Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 05/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00016/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00918/2025 REG.RIC.
N. 00922/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
A) sul ricorso numero di registro generale 918 del 2025, proposto da RI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
B) sul ricorso numero di registro generale 922 del 2025, proposto da RI ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale per Sicilia in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l’ottemperanza
quanto al ricorso n. 918 del 2025:
- alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 21/2024 del 11/01/2024 r.g. n. 1704/2023, passata in giudicato;
quanto al ricorso n. 922 del 2025:
- alla sentenza emessa dal Tribunale di Marsala n. 802/2022 del 07/09/2022 r.g. n. 1284/2022, passata in giudicato;
Visto il ricorso n. 918 del 2025 e i relativi allegati;
Visto il ricorso n. 922 del 2025 e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Relatrice la dott.ssa Anna GN;
Udito, nella camera di consiglio del 25 novembre 2025, l’Avvocato dello Stato, presente come da verbale.
FATTO
1. Il ricorrente in epigrafe, in qualità di docente a tempo determinato presso vari istituti scolastici dell’Ambito territoriale della Provincia di Trapani:
A) con ricorso nrg 918, notificato e depositato il 6 giugno 2025, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 21/2024 del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, passata in giudicato, che ha accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a sua disposizione l’importo di euro 500,00.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con atto di mera forma, senza indicare alcuna iniziativa o attività esecutiva intrapresa in relazione alla sentenza oggetto di giudicato o contestarne a fondatezza.
B) con ricorso nrg 922, notificato e depositato il 6 giugno 2025, ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 802/2022 del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, pubblicata il 7 settembre 2022 passata in giudicato, con la quale è stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022 e, per l’effetto, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato a corrispondergli l’importo di € 500,00, destinato all’aggiornamento professionale.
Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito, il quale, con memoria, ha riconosciuto l’esistenza del giudicato ma ha imputato il ritardo alle numerose richieste seriali pervenute a livello nazionale e alla temporanea indisponibilità di fondi, sostenendo che l’adempimento sarebbe in corso di definizione a livello centrale.
All’udienza camerale del 25 novembre 2025, entrambi i ricoprsoi sono stati posti in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, i ricorsi n. 918 del 2025 e n. 922 del 2025 vanno riuniti ai sensi dell’art. 70 c.p.a., attesa la sussistenza di evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.
Entrambi i giudizi sono infatti proposti dal medesimo ricorrente nei confronti della stessa Amministrazione resistente, hanno ad oggetto l’ottemperanza a sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, concernenti il riconoscimento del diritto alla corresponsione del medesimo beneficio economico (Carta elettronica del docente), differenziandosi unicamente per l’annualità di riferimento e per il titolo giudiziale azionato, ma risultando sorretti da presupposti di fatto e di diritto del tutto analoghi.
La riunione consente, pertanto, una trattazione unitaria delle controversie e una decisione coerente e uniforme.
2.I ricorsi, così riuniti, sono ammissibili e fondati.
Ai sensi dell’art. 112, comma 2, c.p.a., l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Nel caso di specie, la pretesa azionata trova fondamento in titoli giurisdizionali aventi valore ed efficacia di giudicato, come risulta dalla documentazione in atti.
Le sentenze del Tribunale di Marsala – Sezione Lavoro, rispettivamente n. 21/2024 e n. 802/2022, hanno accertato il diritto del ricorrente alla corresponsione del beneficio economico connesso alla Carta elettronica del docente e hanno condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’adempimento delle relative obbligazioni pecuniarie.
Risulta, altresì, comprovato che tali pronunce sono state regolarmente notificate all’Amministrazione debitrice e che sono decorsi i termini di legge senza che l’obbligazione sia stata adempiuta.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio, in un caso con atto di mera forma e, nell’altro, allegando genericamente difficoltà organizzative e di cassa legate alla gestione seriale delle richieste, senza tuttavia dimostrare l’avvenuto adempimento, né fornire elementi idonei a escludere la perdurante inottemperanza. Tali circostanze, per consolidato orientamento giurisprudenziale, non sono idonee a giustificare il mancato rispetto del giudicato.
I ricorsi devono pertanto essere accolti, con conseguente ordine all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai giudicati azionati nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, deve essere sin d’ora nominato un commissario ad acta , individuato nel Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’Ufficio medesimo, che provvederà, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di sessanta (60) giorni, al compimento degli atti necessari all’esecuzione dei titoli giudiziali.
L’incarico dovrà essere svolto senza corresponsione di compensi ulteriori, in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, potendo trovare applicazione analogica la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della l. n. 89/2001.
3. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo, tenuto conto della non elevata complessità della controversia, anche in ragione dell’esistenza di numerosi precedenti analoghi in materia, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Palermo (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa loro riunione, li accoglie e, per l’effetto:
a) ordina all’Amministrazione resistente di dare esecuzione ai giudicati indicati in epigrafe nei modi e nei termini di cui in motivazione;
b) dispone, per l’ipotesi di perdurante inadempimento, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta nei modi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00), oltre accessori di legge, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Manda alla Segreteria di dare comunicazione della presente sentenza alle parti e al Direttore generale pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la Formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione (DGOSV) del Ministero dell’Istruzione e del Merito, presso la sua sede di servizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE RU, Presidente
Anna GN, Consigliere, Estensore
NA AN, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna GN | CE RU |
IL SEGRETARIO