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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 17/09/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Cancelleria Lavoro
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 821/2024 R.G.L., discusso alla udienza del 17.9.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. LONGO MAURO
ATTORE
E
, Controparte_1
CF: , rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SICA P.IVA_2
SERGIO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: all'udienza del 17.9.2025, nelle forme della trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La causa ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
•Avviso di accertamento prot. 7100.05/09/2024.0122498 CP_1 ricevuto in data 06.09.2024 a mezzo posta elettronica certificata per un complessivo di euro 9.302,76;
•Avviso di accertamento prot. 7100.12/09/2024.0126177 CP_1 ricevuto in data 13.09.2024 a mezzo posta elettronica certificata per un complessivo di euro 10.685,77.
Gli avvisi hanno ad oggetto il ritenuto omesso versamento contributivo relativo all'assunzione dei dipendenti Per_1
e . Parte_2 Persona_2
3. Parte ricorrente ritiene che le assunzioni sarebbero avvenute seguendo alla lettera gli adempimenti previsti dalla legge in materia, n. 205/2017 nonché dalla circolare n. 40 del CP_1
02.03.2018, e che gli avvisi impugnati sarebbero stati emessi perché i lavoratori, contrariamente a quanto dichiarato nella fase pre- assuntiva, erano già stati impiegati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se tale circostanza non risultava dai certificati ottenuti presso l'ufficio per l'impiego al momento dell'assunzione.
A fronte della richiesta di autotutela, avrebbe insistito per la CP_1 correttezza della propria posizione.
4. È pacifico in causa che non sussistessero le condizioni oggettive per la fruizione delle agevolazioni contributive portate a recupero, concentrandosi le contestazioni dell'opponente sulla tutela del proprio legittimo affidamento nell'aver adempiuto con diligenza agli oneri di verifica esigibili.
2 5. L'opposizione è infondata.
Non contestata l'assenza oggettiva dei requisiti per lo sgravio che la legge stabilisce, osserva questo giudicante che non può dirsi che l'Istituto opposto avrebbe introdotto in sede amministrativa requisiti aggiuntivi (con ipotetica violazione del principio di legalità sostanziale), essendosi piuttosto limitato a precisare le modalità di richiesta del beneficio, compresi gli adempimenti e le verifiche richieste al datore, adempiendo così all'esigenza di rendere uniformi e conoscibili i criteri utilizzati dall'Istituto nella verifica delle domande, dando così attuazione al principio di imparzialità e buona andamento della PA di cui all'art. 97 Cost. Dalla lettura della circolare n.40 del 2 marzo 2018, emerge quanto segue (pag. 17, allegato : CP_1
Come diffusamente evidenziato, ai fini del diritto alla fruizione dell'agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.
Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti,
l' ha realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro CP_1 ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell' e del CP_1
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.
In particolare, attraverso l'utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell'analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie.
Per quanto riguarda l'Istituto, l'applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:
3 a) aziende con dipendenti (oggi ; CP_2
b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31.12.2014 (ex
Enpals);
d) enti e aziende tenuti all'iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex
Inpdap).
Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l' può, nel caso, CP_1 venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, per effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante.
Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l'agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l'applicativo fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi residui per la fruizione dell'agevolazione medesima.
L'applicativo – fruibile dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al percorso
“Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.
Si osserva, dunque, che la circolare in parola indica puntualmente quali sono le verifiche richieste al datore, e che è previsto uno strumento ad hoc, accessibile dal sito per provvedervi;
si CP_1 ritiene dunque che, in difetto dell'allegazione e prova dell'infruttuoso tentativo di ricorrere agli strumenti di verifica della posizione lavorativa degli assumendi messi a disposizione dall'Ente pubblico, non sussista in nuce la condizione dell'affidamento legittimo, affidamento che, innanzitutto, deve essere incolpevole
4 (cfr. nella diversa materia risarcitoria, ma con considerazioni concettualmente generalizzabili, Consiglio di Stato, Adunanze plenarie nn. 19, 20 e 21 del 29 novembre 2021): ebbene, ritiene questo Giudice che non può sussistere il requisito dell'incolpevole affidamento laddove non sussista la prova di aver dato diligentemente corso (o tentato quantomeno di farlo) alle puntuali indicazioni fornite in via generale della PA.
