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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/07/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Carmelo Ioppolo Presidente rel.
2) Dott. Claudio Antonelli Consigliere
3) Dott. Donatella Draetta Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 882 R.G.A. 2024, promossa in grado d'appello D A La , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Duca ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio legale associato Sciortino sito in Palermo, Via Libertà n. 167 ricorrente in riassunzione (già appellato) C O N T R
[...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Concetta Codiglione, presso il cui studio sito in Palermo, Piazzetta Benedetto Cairoli, è elettivamente domiciliata resistente in riassunzione (già appellante) All'udienza del 16 giugno 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti FATTO E DIRITTO
1) Con ricorso depositato il 29.12.2017 presso la Cancelleria del Tribunale G.L. di Palermo, dedusse di essere transitato dalla società Re.Se.T. Palermo Parte_2
S.c.p.a. alla in virtù di una procedura di mobilità interaziendale indetta con CP_1 avviso pubblico del 28.06.2016, e di essersi, tuttavia, visto risolvere, in pendenza del periodo di prova, il rapporto alle dipendenze della con disposizione CP_1
d'urgenza del 02.12.2016 e con comunicazione di rientro in servizio presso il datore trasferente del 09.12.2016, per l'intervenuta condanna definitiva con pena accessoria alla interdizione perpetua dai pubblici uffici (risultante dal casellario giudiziario ottenuto in sede di accertamenti di rito previsti per il trasferimento definitivo), che lo rendeva impossibilitato a svolgere le proprie mansioni di spazzamento in favore della stessa, in quanto “riconducibili all'espletamento di un pubblico servizio alle dipendenze di una società a totale partecipazione pubblica e, tra l'altro, non sostituibili con altre che non comportino la qualifica di pubblico ufficiale e/o di incaricato di un pubblico servizio” (come riportato nella disposizione d'urgenza del 02.12.2016).
Pag.1 Articolò le proprie difese in tre distinti rilievi difensivi: in via principale, evidenziò la mancata indicazione nell'avviso pubblico di mobilità interaziendale del requisito dell'assenza di condanne penali ai fini della relativa assunzione e, conseguentemente, l'impossibilità per l'ente datore di introdurre a posteriori tale ulteriore requisito ad integrazione del bando;
in subordine, escluse la propria qualifica di incaricato di pubblico servizio, in ragione delle semplici mansioni di ordine e della prestazione meramente materiale che era stato chiamato ad espletare;
in ulteriore subordine, sostenne che la circostanza impeditiva rilevata da controparte potesse essere superata con l'attribuzione di mansioni diverse da quelle di operatore ecologico non connesse all'espletamento del pubblico servizio. Chiese, pertanto, la condanna della al ripristino del rapporto lavorativo, CP_1 nonché al pagamento, a titolo risarcitorio, della retribuzione negatagli fino al rientro in servizio presso la Re.Se.T. S.p.A. (ricomprendente il periodo tra il 9.12.2016 e il 20.12.2016) e delle differenze tra quanto avrebbe percepito alle dipendenze della e CP_1 quanto corrisposto dalla Re.Se.T. S.p.A. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con sentenza n.3417/2020 emessa il 12.11.2020, il Giudice adito accolse parzialmente il ricorso condannando la al CP_1 ripristino del rapporto di lavoro e rigettando, per il resto, le domande risarcitorie spiegate. In particolare, osservò che il potere discrezionale del datore di lavoro di recedere dal rapporto durante il periodo di prova non potesse ritenersi legittimamente esercitato, in quanto non era stato motivato dalla negativa valutazione degli elementi di fatto concernenti la capacità professionale del lavoratore, bensì da ragioni estranee all'esperimento lavorativo. Ritenne, inoltre, che l'applicazione al ricorrente della misura interdittiva non ne avrebbe comunque impedito l'assunzione, avuto riguardo alle mansioni correlate alla qualifica (operatore ecologico addetto allo spazzamento), di natura meramente manuale, non implicanti alcuna conoscenza della normativa che regola la materia dei rifiuti, ed estranee alla nozione giuridica amministrativa di "attività" che, dunque, non avrebbero consentito di qualificarlo quale incaricato di pubblico servizio. Rigettò, infine, la domanda risarcitoria per difetto di specifica allegazione di una concreta deminutio patrimoniale conseguita alla impugnata retrocessione. Avverso tale pronuncia, interpose appello la con ricorso depositato il CP_1
24.12.2020, col quale lamentò la non corretta valutazione da parte del primo Giudice della incidenza della pena accessoria comminata, tanto sul mancato superamento del periodo di prova da parte del La quanto sull'impossibilità di assumerlo, in considerazione Pt_1 della sua qualità di incaricato di pubblico servizio, derivante dalla natura delle mansioni affidategli, strumentale all'assolvimento del pubblico servizio di igiene ambientale, affidato alla in veste di società “in house providing”, dal . CP_1 Controparte_2
La Corte si costituì in giudizio, con memoria depositata il 26.03.2021, Pt_1 resistendo al gravame. Nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.427/2021, pubblicata il 13.04.2021, la Corte di Appello di Palermo riformò la sentenza di prime cure, ritenendo l'attività di
Pag.2 operatore ecologico riconducibile alla qualità di incaricato di pubblico servizio, in quanto
