Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/1996, n. 2226
CASS
Sentenza 4 aprile 1996

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Qualora nel corso del procedimento di riesame, il tribunale ritenga rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale e rimetta quindi agli atti, per la relativa decisione, alla Corte Costituzionale, la conseguente sospensione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 37, del suddetto procedimento non implica anche quella del termine di dieci giorni entro il quale, a pena di caducazione della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e non impedisce, quindi, che detta caducazione, una volta decorso quel termine, abbia luogo. (Conf. sez. prima, c.c. 4 aprile 1996 n. 2227, Zoffreo, non massimata).

In tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/1996, n. 2226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2226
    Data del deposito : 4 aprile 1996

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