CGT1
Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XI, sentenza 15/01/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
RD DI, EL
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5547/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da parte motiva
Resistente/Appellato: come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, quale titolare della ditta individuale Società_1 proponeva ricorso avverso all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 41 bis dpr 602 - 1973 notificato in data 4.11.2022 per complessivi euro 337. 709 relativo a IRES,IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese:
- in via preliminare nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12 comma 7 Statuto del contribuente per mancato rispetto il termine di 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento decorrenti dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e conseguente violazione del contraddittorio;
-nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
-nullità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione dei documenti e degli atti richiamati In particolare per ogni allegazione dei documenti richiamati in specifico delle fatture con relativi pagamenti emessi dallo stesso contribuente nei confronti del cliente Società_2 srl;
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese:
Deduceva in sintesi :
- nel caso concreto l'AF ha emesso l'avviso di accertamento sulla base di un accertamento parziale ex articolo 41 bis di PR 600- 1973 e non vi è stata pertanto alcune operazioni di controllo prevista dall'articolo
12 dello Statuto del contribuente( costituente accesso, ispezione o verifica) e non vi è di conseguenza alcun processo verbale di chiusura delle operazioni con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 12 come è statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità oltre che dalla giurisprudenza tributaria;
-inoltre l'ufficio ha notificato al contribuente in data 27 settembre 2022 l'invito all'instaurazione del contraddittorio rispetto al quale non vi è stata risposta del contribuente concludendosi pertanto negativamente la procedura di adesione e legittimando la notifica dell'avviso di accertamento;
-quanto alla nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione in realtà la parte ricorrente non muove alcuna contestazione nel merito e d'altro canto l'avviso di accertamento è compiutamente motivato;
la ditta individuale svolge attività di lavori di meccanica generale e nel corso del 2017 l'avvio dell'attività di controllo è stato determinato da una divergenza riscontrata tra l'ammontare delle operazioni attive comunicato dalla parte nella dichiarazione d'imposta pari a euro 351.314 e l'ammontare totale delle operazioni comunicate dai propri clienti tramite spesometro ed ammontante alla maggiore somma di euro 547.662,02.
Alla luce di tale divergenza veniva inoltrata comunicazione in data 26 Marzo 2019 e la parte non forniva alcuna documentazione giustificativa.
Veniva successivamente notificato il questionario in data 5 luglio al 2021 invitando la parte a produrre la documentazione contabile fiscale e la parte ha inviato la suddetta documentazione in data 13 luglio 2022;
l'ufficio ha notificato inoltre in data 27 9 2022 l'invito all'instaurazione del contraddittorio che non ha avuto risposta.
All'udienza del 17.9.2025 il procedimento veniva rinviato all'udienza odierna emanando ordinanza istruttoria al fine di accertare l'eventuale presentazione di domanda di definizione agevolata.
Con memoria in data 13.10.2025 l' Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I dichiarava che il contribuente aveva presentato in data 26 settembre 2023 istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della Legge
29 dicembre 2022 n° 197 articolo 1 commi 186- 203 Ehi da accertamenti effettuati tali domanda risultava essere regolare e perfezionata.
Chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza odierna all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del DLVO 546 –
1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Deciso in Milano in data 26.11.2025
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 11, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente
RD DI, EL
MARTELLO PIETRO, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5547/2022 depositato il 29/12/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRPEF-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9B012102275 IRAP 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come da parte motiva
Resistente/Appellato: come da parte motiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo atto Ricorrente_1 rappresentato e difeso come in atti, quale titolare della ditta individuale Società_1 proponeva ricorso avverso all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 41 bis dpr 602 - 1973 notificato in data 4.11.2022 per complessivi euro 337. 709 relativo a IRES,IRAP ed IVA per l'anno di imposta 2017.
Si deduceva in sintesi da parte della ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese:
- in via preliminare nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 12 comma 7 Statuto del contribuente per mancato rispetto il termine di 60 giorni per la notifica dell'avviso di accertamento decorrenti dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni e conseguente violazione del contraddittorio;
-nullità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione;
-nullità dell'avviso di accertamento per mancata allegazione dei documenti e degli atti richiamati In particolare per ogni allegazione dei documenti richiamati in specifico delle fatture con relativi pagamenti emessi dallo stesso contribuente nei confronti del cliente Società_2 srl;
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I mediante comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese:
Deduceva in sintesi :
- nel caso concreto l'AF ha emesso l'avviso di accertamento sulla base di un accertamento parziale ex articolo 41 bis di PR 600- 1973 e non vi è stata pertanto alcune operazioni di controllo prevista dall'articolo
12 dello Statuto del contribuente( costituente accesso, ispezione o verifica) e non vi è di conseguenza alcun processo verbale di chiusura delle operazioni con la conseguente inapplicabilità dell'articolo 12 come è statuito dalla giurisprudenza anche di legittimità oltre che dalla giurisprudenza tributaria;
-inoltre l'ufficio ha notificato al contribuente in data 27 settembre 2022 l'invito all'instaurazione del contraddittorio rispetto al quale non vi è stata risposta del contribuente concludendosi pertanto negativamente la procedura di adesione e legittimando la notifica dell'avviso di accertamento;
-quanto alla nullità dell'avviso di accertamento per omessa motivazione in realtà la parte ricorrente non muove alcuna contestazione nel merito e d'altro canto l'avviso di accertamento è compiutamente motivato;
la ditta individuale svolge attività di lavori di meccanica generale e nel corso del 2017 l'avvio dell'attività di controllo è stato determinato da una divergenza riscontrata tra l'ammontare delle operazioni attive comunicato dalla parte nella dichiarazione d'imposta pari a euro 351.314 e l'ammontare totale delle operazioni comunicate dai propri clienti tramite spesometro ed ammontante alla maggiore somma di euro 547.662,02.
Alla luce di tale divergenza veniva inoltrata comunicazione in data 26 Marzo 2019 e la parte non forniva alcuna documentazione giustificativa.
Veniva successivamente notificato il questionario in data 5 luglio al 2021 invitando la parte a produrre la documentazione contabile fiscale e la parte ha inviato la suddetta documentazione in data 13 luglio 2022;
l'ufficio ha notificato inoltre in data 27 9 2022 l'invito all'instaurazione del contraddittorio che non ha avuto risposta.
All'udienza del 17.9.2025 il procedimento veniva rinviato all'udienza odierna emanando ordinanza istruttoria al fine di accertare l'eventuale presentazione di domanda di definizione agevolata.
Con memoria in data 13.10.2025 l' Agenzia delle Entrate Direzione provinciale I dichiarava che il contribuente aveva presentato in data 26 settembre 2023 istanza di definizione agevolata della lite ai sensi della Legge
29 dicembre 2022 n° 197 articolo 1 commi 186- 203 Ehi da accertamenti effettuati tali domanda risultava essere regolare e perfezionata.
Chiedeva pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta definizione della lite con compensazione delle spese di giudizio.
All'udienza odierna all'esito della relazione e della discussione veniva deliberata la seguente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto sopra esposto sussistono le condizioni per la declaratoria da parte di questa Corte della estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del DLVO 546 –
1992 .
Ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Deciso in Milano in data 26.11.2025