Sentenza 4 aprile 1996
Massime • 2
Qualora nel corso del procedimento di riesame, il tribunale ritenga rilevante e non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale e rimetta quindi agli atti, per la relativa decisione, alla Corte Costituzionale, la conseguente sospensione, ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 37, del suddetto procedimento non implica anche quella del termine di dieci giorni entro il quale, a pena di caducazione della misura cautelare, deve intervenire la decisione sulla richiesta di riesame e non impedisce, quindi, che detta caducazione, una volta decorso quel termine, abbia luogo. (Conf. sez. prima, c.c. 4 aprile 1996 n. 2227, Zoffreo, non massimata).
In tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, il giudice deve procedere, in primo luogo, all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale poter inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili l'esistenza del fatto incerto, provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/1996, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1996 |
Testo completo
* 2226 Udienza pubblica REPUBBLICA ITALIANA
del 2.2.1996 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sentenza
n. 173 SEZIONE I PENALE
Reg. Gen. composta dagli Ill.mi Sigg.:
n. 38314/95 Presidente Dott. LA CAVA LE
Consigliere 1. Dott. MACRI' Giovanni
''
BELFIORE Santo 66 2.
"
MARCHESE IO C 3. relatore Sole Shore CANZIO Giovanni 4.
2000 ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da CO OS, nato il [...] a [...], e EN EP,
nato il [...] a [...], avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 6.7.1995, che confermava la sentenza
13.7.1994 del Tribunale di Roma di condanna degli imputati alla pena di anni nove di reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno, per i delitti di tentato omicidio in danno di AN NC e di detenzione e porto illegale di arma clandestina. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Richiesta copia studio Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzical St per diritti (2005 Eduardo Scardaccia SET 1996 Udito il P. M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
il che ha concluso per rigettodelriorso; Udito, per l'imputato, il difensore avv.Pesquale Pandi;
In assenzadel difensore
1.- La Corte d'appello di Roma con sentenza in data 6.7.1995 confermava la sentenza
13.7.1994 del Tribunale di Roma di condanna degli imputati CO OS e EN EP
alla pena di anni nove di reclusione e lire 1.000.000 di multa ciascuno, per i reati di tentato omicidio ex art. 56-575 c.p. in danno di AN NC e di detenzione e porto illegale di una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa, commessi in Roma l'11.8.1990.
2. Il difensore di entrambi gli imputati ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi di gravame sotto i seguenti profili:
- nullità dell'ordinanza dibattimentale e conseguentemente della sentenza, per violazione del disposto dell'art. 486.5 c.p.p. relativo al legittimo impedimento del difensore,
- violazione di legge, in riferimento all'art. 192.2 c.p.p., nonché assenza e manifesta illogicità della motivazione, circa la ricostruzione della dinamica dei fatti e la riferibilità dell'episodio criminoso agli imputati, in assenza di gravi, univoci e coerenti elementi indiziari, in punto di identificazione della causale omicidiaria, dell'arma e dell'autovettura utilizzate per l'aggressione, e di interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate;
- violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto lesivo;
- vizio motivazionale in merito al trattamento sanzionatorio e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve essere inannzitutto trattata, perché pregiudiziale, la questione relativa alla dedotta nullità dell'ordinanza e dell'udienza dibattimentale - conseguentemente della sentenza -, per essere stata tenuta in assenza del difensore legittimamente impedito, in violazione del disposto dell'art. 486.5 c.p.p.
E' da premettere in fatto che l'avv. LE Caroli, al quale era stato notificato fin dal 2.6.1995
l'avviso per l'udienza dibattimentale del 6.7.1995 nel procedimento a carico del CO e del
2 EN, presentò tramite l'avv. IO Ielo, designato sostituto, solo in data 4.7.1995 istanza di rinvio del dibattimento, rappresentando il suo impedimento per essere contestualmente impegnato nello stesso giorno come difensore dinanzi al Tribunale di Taranto, nei distinti procedimenti a carico degli imputati detenuti RI LE e LO ET, e che il collegio, valutato "il grande allarme sociale" suscitato dai fatti oggetto del giudizio, respinse l'istanza, rilevando che l'impegno professionale a favore del RI, pur risalente al 20.4.1995, non era stato portato a tempestiva conoscenza del collegio medesimo, mentre l'impegno professionale a favore del LO era
"cronologicamente posteriore".