“certamente integrativa e di supporto a quella degli altri soggetti coinvolti nell'espletamento del servizio pubblico di igiene ambientale, anzi assolutamente imprescindibile alla sua effettiva realizzazione”. In particolare, osservò che “Non si ignora, invero, la sussistenza di un orientamento di legittimità che ha escluso la qualità di incaricato di pubblico servizio all'operatore ecologico in senso stretto (inteso, nella specie, come addetto alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti), valorizzando il carattere meramente materiale delle sue mansioni e l'assenza, in capo allo stesso, dell'esercizio di un'attività che si esplichi nelle “forme della pubblica funzione” ” e che, tuttavia, “non può farsi a meno di osservare che neppure all'attività dell'operatore ecologico, già di per sé - come detto - assolutamente indispensabile all'espletamento del servizio pubblico di igiene ambientale, sono del tutto estranei compiti collaborativi ed integrativi dell'attività propriamente amministrativa diretta all'espletamento del medesimo servizio: si pensi alla necessità di conoscere ed applicare la normativa di legge e regolamentare che disciplina specificamente la raccolta dei rifiuti, funzionale non solo da una corretta gestione del rifiuto stesso ma anche all'individuazione e segnalazione di eventuali violazioni amministrative da parte dell'utenza, al fine dell'applicazione - da parte dei soggetti a ciò competenti - delle conseguenti sanzioni”.
Proposto ricorso in sede di legittimità, la Cassazione, con ordinanza n.15302/2024, in accoglimento del primo motivo spiegato dal La Corte, ha cassato con rinvio la sentenza n. 427/2021 di questa Corte, osservando che “la qualificazione del La Corte come incaricato di pubblico servizio risulta effettuata dal giudice di appello sulla base di una generica individuazione delle mansioni di operatore ecologico assegnate al lavoratore presso la società di destinazione, senza alcuna indicazione della fonte dalla quale erano tratte;
tale individuazione richiedeva, viceversa, la puntuale ricognizione del contenuto dei compiti di adibizione dell'odierno ricorrente, da effettuarsi sulla base delle declaratoria del contratto collettivo applicabile, in relazione alle mansioni di formale inquadramento attribuite da invero, a fronte del carattere sostanzialmente materiale ed esecutivo delle Parte_3 mansioni di operatore ecologico, lo svolgimento di ulteriori compiti, propri dell'incaricato di pubblico servizio, quali quelli indicati nella sentenza impugnata (sentenza, pag. 6, quart'ultimo capoverso), non può essere presupposto ma deve necessariamente trarre fondamento da una specifica fonte, normativa o pattizia, che in relazione allo specifico rapporto di lavoro, chiarisca l'ambito della prestazione richiesta al dipendente e delle relative caratteristiche in eventuale connessione con l'espletamento di un pubblico servizio”. La causa è stata ritualmente riassunta da con ricorso del 26.07.2024, Parte_2 col quale ha spiegato le seguenti domande: “dire e dichiarare le domande di cui al ricorso in appello proposto da in data 24/12/2020 improponibili, improcedibili ed inammissibili e, CP_1 nel merito, rigettarle, confermando la sentenza di primo grado n. 3417/2020 emessa dal G.L. del Tribunale di Palermo in data 12.11.2020 e quindi dire e dichiarare nulla, inefficace e comunque illegittima la disposizione di urgenza del 02/12/2016 e quella successiva del 09/12/2016 con le quali è stato disposto il rientro in servizio del ricorrente alle dipendenze di Re.Se.t s.p.a. perché disposta in palese violazione dell'avviso pubblico di mobilità interaziendale e comunque della legge;
e pertanto condannare la società P. IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica in Palermo Piazza Benedetto Cairoli
Pag.3 90123 PALERMO a ripristinare il rapporto di lavoro del ricorrente quale operatore ecologico addetto allo spazzamento con inquadramento nel II° livello parametro “B””. La si è costituita in giudizio con memoria depositata il 12.05.2025, CP_1 preliminarmente eccependo l'inammissibilità della domanda di accertamento della illegittimità delle disposizioni di urgenza del 02.12.2016 e del 09.12.2016, non avendo al tempo articolato apposito appello incidentale sul punto, e nel merito insistendo sulla qualità di incaricato di pubblico servizio del e, dunque, sulla nullità del rapporto Pt_2 lavorativo instaurato. All'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Vale premettere che, per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. n.10046/2002; Cass. n.327/2010; Cass. n.26200/2014; Cass. 29320/2008), nel giudizio di rinvio, che è un procedimento "chiuso", tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il "thema decidendum", formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione;
con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché la loro analisi tende a porre nel nulla o a modificare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità e degli effetti del giudicato interno. Inoltre, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza sia stata annullata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, atteso che solo in quest'ultimo caso l'annullamento travolge la valutazione dei fatti compiuta in sede di appello, onde il giudice è libero di riesaminare ex novo tutte le risultanze processuali e di risolvere le questioni devolutegli senza limitazioni di sorta (Cass. 22.04.2009 n.9617; Cass.10.08.2002 12148; Cass. sez.un. 13.09.1997 n.9095).