All'insussistenza del legittimo affidamento e alla pacifica sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi ordinari consegue pertanto il rigetto del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie in materia di lavoro ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a
€26.000,00 a valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'ente resistente, che liquida in €2.695,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 17/09/2025.
5 IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
Cancelleria Lavoro
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro dott. Marco Pesoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n°. 821/2024 R.G.L., discusso alla udienza del 17.9.2025 vertente
TRA
CF , rappresentato e difeso come in Parte_1 P.IVA_1 atti dall'avv. LONGO MAURO
ATTORE
E
, Controparte_1
CF: , rappresentato e difeso come in atti dall'avv. SICA P.IVA_2
SERGIO
CONVENUTO
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni: all'udienza del 17.9.2025, nelle forme della trattazione scritta, le parti concludevano come in atti.
1
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA
DECISIONE .
1. La motivazione è redatta secondo le regole prescritte dagli artt.132
n.4) e 118 disp. att. c.p.c., omesso lo svolgimento del processo.
2. La causa ha ad oggetto l'impugnazione dei seguenti atti:
•Avviso di accertamento prot. 7100.05/09/2024.0122498 CP_1 ricevuto in data 06.09.2024 a mezzo posta elettronica certificata per un complessivo di euro 9.302,76;
•Avviso di accertamento prot. 7100.12/09/2024.0126177 CP_1 ricevuto in data 13.09.2024 a mezzo posta elettronica certificata per un complessivo di euro 10.685,77.
Gli avvisi hanno ad oggetto il ritenuto omesso versamento contributivo relativo all'assunzione dei dipendenti Per_1
e . Parte_2 Persona_2
3. Parte ricorrente ritiene che le assunzioni sarebbero avvenute seguendo alla lettera gli adempimenti previsti dalla legge in materia, n. 205/2017 nonché dalla circolare n. 40 del CP_1
02.03.2018, e che gli avvisi impugnati sarebbero stati emessi perché i lavoratori, contrariamente a quanto dichiarato nella fase pre- assuntiva, erano già stati impiegati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche se tale circostanza non risultava dai certificati ottenuti presso l'ufficio per l'impiego al momento dell'assunzione.
A fronte della richiesta di autotutela, avrebbe insistito per la CP_1 correttezza della propria posizione.
4. È pacifico in causa che non sussistessero le condizioni oggettive per la fruizione delle agevolazioni contributive portate a recupero, concentrandosi le contestazioni dell'opponente sulla tutela del proprio legittimo affidamento nell'aver adempiuto con diligenza agli oneri di verifica esigibili.
2 5. L'opposizione è infondata.
Non contestata l'assenza oggettiva dei requisiti per lo sgravio che la legge stabilisce, osserva questo giudicante che non può dirsi che l'Istituto opposto avrebbe introdotto in sede amministrativa requisiti aggiuntivi (con ipotetica violazione del principio di legalità sostanziale), essendosi piuttosto limitato a precisare le modalità di richiesta del beneficio, compresi gli adempimenti e le verifiche richieste al datore, adempiendo così all'esigenza di rendere uniformi e conoscibili i criteri utilizzati dall'Istituto nella verifica delle domande, dando così attuazione al principio di imparzialità e buona andamento della PA di cui all'art. 97 Cost. Dalla lettura della circolare n.40 del 2 marzo 2018, emerge quanto segue (pag. 17, allegato : CP_1
Come diffusamente evidenziato, ai fini del diritto alla fruizione dell'agevolazione, è necessario che il lavoratore assunto non abbia già avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Inoltre, il datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che ha già avuto un rapporto di lavoro agevolato continua a fruire del beneficio contributivo in esame per il periodo residuo sino alla durata complessiva di 36 mesi.
Allo scopo di agevolare le verifiche in ordine al possesso dei citati requisiti,
l' ha realizzato un'apposita utility attraverso la quale i datori di lavoro CP_1 ed i loro intermediari previdenziali nonché i lavoratori possono acquisire, sulla base delle condizioni di aggiornamento delle basi dati dell' e del CP_1
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (sistema delle comunicazioni obbligatorie), le informazioni in ordine allo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo indeterminato instaurati precedentemente al 1° gennaio 2018 ovvero a partire dalla predetta data.