Osserva la Corte che, a prescindere dal postulato bilanciamento delle esigenze difensive, dettate dal documentato contemporaneo impegno professionale a favore di imputati detenuti per gravi delitti, e di quelle pubbliche inerenti alla rapida attuazione della giustizia per un fatto omicidiario di rilevante gravità, appare ragionevole e conforme a diritto la reiezione dell'istanza difensiva e la trattazione del procedimento relativo agli odierni ricorrenti in assenza dell'istante, perché questi ha eccepito l'impedimento solo in data 4.7.1995, pur essendo da tempo a conoscenza dei contestuali impegni professionali presso il Tribunale di Taranto - per il procedimento RI dal 20.4.1995 e per quello
LO almeno dal 16.6.1995 -
Appare infatti indispensabile, ai fini della valutazione comparativa prescritta dall'art. 486.5 c.p.p.,
che il difensore effettui la sua scelta e comunichi il suo impedimento "prontamente", cioé non in prossimità della celebrazione del dibattimento bensì non appena conosciuta la contestualità dei diversi impegni, sia per consentire al giudice cui é chiesto il rinvio di svolgere gli accertamenti eventualmente necessari, sia per consentire che l'eventuale rinvio avvenga in tempo utile per evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali o disfunzioni giudiziarie (Sez. Un., 27.3.1992, Fogliani, in
Cass. pen., 1992, n. 924).
2.- Con un motivo di gravame sostanzialmente unitario - nonostante la distinta formulazione delle censure il ricorrente denunzia violazione di legge, in riferimento all'art. 192.2 c.p.p., nonché
3 assenza e manifesta illogicità della motivazione, circa la riferibilità dell'episodio criminoso agli imputati, in assenza di gravi, univoci e coerenti elementi indiziari, in punto di identificazione della causale omicidiaria, dell'arma e dell'autovettura utilizzate per l'aggressione, e di interpretazione delle conversazioni telefoniche intercettate.
Osserva la Corte che il giudice del merito (essendo entrambe le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado concordanti nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità degli imputati, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo: Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, m. 191.229), in tema di valutazione della prova in un procedimento di natura indiziaria, a fronte della molteplicità degli indizi, ha correttamente proceduto in primo luogo all'esame analitico di ciascuno di essi, qualificandone i connotati individuali di precisione e gravità, e poi, tenute presenti le argomentazioni difensive, alla sintesi finale, collegandoli tutti ad una sola ipotesi di fatto e collocandoli armonicamente in un unico contesto, dal quale ha potuto inferire logicamente, sulla base di regole di esperienza consolidate e affidabili, l'esistenza del fatto incerto l'attribuibilità dell'episodio omicidiario agli imputati -,
-
provato secondo lo schema del sillogismo giudiziario (Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, m. 191.230;
Sez. VI, 30.5.1994, Di Dato, m. 199.451).
Il giudice del merito, ai fini della ricostruzione della vicenda verificatasi alle ore 6,30 dell'11.8.1990
nei pressi di via Tobagi in Roma, ha proceduto all'analitico vaglio di tutti gli elementi di fatto ed é
pervenuto, con motivazione adeguata e aderente alle richiamate risultanze istruttorie,
all'affermazione di colpevolezza del CO e del EN essendo nelle more deceduti i
coimputati ET IO e IZ CO -, valorizzando, come pregnanti elementi di accusa, le risultanze delle dichiarazioni rese dal CH e da ET EN, cognato e sorella del ET IO, della pur reticente testimonianza della persona offesa, delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche sull'utenza in uso a CE CA, convivente del ET, in
4 Taranto nel luglio-agosto 1990, e delle perquisizioni domiciliari di p.g., dalle quali emergevano le seguenti circostanze di fatto:
- l'effettiva presenza dal 7 all'11 agosto 1990 in Pomezia, ospiti presso l'abitazione della sorella
:
EN, del ET e degli altri tre imputati;
- i loro spostamenti con due autovetture una Alfa 164 con cui erano giunti da Taranto e talora la
Fiat 127 rossa di proprietà della ET - dalle prime ore del mattino fino alle ore 22,30 di ogni giorno;
- l'allontanamento dei quattro dall'abitazione di Pomezia con le due autovetture fin dalle ore 4,30 del mattino del sabato 11.8.1990 - giorno dell'agguato in danno dell'AN, il quale, detenuto a
Rebibbia in regime di semilibertà, usciva dal carcere alle ore 6,30 per farvi rientro alle ore 21 -;
- i preoccupati riferimenti, nel corso delle varie telefonate fra l'abitazione di Pomezia e quella di
Taranto, alla ragione del viaggio - "fare fuori" una persona -, all'orario mattutino di uscita dal carcere dell'AN e alle condizioni di salute del medesimo, rimasto gravemente ferito ma sopravvissuto all'aggressione,
il conseguente incarico dato dal ET alla sorella di trasportare a Taranto la pistola Beretta cal.