Tanto chiarito, la Corte di Cassazione ha demandato al presente giudizio di rinvio il compito di riesaminare la concreta fattispecie alla luce del principio enunciato, sulla scorta del quale “Al fine di individuare se l'attività svolta da un soggetto possa essere qualificata come pubblica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 357 e 358 c.p., è necessario verificare se essa sia
o meno disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, non rilevando invece la forma giuridica dell'ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, ne' lo svolgimento della sua attività in regime di monopolio, ne' tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l'organismo datore di lavoro. Nell'ambito dei soggetti che svolgono pubbliche funzioni, la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrano a formare la volontà della pubblica amministrazione o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale” (Cass., n. 11417/2003); con particolare riferimento alla figura dell'incaricato di pubblico servizio è stato precisato che “Sono incaricati di un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 358 cod. pen., come novellato
Pag.4 dall'art. 18 della legge n. 86 del 1990, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa, purché non svolgano semplici mansioni di ordine, ne' prestino opera meramente materiale. Il pubblico servizio è dunque attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è solo in rapporto di accessorietà o complementarietà (Cass. Sez. Un. n. 7958/1992). In questa prospettiva, mentre la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio è stata riconosciuta nei riguardi di quei soggetti che, operando tanto nell'ambito di enti pubblici quanto di enti di diritto privato, siano risultati titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta (così, tra le molte, Cass. n. 3932 /2021, Cass. n. 26427 /2016, Cass. n. 6749 /2013), quella qualifica è stata negata in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto di quelle strutture siano chiamati a compiere generiche attività materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartire dai superiori gerarchici. In particolare, si è puntualizzato che non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono un'attività meramente materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, tali dovendosi qualificare quelle attività che siano caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali ovvero dall'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità, e che, perciò, si esauriscono nello svolgimento di compiti semplici solamente materiali o di pura esecuzione;
con specifico riferimento alle mansioni di operatore ecologico la giurisprudenza penale di questa Corte, come ricordato nella sentenza impugnata, è pervenuta ad escludere la qualità di incaricato di pubblico servizio, valorizzando il carattere meramente materiale delle sue mansioni e l'assenza in capo allo stesso, dell'esercizio di un'attività che si esplichi nelle “ forme della pubblica funzione” (in questo senso v., Cass. n. 1957/2023, Cass. 3901/2000)”. Sulla scorta di tale premessa, ha cassato la sentenza n.427/2021 di questa Corte, in diversa composizione, per avere genericamente ricondotto le mansioni di operatore ecologico del lavoratore a quelle di incaricato di pubblico servizio, senza alcuna “puntuale ricognizione del contenuto dei compiti di adibizione dell'odierno ricorrente, da effettuarsi sulla base delle declaratoria del contratto collettivo applicabile, in relazione alle mansioni di formale inquadramento attribuite”; i Giudici di legittimità hanno precisato che “a fronte del carattere sostanzialmente materiale ed esecutivo delle mansioni di operatore ecologico, lo svolgimento di ulteriori compiti, propri dell'incaricato di pubblico servizio, quali quelli indicati nella sentenza impugnata … non può essere presupposto ma deve necessariamente trarre fondamento da una specifica fonte, normativa o pattizia, che in relazione allo specifico rapporto di lavoro, chiarisca l'ambito della prestazione richiesta al dipendente e delle relative caratteristiche in eventuale connessione con l'espletamento di un pubblico servizio”. Alla luce del perimetro interpretativo così tracciato nell'ordinanza di rinvio, ritiene questa Corte che la sentenza di primo grado debba essere confermata. Il nucleo essenziale del contendere è rappresentato dalla possibilità o meno di qualificare il La Corte come “incaricato di pubblico servizio”, tenuto conto del suo impiego alle dipendenze di una società per azioni interamente partecipata dal CP_2
per l'affidamento in house del servizio pubblico di igiene urbana e raccolta rifiuti,
[...] in quanto solo l'attribuzione di tale qualifica comporterebbe per lo stesso, ai sensi dell'art. 28 c.p., l'impossibilità di assumere “ogni pubblico ufficio” ovvero “ogni incarico non obbligatorio
