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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 26/09/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/07/2025 al n. 3500/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONIZZA ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO
39 25011 CALCINATO presso lo studio dell'avv. MONIZZA ALBERTO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MONIZZA ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO
39 25011 CALCINATO presso lo studio dell'avv. MONIZZA ALBERTO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. i figli ormai Parte_1 Controparte_1
maggiorenni mantengono temporaneamente la loro residenza presso l'abitazione della madre sita in Ala (TN) Viale Bolzano n. 7.
2. il figlio nato il [...] ed ora maggiorenne è economicamente Per_1
autosufficiente e pertanto non è dovuto alcun mantenimento.
Per_ 3. Per quanto riguarda le figlie e nate rispettivamente il Per_3
05/04/2004 ed il 14/09/2005 ed ora maggiorenni, ad oggi non sono economicamente autosufficienti e pertanto il sig. continuerà a Pt_1
contribuire al loro mantenimento versando l'importo mensile di euro 275,00 per ogni figlia, e da versarsi sul contro corrente della madre entro il giorno 05 di ogni mese. Nelle spese ordinarie saranno ricomprese anche i buoni mensa ed il vestiario, oltre alle piccole spese quotidiane delle ragazze.
4. Le spese straordinarie necessarie per le due figlie, che dovranno essere analiticamente documentate, verranno suddivise al 50% fra i genitori e dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta se superiori ad euro
150,00 e sono le seguenti:
- Spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, acquisto occhiali, apparecchio ortodontico, dentista o ausili medici prescritti;
Per_
- spese universitarie per la figlia ivi compresi libri di testo, locazione appartamento, spostamenti presso la sede universitaria ecc…;
- Spese per attività sportive le quali saranno concordate se superiori ad euro
150,00 – ogni ulteriore corso sportivo o spesa per corsi extra scolastici, palestra ecc.. sui cui non vi fosse accordo tra i genitori sarà eventualmente sopportato dal genitore che vi ha dato l'assenso;
pagina 2 di 4 - spese per vestiario sono da ritenersi ordinarie salvo per capi spalla stagionali, che in ragione dell'eccezionalità dell'acquisto andranno concordati fra i genitori e pagati al 50%.
5. Le detrazioni in favore delle figlie non economicamente autosufficienti di cui alla dichiarazione dei redditi, verranno effettuate al 50% da ciascun genitore, mentre gli assegni familiari verranno percepiti dalla madre in ragione della convivenza dei figli.
6. Ogni genitore terrà l'elenco ed i documenti giustificativi delle spese sostenute nell'interesse dei figli e mensilmente lo metterà a disposizione dell'altro con la specifica dell'importo rappresentante il rimborso pro quota ad esso spettante;
effettuate le dovute compensazioni, il genitore che rimarrà in debito si impegna a pagare il corrispettivo all'altro mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 05 del mese successivo.
7. I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti CP_1 Pt_1
e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
8. Spese legali compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Lonato del Garda in data 26/04/2003
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 12 serie A, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non pagina 3 di 4 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL
GARDA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 12, serie A, anno 2003);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 01/07/2025 al n. 3500/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MONIZZA ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA CARLO ALBERTO
39 25011 CALCINATO presso lo studio dell'avv. MONIZZA ALBERTO ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
MONIZZA ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIA CARLO ALBERTO
39 25011 CALCINATO presso lo studio dell'avv. MONIZZA ALBERTO resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero intervenuto ex lege avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 23/09/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “1. i figli ormai Parte_1 Controparte_1
maggiorenni mantengono temporaneamente la loro residenza presso l'abitazione della madre sita in Ala (TN) Viale Bolzano n. 7.
2. il figlio nato il [...] ed ora maggiorenne è economicamente Per_1
autosufficiente e pertanto non è dovuto alcun mantenimento.
Per_ 3. Per quanto riguarda le figlie e nate rispettivamente il Per_3
05/04/2004 ed il 14/09/2005 ed ora maggiorenni, ad oggi non sono economicamente autosufficienti e pertanto il sig. continuerà a Pt_1
contribuire al loro mantenimento versando l'importo mensile di euro 275,00 per ogni figlia, e da versarsi sul contro corrente della madre entro il giorno 05 di ogni mese. Nelle spese ordinarie saranno ricomprese anche i buoni mensa ed il vestiario, oltre alle piccole spese quotidiane delle ragazze.
4. Le spese straordinarie necessarie per le due figlie, che dovranno essere analiticamente documentate, verranno suddivise al 50% fra i genitori e dovranno essere concordate tra le parti di volta in volta se superiori ad euro
150,00 e sono le seguenti:
- Spese mediche per visite specialistiche, ticket per medicinali, acquisto occhiali, apparecchio ortodontico, dentista o ausili medici prescritti;
Per_
- spese universitarie per la figlia ivi compresi libri di testo, locazione appartamento, spostamenti presso la sede universitaria ecc…;
- Spese per attività sportive le quali saranno concordate se superiori ad euro
150,00 – ogni ulteriore corso sportivo o spesa per corsi extra scolastici, palestra ecc.. sui cui non vi fosse accordo tra i genitori sarà eventualmente sopportato dal genitore che vi ha dato l'assenso;
pagina 2 di 4 - spese per vestiario sono da ritenersi ordinarie salvo per capi spalla stagionali, che in ragione dell'eccezionalità dell'acquisto andranno concordati fra i genitori e pagati al 50%.
5. Le detrazioni in favore delle figlie non economicamente autosufficienti di cui alla dichiarazione dei redditi, verranno effettuate al 50% da ciascun genitore, mentre gli assegni familiari verranno percepiti dalla madre in ragione della convivenza dei figli.
6. Ogni genitore terrà l'elenco ed i documenti giustificativi delle spese sostenute nell'interesse dei figli e mensilmente lo metterà a disposizione dell'altro con la specifica dell'importo rappresentante il rimborso pro quota ad esso spettante;
effettuate le dovute compensazioni, il genitore che rimarrà in debito si impegna a pagare il corrispettivo all'altro mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 05 del mese successivo.
7. I sig.ri e dichiarano di essere economicamente indipendenti CP_1 Pt_1
e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
8. Spese legali compensate”;
- per Pubblico Ministero: “esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti, premesso di aver contratto matrimonio in Lonato del Garda in data 26/04/2003
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 12 serie A, anno 2003) formulavano le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non pagina 3 di 4 economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LONATO DEL
GARDA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio
(atto n. 12, serie A, anno 2003);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 25/09/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 4 di 4