7,65 con matricola abrasa, sequestrata dalla p.g. il 14 agosto nella valigia pronta per il viaggio,
unitamente a un ritaglio di giornale con la notizia sul ferimento dell'AN;
il vano tentativo di disperdere i proiettili della pistola, rinvenuti lo stesso giorno in un cassetto dell'immondizia sotto l'abitazione della Cardetti.
Circa la causale dell'episodio omicidiario, la deposizione del teste Carriero, ufficiale di p.g. presso la
Questura di Taranto, e le risultanze di alcune intercettazioni sulla medesima utenza telefonica,
consentivano di identificare l'appartenenza dei quattro imputati all'organizzazione criminosa tarantina facente capo a tale AT OS - "compare O" -, il quale anni addietro sarebbe rimasto ferito ad opera dell'AN, di talché l'agguato in danno di quest'ultimo sarebbe stato frutto di una rappresaglia.
5 Quanto ai rilievi difensivi, riguardanti l'identificazione della pistola utilizzata per l'attentato (le caratteristiche della pistola semiautomatica sequestrata non erano compatibili con la pistola a tamburo, descritta dall'AN e presumibilmente adoperata, per il mancato rinvenimento dei bossoli esposi) e l'autovettura, che s'era affiancata al ciclomotore dell'AN e da cui era disceso l'attentatore (l'AN aveva descritto una Fiat 127 senza però indicarne il colore e la
Fiat 127 rossa della ET era inutilizzabile col motore fuso il giorno dell'agguato), il giudice del merito replicava puntualmente che:
- il silenzio o la contraddittoria versione dell'AN - sentito dalla p.g. subito dopo il fatto, ma resosi peraltro irreperibile in occasione del dibattimento di primo grado -, circa le persone degli attentatori e le caratteristiche del colore dell'autovettura e della pistola adoperate per l'attentato,
erano frutto di parziale reticenza, dettata dal contesto malavitoso in cui s'iscriveva l'episodio,
ovvero, in alternativa, della tumultuosa concitazione delle modalità della vicenda, cui egli era miracolosamente sopravvissuto;
sul luogo del delitto non era stato possibile trovare alcun bossolo, poichè l'attentato si era svolto in un campo incolto, nella cui direzione l'AN aveva vanamente cercato scampo correndo a piedi, inseguito dall'aggressore armato di pistola;
- la presenza di più sicari componenti il gruppo di fuoco giustificava comunque l'uso di più armi, fra
: le quali la Beretta cal. 7,65 del ET che aveva esploso più colpi e del cui occultamento e trasferimento da Pomezia a Taranto parlavano diffusamente e preoccupatamente gli interlocutori
: delle telefonate intercettate;
il motore della Fiat 127, stando alle dichiarazioni del teste CH, s'era fuso solo nel pomeriggio dell'11.8.1990, sì che la stessa ben poteva circolare nelle prime ore del mattino, per essere poi abbandonata subito dopo l'agguato.
Ebbene, tutti questi elementi, consistenti e attendibili, non generici né equivoci, di sicura verificazione storico-naturalistica e non suscettibili di antitetica significazione, non contrastanti tra
:
6 loro, sono stati dapprima analiticamente verificati e poi valutati nel loro insieme dalla Corte
territoriale con rigore e correttezza, confluendo essi abduttivamente, sul piano logico-giuridico e secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una ricostruzione logica e unitaria del fatto e nell'affermazione di responsabilità degli imputati.