Pag.5 di pubblico servizio e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio”. Ne deriverebbe, infatti, come effetto immediato, l'impossibilità di essere assunto ove la prestazione lavorativa dedotta in contratto concernesse l'espletamento di un pubblico ufficio o fosse riconducibile a quella di un incaricato di pubblico servizio ex art. 358 c.p. , e ciò indipendentemente da un'espressa pattuizione negoziale sul punto e a prescindere dall'invocato esercizio del potere discrezionale di recesso durante il periodo di prova, dovendosi valutare la giustificatezza del rifiuto della di procedere CP_1 all'assunzione del La Corte in ragione della sussistenza della pena accessoria interdittiva. Segnatamente, sulla scorta delle coordinate ermeneutiche fornite dalla Cassazione, occorre verificare l'eventuale sussistenza, nella vicenda che occupa, di una norma giuridica o pattizia idonea ad individuare il contenuto dei compiti dell'odierno ricorrente in riassunzione, da effettuarsi sulla base della declaratoria del contratto collettivo applicato e in relazione alle mansioni di formale inquadramento attribuite dalla società partecipata. Orbene, dalla documentazione versta in atti, emerge che il profilo professionale ricoperto dal La Corte era quello di “Operatore ecologico – Addetto allo Spazzamento”, con inquadramento al Livello II, Parametro B del CCNL dei Servizi Ambientali - Federambiente (cfr. doc. fasc. di parte). In particolare, la declaratoria contrattuale riconduce al 2° livello professionale i
“lavoratori che, oltre a svolgere le mansioni appartenenti alla declaratoria del 1° livello, in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto, eseguono attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica, anche utilizzando veicoli per la conduzione dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria “B”, con esclusione di quelli indicati nei profili esemplificativi del livello 3”, riportando tra i profili esemplificativi “l'addetto Co alle attività di spazzamento e/o raccolta con l'ausilio di veicoli” (doc. prodotto dalla
[...]
, che era proprio la mansione svolta dal lavoratore odierno ricorrente in CP_1 riassunzione.
L'attività di spazzamento, inoltre, sulla scorta dell'allegato tecnico al contratto di servizio tra il e la consiste in un servizio svolto dagli Controparte_2 CP_1 operatori “con l'utilizzo di scopa e paletta e carrettella o mezzi a motore” che ricomprende “le strade, le piazze e gli spazi aperti di proprietà pubblica o comunque di uso pubblico del territorio comunale” (doc. fasc. di parte). Così ricostruito il contenuto dei compiti attribuiti al La Corte alle dipendenze della non può non rilevarsi la natura meramente manuale o di pura esecuzione CP_1 degli stessi (“attività elementari richiedenti conoscenze generiche del processo lavorativo, acquisibili con un periodo di pratica”), ossia lo svolgimento di mansioni semplici consistenti nel compimento di generiche attività materiali in esecuzione di “istruzioni dettagliate” impartite da superiori gerarchici e “soggette a controllo diretto”; non vi è traccia nella fonte pattizia di poteri decisionali e/o di margini di discrezionalità nell'espletamento dell'attività lavorativa;
non risulta che il La Corte dovesse conoscere ed applicare la normativa di
Pag.6 legge o regolamentare in materia di raccolta di rifiuti e/o avesse l'obbligo di individuare o segnalare eventuali violazioni amministrative da parte dell'utenza. In altri termini non vi è alcuna prova che sul lavoratore incombessero ulteriori compiti collaborativi ed integrativi dell'attività amministrativa diretta all'espletamento del servizio. Al riguardo non sembra ozioso richiamare in questa sede la giurisprudenza di legittimità, che proprio con riferimento alla nozione di incaricato di pubblico servizio si è così espressa: “In ordine alla nozione di incaricato di pubblico servizio, questa Corte ha ribadito anche di recente il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge n. 86/1990, attraverso l'adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell'attività svolta e del suo contenuto (v. Cass. sez. VI pen. n. 38600/2024 e la giurisprudenza ivi richiamata). Si è in particolare evidenziato che secondo la definizione di cui all'art. 358 cod. pen., l'attività di incaricato di pubblico servizio, come quella del pubblico ufficiale, è disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi, in quanto manca dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d'opera meramente materiale;
