. n. 412 del 1991, art. 13, quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo”(Cass. 24 gennaio 2012, n. 953, ma v. anche Cass. 20 gennaio 2011, n. 1228 e Cass. 26 luglio 2017, n. 18551, su cui poi anche infra). È stato osservato dalla Suprema Corte che “il dato letterale fa poi riferimento ad una verifica da effettuare “annualmente”, ovverosia per ciascun anno civile (come tale intendendosi il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre), e ad un “anno successivo” entro cui deve procedersi al recupero. Il significato dell'avverbio (“annualmente”) è plurimo e fondante dell'intera disciplina. Esso non contiene un termine decadenziale, ma solo la fissazione del referente temporale (a quo) del successivo termine (“entro l'anno successivo”) il cui superamento è idoneo a estinguere il diritto. Pertanto, per un verso, la decadenza di cui all'art. 13, comma 2, riguarda il mancato rispetto del termine finale per l'attività di recupero e non il termine stabilito per le attività di verifica annuali, rispetto al quale la previsione ha la portata di una mera norma di azione della P.A., finalizzata a scandirne l'incedere accertativo. Sulla scia della citata giurisprudenza secondo cui la verifica può aversi solo allorquando l'ente sia in possesso di dati reddituali certi (Cass. 953/2012 cit. e le altre pronunce sopra richiamate), il senso della previsione è dunque quello per cui il termine, nel suo complesso, ha decorrenza dall'anno in cui l'ente ha avuto conoscenza (o conoscibilità) dei dati da cui emerge il superamento dei limiti reddituali e quindi li ha anche potuti verificare. D'altra parte, e proseguendo nell'esegesi della norma, essa non afferma che il recupero debba intervenire “entro un anno” dalla verifica, ma “entro l'anno successivo”, ove l'aggiunta di un aggettivo (“successivo”) risulterebbe pleonastica se il senso fosse quello di fare riferimento al termine di un anno calcolato dal momento di conoscibilità dei redditi. Pertanto, l'art. 13, comma 2, si interpreta nel senso che, nell'anno civile in cui si è avuta conoscibilità dei redditi, deve procedersi alla “verifica” e che entro l'anno civile successivo a quello destinato alla verifica deve procedersi, a pena di decadenza, al recupero (cfr. Corte di Cassazione – Sentenza 08 febbraio 2019, n. 3802). Quanto allo stato soggettivo dell'accipiens, la Cassazione (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/03/2019 n.8731) ha chiarito che “nell'indebito previdenziale, il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata che non è noto all'ente debitore, dal quale ultimo, in ragione del numero rilevantissimo di rapporti di cui è titolare passivo, non si può ragionevolmente pretendere che si attivi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi (così Cass. nn. 21019 del 2007, 12097 del 2013 e, da ult., Cass. n. 27096 del 2018). Pertanto, qualora l'errore compiuto al momento della liquidazione o della riliquidazione della pensione sia da imputare al comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione, da parte dello stesso interessato, di fatti, anche diversi dalle situazioni reddituali, che incidano sul diritto o sulla misura della “pensione goduta”, le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili. Laddove, invece, l'indebito sia avvenuto per una mancata o erronea valutazione di redditi rilevanti ai fini del diritto o della misura della prestazione, comunicati dall'interessato o comunque già conosciuti dall' , poiché ai CP_1 sensi del comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 412/91, l' è tenuto a CP_1 procedere annualmente alla verifica delle situazioni reddituali e può procedere al recupero delle somme indebitamente erogate solo entro l'anno successivo, va ritenuto che l' può procedere al recupero degli indebiti pensionistici CP_1 purché la notifica del relativo indebito avvenga entro l'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell' , del reddito incidente sulla CP_1 pensione goduta. Tanto premesso, nel caso di specie, dall'esame del contenuto della comunicazione prodotta dalla parte ricorrente, notificata in data 4.10.2023, si evince che l'indebito accertato dall'ente convenuto riguarda il periodo dall'1.01.1996 al 31.07.2002 relativamente alla pensione cat. VOCOM n. 36022590 per l'importo complessivo di € 1.783,14 non spettante per la seguente motivazione: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”. In particolare, il sostiene di non aver mai ricevuto alcuna Pt_1 comunicazione prima dell'odierno provvedimento, deducendo l'illegittimità dell'indebito comunicatogli ed eccepisce, dunque, la decadenza e la prescrizione del relativo credito. Invero, dall'esame della documentazione versata in atti, risulta per tabulas che il primo atto con cui l' ha provveduto a comunicare l'indebito CP_1 all'odierno ricorrente sia quello datato 23.11.2012 e notificato il 23.12.2012 (all.to “nello rc1 2012”), ossia dieci anni dopo la conoscibilità dello stesso CP_1 che, per ammissione di parte resistente, è avvenuta nel 2002. Sul punto, invero, alcuna efficacia probatoria può attribuirsi alla missiva prodotta dall' datata 19.06.2002, avente ad oggetto una comunicazione di CP_1 riliquidazione della pensione e contestuale indebito, non essendo in alcun modo possibile ricollegarla all'avviso di ricevimento correlato (cfr. all.to “TE08 CP_1
E AR nota di debito notificata il 28.12.2002”). Invero, come sostenuto da parte ricorrente, non vi sono elementi validi che permettano di collegare la cartolina con riferimento n. 0051783, sottoscritta per ricevuta il 28.12.2002 dal ricorrente, alla lettera di comunicazione del 19.06.2002, con riferimento richiesta n. 02200760. Osserva il Giudicante che l' non ha assolto l'onere probatorio a suo CP_1 carico: la produzione della cartolina in oggetto non ha confermato che la stessa riguardi la lettera contenente la ripetizione di indebito, dimostrando, dunque, che l'ente previdenziale non si è attivato nei tempi di legge. Ebbene, considerato che la richiesta di indebito presuntivamente notificata in data 28.12.2002 non risulta provata e che la prima comunicazione dell'indebito risulta avvenuta oltre 10 anni dopo l'accertamento dello stesso, va rilevata l'operatività della decadenza prevista dall'art.13 co.2 L. n.412/1991, di interpretazione autentica dell'art.52 della L. n.88/89 in base al quale “L CP_1 procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”. Sulla base di quanto sinora esposto, il ricorso va accolto.
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 -così come aggiornato dal D.M. 147/2022-, ridotte ai minimi stante l'assenza di questioni giuridiche rilevanti e di aggravi processuali o istruttori, seguono la soccombenza dell' resistente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Paola Gargano, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara non dovuto l'indebito contestato con provvedimento del 14.09.2023, per l'importo complessivo di
€1.783,14;
- condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, CP_1 in favore del ricorrente, liquidate in complessivi €. 886,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 16 ottobre 2025
Il G.O.P. dr.ssa Paola Gargano