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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/10/2025, n. 3004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3004 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 2296/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2296/2017 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato in VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
IA RC (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
, elettivamente domiciliato in VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' CP_2
TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC (c.f.: ), dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
Pagina 1 di 5 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._5
G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._6
VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_4 C.F._7
G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 P.IVA_1
CORSO UMBERTO I, 377 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
OL IN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Cava de' Tirreni n. 811/2017 notificata il
16.3.2017.
Conclusioni: come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 22/11/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al gli appellanti hanno CP_4 proposto appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP aveva rigettato l'opposizione ai decreti ingiuntivi ad essi notificati.
In particolare, si dolevano dell'erroneità della sentenza di I grado per aver applicato il principio di presunzione di condominialità relativamente alla facciata della palazzina “A”, senza considerare che la conformazione fisica del comparto condominiale (condominio parziale), la previsione dell'art. 1123 co 3 c.c. e le risultanze documentali offerte nel giudizio di primo grado, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a superare tale presunzione.
Pagina 2 di 5 Eccepivano il vizio di carente o omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il GdP non aveva valutato l'eccezione di inammissibilità dei procedimenti monitori per carenza dei requisiti richiesti dalla legge ex artt. 633 e 634 c.p.c..
Impugnavano, infine, il capo della sentenza di I grado relativo alla condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, dopo alcuni rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.3.2025.
***
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con CP_4 la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. 23 luglio 2020, n.
Pagina 3 di 5 15696). Dunque, la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del . CP_4
Nell'ambito del giudizio di opposizione, peraltro, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, (Cass. sez. un. 14 aprile 2021, n. 9839).
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Invero, la validità e l'efficacia della delibera condominiale (dell'8.5.2012) con la quale
è stato approvato lo stato di ripartizione delle spese ingiunte agli appellanti con i decreti ingiuntivi opposti con il giudizio di I grado, è stata accertata con sentenza passata in giudicato
(cfr. sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 336/2021 allegata dal CP_4 appellato).
In tale pronuncia, la Corte di Appello ha sconfessato la tesi degli opponenti circa la natura di condominio parziale del appellato, ritenendo che nel caso di specie si CP_4 trattasse di condominio con struttura ad “L” (come, peraltro, sostenuto dagli stessi opponenti), rendendo le due palazzine non del tutto autonome funzionalmente e strutturalmente, con conseguente applicazione del principio di presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. della facciata, in mancanza di una deroga convenzionale espressa a tale presunzione.
Pertanto, il vizio di validità della delibera che ha ripartito le spese è stato definitivamente respinto con la citata sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che il titolo sul quale si fonda il credito del non può essere più messo in discussione dai CP_4 condomini opponenti.
Ne discende, la conferma della sentenza di I grado ed il rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della
Pagina 4 di 5 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del che si liquidano in euro 1.300,00 per compenso, oltre iva, Controparte_4 cpa e rimb. forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
Pagina 5 di 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Seconda Civile , in composizione monocratica, nella persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa, in grado di appello, iscritta al n. 2296/2017 R.G.A.C., assegnata in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.3.2025 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 352 c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente Controparte_1 C.F._4 domiciliato in VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
IA RC (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
, elettivamente domiciliato in VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' CP_2
TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC (c.f.: ), dal C.F._2 quale è rappresentato e difeso;
APPELLANTE
Pagina 1 di 5 (c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA CP_3 C.F._5
G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_3 C.F._6
VIA G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_4 C.F._7
G. RCNI, 41 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. IA RC
(c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._2
APPELLANTE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_4 P.IVA_1
CORSO UMBERTO I, 377 84013 CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv.
OL IN (c.f.: , dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
APPELLATO
Oggetto: Appello avverso la sentenza del GdP di Cava de' Tirreni n. 811/2017 notificata il
16.3.2017.
Conclusioni: come in atti, come segue e come da verbale dell'udienza del 22/11/2023.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al gli appellanti hanno CP_4 proposto appello avverso la sentenza sopra epigrafata con la quale il GdP aveva rigettato l'opposizione ai decreti ingiuntivi ad essi notificati.
In particolare, si dolevano dell'erroneità della sentenza di I grado per aver applicato il principio di presunzione di condominialità relativamente alla facciata della palazzina “A”, senza considerare che la conformazione fisica del comparto condominiale (condominio parziale), la previsione dell'art. 1123 co 3 c.c. e le risultanze documentali offerte nel giudizio di primo grado, avrebbero dovuto indurre il giudice di prime cure a superare tale presunzione.
Pagina 2 di 5 Eccepivano il vizio di carente o omessa motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il GdP non aveva valutato l'eccezione di inammissibilità dei procedimenti monitori per carenza dei requisiti richiesti dalla legge ex artt. 633 e 634 c.p.c..
Impugnavano, infine, il capo della sentenza di I grado relativo alla condanna alle spese.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello. CP_4
Acquisito il fascicolo d'ufficio di I grado, dopo alcuni rinvii, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 27.3.2025.
***
Preliminarmente, in diritto, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645,2. comma, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. Civ. n.17371/03; Cass. Civ. n. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n. 15186/03; Cass. Civ. n.
6663/02).
Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ. n. 20613/11).
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto, e della scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi (cfr. Cass. SU 13533/01; Cass.
9439/08; Cass. 15677/09; Cass. 3373/10; Cass. 15659/11; Cass. 7530/12).
Inoltre, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con CP_4 la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti (Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569; Cass. 23 luglio 2020, n.
Pagina 3 di 5 15696). Dunque, la delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione costituisce titolo sufficiente del credito del . CP_4
Nell'ambito del giudizio di opposizione, peraltro, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, (Cass. sez. un. 14 aprile 2021, n. 9839).
Ciò premesso l'appello è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Invero, la validità e l'efficacia della delibera condominiale (dell'8.5.2012) con la quale
è stato approvato lo stato di ripartizione delle spese ingiunte agli appellanti con i decreti ingiuntivi opposti con il giudizio di I grado, è stata accertata con sentenza passata in giudicato
(cfr. sentenza della Corte di Appello di Salerno n. 336/2021 allegata dal CP_4 appellato).
In tale pronuncia, la Corte di Appello ha sconfessato la tesi degli opponenti circa la natura di condominio parziale del appellato, ritenendo che nel caso di specie si CP_4 trattasse di condominio con struttura ad “L” (come, peraltro, sostenuto dagli stessi opponenti), rendendo le due palazzine non del tutto autonome funzionalmente e strutturalmente, con conseguente applicazione del principio di presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. della facciata, in mancanza di una deroga convenzionale espressa a tale presunzione.
Pertanto, il vizio di validità della delibera che ha ripartito le spese è stato definitivamente respinto con la citata sentenza passata in giudicato, con la conseguenza che il titolo sul quale si fonda il credito del non può essere più messo in discussione dai CP_4 condomini opponenti.
Ne discende, la conferma della sentenza di I grado ed il rigetto dell'appello.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza degli appellanti e vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa e dell'attività esercitata.
Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012
n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale
“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della
Pagina 4 di 5 sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore del che si liquidano in euro 1.300,00 per compenso, oltre iva, Controparte_4 cpa e rimb. forf. del 15%;
3) dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Nocera Inferiore, 06/10/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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