si tratta dunque di un'attività di carattere intellettivo caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale” e che “Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo- funzionale adottato dal legislatore, si è dunque osservato che la qualifica pubblicistica dell'attività prescinde dalla natura dell'ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblicistica dell'impiego; rilevano dunque il carattere pubblicistico dell'attività svolta in concreto dall'ente e l'attività in concreto compiuta dal soggetto”, sicché “riveste la qualità di incaricato di pubblico servizio il soggetto che svolga attività di carattere intellettivo caratterizzata, da un lato dalla mancanza dei poteri autoritativi e certificativi propri della pubblica funzione, e dall'altro, da una precisa correlazione funzionale con il soddisfacimento di uno specifico interesse pubblico”, assumendo “tale qualità colui che, eventualmente accanto a prestazioni di carattere materiale, espleti anche compiti che comportino conoscenza e applicazione di normative, anche se a livello esecutivo, e che involgano profili, sia pure complementari e integrativi, di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8676 del 01/04/2025). Orbene, come si è già detto, nell'attività lavorativa espletata dal La Corte, così come descritta dalle norme pattizie e dalla documentazione versata in atti, non è rinvenibile quel “bagaglio di nozioni tecniche e di esperienza e che comporti un livello di responsabilità superiore a quello richiesto per lo svolgimento di incombenti meramente materiali o d'ordine” (così sempre Cass. n.8676/2025), non includendo essa neanche il disimpegno di compiti ulteriori implicanti, tanto, la conoscenza e l'applicazione di normative particolari (anche solo a livello esecutivo), quanto, profili (sia pure complementari e integrativi) di collaborazione nell'espletamento del pubblico servizio. In altri termini, per come correttamente affermato dal primo Giudice nella sentenza, poi, impugnata dalla il La Corte era stato assunto per “svolgere mansioni CP_1 meramente manuali, non implicanti alcuna conoscenza della normativa che regola la materia dei rifiuti”.
Pag.7 Né, nella vicenda che occupa, è rinvenibile quella titolarità di funzioni di rilevanza pubblicistica, connotate dall'esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l'agente instaura una relazione diretta (Cass. sez. VI pen. n. 3932/2021; Cass. Sez. III pen. n. 26427/2016; Cass. sez. VI pen. n. 6749/2014). Quanto fin qui esposto, del resto, trova sicura conferma nell'autorevole orientamento recentemente espresso dalla Suprema Corte (pure richiamato nell'ordinanza di rinvio) secondo cui “non sono incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono un'attività meramente materiale o esecutiva, che resta estranea all'attività propriamente amministrativa, qual è quella svolta dagli operatori ecologici in senso stretto” (Cass. n.1957/2023). In particolare i Giudici di legittimità hanno ritenuto erronea la pronuncia impugnata nella parte in cui l'A.G. procedente aveva attribuito a due soggetti “la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio, per il sol fatto che gli stessi fossero dipendenti di una società privata concessionaria del servizio comunale di raccolta di rifiuti solidi urbani: trascurando, però, di considerare quanto evidenziato dalla difesa con la documentazione prodotta, da cui risultava che i due indagati erano stati assunti rispettivamente con le qualifiche di operaio per raccolta dei rifiuti e di conducente di mezzi per il trasporto e la movimentazione dei rifiuti, per le quali il Contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende private operanti nel settore igiene ambientale, vigente dal 10 marzo 2021, prevedeva espressamente l'assegnazione di mere "mansioni esecutive" ovvero di compiti materiali richiedenti "l'applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti e specifiche conoscenze teorico -pratiche (...) con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate"”. Per le ragioni fin qui svolte, pertanto, escluso che l'attività lavorativa del La Corte potesse e possa ricondursi a quella dell'incaricato di pubblico servizio, assorbito ogni ulteriore profilo, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
3) Le spese del giudizio di cassazione, del precedente grado di appello e del presente giudizio di rinvio, seguono la soccombenza della e si liquidano come da CP_1 dispositivo in favore del ricorrente in riassunzione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3417/2020 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo in data 12.11.2020. Condanna la a rifondere al ricorrente in riassunzione le spese del giudizio di CP_1 cassazione, del precedente grado di appello e del presente grado di rinvio, che liquida rispettivamente in €2.757,00, €3.308,00 ed in €3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Palermo 19 giugno 2025 Il Presidente estensore Carmelo Ioppolo
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