Sentenza 5 novembre 2003
Massime • 1
La prescrizione dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere temporaneamente modificata per ragioni gravi e comprovate di salute ed anche per ragioni di famiglia (o di lavoro) parimenti gravi e comprovate, ossia di contingenti ragioni familiari che rendano assolutamente necessario ed urgente, pena gravi conseguenze, l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto della persona sottoposta a misura di prevenzione. (Nel caso di specie, la Corte ha annullato un decreto che autorizzava l'allontanamento per effettuare un colloquio con un familiare in carcere, in quanto non risultavano prospettate le gravi ragioni che rendevano indifferibile il concesso colloquio diretto, in luogo della modalità telefonica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 05/11/2003, n. 44152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44152 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. TERESI RENATO - PRESIDENTE -
1. Dott. VANCHERI ANGELO - CONSIGLIERE -
2. Dott. GRANERO FRANCANTONIO - CONSIGLIERE -
3. Dott. CANZIO GIOVANNI - CONSIGLIERE -
4. Dott. CASSANO MARGHERITA - CONSIGLIERE -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di NAPOLI;
nei confronti di:
1) ZE CO N. IL 20/10/1972;
avverso DECRETO del 10/01/2003 TRIBUNALE di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere VANCHERI ANGELO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GIOVANNI PALOMBARINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli avverso il decreto emesso il 10.1.2003 dal Presidente del Tribunale della stessa città, con il quale, in applicazione dell'art.
7-bis della legge 27.12.1956 n.1423, è stata data autorizzazione a CE CO, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Ercolano, a recarsi a Viterbo per far visita al fratello TE, detenuto presso la locale Casa Circondariale. Rileva il ricorrente che il provvedimento impugnato è stato emesso in violazione di legge, in quanto la norma contenuta nel citato art.
7-bis consente la concessione di autorizzazioni ad allontanarsi dal comune del soggiorno obbligato "quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute" ed "ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili" e non in altri casi e, tanto meno, per effettuare colloqui con congiunti ristretti in case di reclusione site in comuni diversi.
Ciò posto, osserva la Corte che, come condivisibilmente sottolineato dal Procuratore Generale, il ricorso è pienamente fondato e va accolto.
Ed invero, alla luce di una corretta interpretazione della disposizione sopra richiamata, le persone sottoposte all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune possono allontanarsi dallo stesso a seguito di autorizzazione del competente tribunale, che può essere concessa solo quando ricorrono gravi e comprovati motivi di salute ed ai fini degli accertamenti sanitari e delle cure indispensabili e per un periodo non superiore a dieci giorni, oltre al tempo necessario per il viaggio (v., per tutte, Cass., Sez. I, sent. n. 2925 del 10/2/1994, Giannuzzi). È quindi esclusa la possibilità di concedere autorizzazioni ad allontanarsi dal comune di domicilio coatto per ragioni diverse. Anche la giurisprudenza più possibilista, che ha dato alla norma una interpretazione meno rigida e più ampia, ha comunque precisato che la prescrizione del divieto di soggiorno può essere sì temporaneamente modificata anche per ragioni di famiglia (o di lavoro), ma che deve comunque trattarsi di ragioni del pari gravi e comprovate, e cioè di contingenti ragioni familiari che rendano assolutamente necessario, pena gravi conseguenze, l'allontanamento della persona sottoposta a misura di prevenzione (v. Cass., Sez. I, sent. n. 1121 del 24/4/1989, Pagano). La norma sopra richiamata non può quindi essere applicata indiscriminatamente al di fuori dei limiti che le sono propri e, quindi, anche nei casi di esigenze, anche legittime, che non abbiano comunque il carattere di urgenza e gravità previste dalla legge. Ciò, per la semplice ragione che, altrimenti, verrebbe totalmente frustrata la necessità di garantire la salvaguardia della sicurezza pubblica e di tutela sociale, propria della misura applicata, con le sole eccezioni delle gravi e comprovate esigenze indicate dalla disposizione in esame.
Nella specie si trattava di un semplice colloquio da effettuare con un congiunto in carcere, e non sono state minimamente prospettate le ragioni, meritevoli di considerazione in quanto comprovatamente gravi, che rendevano indispensabile ed indifferibile il colloquio diretto, in luogo di altra modalità, come quella telefonica, e che non potevano essere soddisfatte se non con l'allontanamento dello Zeno dal comune di soggiorno obbligato.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, essendo il provvedimento impugnato chiaramente viziato per violazione di legge, lo stesso va annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 16 NOVEMBRE 2003.