In particolare, attraverso l'utilizzo di detta utility, gli interessati potranno indicare il codice fiscale del lavoratore e conoscere se lo stesso abbia già avuto rapporti a tempo indeterminato. Detta procedura restituisce, con evidenza separata, il riscontro (SI/NO) risultante sulla base dell'analisi delle informazioni desumibili dalle dichiarazioni contributive in possesso dell'Istituto e dalle comunicazioni obbligatorie.
Per quanto riguarda l'Istituto, l'applicativo analizza, a partire dal 1998, le basi dati delle seguenti gestioni:
3 a) aziende con dipendenti (oggi ; CP_2
b) aziende agricole con specifico riferimento agli operai (dichiarazione contributiva Dmag);
c) aziende dello spettacolo e dello sport professionistico, fino al 31.12.2014 (ex
Enpals);
d) enti e aziende tenuti all'iscrizione alle gestioni previdenziali pubbliche (ex
Inpdap).
Si fa presente che il riscontro fornito non ha valore certificativo, dal momento che possono sussistere rapporti di lavoro a tempo indeterminato registrati presso gestioni previdenziali di altri Paesi, dei quali l' può, nel caso, CP_1 venire a conoscenza prima della maturazione dei requisiti per il pensionamento. Inoltre, in taluni settori della pubblica amministrazione, per effetto della precedente prassi di effettuare il popolamento delle posizioni assicurative in prossimità della quiescenza, si possono registrare carenze di informazioni anche per periodi di durata rilevante.
Pertanto, si ricorda ai datori di lavoro di continuare comunque ad acquisire la dichiarazione del lavoratore in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Inoltre, laddove si tratti di lavoratore già assunto con l'agevolazione strutturale di cui alla legge n. 205/2017, l'applicativo fornisce evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi residui per la fruizione dell'agevolazione medesima.
L'applicativo – fruibile dal sito internet dell'Istituto (www.inps.it) al percorso
“Tutti i servizi – Servizio di verifica esistenza rapporti a tempo indeterminato” - può essere consultato, attraverso gli ordinari sistemi di autenticazione, dai datori di lavoro ovvero dai loro intermediari previdenziali ed, esclusivamente in relazione alla propria posizione assicurativa, dai lavoratori interessati.
Si osserva, dunque, che la circolare in parola indica puntualmente quali sono le verifiche richieste al datore, e che è previsto uno strumento ad hoc, accessibile dal sito per provvedervi;
si CP_1 ritiene dunque che, in difetto dell'allegazione e prova dell'infruttuoso tentativo di ricorrere agli strumenti di verifica della posizione lavorativa degli assumendi messi a disposizione dall'Ente pubblico, non sussista in nuce la condizione dell'affidamento legittimo, affidamento che, innanzitutto, deve essere incolpevole
4 (cfr. nella diversa materia risarcitoria, ma con considerazioni concettualmente generalizzabili, Consiglio di Stato, Adunanze plenarie nn. 19, 20 e 21 del 29 novembre 2021): ebbene, ritiene questo Giudice che non può sussistere il requisito dell'incolpevole affidamento laddove non sussista la prova di aver dato diligentemente corso (o tentato quantomeno di farlo) alle puntuali indicazioni fornite in via generale della PA.
All'insussistenza del legittimo affidamento e alla pacifica sussistenza dei presupposti per il pagamento dei contributi ordinari consegue pertanto il rigetto del ricorso.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riguardo alle controversie in materia di lavoro ricomprese nello scaglione da € 5.200,00 a
€26.000,00 a valori minimi, tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, per le fasi di studio, introduzione, trattazione e decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Rovigo, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'ente resistente, che liquida in €2.695,00 oltre spese generali al 15%, CPA e IVA.
Si dà atto che la presente sentenza, sottoscritta dal Giudice Unico con firma digitale, viene depositato in unico originale telematico ex art.15
DM 44/2011.
Così deciso il 17/09/2025.
5 IL GIUDICE
Dott. Marco Pesoli
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