Né può consentirsi alla Corte di cassazione di spingersi a controllare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione all'apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal giudice del merito, perché i due unici vizi di legittimità inerenti alla motivazione dei provvedimenti di merito sono la mancanza, intesa come difetto assoluto di argomentazioni su uno qualsiasi dei momenti essenziali della deliberazione, e la evidente illogicità, entrambe risultanti “dal testo del provvedimento impugnato”.
I ricorrenti non hanno, d'altra parte, denunziato, a sostegno del c.d. "travisamento del fatto”, di avere vanamente rappresentato al giudice di appello elementi fattuali decisivi per la difesa e di averne questo pretermesso l'esame, essendosi essi sostanzialmente limitati a prospettare quella che, a loro giudizio, sulla base degli atti e delle prove assunte, avrebbe dovuto essere la diversa e più adeguata ricostruzione del fatto e della responsabilità: il che non risponde certamente allo schema dell'impugnazione in sede di legittimità.
3.- Con un ulteriore motivo di gravame i ricorrenti hanno denunziato violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in riferimento all'accertamento dell'animus necandi e alla qualificazione giuridica del fatto, configurabile a loro avviso come delitto di lesioni volontarie, in luogo del ritenuto tentativo di omicidio.
-Osserva la Corte che il giudice di merito ha correttamente in perfetta aderenza alle emergenze processuali - configurato nella fattispecie concreta il delitto di tentato omicidio in danno :
dell'AN, identificando la prova chiara ed univoca della volontà omicida degli attentatori in una serie di elementi oggettivi di sicura valenza sintomatica, quali le concrete modalità della condotta aggressiva, caratterizzata dapprima dall'iniziale serie di colpi di pistola diretti alla testa della vittima,
7 affiancata dalla Fiat 127 mentre circolava a bordo di un ciclomotore, poi dal tenace inseguimento a piedi nei campi incolti, dalla reiterazione dei colpi esplosi, dalla zona del corpo attinta dal proiettile e dalle conseguenti gravissime lesioni polmonari.
Ebbene, questi elementi fattuali, illuminati dall'acclarato movente e dal tenore di alcune
conversazioni telefoniche intercettate, confluiscono indubbiamente, sul piano logico-giuridico e :
secondo gli ordinari canoni di razionalità dell'esperienza umana, in una ricostruzione dell'intenzione dell'agente in termini di volontà di cagionare la morte, e non il semplice ferimento, della vittima, di talché si palesa infondata la censura riguardante l'insussistenza dell'animus necandi e la qualificazione giuridica del fatto.
4.- Si palesa infine infondata la invero generica doglianza dei ricorrenti, i quali lamentano un
:
trattamento sanzionatorio "eccessivamente afflittivo" e l'immotivato "diniego delle circostanze attenuanti generiche".
Premesso che - contrariamente all'assunto della difesa - le attenuanti generiche risultano dal testo della sentenza impugnata concesse ad entrambi gli imputati, il giudice di merito ha esplicitamente indicato gli elementi di valore decisivo per la fissazione della misura della pena, facendo riferimento ai parametri della “allarmante gravità dei fatti, commessi da un gruppo di individui con uso di armi efficienti e idonee a far conseguire lo scopo che li aveva animati, cioé la morte della vittima”,
del "valore sintomatico degli stessi, concepiti e organizzati all'interno di gruppi malavitosi", della
“personalità dei prevenuti, già più volte condannati anche per delitti contro l'incolumità delle persone e con uso di armi".
.
La motivazione dell'impugnata sentenza circa la non meritevolezza di un più mite adeguamento sanzionatorio risulta dunque fondata su plausibili ragioni legate alla gravità effettiva dei reati contestati e alla personalità degli imputati, nel quadro di una valutazione generalmente negativa alla luce dei criteri fattuali elencati nell'art. 133 c.p., che ha pertanto consentito al giudice di merito di disattendere le specifiche richieste in tal senso avanzate dagli imputati.
8 1
5.- I ricorsi vanno pertanto respinti con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
P. Q. M.
+
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deliberato in camera di consiglio il 2 febbraio 1996.
Il Presidente Il Consigliere estensore
.
dott. LE La Cava dott. Giovanni Canzio
Pasquall be back Gplay
IL COLLABORATORE DI CANDELLEN
Жив ко 2.9 FOB. мес ниво а or
9